Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 settembre 2021| n. 26159.
In tema di pacchetti turistici ed il depliant illustrativo.
In tema di pacchetti turistici, il cliente non può contestare come inadempimento la non corrispondenza dell’asserita distanza tra le ville del resort, se essa comunque emergeva, nella sua realtà, dal depliant illustrativo sottoposto dall’agenzia al turista. Non si tratta, infatti, di difformità tale da determinare il grave e colpevole inadempimento dell’agenzia che conduce alla risoluzione del contratto.
Ordinanza|27 settembre 2021| n. 26159. In tema di pacchetti turistici ed il depliant illustrativo
Data udienza 3 febbraio 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Commercio – Vendita – Pacchetto turistico – Lieve inadempimento – Distanza tra le ville e la spiaggia – rappresentazione in catalogo – Risoluzione del contratto – Esclusione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3522-2020 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 875/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 13/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 03/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI MILENA.
In tema di pacchetti turistici ed il depliant illustrativo
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte di appello di Genova respingeva l’appello contro la sentenza del Tribunale della Spezia n. 148 del 2014 che aveva rigettato la domanda proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) s.r.l. di restituzione della somma di Euro 4.410,00, oltre al risarcimento dei danni, per inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte con la stipula del contratto di viaggio “tutto compreso” in localita’ Ari nell’arcipelago delle Maldive, verificata la scarsa importanza del lamentato inadempimento, che non poteva giustificare la risoluzione del contratto, anche per essersi la societa’ attivata per soddisfare, per quanto possibile, le richieste degli attori, argomenti condivisi dal giudice del gravame.
Per la cassazione della sentenza il (OMISSIS) e la (OMISSIS) hanno proposto ricorso affidato a tre motivi, con i quale, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si censura tale specifico contenuto della decisione.
La (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso.
Ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile e/o rigettato, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.
In prossimita’ dell’adunanza camerale i ricorrenti hanno anche curato il deposito di memoria illustrativa.
Atteso che:
– i ricorrenti hanno depositato memoria pervenuta in cancelleria solo in data 01.02.2021, come da annotazione dell’ufficio sull’atto, rispetto all’adunanza fissata per il 03.02.2021 e pertanto va ritenuta tardiva, della quale, dunque, non si deve tenere conto;
– premessa l’ammissibilita’ del ricorso per essere i tre motivi articolati sufficientemente specifici, nel merito, con il primo motivo viene denunciata la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di ripetizione d’indebito oggettivo seppure espressamente domandato, limitandosi la Corte distrettuale a confermare la decisione del giudice di prime cure, statuendo che il rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento comportava, implicitamente, anche il rigetto della domanda di restituzione della somma versata per la seconda settimana, non fruita per fatto non causalmente collegabile ad un comportamento imputabile alla convenuta, senza tenere in debito conto che si trattava di due domande, alternative ed indipendenti tra loro.
Il motivo e’ privo di pregio per essere la statuizione del Tribunale conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte.
Infatti non appare possibile ritenere che i giudici di appello abbiano violato il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, posto che le domande proposte dai ricorrenti/originari attori presupponevano, sia in relazione alla domanda di risoluzione per inadempimento che in merito a quella di indebito oggettivo e di risarcimento dei danni, la previa dimostrazione della riferibilita’ a fatto e colpa della societa’ promotrice di viaggi dell’inesatto adempimento delle prestazioni assunte con la conclusione del contratto, sicche’ in presenza di un accertamento di non gravita’ dell’inadempimento medesimo viene meno ogni altra determinazione che avrebbe dovuto essere sorretta proprio da siffatta mancata dimostrazione dell’effettivo e grave inadempimento, come indicati nella motivazione della sentenza gravata, non potendo che condurre alla declaratoria di conseguente infondatezza anche della dedotta richiesta di indebito oggettivo.
Invero ricollegata la domanda di indebito oggettivo a qualsiasi ipotesi in cui venga meno il vincolo contrattuale originariamente esistente, deve escludersi che gli effetti restitutori possano comunque discendere anche in ipotesi di mancata risoluzione del vincolo sorto con la pattuizione per non essere in ogni caso stata acclarata la mancanza di una “causa adquirendi”, poiche’ l’azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso e’ quella di ripetizione di indebito oggettivo, ma sempre che sia stato accordato accoglimento a una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ovvero di nullita’ dello stesso;
– con il secondo e il terzo motivo viene denunciata la violazione dell’articolo 115 c.p.c. nonche’ dell’articolo 116 c.p.c. e del Decreto Legislativo n. 205 del 2006, articolo 85, relativamente alla valutazione del doc. 1 che oltre a non essere stato prodotto dai ricorrenti, non era stato neanche dagli stessi accettato ovvero consegnato, come prescritto dalla normativa in tema di vendita di pacchetti turistici.
Anche siffatte critiche si palesano inammissibili.
La Corte di merito ha espressamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto di respingere la domanda di risoluzione del contratto in funzione della scarsa importanza dell’inadempimento avendo ravvisato – con accertamento di merito non censurabile in cassazione – talune delle contestazioni degli attori-appellanti del tutto soggettive ed altre non imputabili all’operatore turistico, le quali peraltro non rappresentavano neppure difformita’ rispetto alle caratteristiche pubblicizzate nell’opuscolo informativo, in particolare con riguardo alla distanza tra le water villas, esattamente rappresentata nelle fotografie del catalogo, alla sabbia della spiaggia privata, palesemente artificiale, e al materiale di copertura, naturale per contribuire alla caratterizzazione esotica del resort, circostanze, queste ultime, peraltro non specificamente criticate dai ricorrenti che si sono limitati a dedurre un errore sostanzialmente “revocatorio” circa il documento esaminato come doc. 1.
In conclusione il Collegio reputa che il ricorso sia inammissibile per essere la pronuncia impugnata conforme ai principi affermati da questa Corte.
Le spese processuali di legittimita’, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’ in favore della societa’ controricorrente che vengono liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori previsti come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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