Una nullità per violazione del contraddittorio della sentenza predibattimentale

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 1 aprile 2020, n. 11042.

Massima estrapolata:

E’ nulla, per violazione del contraddittorio, la sentenza predibattimentale con la quale la corte di appello dichiari l’estinzione del reato per prescrizione confermando la confisca disposta in primo grado, in quanto l’imputato ha diritto allo svolgimento dell’udienza dibattimentale di appello al fine di poter espletare compiutamente la propria attività difensiva anche su tale punto.

Sentenza 1 aprile 2020, n. 11042

Data udienza 15 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Impugnazioni – Appello – In genere – Sentenza predibattimentale di estinzione del reato in appello – Conferma della confisca disposta in primo grado – Illegittimità – Ragioni.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CERVADORO Mirella – Presidente

Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Consigliere

Dott. PARDO Ignazio – Consigliere

Dott. AIELLI L. – rel. Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/07/2018 della CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AIELLI LUCIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SPINACI SANTE che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alla confisca e il rigetto nel resto.
udito il difensore avvocato (OMISSIS) del foro di MESSINA in difesa di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 20/7/2018 la Corte di appello di Messina in riforma della sentenza del Tribunale di Messina ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine ai reati a loro ascritti perche’ estinti per prescrizione confermando nel resto l’impugnata decisione che aveva disposto anche la confisca delle quote societarie di diverse societa’ oggetto dei reati di intestazione fittizia (capi 1, 2, 3 dell’imputazione).
2. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione tanto i due (OMISSIS) (un unico atto di ricorso) quanto i due (OMISSIS) (con due distinti ricorsi) eccependo, comunemente, il vizio di nullita’ della sentenza di appello per violazione dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera b) e c) e articolo 179 c.p.p. e per carenza di motivazione, rilevando un duplice interesse alla celebrazione del contraddittorio, sia con riguardo alla omessa statuizione circa la sussistenza di elementi atti ad escludere la penale responsabilita’ degli imputati limitandosi il giudice di appello a liquidare la vicenda con un generico riferimento alla “mancanza di evidenti ragioni per un proscioglimento nel merito”, sia con riferimento alla conferma della disposta confisca delle quote societarie oggetto dell’asserita fittizia intestazione posto che il provvedimento in parola non poteva prescindere da considerazioni di merito da potersi assumere solo nel contraddittorio delle parti.
Con il secondo motivo si evidenzia la mancanza di motivazione in relazione alla insussistenza di cause di proscioglimento ricavabili, secondo i ricorrenti dai documenti contabili ed intercettazioni che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di merito, attestavano la effettivita’ delle cessioni societarie.
Il terzo motivo attiene alla violazione di legge in relazione all’articolo 578 bis c.p.p.. La Corte di merito non ha effettuato alcun accertamento circa la penale responsabilita’ degli imputati, confermando la misura ablatoria senza nemmeno qualificare il tipo di confisca applicata posto che in caso di estinzione del reato per prescrizione, essa puo’ riguardare solo il profitto o il prezzo del reato (Sez. U. 31617/2015).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati avuto riguardo al motivo comune riguardante la mancata fissazione dell’udienza ai fini della celebrazione del contraddittorio, con conseguente assorbimento degli altri.
Deve richiamarsi il principio secondo cui, nell’ipotesi di sentenza d’appello pronunciata de plano in violazione del contraddittorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l’estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullita’ assoluta ed insanabile della sentenza per violazione del contraddittorio, sempreche’ non risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all’articolo 129 c.p.p., comma 2, (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Rv. 269810 – 01). Tale principio trova una importante deroga nel caso in cui il giudice di appello pronunci una sentenza dibattimentale con cui dichiari l’estinzione del reato per prescrizione, qualora in primo grado la parte civile abbia proposto richiesta di condanna dell’imputato al risarcimento dei danni. In tal caso, infatti, la causa estintiva del reato non prevale sulla nullita’ assoluta e insanabile della sentenza dibattimentale, in quanto solo nel dibattimento puo’ procedersi alla delibazione di merito relativamente ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili, nel contraddittorio delle parti (Sez. 5, n. 21172 del 19/12/2016, dep. 03/05/2017, Rv. 270047 – 01). Analoghe considerazioni valgono per il caso in cui la sentenza predibattimentale di appello, di per se’ sempre affetta da nullita’ assoluta e insanabile per violazione del contraddittorio, dichiari la prescrizione del reato confermando la confisca disposta in primo grado. E’ infatti evidente che in tal caso l’imputato ha diritto al normale svolgimento dell’udienza dibattimentale, per poter compiutamente espletare l’attivita’ difensiva in relazione alla confisca. E cio’ perche’, sempre in via generale, il proscioglimento per intervenuta prescrizione non osta alla confisca del bene ove sia stata comunque accertata, con adeguata motivazione e nel contraddittorio delle parti, la sussistenza del reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo (Sez. 3, n. 8350 del 23/01/2019, Rv. 275756 – 05; argomento ex Corte EDU, Grande Camera del 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. contro Italia; Sez. 3 n. 40522/2019, Rv. 277050;).
Tali principi trovano applicazione nel caso di specie, in cui la Corte d’appello ha pronunciato una sentenza predibattimentale di proscioglimento per prescrizione e ha confermato la confisca disposta in primo grado, cosi’ violando il principio del contraddittorio, non avendo consentito agli imputati di avvalersi pienamente del secondo grado di giudizio allo scopo di esprimere le proprie ragioni di critica nei confronti della disposta confisca.
4. – Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Reggio Calabria, perche’ proceda al giudizio previa instaurazione del contraddittorio.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata e trasmette gli atti alla Corte d’appello di Reggio Calabria per il giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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