In tema di giudizio di cassazione la revoca della “procura ad litem”

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 8 aprile 2020, n. 7751.

La massima estrapolata:

In tema di giudizio di cassazione, la revoca della “procura ad litem”, quale espressione dell’autonomia negoziale della parte, attuata mediante l’esercizio del diritto potestativo di recesso dal rapporto professionale con il difensore, non integra una causa interruttiva del processo, che prosegue senza la necessità di alcun particolare adempimento, mentre, in caso di morte dell’unico difensore dopo il deposito del ricorso e prima dell’udienza di discussione, sebbene non operi l’interruzione del processo, tuttavia, trattandosi di evento sottratto alla disponibilità della parte, la Corte ha il potere di differire l’udienza, disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentire la nomina di un nuovo difensore, salvo il caso in cui la stessa parte risulti essere stata già informata del detto evento e, nonostante il congruo tempo a sua disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina.

Sentenza 8 aprile 2020, n. 7751

Data udienza 3 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Ricorso per cassazione per revocazione – Rispetto dei termini dell’art. 391 bis cpc – Errore di fatto – Insussistenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 9760/2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 8000/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso notificato in data 19.4.2016, (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno impugnato per revocazione, ai sensi dell’articolo 391 bis c.p.c., la sentenza emessa da questa Corte cass. Sezione terza, depositata in data 20.4.2015 n. 8000, con la quale veniva rigettato il ricorso straordinario dagli stessi proposto avverso la sentenza, emessa ai sensi degli articolo 617 e 618 u.c. c.p.c., dal Tribunale di Vibo Valentia, in data 3.10.2012 n. 628, che dichiarava inammissibile la opposizione agli atti esecutivi proposta da (OMISSIS) – debitrice esecutata – avverso la ordinanza del Giudice della esecuzione di aggiudicazione dell’immobile di sua proprieta’, giudizio nel quale aveva spiegato intervento volontario (OMISSIS) aderendo alla opposizione e formulando autonoma domanda risarcitoria nei confronti dell’aggiudicatario avv. (OMISSIS) e del creditore procedente avv. (OMISSIS), per i danni allo stesso derivati dalla vendita dell’immobile della zia.
Il ricorso per revocazione e’ affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria ex articolo 378 c.p.c..
Resistono con distinti controricorsi l’avv. (OMISSIS), che eccepisce la inammissibilita’ del ricorso per decadenza dal termine prescritto per la impugnazione, e l’avv. (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La eccezione pregiudiziale di inammissibilita’ del ricorso per revocazione, per decorso del termine di decadenza prescritto per la impugnazione, e’ infondata.
Il termine di impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per il motivo di cui all’articolo 395 c.p.c., comma 1, n. 4, e’ infatti regolato non dalla disciplina comune dei termini di impugnazione rinvenibile negli articoli 325, 326 e 327 c.p.c., sibbene nella norma speciale di cui all’articolo 391 bis c.p.c., comma 1.
La norma, nel testo applicabile “ratione temporis”, come modificato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, prevedeva, infatti, al comma 1, che “Se la sentenza o l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’articolo 375, comma 1, nn. 4) e 5), pronunciata dalla Corte di Cassazione e’ affetta da errore di fatto ai sensi dell’articolo 395, n. 4), la parte interessata puo’ chiederne la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e segg., da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa”.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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