Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 20986.
In tema di responsabilità da cose in custodia e l’incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull’imputabilità eziologica
In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l’incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull’imputabilità eziologica dell’evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova – gravante sull’attore – del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso la responsabilità di un Comune per la morte di un uomo, conseguente alla caduta in un fiume in corrispondenza di una recinzione stradale non adeguatamente manutenuta, per esserne rimasta ignota la causa, tenuto conto della astratta plausibilità di una diversa ricostruzione dell’accaduto, nel senso di un atto volontario della vittima o del gesto doloso di un terzo).
Ordinanza|| n. 20986. In tema di responsabilità da cose in custodia e l’incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull’imputabilità eziologica
Data udienza 11 maggio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: RESPONSABILITA’ CIVILE – DANNO – CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENTI Enzo – Presidente
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18595/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS));
– ricorrente –
contro
COMUNE DI (OMISSIS), domiciliazione digitale (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS));
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 453/2020 depositata il 30/04/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere PAOLO PORRECA.
In tema di responsabilità da cose in custodia e l’incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull’imputabilità eziologica
Rilevato che
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) convenivano in giudizio il Comune di (OMISSIS) chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla morte di (OMISSIS), rispettivamente padre della prima e fratello degli altri;
allegavano che:
– il suddetto loro parente era deceduto a causa di una caduta in corrispondenza di una staccionata sita a delimitazione della pubblica via e aggettante sul sottostante fiume, in quanto seduto ovvero appoggiato sulla stessa che era stata lesionata probabilmente dal contatto accidentale con mezzi meccanici che avevano urtato le traverse;
– ne derivava, in questa prospettiva, la responsabilita’ custodiale dell’ente locale;
il Tribunale, davanti al quale resisteva il Comune, accoglieva la domanda, con pronuncia riformata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare:
– era risultato dalla consulenza medico-legale resa in sede d’indagini penali, nell’ambito del procedimento che aveva portato all’archiviazione, che il deceduto era in stato di ebbrezza alcolica;
– era rimasta ignota la dinamica dell’evento e con essa le reali cause dello stesso;
– la complessiva coincidenza logistica ipotizzata tra la balaustra divelta e il cadavere sottostante, in parte spostato dall’acqua, non poteva escludere parimenti plausibili ricostruzioni alternative, connesse allo stato fisico del soggetto, in passato risultato autore di gesti anticonservativi, ovvero al gesto doloso di terzi, rimanendo congetture quelle formulate dalle parti attrici;
– la causa ignota non poteva riverberare sulla responsabilita’ custodiale che, sebbene oggettiva, presupponeva la dimostrazione del nesso causale con la cosa custodita; avverso questa sentenza ricorrono gli originari attori sulla base di sei motivi, corredati da memoria;
resiste con controricorso il Comune di (OMISSIS).
In tema di responsabilità da cose in custodia e l’incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull’imputabilità eziologica
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 342, c.c., poiche’ la Corte di appello avrebbe errato rigettando l’eccezione d’inammissibilita’ del gravame di merito, risultato generico non confrontandosi, come necessario, con specificate parti della decisione del Tribunale;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 2051, c.c., poiche’ la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la balaustra era stata comunque idonea a determinare la caduta, tanto piu’ in quanto risultata lesionata e non omologata quale barriera per il tipo di strada, in un contesto di mancanza d’illuminazione, segnalazione e ulteriore protezione ovvero di marcata incuria, mentre non era stata provata una condotta abnorme della vittima tale da interrompere l’individuato nesso eziologico;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 360 n. 5, c.p.c., 2697, c.c., poiche’ la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che gli accertamenti del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di (OMISSIS), intervenuto, avevano attestato in giudizio la compatibilita’ della caduta con lo stato dei luoghi, quale sopra rappresentato, con conseguente necessita’ di leggere tali risultanze alla luce del criterio d’imputazione causale probabilistico della responsabilita’ civile;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 360 n. 5, c.p.c., 2697, 2051, c.c., poiche’ la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che, stante la pericolosita’ della staccionata in custodia, e la prevedibilita’ di condotte come quella del danneggiato, il fatto ignoto, che atteneva alle modalita’ della caduta e non all’evento come tale, non poteva esimere l’ente dalla responsabilita’;
con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1227, 2697, 2051, c.c., poiche’ la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l’antecedenza causale delle negligenze amministrative non poteva essere obliterata e resa irrilevante dal preteso stato di ebbrezza della vittima, accertato in sede di perizia medico-legale ma smentito sul piano fattuale dalle deposizioni assunte e in specie da quella del titolare del bar dove Cogno era rimasto fino alla sera dell’evento;
con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 360 n. 5, c.p.c., 2697, 2051, c.c., 40, 41, c.p., poiche’ la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la riferibilita’ causale in sede civile era retta dal criterio del “piu’ probabile che non” e non da quello della “evidenza oltre ogni ragionevole dubbio” di tipo penalistico, sicche’ le pronunce del giudice penale non avrebbero potuto avere nel giudizio in parola alcun rilievo;
Considerato che il primo motivo di ricorso e’ in parte inammissibile in parte infondato;
in primo luogo, parte ricorrente rimanda alla lettura dei motivi di appello (cfr. pag. 10, ultimo capoverso, del gravame), in violazione dell’articolo 366, n. 6, c.p.c., applicabile, quale norma che regola i generali requisiti di ammissibilita’ del ricorso, anche nell’ipotesi di “errores in procedendo” (cfr. Cass., 06/09/2021, n. 24048, Cass., 29/09/2017, n. 22880);
al contempo, la Corte territoriale ha spiegato (a pag. 6) che l’appellante si era chiaramente doluto del mancato scrutinio, da parte del giudice di prime cure, della sussistenza di un presupposto fattuale dirimente, “costituito dalla partecipazione del manufatto al determinismo di quanto accaduto e culminato nella morte di (OMISSIS)”;
il riferimento della censura qui in scrutinio alla mancata indicazione specifica delle parti della sentenza contestate, risulta privo di decisivita’, qualora, come sottolineato dal Collegio di seconde cure, siano comunque individuabili l’oggetto e le ragioni della critica, senza necessita’ di formule sacramentali, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversita’ rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez. U., 16/11/2017, n. 27199, e succ. conf.);
ne’, com’e’ stato evidenziato in “incipit”, nell’atto di gravame qui in esame risulta offerta compiuta e specifica dimostrazione contraria a tale conclusione;
i motivi dal secondo al sesto, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondati;
la Corte di appello, nell’ambito del suo proprio sindacato di merito, ha escluso che vi fosse idonea prova anche presuntiva in ordine alla dinamica del fatto;
in particolare, la Corte territoriale (a pag. 9):
a) ha tenuto in conto delle risultanze della perizia medico-legale da cui era emerso lo stato di ebbrezza della vittima;
b) ha evidenziato che la mera coincidenza logistica, latamente intesa, tra il punto di ritrovamento del cadavere e la balaustra, scontava dati incompleti stante in specie lo spostamento del corpo dovuto all’acqua del fiume, e attesa la mancanza di una compiuta traccia sulla parete tra la via e il canale;
c) ha soprattutto spiegato che, come rimarcato anche dal giudice per le indagini preliminari, non era emerso cosa fosse successo, “scontando la ricostruzione fattuale plurime ipotetiche ricostruzioni alternative, e potendo la caduta addirittura avere una genesi del tutto avulsa dalle anomalie della recinzione” essendo “magari correlabile causalmente ad un proposito anticonservativo o ancora al gesto doloso di terzi”;
quanto al punto sub a) l’evocazione di altri elementi istruttori palesa l’obiettivo di una rilettura delle risultanze probatorie che rimane del tutto estranea alla presente sede di legittimita’;
quanto ai punti sub b) e c) la distinzione tra modalita’ dell’evento ed evento stesso, sostenuta da parte ricorrente, e’ artificiosa, posto che le alternative ipotesi modali, nient’affatto incompatibili logicamente con quella invocata dagli attori, spostano all’evidenza le conclusioni da trarre;
resta da vagliare la corretta collocazione giuridica del fatto ignoto;
qualora rimanga ignota una circostanza direttamente incidente sull’imputabilita’ eziologica dell’evento dannoso, anche in chiave probabilistica come corretto in sede di scrutinio della responsabilita’ civile, e’ chiaro, per un motivo prima logico che giuridico, che dovra’ concludersi per la mancata dimostrazione del nesso oggettivo, primo onere probatorio della parte istante (v. Cass., 01/02/2018, n. 2480, e succ. conf., in un caso nel quale e’ stata confermata la statuizione di merito che aveva escluso la responsabilita’ in capo all’ente proprietario e gestore della strada, per i danni patiti dal superamento del pur regolare “guardrail” da parte del conducente di un veicolo, che aveva perso per causa ignota il controllo del mezzo, profilo nell’ipotesi dirimente; cfr., sia pure in distinto contesto di responsabilita’ civile, Cass., 11/11/2019, n. 28991, pag. 11, dal rigo 5);
e’ infatti evidente che, qualora fosse stato, come appunto parimenti plausibile, un gesto “anticonservativo” o doloso di un terzo, non potrebbe in alcun modo affermarsi l’imputabilita’ causale al custode della staccionata sebbene non manutenuta, emergendo una condotta del danneggiato che integra una serie causale del tutto autonoma rispetto alla cosa in custodia, anche a mente dei generali principî evincibili dagli articoli 40 e 41 c.p. (Cass., 07/07/2022, n. 21563);
quanto appena osservato rivela, nello stesso tempo, la differenza tra responsabilita’ inerente all’amministrazione della cosa pubblica cui ricondurre la necessita’ di una manutenzione della via pubblica e dei manufatti a recinzione della stessa, cosi’ come la relativa segnalazione ovvero illuminazione e la diversa responsabilita’ risarcitoria civile per i danni che uno specifico soggetto abbia subito;
spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 2.500,00 oltre a 200,00 Euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la Corte da’ atto che il tenore del dispositivo e’ tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
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