In tema di riesame di misure cautelari personali

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 1 aprile 2020, n. 11112

Massima estrapolata:

In tema di riesame di misure cautelari personali, la scadenza in giorno festivo del termine di trenta giorni – differibile fino a quarantacinque giorni – dalla pubblicazione del dispositivo, integrata dal deposito attestato dalla cancelleria, entro il quale il tribunale deve depositare la propria ordinanza ne comporta, ai sensi dell’art. 172, comma 3, cod. proc. pen. ed in difetto di deroga espressa, la proroga di diritto al giorno successivo non festivo.

Sentenza 1 aprile 2020, n. 11112

Data udienza 4 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Misure cautelari – Personali – Impugnazioni – Riesame – Decisione – Termine – Deposito dell’ordinanza – Scadenza in giorno festivo – Proroga al giorno successivo non festivo – Operatività – Sussistenza.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CERVADORO Mirella – Presidente

Dott. MANTOVANO Alfredo – Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio – rel. Consigliere

Dott. PACILLI G.A.R. – Consigliere

Dott. MONACO Marco Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
contro l’ordinanza emessa in data 08/08/2019 dal TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA sez. riesame misure cautelari.
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udita, per il ricorrente, l’Avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

(OMISSIS), con l’ausilio di un difensore abilitato al patrocinio innanzi a questa Corte, ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame ed appello in materia cautelare, ha confermato l’ordinanza coercitiva con la quale il G.I.P. del medesimo Tribunale, in data 4 luglio 2019, aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso – âEuroËœndrangheta – locale S. Giorgio Morgeto, condotta tuttora perdurante.
All’odierna udienza camerale e’ stata verificata la regolarita’ degli avvisi di rito; all’esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato limitatamente alla valutazione inerente alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, ed e’, nel resto, complessivamente infondato.
1. Con il primo motivo, l’indagato lamenta inosservanza dell’articolo 309 c.p.p., comma 10, per essere stata la motivazione dell’impugnata ordinanza depositata oltre il quarantacinquesimo giorno dalla deliberazione.
1.1. Il motivo e’ infondato.
Questa Corte, superato il contrario orientamento espresso da due decisioni emesse nel corso dell’anno 2016, e’ ormai ferma nel ritenere che il termine di trenta giorni (differibile fino a quarantacinque) entro il quale deve essere depositata la motivazione dell’ordinanza emessa dal Tribunale a seguito dell’istanza di riesame di una misura cautelare personale decorre dalla pubblicazione del dispositivo, integrata dal deposito attestato dalla cancelleria, e non dalla data della deliberazione in camera di consiglio, poiche’ il dispositivo deve essere pubblicato, e non meramente deliberato, nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti da parte del Tribunale (Sez. 2, sentenza n. 19313 del 13/04/2017, Rv. 270015; Sez. 6, sentenza n. 10929 del 01/02/2017, rv. 270023; Sez. 1, sentenza n. 26399 del 28/02/2018, Rv. 273364; Sez. 1, sentenza n. 4088 del 06/02/2018, dep. 2019, Rv. 275131; Sez. 5, sentenza n. 44153 del 13/06/2018, Rv. 274177).
1.2. Nel caso in esame, l’udienza camerale si e’ svolta in data 7 agosto 2019, la deliberazione ha avuto luogo in data 8 agosto 2019, ed il dispositivo e’ stato depositato in pari data, riservando giorni 45 per il deposito, termine che scadeva in data 22 settembre 2019 (domenica, ovvero giorno festivo); l’ordinanza impugnata e’ stata depositata in data 23 settembre 2019, ovvero il successivo giorno non festivo.
1.3. Questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare che la scadenza in giorno festivo del terrine di dieci giorni previsto per la decisione in ordine alla richiesta di riesame delle misure cautelare personali ne comporta la proroga di diritto al giorno successivo non festivo (Sez. 2, sentenza n. 17434 del 13/01/2015, Rv. 263471; Sez. 6, n. 1795 del 21/05/1998, Rv. (Ndr: testo originale non comprensibile)).
Analogo principio vale con riguardo al termine di trenta giorni (prorogabile fino a 45 giorni), dalla decisione (nel senso innanzi illustrato) entro il quale il Tribunale del riesame deve depositare la propria ordinanza: detto termine, come quello di dieci giorni dalla ricezione degli atti entro il quale lo stesso Tribunale deve decidere sulla richiesta di riesame, e’, ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., commi 9 e 10, perentorio.
Ciononostante, esso deve essere calcolato in conformita’ al principio generale posto dall’articolo 172 c.p.p., comma 3, a norma del quale i termini, se scadenti in giorno festivo, sono prorogati di diritto al giorno successivo non festivo: il Legislatore non ha, infatti, stabilito, con riguardo alla previsione in esame, alcuna deroga alla regola generale (cfr., con riferimento alla diversa disposizione di cui all’articolo 172 c.p.p., comma 4, ma con trasparente identita’ di ratio, la giurisprudenza innanzi citata), e quindi la natura perentoria del predetto termine non esercita alcuna influenza sul metodo di calcolo di esso.
1.4. Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto:
“la scadenza in giorno festivo del termine di trenta giorni, prorogabile fino a quarantacinque giorni, dalla decisione, entro il quale il Tribunale deve depositare la propria ordinanza in tema di riesame delle misure cautelari personali, ne comporta, ai sensi dell’articolo 172 c.p.p., comma 3, ed in difetto di deroga espressa, la proroga di diritto al giorno successivo non festivo”.
1.5. In applicazione del predetto principio, appaiono evidenti le ragioni per le quali il motivo e’ infondato.
2 Con il secondo motivo, l’indagato lamenta violazione degli articoli 273 e 192 c.p.p., nonche’ manifesta illogicita’ della motivazione, quanto al ritenuto quadro di gravita’ indiziaria, sia in riferimento all’enucleato sodalizio, sia in riferimento all’interpretazione, asseritamente errata, delle conversazioni intercettate, conformemente valorizzate dal GIP e dal Tribunale.
2.1. Il motivo e’ privo della necessaria specificita’, poiche’ non si confronta adeguatamente con le contrarie argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento della contraria statuizione, limitandosi a reiterare doglianze gia’ compiutamente esaminate e disattese sulla base di argomentazioni giuridicamente corrette, nonche’ esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede.
2.2. Il Tribunale ha, in particolare, ritenuto che gli elementi raccolti nel corso delle complesse ed articolate indagini preliminari (tra i quali un ruolo di rilievo fondamentale ricoprono le disposte intercettazioni di conversazioni ambientali e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia (OMISSIS), motivatamente ritenute attendibili), abbiano dimostrato corroborato l’ipotesi accusatoria provvisoria, e quindi dimostrato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dell’indagato in ordine al reato ascrittogli, offrendo un quadro sufficientemente dettagliato delle attivita’ delinquenziali riconducibili all’enucleato gruppo criminale, ovvero alla “locale” (termine di solito indistintamente utilizzato – sia nell’ambito de procedimento che in sei:arati atti ufficiali – al maschile ed al femminile, ma che nell’esposizione che seguira’ verra’ adoperato al femminile – “la locale” -, secondo la dizione che sembrerebbe propria del dialetto calabrese, e, pertanto, piu’ genuina) di San Giorgio Morgeto (f. 8 – 18 dell’ordinanza impugnata).
Nell’ambito di tali attivita’ delinquenziali, dalle acquisite intercettazioni, valorizzate in motivazione dal Tribunale fino al 31 marzo 2012, e’ emerso nitidamente il contributo di partecipazione ascritto a (OMISSIS) (f. 18 – 23 dell’ordinanza impugnata), ed in particolare la sua vicinanza con il capo della locale, (OMISSIS), il quale con il (OMISSIS) ha discusso in piu’ occasioni di vicende (talune, ma non tutte, molto risalenti) riguardanti gli affari del sodalizio, delle quali e’ ragionevole ritenere che non sarebbe stato messo a conoscenza un extraneus, ed il ruolo di supporto, per lo piu’ quale addetto a mansioni logistiche, in piu’ occasioni svolto.
3 Con il terzo motivo, l’indagato lamenta violazione degli articoli 274 e 275 c.p.p., nonche’ vizi di motivazione, quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari: nonostante l’esiguo lasso di tempo “coperto” dalle intercettazioni valorizzate (eseguite dal 15 al 31 marzo 2012), il ruolo di rilevo asseritamente minimo assunto dall’indagato nell’ambito del sodalizio che si e’ ritenuto di enucleare, il fatto che il (OMISSIS) non sia stato coinvolto in alcuno specifico reato-fine e risulti incensurato, la estrema risalenza dei fatti accertati, il Tribunale avrebbe ricollegato la ritenuta esistenza di esigenze cautelari attuali e concrete a considerazioni assolutamente generiche, perlopiu’ fondate sull’id quod plerumque accidit, e comunque non individualizzate.
3.1. Il motivo e’ fondato.
3.2. E’ nota al collegio l’esistenza, in seno a questa Corte di un acceso contrasto giurisprudenziale in ordine all’interpretazione da dare alla presunzione relativa ex lege di sussistenza di esigenze cautelari prevista dall’articolo 275 c.p.p., comma 3, anche per il reato di cui all’articolo 416-bis c.p.:
– un orientamento (Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Rv. 270062; Sez. 2, sentenza n. 26904 del 21/D4/2017, Rv. 270626; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Rv. 268726; Sez. 5, sentenza r. 3(5389 del 15/07/2019, 276905; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Rv. 273631; Sez. 5, n..35847 del 11/06/2018, Rv. 274174; Sez. 5, n. 51742 del 13/06/2018, Rv. 275255; Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, Rv. 274180; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, Rv. 276316) sostiene che, ai fini del superamento della predetta presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, accorra distinguere tra associazioni mafiose storiche o comunque caratterizzate da particolare stabilita’, in relazione alle quali sarebbe necessaria la dimostrazione del recesso dell’indagato dalla consorteria, ed associazioni mafiose non riconducibili alla categorie delle mafie “storiche”, per le quali potrebbero rilevare anche la distanza temporale tra l’applicazione del a misura ed i fatti contestati, nonche’ elementi che dimostrino la instabilita’ o temporaneita’ del vincolo. Dovrebbe conseguirne, quanto al caso in esame, la necessita’ della dimostrazione del recesso dell’indagato dalla consorteria di riferimento (la âEuroËœndrangheta, mafia ovviamente “storica”);
– altro orientamento (Sez. 6, sentenza n. 23012 del 20/04/2016, Rv. 267159; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Rv, 270738; Sez. 6, sentenza n. 15753 del 28/03/2018, Rv. 272887; Sez. 3, sentenza n. 6284 del 16/01/2019, Rv. 274861; Sez. 1, sentenza n. 42714 del 19/07/2019, Rv. 277231), sostiene che, con riguardo alla presunzione di pericolosita’ sociale, di carattere relativo, de qua, non assume rilevanza la distinzione tra mafie “storiche” e formazioni di nuova costituzione, in quanto in entrambi i casi la presunzione e’ superata a fronte della prova del Irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio criminale, a prescindere dalla perdurante stabilita’ dell’associazione: la presunzione de qua potrebbe essere superata anche quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga una situazione che, pur in difetto di elementi indiziari atti ad evidenziare l’intervenuta rescissione del vincolo associativo, dimostri in modo obiettivo e concreto – l’effettivo e irreversibile allontanamento dell’indagato dal gruppo criminale e la conseguente mancanza delle esigenze cautelari, ed a tal fine andrebbe adeguatamente valutata anche l’incidenza del tempo trascorso dalla prestazione del contributo ascritto all’indagato, ove si tratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte dello stesso indagato sintomatiche di perdurante pericolosita’; nell’ambito di questo orientamento, si e’ anche osservato che, ove oggetto della presunzione de qua sia un reato non permanente, il giudice avrebbe l’obbligo di motivare puntualmente in ordine all’attualita’ delle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 25670 del 13/03/2018, Rv. 273805: fattispecie in tema di tentato omicidio aggravato L. n. 203 del 1991, ex articolo 7 – ora articolo 416-bis.1 c.p.).
In posizione intermedia si e’ posta una isolata decisione (Sez. 5, sentenza n. 57580 del 14/09/2017, Rv. 272435), a parere della quale l’articolo 275 c.p.p., comma 3, pone una presunzione relativa di pericolosita’ sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessita’ non gia’ di dar conto in positivo della ricorrenza dei pericula libertatis, ma soltanto di apprezzarne le ragioni di esclusione e cio’ solo se queste siano sta:e evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti: tra le ragioni di esclusione suddette, la sola rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza avrebbe valore determinante, mentre la possibile rilevanza del fattore “tempo trascorso dai fatti” dovrebbe essere parametrata alla gravita’ della condotta.
3.3. Plurimi sono, con riferimento al caso in esame, gli elementi che inducono il collegio a ritenere fondate le doglianze dell’indagato, a prescindere dall’orientamento cui s’intenda accedere.
3.3.1. La contestazione provvisoria reca l’indicazione della permanenza all’attualita’ della condotta, con implicito, quanto evidente, riferimento non alla âEuroËœndrangheta in se’ (notoriamente operante, con connotazioni di permanenza, in Italia e non), bensi’ allo specifico e peculiare sodalizio enucleato in contestazione, operante sull’indicato territorio d’influenza, nella indicata compagine sociale, con gli indicati ruoli: se cio’ fosse vero, si tratterebbe di un elemento di rilievo decisivo, o quantomeno di estremo rilievo.
Nondimeno, l’ultimo elemento addotto a carico del ricorrente e’ una conversazione risalente al 31 marzo 2012, data dopo la quale nulla dimostra il protrarsi della condotta di partecipazione ascritta all’indagato nell’ambito dell’ipotizzata permanenza dell’operativita’ dello specifico sodalizio criminoso enucleato.
Su cio’, il Tribunale e’ rimasto del tutto silente, pur se, nel caso in cui la permanenza (anche del a condotta di partecipazione ascritta all’indagato nell’ambito dell’enucleato sodalizio) fosse cessata, sarebbe bene enucleabile a carico del giudice della cautela l’obbligo di motivare con maggiore puntualita’ in ordine all’attualita’ e concretezza delle esigenze cautelari.
3.3.2. Ma vi e’ di piu’.
Il ricorrente non si e’, infatti, limitato ad invocare la risalenza della condotta contestatagli (invero, di per se’ potenzialmente significativa: l’ultima conversazione valorizzata a carico del (OMISSIS) risale a circa sette anni e quattro mesi prima dell’emissione dell’ordinanza coercitiva in suo danno): se cio’ fosse avvenuto, avrebbe, infatti, assunto rilievo decisivo la risoluzione in diritto del contrasto innanzi illustrato.
Egli ha, invece, ha chiesto di valutare la possibile incidenza di essa ai fini del venire meno di esigenze cautelari concrete ed attuali alla luce di plurimi altri elementi emergenti ex actis:
– l’asserita non particolare gravita’ del contributo accreditatogli;
– il fatto che egli non sia risultato coinvolto in alcuno specifico reato-fine (non ve ne e’ neppure contestazione);
– il fatto che egli risultasse – alla data dell’ordinanza coercitiva – incensurato.
Anche su cio’, il Tribunale e’ rimasto del tutto silente, essendosi limitato ad argomentare il mancato superamento della presunzione relativa de qua sulla base di considerazioni assolutamente generiche, perlopiu’ fondate sull’id quod plerumque accidit, e comunque non individualizzate.
3.3.3. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria (sezione per il riesame delle misure cautelari), che colmera’ le evidenziate lacune motivazionali.
4 Non appare inopportuno rilevare, infine, che incomprensibilmente il Tribunale, nell’ordinanza impugnata, ha ritenuto di porsi il problema di illustrare le ragioni della ritenuta “assoluta necessita’” dell’applicazione della custodia in carcere, ritenendola “l’unica in grado di garantire la recisione dei rapporti con il contesto criminale in cui si verificavano le condotte delittuose addebitate all’instante indagato”.
Soccorreva, in realta’, l’ulteriore presunzione assoluta, pure prevista dall’articolo 275 c.p.p., comma 3, di adeguatezza della sola misura applicata, non essendone possibile – una volta ritenuta l’esistenza di esigenze cautelari – la graduazione.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari, e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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