Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 novembre 2020| n. 24956.
In tema di responsabilità professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o del più probabile che non, si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento del danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa.
Ordinanza|6 novembre 2020| n. 24956
Data udienza 21 luglio 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Responsabilità professionisti – Avvocato – Responsabilità per violazione dei doveri di diligenza professionale – Omessa presenza alle udienze , omessa contestazione CTU , mancata informazione al cliente dell’avvenuta pronuncia della sentenza di primo grado di condanna – Perdita della possibilità di proporre appello – Risarcimento del danno – Perdita di chance
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SESTINI Danilo – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30912-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende nel presente giudizio unitamente all’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE GRAMMICHELE, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS) che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1558/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 08/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/07/2020 dal Consigliere Dott. GIAIME GUIZZI STEFANO.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 1558/17, dell’8 settembre 2017, della Corte di Appello di Catania, che – accogliendo il gravame esperito dal Comune di Grammichele avverso la sentenza n. 35491/11, del 17 ottobre 2011, del Tribunale di Catania – ha condannato l’odierno ricorrente, riconoscendone la responsabilita’ professionale in relazione all’attivita’ defensionale dallo stesso svolta per conto del predetto Comune, a risarcire il danno cagionatogli.
2. Riferisce, in punto di fatto, il ricorrente di aver prestato la propria opera professionale in favore del predetto Comune in un giudizio, radicato nel 1993 innanzi al Tribunale di Caltagigrone, nel quale il medesimo ente era stato convenuto affinche’ fosse condannato a risarcire il danno cagionato alle attrici. Lamentavano, in particolare, costoro che il predetto Comune, nell’esecuzione di lavori pubblici per la realizzazione di un’arteria stradale, aveva operato uno sconfinamento all’interno del terreno di loro proprieta’, oggetto di piano di lottizzazione approvato con delibera consiliare del 15 dicembre 1979, rendendo, cosi’, impossibile la lottizzazione.
Essendo il convenuto rimasto soccombente all’esito del primo grado di quel giudizio, avendo l’adito Tribunale ritenuto che esso – con il proprio comportamento – avesse stravolto il progetto di cui alla convenzione di lottizzazione, il medesimo Comune decideva di agire contro il proprio legale, in ragione della violazione dei doveri di diligenza professionale, censurando l’operato dell’Avv. (OMISSIS) per non aver presenziato alle udienze, ne’ contestato la consulenza tecnica d’ufficio (ne’, come emerge dalla sentenza qui impugnata, informato il proprio assistito dell’avvenuta adozione della decisione del primo giudice).
Il Tribunale di Catania, tuttavia, rigettava la domanda risarcitoria, ritenendo carente la prova del danno, anche in merito al fatto che una differente condotta processuale del legale potesse condurre ad un esito favorevole del giudizio. In particolare, il primo giudice evidenziava che se la convenzione di lottizzazione non venne effettivamente sottoscritta, e cio’ in ragione dallo stravolgimento del progetto derivante agli arbitrari interventi edilizi fatti dall’amministrazione comunale, nondimeno, le risultanze istruttorie del giudizio in cui il (OMISSIS) ebbe a prestare la propria opera non avrebbero fornito “elementi per una prognosi favorevole nel merito del giudizio stesso di prime cure e indi dell’eventuale proposto gravame”.
Proposto appello dal Comune soccombente, la Corte catanese lo accoglieva, riconoscendo la responsabilita’ professionale del legale e, dunque, condannandolo al risarcimento del danno da perdita di chance.
3. Avverso la sentenza della Corte etnea ricorre per cassazione il (OMISSIS), sulla base – come detto – di quattro motivi.
3.1. Con il primo motivo denuncia – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), – “violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c. e degli articoli 1176 e 2236 c.c.”, in ordine al mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno del privato in caso di illegittima compressione dello “ius eadificandi” previsto nel piano di lottizzazione approvato.
Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la pretesa azionata contro il Comune di Grammichele, nel giudizio in cui esso fu assistito dall’Avv. (OMISSIS), “presentava margini di opinabilita’ quanto alle conseguenze risarcitorie”, e cio’ perche’ – sebbene il piano di lottizzazione, nel quale ricadeva il terreno di proprieta’ delle attrici, fosse stato approvato – la convenzione urbanistica non risultava ancora stipulata, conservando, pertanto, il Comune il potere di determinarsi a non addivenire alla sua stipula, in relazione alla quale, dunque, le attrici vantavano un mero interesse legittimo. Si censura, inoltre, il rilievo della Corte etnea secondo cui, avendo costoro impugnato innanzi al giudice amministrativo il progetto di urbanizzazione primaria, in esecuzione del quale vennero effettuati i lavori che determinarono lo sconfinamento sul terreno oggetto di lottizzazione, anche tale aspetto avrebbe potuto assumere rilievo nel giudizio, visto che le attrici, malgrado le sollecitazioni del giudice istruttore, non avevano dato conto dell’esito di quel contezioso.
Per contro, secondo l’odierno ricorrente, l’esito di quel giudizio nei confronti del Comune non presentava alcun margine di opinabilita’, visto che la domanda risarcitoria aveva ad oggetto il ristoro dei danni per la sopravvenuta non realizzabilita’ del piano di lottizzazione a seguito del comportamento del Comune che, realizzando su terreni oggetto della stessa una strada, ne aveva compromesso la fattibilita’, come accertato dalla CTU espletata in quel giudizio e dalla sentenza resa all’esito di esso. L’avvenuto riconoscimento del diritto al risarcimento, dunque, sarebbe stato del tutto conforme al principio secondo cui la posizione del proprietario, “traducibile nell’interesse alla conservazione della qualita’ edificatoria del suolo conseguita per effetto di una lottizzazione convenzionata, costituisce un interesse legittimo oppositivo, la cui lesione, determinata dalla successiva adozione di un piano regolatore che non tenga conto di essa, senza darne specifica e puntuale motivazione, costituisce di per se’ danno ingiusto risarcibile, non richiedendosi ulteriormente ne’ prognosi sulla effettiva realizzabilita’ dello “ius aedificandi”, ne’ riscontri basati sulla successiva esplicazione dell’attivita’ amministrativa” (e’ citata Cass. Sez. 1, sent. 10 gennaio 2003, n. 157, Rv. 955551-01).
D’altra parte, la giurisprudenza amministrativa – sottolinea il ricorrente – giunge addirittura a prospettare la risarcibilita’ del danno in caso di diniego dell’approvazione del piano di lottizzazione, una volta istruita la pratica.
La tesi della “opinabilita’” della pretesa risarcitoria violerebbe, dunque, l’articolo 2043 c.c., nonche’ gli articoli 1176 e 2236 c.c., dal momento che, stante la sua certa possibilita’ di accoglimento, nessuna violazione dei doveri professionali facenti capo all’Avv. (OMISSIS) sarebbe ipotizzabile, e cio’ in relazione alla mancata impugnazione della sentenza di primo grado, non essendo certo sufficiente la deduzione circa l’astratta possibilita’ di accoglimento del gravame, occorrendo, invece, accertare che il mezzo, se tempestivamente esperito, sarebbe risultato giuridicamente fondato.
3.2. Con il secondo motivo si denuncia – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che potessero esservi dubbi in ordine alla stessa giurisdizione del giudice ordinario, rilevando, sul punto, il ricorrente – unitamente al fatto che, comunque, il difetto di giurisdizione e’ rilevabile d’ufficio (cio’ che nella specie non e’ accaduto) – che la norma di cui al suddetto Decreto Legislativo n. 80 del 1998, articolo 44, n. 18, che devolve al giudice amministrativo controversie del tipo di quella allora azionata contro il Comune di Grammichele, e’ successiva all’instaurazione dello stesso e, dunque, non applicabile “ratione temporis”.
3.3. Con il terzo motivo e’ denunciata – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), – violazione e falsa applicazione dell’articolo 40 c.p., per erronea interpretazione del nesso causale in relazione all’articolo 1176 c.c..
Si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che se l’Avv. (OMISSIS) avesse comunicato, per tempo, l’esito negativo del giudizio, il Comune, impugnando la sentenza, avrebbe avuto, in appello, sicure chance di vittoria.
Secondo il ricorrente, il cliente che lamenti la responsabilita’ del professionista esercente attivita’ legale deve provare tutti gli elementi costitutivi del diritto al risarcimento del danno, e cio’ anche quando l’attivita’ del legale sia mancata, richiedendosi, in particolare, nel caso – qual e’ quello che occupa – in cui l’omissione contestata all’avvocato consista nella mancata comunicazione del deposito di pronuncia sfavorevole, e quindi nella perdita della possibilita’ di impugnarla, che il cliente dimostri che l’impugnazione avrebbe avuto concrete possibilita’ di essere accolta.
Nella specie, la circostanza che il Comune – all’esito della notifica dell’atto di precetto, avvenuta in forza della sentenza emessa a suo carico (e non impugnata) – abbia pagato immediatamente, non puo’ valere per desumere, con certezza, che, ove il legale lo avesse informato del deposito della sentenza di primo grado, la controparte non vi avrebbe dato esecuzione.
Ricorrerebbe, dunque anche carenza di prova del nesso causale tra la condotta omissiva del professionista e il danno lamentato dal cliente.
3.4. Con il quarto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), – per avere essa “qualificato come voci di danno le somme dovute in adempimento della statuizione giudicata”, oltre che per “errata interpretazione dei presupposti di fatto in ordine alla carenza della prova di una diversa definizione bonaria della controversia”.
Si contesta la decisione della Corte di Appello nella parte in cui – a dire del ricorrente – ha accolto anche la richiesta di ulteriori danni derivanti, per il Comune, dall’omessa impugnazione e consisti nelle spese di esecuzione della sentenza che ebbe a condannarlo al risarcimento. A tale esito, tuttavia, la Corte etnea e’ pervenuta, secondo il ricorrente, senza che “sia stata fornita dal Comune la prova del danno e del nesso causale tra questo e la condotta dell’avvocato (OMISSIS) ne’ la prova di elementi fattuali circa la volonta’ di accordi transattivi”.
4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, il Comune di Grammichele.
Esso, non senza eccepire l’inammissibilita’ del primo motivo per difetto di autosufficienza, sottolinea come lo stesso sia, comunque, non fondato. E cio’ sul rilievo che il piano di lottizzazione, nel caso in esame, non era stato affatto approvato, esistendo solo un parere favorevole, peraltro condizionato, donde la non conferenza della giurisprudenza richiamata dal ricorrente, relativa a casi in cui la convenzione di lottizzazione risulti gia’ intervenuta. Quanto agli altri motivi di ricorso, il controricorrente evidenzia come del tutto corretto sia il rilievo della sentenza impugnata circa il dovere dell’Avv. (OMISSIS) di eccepire il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, risultando, inoltre, minoritaria – in giurisprudenza – la tesi, riferita da ricorrente, che esclude la sussistenza, in simili casi, della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Inammissibile sarebbe, infine, il motivo sulla liquidazione del danno, non solo perche’ non e’ stata individuata la norma impugnata, ma anche perche’ del tutto plausibile risulta la motivazione, sul punto, della Corte territoriale.
5. Ha presentato memoria il ricorrente, insistendo nelle proprie argomentazioni e replicando a quelle avversarie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso va rigettato.
7. Su un piano preliminare, rispetto allo scrutinio dei singoli motivi in cui esso si articola, va rilevato che la sentenza impugnata -nell’affermare la responsabilita’ del legale per aver taciuto, al proprio assistito, la circostanza relativa all’avvenuta condanna in primo grado dello stesso, privandolo della possibilita’ di gravare con appello tale decisione – si fonda su duplice rilievo, o meglio, su una doppia “ratio decidendi”.
Per un verso, infatti, la Corte territoriale ha affermato che la “lamentata irrealizzabilita’ del piano di lottizzazione quale conseguenza dell’esecuzione dell’opera pubblica del Comune prevista nel progetto di urbanizzazione primaria presentava margini di opinabilita’ quanto alle conseguenze risarcitorie”, su tali basi, dunque, concludendo per una “prognosi di accoglimento e/o ridimensionamento della condanna pronunciata in primo grado” (se l’appello fosse stato proposto), “secondo un serio ed apprezzabile criterio probabilistico del caso concreto”.
Per altro verso, e in accoglimento di ulteriore, specifica, censura dell’appellante, la Corte etnea ha reputato che l’avere il Comune “acquisito conoscenza della sentenza di condanna quando ormai era passata in giudicato” ha precluso allo stesso “di addivenire ad una soluzione transattiva della lite a condizioni meno onerose” di quelle derivategli dalla necessita’ di dare esecuzione a quel titolo giudiziale.
Quest’ultimo ragionamento, tuttavia, non porta la Corte etnea – come assume, invece, il ricorrente, nello svolgere l’odierno quarto motivo di impugnazione – a liquidare “ulteriori voci di danno”; il danno e’, infatti, unico ed e’ liquidato unitariamente e in via equitativa.
7.1. Tanto premesso, dunque, sul contenuto della sentenza impugnata, questa Corte – in applicazione del principio della “ragione piu’ liquida”, che anche nel giudizio di legittimita’ consente la definizione della controversia “sulla base della questione ritenuta di piu’ agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerita’ del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’articolo 276 c.p.c.” (cosi’, da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 9 gennaio 2019, n. 363, Rv. 652184-01; Cass. Sez. 5, sent. 11 maggio 2018, n. 11458, Rv. 648510-01) – reputa di over esaminare il presente ricorso proprio a partire dal suo quarto motivo.
Esso risulta, infatti, “prima facie” inammissibile, perche’ deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), un vizio che fuoriesce da tale paradigma, giacche’ esso viene qualificato come “errata interpretazione dei presupposti di fatto in ordine alla carenza della prova di una diversa definizione bonaria della controversia”.
Trova, quindi, applicazione il principio secondo cui “il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa” – che e’ quanto si lamenta nel caso di specie, visto che si lamenta un’erronea interpretazione dei “presupposti di fatto in ordine alla carenza della prova di una diversa definizione bonaria della controversia” – “e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimita’” (cfr. da ultimo, “ex multis”, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03, nonche’ Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01).
Cio’ detto, poiche’ la declaratoria di inammissibilita’ del motivo comporta la incontrovertibilita’ di tale “ratio decidendi” che sorregge la sentenza oggi impugnata (ovvero, quella che individua il danno subito dal Comune – in ragione dell’omessa comunicazione, da parte del suo legale, della condanna a proprio carico, con conseguente preclusione della possibilita’ di gravarla con appello – nell’impossibilita’ di addivenire ad una transazione economicamente meno onerosa dell’esecuzione della sentenza di condanna), i restanti motivi di ricorso si rivelano per cio’ solo inammissibili, in applicazione del principio secondo cui, ove la sentenza impugnata risulti “sorretta da due diverse “rationes decidendi”, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’inammissibilita’ del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile” (Cass. Sez. 3, ord. 13 giugno 2018, n. 15399, Rv. 649408-01).
7.2. In ogni caso, tuttavia, anche a prescindere da tale preliminare rilievo, i restanti motivi di ricorso in nessun caso risultano suscettibili di accoglimento.
7.2.1. Il primo motivo, infatti, non e’ fondato.
Invero, sebbene questa Corte abbia affermato che, nelle cause di responsabilita’ professionale nei confronti degli avvocati, la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito circa il probabile esito dello stesso in presenza di condotte omissive del professionista, “allorche’ si traduca nella violazione o falsa applicazione di norme di diritto, e’ censurabile in sede di legittimita’ “sub specie” di vizio di sussunzione delle norme che governano l’accertamento del nesso causale tra la condotta omissiva del professionista e l’evento di danno lamentato dal cliente” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 30 aprile 2018, n. 10320; Rv. 648593-01), deve escludersi che una simile evenienza ricorra nel caso di specie.
Difatti, la giurisprudenza richiamata dal ricorrente non appare conferente, perche’ si riferisce a quei casi – diverso da quello presente, in cui vi era solo un parere favorevole, e per giunta condizionato, alla lottizzazione – nei quali risulta gia’ intervenuta la convenzione di lottizzazione, sicche’ corretta appare la valutazione della Corte etnea circa il fatto che “la lamentata irrealizzabilita’ del piano di lottizzazione quale conseguenza dell’esecuzione dell’opera pubblica del Comune prevista nel progetto di urbanizzazione primaria presentava margini di opinabilita’ quanto alle conseguenze risarcitorie”, e con essa, dunque, anche la “prognosi di accoglimento e/o ridimensionamento della condanna pronunciata in primo grado” espressa dalla Corte, e cio’ oltretutto “secondo un serio ed apprezzabile criterio probabilistico del caso concreto”.
7.2.2. Il secondo motivo, invece, e’ inammissibile, oltre che per la ragione gia’ illustrata nello scrutinare il quarto motivo, anche in forza di ulteriori rilievi.
Invero, il riferimento – contenuto nella sentenza impugnata – al difetto di giurisdizione del giudice ordinario risulta compiuto, piu’ che altro, “ad abundantiam”, donde l’applicazione del principio secondo cui e’ “inammissibile, in sede di giudizio di legittimita’, il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “ad abundantiam”, e pertanto non costituente una “ratio decidendi” della medesima” (da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 10 aprile 2018, n. 8775, Rv. 64888301; nello stesso senso Cass. sez. Lav, sent. 22 ottobre 2014, n. 22380, Rv. 633495-01).
7.2.3. Infine, il terzo motivo non e’ fondato.
Sul punto, invero, va ribadito che “in tema di responsabilita’ professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attivita’ da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o del “piu’ probabile che non”, si applica non solo all’accertamento del nesso di causalita’ fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso puo’ essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attivita’ professionale omessa” (tra le piu’ recenti, Cass. Sez. 3, sent. 24 ottobre 2017, n. 25112, Rv. 646451-01).
Cio’ premesso, la sentenza impugnata non ha disatteso tale principio, avendo formulato la “prognosi di accoglimento e/o ridimensionamento della condanna pronunciata in primo grado” – come si e’ detto – “secondo un serio ed apprezzabile criterio probabilistico del caso concreto”.
Pertanto, va dato seguito al principio secondo cui, mentre “l’errore compiuto dal giudice di merito nell’individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento e’ censurabile in sede di legittimita’ ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” (errore da escludere nella specie), resta, invece, inteso che “l’eventuale errore nell’individuazione delle conseguenze che sono derivate dall’illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimita’, se adeguatamente motivata” (Cass. Sez. 3, sent. 25 febbraio 2014, n. 4439, Rv. 630127-01).
8. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.
8. A carico del ricorrente sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna (OMISSIS) a rifondere al Comune di Grammichele le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.600,00, piu’ Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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