Le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalita’ dei casi

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 9 ottobre 2018, n. 45211.

La massima estrapolata:

Le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalita’ dei casi, ma, posto un andamento generale basato sulla nota “curva di Widmark” secondo cui la concentrazione di alcol, in andamento crescente tra i 20 ed i 60 minuti dall’assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo – variano da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilita’ di astratta previsione

Sentenza 9 ottobre 2018, n. 45211

Data udienza 13 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Mar – Presidente

Dott. MENICHETTI Carla – rel. Consigliere

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. TORNESI Daniela Rita – Consigliere

Dott. NARDIN Maura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15/11/2017 della CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. CARLA MENICHETTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. CUOMO LUIGI, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
E’ presente per il ricorrente l’avv. Sergo Emanuele che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 15 settembre 2017, la Corte d’Appello di Trieste – in accoglimento del gravame proposto dal Procuratore Generale in sede avverso la sentenza, con la quale il Tribunale di Udine aveva condannato (OMISSIS) per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, aggravato dalla commissione del fatto in ora notturna e dall’aver provocato un sinistro stradale, riqualificato ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera b), – riteneva integrato il reato come originariamente contestato ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c), rideterminava la pena e disponeva la revoca della patente di guida dell’imputato.
2. Il Tribunale aveva basato la sua decisione rilevando che il (OMISSIS) era stato sottoposto presso l’Ospedale di (OMISSIS) a due prelievi ematici: il primo, effettuato alle ore 00.00 che aveva consentito di accertare, con metodo enzimatico, un tasso alcolico di 2,63 gr/l; il secondo, effettuato alle ore 10.00 su campione prelevato alle ore 1.50, che aveva accertato, con metodo gas cromatografico, un tasso alcolico piu’ elevato, pari a 2,85 gr/l.
Sulla scorta dei rilievi del consulente di parte dott. (OMISSIS), ritenuto scientificamente noto che la curva di assorbimento dell’alcool etilico raggiunge il picco nel giro di un’ora dal momento dell’ultima assunzione, e considerato ancora che l’incidente era avvenuto intorno alle ore 23.00, il Tribunale aveva affermato: che il tasso alcolemico riferibile a quell’ora doveva essere inferiore a quello ricavato dalle analisi effettuate sul campione ematico, prelevato un’ora dopo, e dunque non poteva rappresentare il grado di ebbrezza dell’imputato al momento in cui questi si era trovato alla guida dell’auto; che, del pari, il tasso alcolemico riferito al campione prelevato alle ore 1.50 non poteva essere piu’ elevato di quello precedente; che pertanto su entrambi i risultati degli esami ematici potevano aver influito le detenzioni praticate sulle ferite del paziente, risultanti dal verbale di pronto soccorso.
3. La Corte territoriale, nella impugnata sentenza, riteneva invece pienamente valido l’accertamento effettuato presso la struttura sanitaria; osservava che la teste dott. (OMISSIS) (in servizio all’epoca presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di (OMISSIS)), sentita in appello, aveva precisato, rispondendo a specifica domanda, che per la detenzione delle ferite in sede ospedaliera non vengono utilizzate sostanze alcoliche e dunque andava esclusa con assoluta certezza la pretesa incidenza di eventuali interferenze di disinfettanti a base alcolica sulle risultanze dei prelievi ematici del (OMISSIS); considerava che, a fronte degli elevatissimi valori alcolici accertati nei prelievi, il primo dei quali avvenuto a distanza di meno di un’ora dal sinistro, era impossibile ipotizzare che al momento dell’incidente il tasso alcolemico del conducente sarebbe stato addirittura inferiore ad 1,51 gr/l; escludeva che potesse valutarsi in favore dell’imputato la mera circostanza del valore crescente riscontrato in esito alle analisi, atteso che l’incidenza e l’andamento della curva alcolemica di assorbimento si sviluppa in maniera differente a seconda delle caratteristiche fisiche del soggetto, delle quantita’ di alcool ed eventualmente di cibi contestualmente assunti, come pure nessuna significativa incidenza sull’affidabilita’ dei valori assumevano i differenti metodi di analisi (enzimatica, i’mmunochimica o cromatografica); rimarcava, infine, che al momento dell’ingresso in ospedale il (OMISSIS) si presentava “in evidente stato di ebbrezza”, come refertato nell’esame obiettivo del paziente.
4. Ha proposto ricorso l’imputato, tramite il difensore di fiducia, per tre distinti motivi.
4.1. Con il primo deduce violazione di norme processuali in relazione alla inutilizzabilita’ ex articolo 191 c.p.p. della deposizione testimoniale della dott. (OMISSIS), per violazione dell’articolo 194 c.p.p., comma 1, articolo 499 c.p.p., comma 2 e articolo 194 c.p.p., comma 3.
4.2. Con il secondo motivo lamenta manifesta illogicita’ della motivazione, sotto lo specifico profilo del travisamento sia della prova decisiva della deposizione (OMISSIS), che della prova assunta in primo grado attraverso le dichiarazioni spontanee del (OMISSIS), attribuendo ad entrambe un contenuto completamente difforme da quello reale ed utilizzandole per la decisione di riforma della sentenza di primo grado.
4.3. Con il terzo motivo eccepisce vizio della motivazione sul rigetto di assunzione di una perizia richiesta dalla difesa alla udienza del 15 novembre 2017, dopo l’audizione della dott. (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non e’ fondato.
2. Con il primo motivo il ricorrente assume la inutilizzabilita’ “patologica” della deposizione della dott. (OMISSIS), perche’ avrebbe riferito su circostanze non direttamente percepite, risposto a domande “suggestive” ed espresso opinioni personali.
La doglianza non ha pregio.
La Corte di Trieste ha qualificato la condotta dell’imputato ritenendo integrata la fattispecie contravvenzionale piu’ grave, prevista dall’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c), originariamente contestata, in base all’univoco esito degli accertamenti ematici, riscontrati dagli esami di laboratorio, ed ha richiamato la deposizione della teste per confutare la tesi – sostenuta dal consulente di parte e condivisa dal primo giudice – di un possibile uso di disinfettanti a base alcolica che, penetrando immediatamente nelle ferite, potevano aver fatto salire i valori dell’etanolo.
Hanno rimarcato i giudici di appello che si trattava di una mera congettura, smentita dalla teste, la quale, come medico di Pronto Soccorso era certamente a conoscenza del tipo di disinfettante usato per la detenzione delle ferite dei pazienti, ed hanno altresi’ evidenziato, conformemente a quanto logicamente sostenuto dal Procuratore Generale appellante, che un tale tipo di ragionamento, oltre a non essere convincente, si poneva in contrasto con quanto espressamente stabilito dalla legge in merito agli accertamenti effettuati presso le strutture sanitarie, ipotizzando – senza alcuna dimostrazione di tipo scientifico – una scorrettezza da parte dei soggetti deputati ad eseguire le analisi, tale da inficiare l’attendibilita’ dei risultati.
Questa Corte Suprema si e’ poi gia’ pronunciata (Sez. 4, 10 novembre 2017, in proc. Cavallini) nel senso che le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalita’ dei casi, ma, posto un andamento generale basato sulla nota “curva di Widmark” secondo cui la concentrazione di alcol, in andamento crescente tra i 20 ed i 60 minuti dall’assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo – variano da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilita’ di astratta previsione.
Il principio e’ stato condiviso dalla Corte territoriale e non si presta alle censure dell’odierno ricorrente, che ripropone nel motivo in esame le medesime doglianze gia’ vagliate congruamente dai giudici di merito, senza confrontarsi con quanto argomentato nella impugnata sentenza.
3. Del pari infondata la censura esposta nel secondo motivo di ricorso.
Si e’ detto e si ribadisce, che la Corte di Appello ha basato il proprio giudizio sugli esami ematici, ha tenuto conto della deposizione della teste (OMISSIS) circa l’uso di amuchina ovvero di disinfettanti a contenuto di alcool irrisorio, che non potevano aver influito sul tasso di alcool rilevato nel sangue, e dell’evidente stato di ebbrezza descritto nel verbale di pronto soccorso, gia’ richiamato dal Tribunale: ha fornito dunque del proprio convincimento una prova tranquillante, basata su dati scientifici certi, non gia’ enfatizzando le dichiarazioni del (OMISSIS) di aver trascorso prima del sinistro un paio d’ore in un bar con i colleghi di lavoro.
Quanto ai rilievi specifici che il ricorrente muove all’assunzione della teste (OMISSIS) ed alla eccezione di inutilizzabilita’ della sua deposizione, questa Corte Suprema si e’ gia’ ripetutamente espressa nel senso che in tema di prova testimoniane, il divieto di esprimere apprezzamenti personali non si applica nel caso in cui il testimone sia persona particolarmente qualificata, in conseguenza della sua preparazione professionale, quando i fatti in ordine ai quali viene esaminato sia inerenti alla sua attivita’, giacche’ l’apprezzamento diventa inscindibile dal fatto, dal momento che questo e’ stato necessariamente percepito attraverso il “filtro” delle conoscenze tecniche e professionali del teste (Sez. 5, n.42634 del 29/9/2004, Rv.230330, ed altre successive conformi).
4. Lamenta, come ultimo motivo, la difesa che la Corte non si era pronunciata sulla richiesta di perizia formulata all’esito dell’esame della dott. (OMISSIS) alla udienza del 15 novembre 2017.
Dalla trascrizione della fonoregistrazione del verbale di detta udienza – allegato all’odierno ricorso – non risulta tale richiesta: si legge invece, testualmente, che “esaurite le domande la testimone viene congedata; il Presidente dichiara chiusa l’istruttoria dibattimentale e invita le parti a concludere”.
Nel corso della discussione orale – come riportato sul verbale di udienza visionato da questa Corte – il difensore aveva in realta’ chiesto una perizia che stabilisse se l’atto che emerge dall’esame del sangue per scopo clinico invece che tossicologico forense fosse attendibile, alla luce dei rilievi del consulente della difesa, fatti proprio dal giudice di primo grado, in punto di assorbimento di alcol nel sangue.
I giudici di appello non si sono pronunciati espressamente, ma hanno con implicita evidenza respinto la richiesta, stante le esaustive risultanze probatorie di cui si e’ detto.
Giova infatti ribadire che, come non costituisce causa di annullamento il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, Rv.256314), altrettanto deve dirsi quanto alla istanza volta ad una rinnovazione dibattimentale, in particolare alla ammissione di una perizia d’ufficio.
5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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