In tema di nullità della citazione per mancata indicazione del fatto costitutivo della pretesa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 17125.

In tema di nullità della citazione per mancata indicazione del fatto costitutivo della pretesa

In tema di nullità della citazione per mancata indicazione del fatto costitutivo della pretesa, ove il giudice, nonostante l’eccezione del convenuto, ometta di ordinare l’integrazione o la rinnovazione della stessa, l’attore ha l’onere di invocare la fissazione del termine per sanare la nullità, poiché, in caso contrario, ove la nullità venga dedotta come motivo d’appello, il giudice del gravame non deve fissare alcun termine per la rinnovazione dell’atto nullo, ma deve definire il processo, accertando, con una pronuncia in rito, il vizio della citazione introduttiva.

Ordinanza|| n. 17125. In tema di nullità della citazione per mancata indicazione del fatto costitutivo della pretesa

Data udienza 16 dicembre  2022

Integrale

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere

Dott. ROSSELLO Carmelo Carlo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 33894/2019 R.G. proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 2898/2019 depositata il 06/05/2019;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere Dott. CARMELO CARLO ROSSELLO.

In tema di nullità della citazione per mancata indicazione del fatto costitutivo della pretesa

RILEVATO

Che:

1. (OMISSIS) ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2898 del 06/05/2019 resa dalla Corte di Appello di Roma, che ha rigettato l’appello promosso dallo stesso avverso la sentenza n. 12851/2013 resa dal Tribunale di Roma, con la quale venne dichiarata la nullita’ della domanda giudiziale per violazione dell’articolo 163 c.p.c., nn. 3 e 4.

Il ricorrente riferisce, in punto di fatto, che, a fronte della attivita’ professionale svolta in favore della signora (OMISSIS), relativamente alla proposizione di due atti di precetto, ed inoltre in relazione all’attivita’ svolta nel giudizio di opposizione R.G. 8059/06 proposto da Toro assicurazioni contro l’esecuzione azionata dalla (OMISSIS), nonche’ alla riassunzione del giudizio R.G. 52520/2008 innanzi al Giudice di pace di Roma a seguito della sentenza di quest’ultimo n. 22089/2007, stante il mancato pagamento delle relative competenze, cito’ in giudizio la (OMISSIS) al fine di sentirla condannare al pagamento della somma emergente dagli atti di causa.

2. Il Tribunale di Roma, in accoglimento della eccezione formulata dalla (OMISSIS), dichiaro’ la nullita’ della domanda giudiziale, per violazione dell’articolo 163 c.p.c., nn. 3 e 4, sulla base dei seguenti rilievi: (i) non risultava individuata la “cosa oggetto della domanda” nel senso che, pur risultando perspicuo che veniva richiesta la condanna al pagamento di somme in ragione dello svolgimento di attivita’ professionale composita, non si indicava in alcun modo il petitum immediato, ossia il provvedimento che si invocava dall’organo giurisdizionale. (ii) Neppure in corso di causa vennero redatte memorie istruttorie al fine di specificare in concreto l’importo richiesto in pagamento, ne’ venne indicato se lo stesso fosse invocato in ragione dell’adempimento di un accordo tra le parti ovvero se dovessero trovare applicazione le tariffe professionali vigenti. (iii) In detto quadro di carenza integrale di allegazione e prova relativamente all’oggetto immediato della domanda non poteva essere colmata la predetta (insormontabile) lacuna a mezzo di indicazione di profili innovativi in sede di scritti defensionali conclusivi (che, come e’ noto, sono predisposti meramente al fine di illustrare il thema decidendum e probandum sviluppato nel corso del giudizio)”.

3. In seguito all’impugnazione del (OMISSIS), la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 2898 del 2019, oggetto di ricorso, ha rigettato l’appello. La Corte territoriale ha ritenuto correttamente fondate le deduzioni del Tribunale in merito al fatto che nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado non venne indicato il petitum immediato, limitandosi l’odierno ricorrente a fare generico riferimento al pagamento delle attivita’ procuratorie (quindi non difensive) “in relazione alla quantita’ e qualita’ dell’opera professionale svolta”, con cio’ omettendo di specificare la propria domanda e, per converso, rimettendo completamente al giudice di individuarla sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.

In tema di nullità della citazione per mancata indicazione del fatto costitutivo della pretesa

4. Avverso la detta sentenza il (OMISSIS) propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui la (OMISSIS) resiste con controricorso.

5. La trattazione del ricorso e’ stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..

6. Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.

7. Il ricorrente ha depositato memoria, nella quale insiste nella propria prospettazione.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, con riguardo all’articolo 12 preleggi, articoli 1, 2, 3 e 24 Cost. – Nullita’ della sentenza per error in procedendo, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4 – Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5”. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha confermato la decisione di nullita’ del libello introduttivo, ritenendo la motivazione in essa insita illegittima, illogica ed apparente, non essendo, a suo dire, percepibili le ragioni della decisione. Assume il ricorrente che tanto il Tribunale, quanto la Corte d’Appello, avrebbero errato nell’analizzare il solo contenuto dell’atto, e non anche la documentazione allegata. Al riguardo il ricorrente sottolinea come la produzione documentale in atti escluda l’indeterminatezza del petitum, considerata unica causa della nullita’ accertata.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, con riguardo agli articoli 115 e 116 c.p.c., articolo 2956 c.c., articolo 697 c.c. (sic, n.d.r.) e articolo 324 c.p.c.”. Il ricorrente censura la sentenza impugnata avendo essa errato, a suo dire, nel non aver ritenuto dovute le spese di precetto intimato alla compagnia Toro assicurazioni, nonche’ le spese di esecuzione nel procedimento R.g.e. 26120/2004.

Assume il ricorrente che la motivazione della Corte territoriale sarebbe illegittima, nel non considerare la circostanza che il debitore (nello specifico, la (OMISSIS), n.d.r.) che neghi l’esistenza del credito oggetto della domanda, ammetterebbe implicitamente che l’obbligazione non e’ stata estinta, sicche’ la Corte territoriale avrebbe dovuto disattendere l’eccezione di prescrizione presuntiva ex articolo 2959 c.c., sollevata dalla (OMISSIS), poiche’ incompatibile.

Il ricorrente lamenta inoltre la circostanza che, avendo la (OMISSIS) contestato l’esistenza di un mandato in capo ad esso ricorrente, non avrebbe potuto trovare accoglimento l’eccezione di prescrizione presuntiva da ella formulata.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, con riguardo all’articolo 112 c.p.c.”. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di vagliare la domanda di pagamento dell’attivita’ formulata relativamente al procedimento conclusosi con la sentenza 22089/2007.

In tema di nullità della citazione per mancata indicazione del fatto costitutivo della pretesa

4. Preliminarmente, occorre considerare che, alla stregua di Cass., Sez. Un., n. 3840 del 2007 l’unica motivazione censurabile con il ricorso per cassazione e’ quella con cui la corte capitolina ha confermato la valutazione del primo giudice circa la nullita’ dell’atto introduttivo della domanda. A tale motivazione si riferisce il primo motivo ed esso e’ l’unico che si deve esaminare, giacche’ le motivazioni ulteriori rese sul merito della domanda ed oggetto degli altri due motivi lo sono state in carenza di potestas iudicandi.

5. Fatta questa precisazione, si rileva che l’intestazione del primo motivo, pur evocando il n. 3 ed il n. 4, denunciando che erroneamente il giudice di appello avrebbe confermato la nullita’ della domanda, e’ pertinente solo con riferimento al n. 4. Non e’ pertinente, altresi’, nemmeno quanto al vizio ai sensi del n. 5, giacche’ l’omesso esame di fatti rilevanti per la valutazione della sussistenza di un vizio di violazione di norma del procedimento e’ riconducibile sempre dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, atteso che la Corte di Cassazione, nel procedere al giudizio quanto alla violazione delle norme processuali, ivi comprese quelle evocate nei nn. 1 e 2 della stessa norma, deve necessariamente giudicare i fatti processuali rilevanti per l’applicazione delle dette norme.

6. Mette conto di rilevare che non puo’ essere messo in discussione in questa sede il procedere dei giudici di merito, la’ dove il primo, cioe’ il Tribunale, di fronte alla nullita’ dell’atto introduttivo per violazione dei nn. 3 e 4, ma in realta’, del n. 4, vertendosi in tema di diritto c.d. eterodeterminato, identificato da fatti costitutivi e peraltro ragionando – come la corte di appello ambiguamente – anche promiscuamente di petitum, ha omesso di ordinare all’attore il rinnovo della citazione, o meglio la sua integrazione, a norma dell’articolo 164 c.p.c., comma 5, e la Corte territoriale, in mancanza di doglianza sul punto e comunque di richiesta di integrazione rivolta al primo giudice, omise di rilevarlo. Tale omissione fu legittima.

4.2 Infatti, “Se il giudice omette di ordinare l’integrazione o la rinnovazione d’una citazione nulla per mancata indicazione del fatto costitutivo della pretesa (articolo 163 c.p.c., n. 4), nonostante l’eccezione in tal senso sollevata dal convenuto, diventa onere dell’attore stesso invocare dal giudice la fissazione del termine per sanare la nullita’. Ove cio’ non faccia, e la nullita’ venga dedotta come motivo d’appello, il giudice del gravame non dovra’ fissare alcun termine per la rinnovazione dell’atto nullo, ma dovra’ definire il processo con una pronuncia in rito che accerti il vizio della citazione introduttiva” (Cass., Sez. III, 12/10/2021, n. 17408; conformi Cass., Sez. Un., n. 8077/2012; Cass., Sez. Un., n. 4557/2009).

In tema di nullità della citazione per mancata indicazione del fatto costitutivo della pretesa

4.3 Fatta l’indicata precisazione, la prima censura che il motivo contiene e’ quella di “motivazione apparente”, ma essa e’ priva di fondamento, la’ dove la pretesa apparenza non attinge la motivazione sulla nullita’, bensi’ il fatto che ad essa si sia accompagnata il successivo esame del merito. Tale esame come s’e’ detto, e’ stato compiuto dal giudice senza averne il potere, ed una volta rilevata la nullita’ con una motivazione che andava criticata essa dal ricorrente sotto il profilo della possibile apparenza e non lo e’ stata, ed anzi nemmeno viene considerata nella sua interezza, dato che si assumono come oggetto di critica solo alcune righe, peraltro, intervallate da puntini sospensivi. Semmai, l’esame del merito condotto dalla corte territoriale, cioe’ i punti che essa ha esaminato, avrebbero dovuto essere assunti come oggetto di attivita’ argomentativa volta a dimostrare e spiegare perche’ essi evidenziavano l’inesistenza della nullita’ della domanda. La prima censura e’, dunque, priva di fondamento.

5. La seconda censura assume che la nullita’ sarebbe stata dichiarata a torto, perche’ la nullita’ della citazione quanto all’oggetto della domanda non sussisterebbe se esso possa desumersi anche sulla base dei documenti prodotti.

5.1 La censura, nell’evocare due precedenti, li legge come se facessero riferimento alla mera indicazione della produzione dei documenti. Ma essi si riferiscono, il primo, ai documenti richiamati e, il secondo, ai documenti allegati alludendo al contenuto complessivo della citazione. Ora, l’illustrazione della censura si risolve solo nel riferire che erano stati indicati come prodotti documenti e, addirittura nel fare riferimento all’atteggiamento della controparte, ma e’ del tutto omissiva circa il richiamo del contenuto dei documenti nella citazione, richiamo che, per partecipare alla funzione individuatrice della domanda, esigeva argomentare sul significato delle produzioni.

La censura e’ priva di fondamento sulla base dei precedenti che vengono evocati e, in aggiunta, dei seguenti.

“Quando le allegazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale – nella specie, di risarcimento del danno da attivita’ provvedimentale illegittima della P.A. – non consentono di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azionato in giudizio (nella specie, provvedimenti ulteriori rispetto a quello, allegato, di decadenza da una concessione edilizia), la successiva produzione documentale, che pure attesti l’esistenza di quei fatti, non e’ idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacche’ cio’ equivarrebbe ad ampliare indebitamente il “thema decidendum”. Infatti, i documenti – da indicare nell’atto di citazione ai sensi dell’articolo 163 c.p.c., comma 3, n. 5) – rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non puo’ surrogare quella dell’allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullita’ della citazione, ex articolo 164 c.p.c., dal precedente numero 4 del medesimo comma 3 dell’articolo 163 c.p.c.), potendo al piu’ gli stessi, nell’ambito di un impianto allegatorio gia’ delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti” (Cass., Sez. III, 21/3/2013, n. 7115)”.

E ancora, “In tema di domanda giudiziale, l’identificazione della “causa petendi” va operata con riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, puo’ essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio gia’ prospettato purche’ risultino specificamente indicati nell’atto di citazione, come prescritto dall’articolo 163 c.p.c., comma 3, n. 5″ (Cass., Sez. VI-3, 5/2/2109, n. 3363).

6. Il primo motivo e’, dunque, infondato e, stante l’inammissibilita’ degli altri due per le ragioni sopra indicate, il ricorso deve rigettarsi.

7. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente (OMISSIS), delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.500,00, oltre gli esborsi, liquidati in Euro 200,00, oltre accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *