Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 marzo 2021| n. 8336.
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, spetta al contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree ove vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani e da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta, che, pertanto, non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell’articolo 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993. Infatti, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale è l’amministrazione a dovere provare i fatti che costituiscono fonte dell’obbligazione tributaria, per quanto attiene alla quantificazione del tributo grava sull’interessato, oltre all’obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 70 del d.lgs. n. 507 del 1993, un onere di informazione, al fine di ottenere l’esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, per cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.
Ordinanza|24 marzo 2021| n. 8336
Data udienza 18 dicembre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: TARSU – Smaltimento di rifiuti speciali – Società – Locali sottoposti a tassazione – Documentazione necessaria –
Processo tributario – Effetto vincolante del giudicato esterno – Imposte periodiche
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere
Dott. PEPE Stefano – Consigliere
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7273-2017 proposto da:
(OMISSIS) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale estesa in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
COMUNE DI SOLOFRA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale estesa in calce al controricorso
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7640/39/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata l’1/9/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.
RILEVATO
CHE:
(OMISSIS) S.p.A. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Centrale della Campania aveva accolto l’impugnazione proposta dal Comune di Solofra avverso la sentenza n. 513/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, che aveva accolto il ricorso avverso iscrizione a ruolo relativamente a TARSU 2011;
il Comune resiste con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1.1. preliminarmente vanno respinte le eccezioni di inammissibilita’ del ricorso sollevate dal Comune di Solofra, atteso che l’atto di impugnazione contiene un’adeguata esposizione dei fatti che consente, nel rispetto del cd. principio di specificita’, di avere una chiara e completa cognizione delle circostanze che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione (cfr. Cass., nn. 23672/2018, 16103/2016);
1.2. quanto all’eccepita inammissibilita’ del ricorso ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, in quanto la sentenza impugnata sarebbe stata resa in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offrirebbe, elementi per mutare o confermare tale orientamento, e’ sufficiente evidenziare che l’ipotesi invocata riguarda le sole questioni di diritto, laddove nel caso di specie la ricorrente si duole anche del vizio motivazionale del provvedimento impugnato (cfr. Cass. n. 22326/2018 in motivazione);
2.1. con il primo mezzo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, nonche’ violazione di norme di diritto (Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 62, comma 3, articolo 66, comma 5, articolo 70) e si lamenta, la ritenuta inapplicabilita’ dell’esenzione tariffaria prevista dalla normativa in tema di TARSU in materia di smaltimento dei rifiuti speciali, risultando invece accertato in fatto che la societa’ aveva provveduto a dimostrare la sussistenza dell’esenzione mediante produzione della relativa documentazione (contratto, bolle di accompagnamento, perizia asseverata), evidenziando che i locali sottoposti a tassazione ed il servizio di smaltimento dei rifiuti erano rimasti immutati rispetto alle annualita’ precedenti 2008 e 2010, che avevano dato luogo ad un analogo contenzioso definito con sentenze delle CTP di Napoli ed Avellino passate in giudicato;
2.2. con il secondo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (articolo 342 c.p.c. e articolo 2909 c.c.) e si ripropone il medesimo vizio relativo alla sussistenza di un giudicato esterno, tra le stessi parti, relativo alle annualita’ 2008 e 2010;
2.3. i motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connessi, sono infondati;
2.4. in base all’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sez. Un. 13916/2006), il processo tributario, ancorche’ generalmente instaurato mediante impugnazione di un atto lato sensu impositivo (cfr. D.lgs. n. 546 del 1992, articolo 18, comma 2, lettera d) e articolo 19, comma 1), ha per oggetto lo specifico rapporto tributario dedotto in giudizio quale risulta, da un lato, dalla pretesa fatta valere dall’amministrazione con l’atto medesimo e, dall’altro, dai motivi della sua impugnazione;
2.5. in ragione di siffatta complessita’ oggettiva, associata all’autonomia dei singoli periodi d’imposta (che, T.U.I.R. ex articolo 7, e’ espressione di un principio generale in materia, valevole per tutti i tributi, anche non destinati allo Stato), deve negarsi la possibile esistenza di un’unica obbligazione tributaria corrispondente a piu’ periodi (v. gia’ Cass. n. 14714/2001), per cui l’eventualita’ che il giudicato, formatosi in ordine a un periodo, possa avere efficacia preclusiva nel giudizio relativo al medesimo tributo per un altro periodo va limitata al caso in cui si discorra degli elementi rilevanti necessariamente comuni ai distinti periodi d’imposta, onde potersene desumere che l’accertamento di fatto su tali elementi (e solo l’accertamento di fatto) debba fare stato nel giudizio relativo alle obbligazioni sorte in un periodo d’imposta diverso;
2.6. come ribadito da questa Corte “nel processo tributario, l’effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralita’ di annualita’, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo” (cfr. Cass. n. 25516 der 2019), e quindi “in relazione alle imposte periodiche, e’ limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende piu’ periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata” (cfr. Cass. n. 31084 del 2019);
2.7. in definitiva, posto che ogni tributo periodico e’ costituito da elementi stabili ed elementi variabili, solo con riferimento agli elementi stabili il giudicato puo’ esprimere portata vincolante esterna (Cfr. Cass. n. 1300 del 2018; Cass. n. 18923 del 2011);
2.8. nella fattispecie, l’accertamento sulle modalita’ “di espletamento del” servizio di raccolta rifiuti, compiuto dalla CTP di Avellino con la sentenza n. 12942/19/2015 con riferimento alla TARSU dovuta per l’anno di imposta 2010, a prescindere dalla sussistenza o meno del suo passaggio in giudicato, non puo’ essere esteso agli anni successivi, nella specie 2011, in quanto tale valutazione non investe un elemento costitutivo della fattispecie a carattere stabile o tendenzialmente permanente e comune ai vari periodi di imposta, posto che le concrete modalita’ di attuazione dell’attivita’ di smaltimento dei rifiuti speciali, che potrebbero giustificare l’applicazione dell’esenzione, costituiscono circostanze mutevoli nel tempo che richiedono di volta in volta una verifica ed un accertamento per ciascun periodo di imposta, nessun rilievo assumendo pertanto l’ulteriore accertamento circa le caratteristiche strutturali dei locali assoggettati a tassazione (che sarebbero attestate, secondo la ricorrente, dal giudicato esterno relativo all’annualita’ 2008);
2.9. trattandosi di presupposti fattuali specificamente riferibili alle singole annualita’ di prestazione del servizio, gli effetti delle sentenze in giudicato non possono pertanto temporalmente estendersi oltre i periodi in esse considerate, difettando il requisito imprescindibile della durevolezza e permanenza nel tempo del dato oggettivo di attivazione ed erogazione del servizio, inteso quale presupposto dell’imposizione (cfr. Cass. n. 1963 del 2018);
2.10. con riguardo poi alla doglianza circa la mancata valutazione, da parte del Giudice di secondo grado, della prova fornita dalla ricorrente di avere provveduto a smaltire in proprio i rifiuti speciali costituiti da imballaggi, non potendo essere richiesto il pagamento dell’imposta in questione con riferimento alle superfici produttive di rifiuti speciali ed agli spazi adibiti ad uso deposito per magazzini, non vertendosi in tema di riduzione, ma di esenzione tariffaria, si osserva che, come gia’ affermato da questa Corte in fattispecie assimilabile alla presente (cfr. Cass. n. 1345/2019), in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, spetta al contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree ove vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani e da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta, che, pertanto, non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 62, comma 3;
2.11. infatti, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale e’ l’amministrazione a dovere provare i fatti che costituiscono fonte dell’obbligazione tributaria, per quanto attiene alla quantificazione del tributo grava sull’interessato, oltre all’obbligo di denuncia ai sensi del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 70, un onere di informazione, al fine di ottenere l’esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, per cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (cfr. Cass. n. 21250/2017);
2.12. in particolare, con riferimento ai rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti solidi urbani, al contribuente spetta solo una riduzione tariffaria in base a criteri di proporzionalita’, qualora dimostri una riduzione della superficie tassabile ovvero che i rifiuti speciali siano avviati a recupero direttamente dal produttore, purche’ il servizio pubblico di raccolta e smaltimento sia istituito e sussista la possibilita’ per l’istante di avvalersene (cfr. Cass. n. 9214/2018);
2.13. invero, se il Comune, attivata la raccolta differenziata, ha deliberato, in forza del Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 21, comma 2, lettera g), l’assimilazione degli imballaggi secondari ai rifiuti urbani, il contribuente che abbia provveduto all’avviamento al recupero degli stessi, dimostrando l’effettivita’ e la correttezza delle relative operazioni attraverso valida documentazione comprovante il loro conferimento a soggetti autorizzati, ha diritto, ai sensi del Decreto Legislativo citato, articolo 21, comma 7, all’esonero dalla privativa comunale, che si rapporta non gia’ alla diminuzione della superficie tassabile, prevista dal Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 62, comma 3, per la produzione di rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati, ma ad una riduzione tariffaria in concreto, in base a criteri di proporzionalita’ rispetto alla quantita’ effettivamente avviata al recupero de quo (cfr. Cass., n. 6359/2016);
2.14. inoltre, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), un’area che non sia destinata a lavorazioni artigianali e, dunque, alla produzione di rifiuti speciali, ma sia usata come magazzino dei rifiuti prodotti in altri locali dell’unico complesso aziendale, va compresa nel calcolo della superficie tassabile, ai sensi del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 62, atteso che i residui prodotti in un deposito o magazzino non possono essere considerati residui di un ciclo di-lavorazione (cfr. Cass. n. 26725/2016);
2.15. nella specie, il Giudice di secondo grado ha dato atto della natura di depositi, e non di opifici industriali, dei locali sottoposti a tassazione ed ha espressamente escluso che la contribuente avesse provato di avere prodotto in maniera continuativa ed esclusiva rifiuti speciali, avendo omesso di presentare denuncia di variazione o dichiarazione di produzione di rifiuti speciali, mentre la societa’ ricorrente non ha neppure menzionato nell’atto di impugnazione quali mezzi istruttori non sarebbero stati presi in considerazione dalla Commissione tributaria regionale di Napoli;
3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va integralmente respinto;
4. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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