Corte di Cassazione, sezione feriale penale, Sentenza 3 ottobre 2018, n. 43792.
La massima estrapolata:
Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la presentazione di una falsa dichiarazione dei redditi nell’ambito della procedura volta alla regolarizzazione del lavoro irregolare, atteso che l’art. 1-ter, comma 15, legge 3 agosto 2009, n.102, richiamando la previsione dell’art. 76 d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, equipara la mera presentazione di false dichiarazioni o attestazioni alle dichiarazioni sostitutive rese in sede di autocertificazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in base all’art.1-ter, lett.d), legge n.102 del 2009, il deposito di copia delle dichiarazioni dei redditi, anche se non sottoscritta, né dichiarata conforme all’originale, equivale all’attestazione del reddito fatta al pubblico ufficiale).
Sentenza 3 ottobre 2018, n. 43792
Data udienza 21 agosto 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente
Dott. SCOTTI Umberto L – rel. Consigliere
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. DI PISA Fabio – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro Mar – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/12/2017 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. PERELLI SIMONE, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Caltanissetta con sentenza del 21/12/2017, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Enna del 3/3/2015, appellata dagli imputati, ha assolto (OMISSIS) e (OMISSIS) dal reato ex articolo 81 cod. pen. e Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12, comma 1, loro contestato in rubrica sub A), perche’ il fatto non sussiste, e, previamente esclusa la contestata recidiva e la contestata aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 2, ha conseguentemente ridotto la pena loro inflitta per il residuo reato di cui al capo B) della rubrica, di falsita’ ideologica commessa da privato in atto pubblico ex articolo 483 cod. pen., a mesi quattro di reclusione ciascuno.
Piu’ specificamente, il capo B) riguardava l’accusa di aver formato e fatto uso, con piu’ azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, di false dichiarazioni dei redditi per il 2010, presentate a corredo delle domande di regolarizzazione del lavoro di tre stranieri extracomunitari allo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Enna.
2. Ha proposto ricorso l’avv. (OMISSIS), difensore di fiducia degli imputati, svolgendo quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, proposto ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d) (rectius e)), e b), i ricorrenti lamentano violazione di legge e mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, in ordine alla presenza nella domanda di “emersione” del lavoro irregolare della “attestazione” ai sensi del Decreto Legge n. 78 del 2009, articolo 1 ter, comma 4, lettera d), convertito in L. n. 102 del 2009.
Le predette domande di emersione non contenevano alcuna attestazione ed erano comunque, sulla base di una valutazione ex ante, inammissibili, perche’ prive dei requisiti di cui al predetto articolo 1 ter, comma 4, lettera d), g) e h) precitato (ossia, rispettivamente: indicazione del possesso di un reddito imponibile; proposta del contratto di soggiorno; indicazione degli estremi del versamento di un contributo forfettario di Euro 500).
I ricorrenti sostengono di essersi limitati a depositare le copie alterate delle dichiarazioni dei redditi, non sottoscritte, ne’ dichiarate conformi all’originale e osservano inoltre che l’articolo 483 cod. pen. esige che il privato attesti il falso in atto pubblico e che l’atto sia destinato a provare la verita’ dei fatti falsamente attestati.
Anche ammesso, come ritenuto dalla Corte territoriale, che l’atto pubblico che veniva in considerazione fosse l’atto finale della procedura amministrativa (nulla osta, contratto o permesso di soggiorno), a questo era estranea l’attestazione non veritiera del privato, che non ne costituiva l’oggetto precipuo e che semmai avrebbe dovuto essere verificata dal pubblico ufficiale procedente; il falso ideologico del privato era infatti configurabile solo allorche’ il pubblico ufficiale debba limitarsi a riportare in atto la dichiarazione del privato.
Ne’ la conclusione sarebbe mutata individuando l’atto pubblico oggetto del falso nella dichiarazione dei redditi, di per se’, visto che tale documento non possiede questa natura, se non quando sia stata presentata all’Ufficio e controllata e liquidata dai funzionari a cio’ preposti.
2.2. Con il secondo motivo, proposto ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d) (rectius e)), i ricorrenti lamentano mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, in ordine alla dedotta insussistenza del reato per difetto di tipicita’ o idoneita’ dell’azione, trattandosi di falsi grossolani e palesemente innocui, inutili e irrilevanti.
Contrariamente a quanto assunto dalla Corte di appello, il (OMISSIS) aveva presentato una sola dichiarazione, sicche’ l’interpolazione vergata a penna sull’unica dichiarazione da lui presentata, non poteva essere ritenuta ininfluente per la presenza di altra dichiarazione.
Inoltre le dichiarazioni dei redditi non erano state presentate in via telematica, non erano ne’ originali, ne’ copie conformi all’originale, erano prive di qualsiasi numero o timbro di protocollo, mancavano di tutti i dati relativi al soggetto incaricato della presentazione, non recavano nemmeno la sottoscrizione del dichiarante, si riferivano all’anno sbagliato (il 2009 e non gia’ al 2008),ed infine era previsto il loro controllo-verifica nell’ambito della procedura amministrativa.
Occorreva poi considerare il complessivo contesto in cui le due dichiarazioni erano state fornite, ossia in sede di convocazione, nel 2010, in uno con lo stato di famiglia, da parte di due coniugi componenti lo stesso nucleo familiare, che non avrebbero quindi potuto regolarizzare piu’ di un solo lavoratore extracomunitario, sicche’ due delle tre domande sarebbero state comunque irricevibili.
Le domande di emersione del lavoro irregolare erano comunque inammissibili perche’ prive dei necessari requisiti Decreto Legge n. 79 del 2009, ex articolo 1 ter, comma 4, (lettera d, g e h); secondo i ricorrenti, il reato di falso ideologico postula che l’attestazione o il documento, contenente l’immutatio veri, sia perfetto nel suo tenore letterale, giuridico e nella sua funzione probatoria.
2.3. Con il terzo motivo, ulteriormente subordinato, i ricorrenti richiedono il proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato.
Il reato era stato erroneamente collocato al 3/12/2010 con riferimento ai timbri apposti dall’ufficio sulle dichiarazioni dei redditi e gli altri allegati, come riferito dal teste (OMISSIS), mentre le due dichiarazioni erano state presentate il 6/7/2010 in sede di convocazione da parte dell’Ufficio in relazione alle domande proposte in data 30/9/2009.
2.4. Con il quarto motivo, proposto ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d) (rectius e)), i ricorrenti lamentano mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, in ordine alla entita’ della pena inflitta, assai superiore al minimo edittale, e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, pur richieste in misura massima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizi logici della motivazione, circa la sussistenza nelle domande di “emersione” del lavoro irregolare da loro presentate della “attestazione” di cui al Decreto Legge n. 78 del 2009, articolo 1 ter, comma 4, lettera d), convertito in L. n. 102 del 2009.
1.1. I ricorrenti sostengono che le domande di emersione non contenevano alcuna attestazione e dovevano considerarsi comunque ex ante inammissibili, perche’ prive dei requisiti di cui alle lettere d), g) e h) del predetto articolo 1 ter, comma 4 precitato (ossia, rispettivamente: indicazione del possesso di un reddito imponibile; proposta del contratto di soggiorno; indicazione degli estremi del versamento di un contributo forfettario di Euro 500). Gli imputati si erano limitati a depositare le copie alterate delle dichiarazioni dei redditi, non sottoscritte, ne’ dichiarate conformi all’originale, in sede di convocazione da parte dell’Ufficio.
1.2. Il Decreto Legge 1 luglio 2009, articolo 1 ter, convertito con modificazioni in legge dall’articolo 1 della L. 3 luglio 2009, n. 102, inserito in sede di conversione, e’ dettato in tema di “Dichiarazione di attivita’ di assistenza e di sostegno alle famiglie” e si applica ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero extracomunitari in possesso di valido titolo di soggiorno, che alla data del 30/6/2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continuavano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, adibendoli: (a) ad attivita’ di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorche’ non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza o (b) al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Tali datori di lavoro potevano dichiarare, dal 1 al 30/9/2009, la sussistenza del rapporto di lavoro all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, mediante apposito modulo ovvero allo Sportello Unico per l’immigrazione, per il lavoratore extracomunitario, mediante apposita dichiarazione.
La dichiarazione allo Sportello Unico per l’immigrazione doveva essere presentata, con modalita’ informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e doveva contenere a pena di inammissibilita’:
a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;
b) l’indicazione delle generalita’ e della nazionalita’ del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferiva la dichiarazione e l’indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l’ingresso nel territorio dello Stato;
c) l’indicazione della tipologia e delle modalita’ di impiego;
d) l’attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 Euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 Euro annui in caso di nucleo familiare composto da piu’ soggetti conviventi percettori di reddito;
e) l’attestazione dell’occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1;
f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non era inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l’orario lavorativo non era inferiore a quello stabilito dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, articolo 30-bis, comma 3, lettera c);
g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dal testo unico di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 5-bis;
h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfettario di Euro 500,00.
Il comma 6 dell’articolo circoscriveva la dichiarazione, per ciascun nucleo familiare, ad una sola unita’ per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unita’ per le attivita’ di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicaps che ne limitavano l’autosufficienza; la legge prevedeva inoltre che lo Sportello Unico per l’immigrazione, verificata l’ammissibilita’ della dichiarazione e acquisito il parere della Questura sull’insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convocasse le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell’avvenuto pagamento del contributo.
L’articolo 1 ter, comma 15 in questione sanziona penalmente, salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque abbia presentato false dichiarazioni o attestazioni, ovvero abbia concorso al fatto, nell’ambito della procedura di emersione prevista dall’articolo, ai sensi del Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 76. Se il fatto e’ stato commesso attraverso la contraffazione o l’alterazione di documenti oppure con l’utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena e’ poi aumentata se il fatto e’ stato commesso da un pubblico ufficiale.
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, articolo 76 sanziona penalmente chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal Testo unico ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e precisa che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
1.3. In primo luogo, e’ evidente che l’attestazione e’ immanente ex lege nel fatto stesso della stessa presentazione, nell’ambito del procedimento amministrativo finalizzato all’emersione del rapporto di lavoro irregolare, da parte del datore di lavoro autore della domanda, della propria dichiarazione dei redditi, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge n. 78 del 2009, articolo 1 ter, lettera d): la norma stessa indica infatti la modalita’ della prevista attestazione, che “risulta” dalla dichiarazione dei redditi prodotta.
In ogni caso, il citato comma 15, attraverso il richiamo del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, articolo 76 e delle sanzioni penali ivi previste per le false dichiarazioni sostitutive rese in sede di autocertificazione, schiude la porta all’applicazione delle sanzioni previste dal codice penale per i delitti di falso e, in particolare, dell’articolo 483 cod. pen. in tema di falsita’ ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
1.4. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il delitto di falsita’ ideologica commessa da privato in atto pubblico (articolo 483 cod. pen.) e’ configurabile solo nei casi in cui una specifica norma giuridica attribuisca all’atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, cosi’ collegando l’efficacia probatoria dell’atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero. (Sez. U, n. 28 del 15/12/1999, Gabrielli, Rv. 215413); tale principio e’ stato ripreso e confermato da numerose pronunzie conformi (Sez. 5, n. 39215 del 04/06/2015, Cremonese e altro, Rv. 264841; Sez. 5, n. 18279 del 02/04/2014, Scalici, Rv. 259883; Sez. 5, n. 5365 del 04/12/2007 – dep. 2008, Bonventre, Rv. 239110; Sez. 5, n. 17363 del 12/02/2003, Ferrante, Rv. 224750).
Talune di queste si sono riferite alla fattispecie Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, ex articolo 76 in relazione all’articolo 483 cod. pen. (Sez. 5, n. 16275 del 16/03/2010, Zagari, Rv. 247260), secondo la quale integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta di colui che, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, articolo 47, allegata ad istanza preordinata ad ottenere il passaporto, attesti falsamente di non avere mai riportato condanne penali.
E’ stato, inoltre, osservato che l’atto disciplinato dalle norme di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e’ per sua natura “destinato a provare la verita’” dei fatti in esso affermati, che concernono fatti, stati e qualita’ personali (Sez. 5, n. 38748 del 09/07/2008, Nicotera, Rv. 242324).
Questa Corte ha cosi’ colto la natura pubblica dell’atto di cui all’articolo 483 cod. pen. nei casi in cui una specifica norma attribuisca all’atto stesso la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, collegandone l’efficacia probatoria al dovere del dichiarante di affermare il vero; riguardo alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazioni rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, articoli 46 e 47, la natura pubblica e’ stata desunta anche dalla sua naturale destinazione dell’atto a provare la verita’ dei fatti in esso affermati, a sua volta ricavabile dalla funzione di comprovare stati, qualita’ personali e fatti, che le due disposizioni in parola assegnano alle dichiarazioni sostitutive di atti notori e di certificazioni.
Secondo il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, articolo 76, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale, il che e’ piu’ che sufficiente a sancirne la destinazione ad essere trasfuse in atto pubblico; per converso, la necessita’, affermata dal filone giurisprudenziale che fa capo alla sentenza delle Sezioni Unite “Gabrielli”, dell’individuazione di una specifica norma giuridica che attribuisca all’atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, cosi’ collegando l’efficacia probatoria dell’atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero, e’ puntualmente soddisfatta dalle norme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, articoli 46 e 47 e dalla specifica funzione probatoria di tali che hanno l’efficacia di dimostrare stati, qualita’ personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato dichiarante.
Nella fattispecie, la necessita’ dell’individuazione di una specifica norma giuridica che attribuisca all’atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, e’ ulteriormente soddisfatta dalla previsione contenuta nell’articolo 1 ter del decreto legge in questione del disposto di cui alla lettera d) del comma 4 e dallo specifico richiamo sanzionatorio del comma 15.
La presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ con contenuto ideologicamente falso, in forza dell’obbligo di dichiarare il vero sancito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, articolo 76, integra il reato di cui all’articolo 483 cod. pen..
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, articolo 76, comma 1, che dispone in effetti che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico sulla semplificazione amministrativa e’ punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, non contiene quindi un mero rinvio ai fini della determinazione della sanzione (ossia quoad poenam) ma funge da ponte verso la disciplina codicistica dei falsi.
Ricorrono effettivamente nella fattispecie concreta tutti gli elementi del reato di cui all’articolo 483 cod. pen. per le ragioni in precedenza esposte.
1.5. Non ha pertanto alcun rilievo il fatto che le dichiarazioni dei redditi falsificate non siano state presentate telematicamente, ma depositate, per integrare la domanda, in sede di colloquio con il funzionario amministrativo dello Sportello Unico e neppure che le stesse non siano state sottoscritte o accompagnate da una espressa dichiarazione di attestazione, implicata dalla funzione della presentazione dalla disciplina legale del procedimento.
1.6. Ancor meno rileva l’asserita inammissibilita’ delle domande presentate dagli imputati sotto il profilo amministrativo per la carenza dell’uno o dell’altro requisito richiesto dalla legge ai fini dell’ammissibilita’.
La sanzione penale e’ prevista per la condotta di presentazione di false dichiarazioni o attestazioni nell’ambito della procedura di emersione prevista dall’articolo ed e’ considerata aggravata allorche’ il fatto e’ stato commesso attraverso la contraffazione o l’alterazione di documenti.
E’ quindi del tutto irrilevante che la condotta falsificatrice sia stata posta in essere a corredo di una domanda (asseritamente) inammissibile sotto il profilo amministrativo.
1.7. I ricorrenti ricordano che l’articolo 483 cod. pen. esige che il privato attesti il falso in atto pubblico e che l’atto sia destinato a provare la verita’ dei fatti falsamente attestati; seguendo l’impostazione della Corte territoriale, i ricorrenti ipotizzano che l’atto pubblico che veniva in considerazione fosse l’atto finale della procedura amministrativa (nulla osta, contratto o permesso di soggiorno), e osservano che a questo era estranea l’attestazione non veritiera del privato, che non ne costituiva l’oggetto precipuo e che semmai avrebbe dovuto essere verificata dall’Ufficiale Pubblico procedente, poiche’ il falso ideologico del privato era configurabile solo allorche’ il pubblico ufficiale debba limitarsi a riportare in atto la dichiarazione del privato.
Il ragionamento non e’ condivisibile.
L’attestazione non veritiera del privato richiedente riguarda uno dei presupposti fattuali che devono sussistere per l’emissione dell’atto finale della procedura amministrativa finalizzata alla regolarizzazione del rapporto di lavoro irregolare, ossia la capacita’ economica del datore di lavoro di sostenere i costi retributivi e contributivi del rapporto di lavoro in emersione, al fine di omologare al circuito economico solo rapporti di lavoro reali, effettivi e sostenibili, e di prevenire la presentazione di domande fittizie dirette soltanto a consentire la regolarizzazione della posizione del lavoratore extracomunitario sul territorio nazionale.
La giurisprudenza di questa Corte ha ravvisato il delitto di falsita’ ideologica commessa dal privato in atto pubblico (articolo 483 cod. pen.) in numerosi casi analoghi di dichiarazioni del privato volti ad attestare un fatto specifico rilevante nell’ambito di un procedimento amministrativo: ad esempio, la condotta di colui che attesti, in sede di dichiarazione sostitutiva, presentata alla Motorizzazione Civile, di non avere conseguito la licenza media al fine di accedere a modalita’ di esame facilitate per il conseguimento della patente di guida (Sez. 5, n. 12133 del 01/12/2011 – dep. 2012, Sanfilippo, Rv. 252163); la condotta di colui che attesta falsamente il diritto al riconoscimento dei permessi L. 5 febbraio 1992, n. 104, ex articolo 33, per accudire un familiare portatore di handicap, in realta’ deceduto (Sez. 2, n. 2072 del 08/11/2011 – dep. 2012, Canesi, Rv. 251767); la condotta di chi, nella domanda preordinata ad ottenere l’arruolamento nell’esercito italiano, renda false dichiarazioni in ordine alla votazione conseguita in sede di diploma di scuola media secondaria (Sez. 5, n. 3681 del 14/12/2010 – dep. 2011, Pg in proc. Ormella, Rv. 249709); la falsa denuncia di smarrimento della patente di guida presentata ai Carabinieri ai fini del rilascio del duplicato della patente. (Sez. 5, n. 7022 del 02/12/2010 – dep. 2011, Oliva, Rv. 249832); la condotta di colui che attesti falsamente il possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una gara di appalto ed in particolare di non avere riportato condanne penali consistite in sentenze di applicazione della pena (Sez. 5, n. 37237 del 09/07/2010, Reina, Rv. 248646).
Non rileva quindi l’alternativa individuazione dell’atto pubblico oggetto del falso nella dichiarazione dei redditi, che e’ solo il documento falsificato dal privato con l’inveritiera attestazione nell’ambito della procedura finalizzata all’emanazione di un atto pubblico da parte dell’Amministrazione degli Interni.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, in ordine alla dedotta insussistenza del reato per difetto di tipicita’ o idoneita’ dell’azione, trattandosi di falsi grossolani e palesemente innocui, inutili e irrilevanti.
2.1. Contrariamente a quanto assunto dalla Corte di appello, il (OMISSIS) avrebbe presentato una sola dichiarazione, sicche’ l’interpolazione vergata a penna sull’unica dichiarazione da lui presentata, non poteva essere ritenuta ininfluente per la presenza di altra dichiarazione.
Il fatto e’ del tutto irrilevante e comunque meramente allegato e non dimostrato con il necessario carattere dell’autosufficienza: i ricorrenti non provano affatto, indicando le specifiche fonti di prova verificabili da questa Corte, che il Giudice del merito sia incorso in travisamento, supponendo l’esistenza di una pluralita’ di documenti relativi alla dichiarazione dei redditi del (OMISSIS).
L’esistenza di interpolazioni vergate a penna (in uno dei documenti) e’ poi del tutto irrilevante, perche’ cio’ che conta e’ il contenuto dichiarativo del documento, comunque incontestabilmente e pacificamente falso.
2.2. I ricorrenti obiettano che le domande non erano state presentate in via telematica, non erano ne’ originali, ne’ copie conformi all’originale, erano prive di qualsiasi numero o timbro di protocollo, erano prive di tutti i dati relativi al soggetto incaricato della presentazione, non recavano nemmeno la sottoscrizione del dichiarante, si riferivano all’anno sbagliato (il 2009 e non gia’ al 2008), e infine era previsto il loro controllo o la loro verifica nell’ambito della procedura amministrativa.
Si e’ gia’ detto che le modalita’ di consegna, peraltro avvenuta in sede di interlocuzione amministrativa con il funzionario incaricato, erano del tutto irrilevanti, al pari della mancanza di sottoscrizione o attestazione espressa di veridicita’, non richieste dalla norma.
Del pari irrilevante era infine la possibilita’ di controllo, sempre possibile, da parte della Pubblica Amministrazione e nel caso evidentemente effettuata con esito sfavorevole.
2.3. Secondo i ricorrenti, occorreva poi considerare il complessivo contesto in cui le due dichiarazioni erano state fornite, ossia in sede di convocazione, nel 2010, in uno con lo stato di famiglia, da parte di due coniugi componenti lo stesso nucleo familiare che non avrebbero quindi potuto regolarizzare piu’ di un solo lavoratore extracomunitario, sicche’ due delle tre domande sarebbero state comunque irricevibili; aggiungono, ancora, che le domande di emersione del lavoro irregolare erano comunque inammissibili perche’ prive dei necessari requisiti Decreto Legge n. 79 del 2009, ex articolo 1 ter, comma 4 (lettere d, g e h).
Si e’ gia’ osservato al proposito che l’eventuale inammissibilita’ della domanda non aveva alcuna incidenza sulla configurabilita’ del reato di falso ideologico in questione, che presuppone solamente la condotta, cosciente e volontaria, della falsa attestazione, compiuta mediante contraffazione della dichiarazione dei redditi e vulnera la fede pubblica che assiste la veridicita’ delle dichiarazioni rese dai privati nelle dichiarazioni previste dalla legge come dotate di capacita’ certificativa nell’ambito del sistema di semplificazione amministrativa.
I ricorrenti aggiungono che il reato di falso ideologico postulerebbe che l’attestazione o il documento, contenente l’immutatio veri, sia perfetto nel suo tenore letterale, giuridico e nella sua funzione probatoria, mentre nella specie risulta sufficiente ad integrare il reato la presentazione di inveritiera attestazione compiuta mediante produzione a corredo della domanda di un documento (dichiarazione dei redditi) falsificato; i ricorrenti poi non tengono conto che la falsa attestazione era di per se’ idonea, se non verificata e controllata aliunde, ad ingannare l’Amministrazione statale circa il possesso del requisito reddituale previsto dalla norma per accedere alla procedura di emersione.
3. Con il terzo motivo, ulteriormente subordinato, i ricorrenti richiedono il proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato.
I ricorrenti assumono che il reato era stato erroneamente collocato alla data del 3/12/2010 con riferimento ai timbri apposti dall’Ufficio sulle dichiarazioni dei redditi e gli altri allegati, come riferito dal teste (OMISSIS) all’udienza del 21/11/2013; invece le due dichiarazioni erano state presentate gia’ il 6/7/2010 in sede di convocazione degli imputati presso Lo Sportello Unico a latere delle domande presentate in data 30/9/2009.
Secondo i ricorrenti il momento di commissione del reato dovrebbe essere individuato nel 30/9/2009 o, tuttalpiu’, nel 6/7/2010.
3.1. La pretesa dei ricorrenti di considerare come dies a quo la data del 30/9/2009 e’ obiettivamente inconsistente e auto-contraddittoria perche’ i ricorrenti non deducono, neppur loro, di aver depositato le dichiarazioni dei redditi false in data 30/9/2009, gia’ al momento della presentazione delle istanze di regolarizzazione.
3.2. La richiesta dei ricorrenti di considerare commesso il reato al 6/7/2010, e non gia’ al 3/12/2010, si fonda su di un motivo inammissibile, poiche’ rivolto a dedurre un travisamento della prova da parte della Corte territoriale, non accompagnato dalla debita allegazione della prova asseritamente travisata, meramente richiamata in modo generico e non prodotta.
Il vizio di travisamento della prova puo’ essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme” (nel caso sussistente, quanto all’accertamento della responsabilita’ penale per il reato sub B)) sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (da ultimo, Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L e altro, Rv. 272018).
Ai fini della configurabilita’ del vizio di travisamento della prova dichiarativa, e’ comunque necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformita’ tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 – dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017 – dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 – dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; si tratta dell’errore cosiddetto “revocatorio” che, cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell’utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall’atto istruttorio (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).
In forza della regola della autosufficienza del ricorso, operante anche in sede penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimita’ il travisamento di una prova testimoniale ha l’onere di suffragare la validita’ del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l’effettivo apprezzamento del vizio dedotto (Sez. 1, n. 25834 del 04/05/2012, P.G. in proc. Massaro, Rv. 253017; Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv. 241023; Sez. 1, n. 20344 del 18/05/2006, Salaj, Rv. 234115; Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302).
3.3. E’ solo il caso di osservare che, anche collocando in data 6/7/2010 e non in data 3/12/2010 il momento di commissione del reato, come sostengono i ricorrenti, la prescrizione non era tuttavia decorsa al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado (21/12/2017).
Infatti il termine (7 anni e 6 mesi) di cui all’articolo 161 cod. pen. scadeva il 6/1/2018 ed era ulteriormente prorogato di giorni 109 per effetto della sospensione intercorsa dal 8/1/2013 al 28/5/2013 (60 giorni, rinvio per impedimento) e dal 13/1/2015 al 3/3/2015 (49 giorni, rinvio su richiesta): il che prorogava la scadenza al 25/4/2018.
3.4. Con riferimento alla data del 3/12/2010 il periodo prescrizionale non e’ decorso neppure alla data della presente sentenza, perche’ per le ragioni appena indicate il periodo ex articolo 161 cod. pen., aumentato dei 109 giorni di sospensione viene a scadere solo il 20/9/2018.
4. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, in ordine all’entita’ della pena inflitta, assai superiore al minimo edittale, e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, pur richieste in misura massima.
4.1. Non essendo stata contestata la specifica aggravante di cui al Decreto Legge n. 78 del 2009, articolo 1 ter, comma 15, seconda parte, la pena prevista per il delitto di cui all’articolo 483 cod. pen. andava da 15 giorni a due anni di reclusione.
La pena inflitta e’ quindi molto inferiore alla media edittale.
Il motivo e’ inammissibile, in quanto mira ad ottenere dalla Corte di Cassazione una nuova valutazione sulla congruita’ della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. La gradazione della pena, infatti, rientra nella discrezionalita’ del giudice di merito, che la esercita, cosi’ come per fissare la pena base, ai sensi degli articoli 132 e 133 cod. pen. (ex multis Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142). Inoltre, sempre secondo giurisprudenza consolidata in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, come nel caso di specie, non e’ necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’articolo 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).
4.2. I ricorrenti invocano inoltre la concessione delle attenuanti generiche in massima estensione.
Le circostanze attenuanti generiche erano state riconosciute dal Giudice di primo grado e considerate equivalenti alle aggravanti contestate e alla recidiva.
Il Giudice di appello, tra l’altro investito da un motivo di appello degli attuali ricorrenti che rivendicavano la prevalenza delle attenuanti generiche, ha escluso sia l’aggravante residua del nesso teleologico (avendo eliminato la condanna per il reato sub a), sia la recidiva (per vero senza alcuna spiegazione), e non ha fatto espressa menzione delle circostanze attenuanti generiche, peraltro gia’ richieste e comunque concesse, seppur in regime di equivalenza, e della loro incidenza sul trattamento sanzionatorio.
Tuttavia la Corte territoriale, se non ha dato esplicitamente conto dell’incidenza delle attenuanti generiche sul trattamento sanzionatorio irrogato (quattro mesi di reclusione), non ha affatto revocato la concessione delle attenuanti generiche, diversamente dalle altre statuizioni relative ad elementi circostanziali del reato (recidiva, aggravante del nesso teleologico) sulle quali, invece, si e’ espressamente pronunciata.
Non vi e’ motivo, pertanto, di escludere che la pena irrogata dalla Corte territoriale tenga conto, seppur implicitamente, della riduzione per effetto delle attenuanti generiche, liberate dalla neutralizzazione conseguente al giudizio di bilanciamento in equivalenza deliberato in primo grado,tanto piu’ che tale opzione e’ perfettamente compatibile con la pena prevista per il reato di cui all’articolo 483 cod. pen..
Deve quindi concludersi che la Corte nissena abbia implicitamente inteso comminare ai due appellanti una pena base di mesi sei (un quarto del massimo), ridotta a mesi quattro per effetto delle attenuanti generiche e abbia indicato soltanto il risultato finale di tale operazione determinativa.
5. I ricorsi vanno quindi rigettati. Ne consegue la condanna dei ricorrenti ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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