In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione e’ insindacabile in sede di legittimita’, purche’ sia non contraddittoria

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 9 ottobre 2018, n. 45210.

Le massime estrapolate:

In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione e’ insindacabile in sede di legittimita’, purche’ sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’articolo 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione;
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non e’ necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma e’ sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione;
In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non e’ necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’articolo 133 c.p..

Sentenza 9 ottobre 2018, n. 45210

Data udienza 12 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Maria – Presidente

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

Dott. BRUNO Maria Rosaria – Consigliere

Dott. CENCI Daniele – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/03/2017 della CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. DANIELE CENCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. FIMIANI PASQUALE che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di PERUGIA difensore di (OMISSIS), che chiede l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Perugia il 10 marzo 2017, in parziale riforma della sentenza, appellata dall’imputato, emessa all’esito del giudizio abbreviato il 21 febbraio 2012 dal G.i.p. del Tribunale di Spoleto, sentenza con cui (OMISSIS) era stato ritenuto responsabile dei reati di coltivazione illegale di marijuana per un peso complessivo di 200 grammi (capo A) e di detenzione a fine di cessione di marijuana (capo B), fatti entrambi commessi il (OMISSIS) e, in conseguenza, condannato alla pena di giustizia, ritenuta l’ipotesi attenuata ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, senza circostanze attenuanti generiche, implicitamente disapplicata la recidiva, con la continuazione tra i reati e la diminuente per il rito, assorbito il reato di detenzione a fine di cessione di cui al capo B) in quello di coltivazione di cui al capo A) e in conseguenza esclusa la continuazione, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto.
2.Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite difensore, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia altrettante violazioni di legge (rispettivamente: del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73,; dell’articolo 131-bis c.p.; dell’articolo 62-bis c.p.) e difetto di motivazione (i primi due motivi).
2.1. Con il primo motivo il ricorrente censura la ritenuta illegittimita’ e contraddittorieta’ ed illogicita’ motivazionale della condanna per coltivazione illecita, in quanto la modesta quantita’ della marijuana sequestrata (cioe’ 200 grammi complessivi di sostanza essiccata, senza peraltro distinguere tra fogliame e residui della coltivazione) da cui e’ ricavabile un modestissimo quantitativo di thc puro (21,768 grammi), peraltro – si assume – da dividersi per due con il coimputato (il cugino (OMISSIS)), la cui posizione e’ stata separatamente definita, la natura non intensiva della coltivazione, la minima estensione (pochi metri quadri) degli spazi alla stessa dedicati e le caratteristiche rudimentali ed artigianali della coltivazione, in ragione della presenza di minimi strumenti ed accorgimenti tecnici indispensabili, dimostrerebbero, a ben vedere, il difetto di concreta offensivita’ della condotta per difetto di messa in pericolo del bene protetto dalla norma incriminatrice; tra l’altro, si segnala che nella motivazione della sentenza di appello si e’ accertato che la droga non era destinata alla cessione ad altri ma soltanto all’autoconsumo e che mancano contatti con terze persone, con conseguente venire meno di ogni pericolo di aumento della disponibilita’ di droga sul mercato.
Si richiamano a supporto degli assunti difensivi precedenti di legittimita’ stimati pertinenti, citando stralci della motivazione, e si sollecita anche il Collegio ad investire le Sezioni Unite penali circa il tema della offensivita’ in concreto della condotta di coltivazione.
2.2. Mediante il secondo motivo, svolto in via subordinata rispetto al precedente, si lamenta-la mancata applicazione nel caso di specie dell’istituto di cui all’articolo 131-bis c.p., emergendo dai medesimi elementi fattuali in precedenza valorizzati – quantomeno – la particolare tenuita’ del fatto.
2.3. Con l’ultimo motivo il ricorrente si duole della eccessiva severita’ del complessivo trattamento sanzionatorio, con violazione – si ritiene – degli articoli 133 e 62-bis c.p.: infatti, “la Corte di appello giustifica il discostamento dal minimo della pena “stanti i precedenti penali e l’organizzazione della coltivazione occultata”; con riferimento alla mancata concessione delle richieste attenuanti generiche, viene dato rilievo esclusivo alla “presenza di precedenti penali specifici infraquinquennali”, nell’assenza di altri elementi valutabili. La motivazione al riguardo appare insufficiente, erronea in punto di diritto, nonche’ illogica e contraddittoria, considerate le caratteristiche oggettive sopra ampiamente ricordate. La Corte di appello non ha tenuto in considerazione il contegno processuale ampiamente collaborativo dell’imputato, ne’ il motivo per cui col cugino si sono indotti alla coltivazione rustica/personale, ovvero la non disponibilita’ di denaro per disoccupazione. In tal modo evitandosi l’ulteriore arricchimento delle organizzazioni criminali, mafiose e non, che gestiscono l’intero mercato – aspetto questo che andrebbe sempre debitamente considerato – diretta ed inevitabile conseguenza della ormai anacronistica ritrosia del legislatore ad intervenire una volta per tutte, seriamente, sulla questione” (cosi’ alle pp. 7-8 del ricorso).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato e non puo’ trovare accoglimento.
2. Quanto al primo motivo, va preliminarmente richiamato il lontano – ma sempre valido – insegnamento delle Sezioni Unite penali, secondo cui “Costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attivita’ non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale. (Conforme, Sez. U, 24 aprile 2008, Valletta, non massimata). (Vedi Corte cost. n. 360 del 1995 e n. 296 del 1996)” (Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, Di salvia, Rv. 239920; in conformita’, tra le numerose Sezioni semplici successive, v., a mero titolo di esempio, Sez. 6, n. 49528 del 13/10/2009, P.M. in proc. Lanzo, Rv. 245648).
Passaggio logicamente successivo all’accertamento di una coltivazione e’ la verifica in concreto della offfensivita’ della condotta: infatti, “Ai fini della punibilita’ della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, spetta al giudice verificare in concreto l’offensivita’ della condotta ovvero l’idoneita’ della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile. (Conforme, Sez. U. 24 aprile 2008, Valletta, non massimata). (Vedi Corte cost. n. 360 del 1995 e n. 296 del 1996)” (Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, Di Salvia, cit., Rv. 239921).
Da tali pronunzie, per l’autorevolezza del qualificato consesso da cui promanano e per la persuasivita’ dell’apparato argomentativo a sostegno, il Collegio non ritiene di doversi discostare.
2.1. Cio’ posto, si e’, recentemente, puntualizzato da parte della Corte di legittimita’ quanto segue (cfr. Sez. 4, n. 17167 del 27/01/2017, Simoncelli, Rv. 269539, in motivazione sub punti nn. 1.1. e 1.2. del “ritenuto in diritto”):
“(…) Occorre altresi’ dare continuita’ ai plurimi precedenti giurisprudenziali, anche recenti, che valorizzano, in primis, benche’ non esclusivamente, la valutazione sulla quantita’ di principio attivo ricavabile dalle piante coltivate. Si consideri, infatti:
che “La punibilita’ per la coltivazione non autorizzata di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti va esclusa soltanto se il giudice ne accerti l’inoffensivita’ “in concreto”, ovvero quando la condotta sia cosi’ trascurabile da rendere sostanzialmente irrilevante l’aumento di disponibilita’ della droga e non prospettabile alcun pericolo di ulteriore diffusione di essa. (In motivazione la Corte ha precisato che non e’ sufficiente considerare il solo dato quantitativo di principio attivo ricavabile dalle singole piante, dovendosi valutare anche l’estensione e il livello di strutturazione della coltivazione, al fine di verificare se da essa possa derivare o meno una produzione potenzialmente idonea ad incrementare il mercato)” (cosi’ Sez. 4, n. 3787 del 19/01/2016, Festi, Rv. 265740);
che “Deve escludersi la sussistenza del reato di coltivazione non autorizzata di piante da cui sono ricavabili sostanze stupefacenti qualora il giudice accerti l’inoffensivita’ in concreto della condotta, per essere questa di tale minima entita’ da rendere sostanzialmente irrilevante l’aumento di disponibilita’ di droga e non prospettabile alcun pericolo di ulteriore diffusione di essa.
(Fattispecie in cui la S.C. ha escluso il reato per la coltivazione di due piante di canapa indiana e la detenzione di 20 foglie della medesima pianta, in presenza di una produzione che, pur raggiungendo la soglia drogante, era “assolutamente minima”)” (cosi’ Sez. 6, n. 5254 del 10/11/2015, dep. 2016, Pezzato e altro, Rv. 265641);
ancora, che “La punibilita’ per la coltivazione non autorizzata di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti va esclusa allorche’ il giudice ne accerti l’inoffensivita’ “in concreto”, nel senso che la condotta deve essere cosi’ trascurabile da rendere sostanzialmente irrilevante l’aumento di disponibilita’ della droga e non prospettabile alcun pericolo di ulteriore diffusione di essa (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente irrilevante la coltivazione di due piantine di marijuana contenenti un principio attivo inferiore al quantitativo massimo detenibile)” (cosi’ Sez. 6, n. 33835 del 08/04/2014, Piredda, Rv. 260170);
infine, che “In tema di coltivazione di sostanze stupefacenti, non essendo requisito necessario la destinazione della sostanza alla cessione verso terzi, il dato ponderale puo’ assumere rilevanza al fine di fornire indicazioni sull’offensivita’ della condotta, la quale pero’ non puo’ essere esclusa ogniqualvolta i quantitativi prodotti risultino inferiori alla “dose media singola”, determinata dalle tabelle ministeriali, ma soltanto quando risultino privi della concreta attitudine ad esercitare, anche in misura minima, gli effetti psicotropi evocati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 14″ (cosi’ Sez. 4, n. 43184 del 20/09/2013, Carioti e altro, Rv. 258095).
(…) Non ignora il Collegio che in alcune pronunzie della S.C. si fa riferimento, oltre alla verifica della conformita’ della pianta coltivata al tipo botanico vietato ed alla capacita’ della sostanza, sia ricavata che ricavabile, a produrre un effetto drogante, anche al “concreto pericolo di aumento di disponibilita’ dello stupefacente e di ulteriore diffusione dello stesso” (cosi’, infatti, Sez. 6, n. 8085 del 17/02/2016, Pasta, Rv. 266168; in termini analoghi, le gia’ citate Sez. 4, n. 3787 del 19/01/2016, Festi, Rv. 265740; Sez. 6, n. 5254 del 10/11/2015, dep. 2016, Pezzato e altro, Rv. 265641; Sez. 6, n. 33835 del 08/04/2014, Piredda, Rv. 260170): si tratta, tuttavia, a ben vedere, di casi giudiziari, come si comprende dalla lettura delle relative motivazioni, in cui la quantita’ di sostanza provvista di efficacia drogante era piuttosto esigua (infatti: un’unica pianta di cannabis da cui sono risultati ricavabili grammi 0,345 di principio attivo nel caso affrontato da Sez. 6, n. 8085 del 17/02/2016, Pasta, Rv. 266168, cit.; due piante di canapa indiana dalle quali era ricavabile una produzione che, pur raggiungendo la soglia drogante, era “assolutamente minima”, nella fattispecie esaminata da Sez. 6, n. 5254 del 10/11/2015, dep. 2016, Pezzato e altro, Rv, 265641, cit.; due piantine di marijuana contenenti principio attivo comunque inferiore al quantitativo massimo detenibile, nel caso alla base della decisione di Sez. 6, n. 33835 del 08/04/2014, Piredda, Rv. 260170, cit.). Donde l’opportunita’ della puntualizzazione secondo cui l’approfondimento del tema del concreto pericolo di aumento di disponibilita’ dello stupefacente e di ulteriore diffusione dello stesso, al quale fanno riferimento le condivisibili – richiamate pronunzie della S.C., appare, a ben vedere, necessario soltanto ove la quantita’ di droga si’a in se’ esigua, ma non negli altri casi” (cosi’ Sez. 4, n. 17167 del 27/01/2017, Simoncelli, Rv. 269539, in motivazione, punti nn. 1.1. e 1.2. del “ritenuto in diritto”).
Sicche’, in definitiva, deve confermarsi il principio di diritto secondo il quale, appunto in applicazione delle richiamate puntualizzazioni delle Sezioni Unite della S.C., “La punibilita’ per la coltivazione non autorizzata di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti va esclusa soltanto se il giudice ne accerti l’inoffensivita’ “in concreto”, ovvero quando la condotta sia cosi’ trascurabile da rendere sostanzialmente irrilevante l’aumento di disponibilita’ della droga, e non prospettabile alcun pericolo della sua ulteriore diffusione (In motivazione la Corte ha precisato che la verifica del concreto aumento di disponibilita’ dello stupefacente, e della ulteriore diffusione dello stesso, e’ necessaria esclusivamente nel caso in cui la quantita’ di sostanza avente efficacia drogante sia in se’ esigua, ma non negli altri casi)” (Sez. 4, n. 17167 del 27/01/2017, Simoncelli, Rv. 269539, cit.).
2.2. Date tali premesse, corretta risulta la decisione impugnata.
Fermo, infatti, il quadro di riferimento, di cui si e’ detto, i Giudici di merito hanno valorizzato, con ragionamento adeguato, non illogico ed immune da vizi censurabili in cassazione, il peso di 200 grammi delle foglie gia’ essiccate, cui aggiungere altri 100 grammi di foglie derivate dalla coltivazione e rinvenute altrove, la ricavabilita’ di 21,768 grammi di tch puro, oltre alle modalita’ sufficientemente organizzate di coltivazione (locale dotato di aeratori, di lampade alogene, di ventilatori, di misuratore elettronico dell’umidita’, di fertilizzanti e di concimi: pp. 3-4 della sentenza impugnata e pp. 3-4 di quella del G.u.p.), escludendo – congruamente – la inoffensivita’ in concreto della condotta.
Discende il rigetto del motivo di impugnazione, disattesa anche la richiesta di trasmettere gli atti alle Sezioni Unite della S.C. (v. p. 4 del ricorso).
3. In relazione al secondo motivo di ricorso, essendo stata la questione posta nella discussione in appello (p. 3 del verbale del 10 marzo 2017), si rinviene la risposta della Corte territoriale alla p. 3 della sentenza impugnata, ove si legge testualmente quanto segue: “ne’ puo’ ritenersi l’ipotesi di non punibilita’ per la particolare tenuita’ del fatto, stanti l’organizzazione della coltivazione – i cui elementi sono stati sopra menzionati – ed il quantitativo di stupefacente prodotto (300 grammi complessivi)”.
Si tratta di motivazione logica, congrua ed immune da vizi di legittimita’; non senza considerare che la riconosciuta presenza da parte della Corte territoriale di precedenti specifici infraquinquennali (p. 4 della sentenza impugnata: dal casellario risulta la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Rimini del 22 maggio 2008, irrevocabile il 7 luglio 2008, a pena condizionalmente sospesa per cessione di stupefacente, fatto commesso il 29 luglio 2006), logicamente mal si concilia con la non abitualita’ del comportamento, requisito indispensabile per l’applicazione dell’istituto di cui all’articolo 131-bis c.p..
4. Infine, quanto al diniego delle attenuanti generiche ed alla mancata riduzione del trattamento sanzionatorio, entrambe richieste avanzate con l’appello (pp. 6-7), la Corte territoriale ha cosi’, testualmente, argomentato:
“ritenute inconcedibili le attenuanti generiche – assenti altri elementi valutabili – per la presenza di precedenti penali specifici infraquinquennali, (…) ritiene la Corte possa la pena determinarsi in base ai criteri dell’articolo 133 c.p., fissando la pena base in anni uno di reclusione e 1.500 Euro di multa – stanti i precedenti e l’organizzazione della coltivazione occultata, che giustificano il discostarsi dal minimo della pena oggi previsto per il reato autonomo del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5” (cosi’ alla p. 4 della sentenza impugnata), la cui forbice edittale va da un minimo di sei mesi di reclusione e di 1.032,00 Euro di multa ad un massimo di quattro anni di reclusione e di 10.329,00 Euro di multa.
Anche il ragionamento in tema di trattamento sanzionatorio appare corretto ed in linea con i principi piu’ volte affermato dalla Corte di legittimita’. Infatti:
“In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione e’ insindacabile in sede di legittimita’, purche’ sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’articolo 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato)” (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269);
“Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non e’ necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma e’ sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto giustificato il diniego motivato nella sentenza impugnata, avendo riguardo alle ammissioni solo parziali dell’imputato e al suo comportamento non collaborativo emergente dalle intercettazioni telefoniche)” (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; in conformita’, tra le numerose, v., ad esempio, Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, P.G. in proc. Biancofiore, Rv. 247959);
inoltre, sempre secondo costante orientamento di legittimita’, “In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non e’ necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’articolo 133 c.p.” (v., ex plurimis, Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596), in applicazione del risalente – e sempre valido – canone secondo il quale quanto piu’ il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto piu’ ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale (cfr. in tal senso, tra le numerose altre pronunzie, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti e altri, Rv. 255825; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo e altri, Rv. 241189; Sez. 6, n. 2925 del 18/11/1999, dep. 2000, Baragiani, Rv. 217333).
5.Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge, al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali

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