Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 20 gennaio 2020, n. 1990
Massima estrapolata:
In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, il giudice per le indagini preliminari che non si sia limitato ad una apodittica ed immotivata adesione alle richieste del P.M. ovvero alle risultanze delle indagini, ma abbia sottoposto a vaglio critico il materiale probatorio della pubblica accusa, enucleando, come nel caso di specie, gli elementi indiziari ritenuti rilevanti, ottempera alla prescrizione dell’autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi prevista a pena di nullità dall’art. 292, comma 2, lett. c), c.p.p.
Sentenza 20 gennaio 2020, n. 1990
Data udienza 11 dicembre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Presidente
Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Consigliere
Dott. CIANFROCCA P. – Consigliere
Dott. COSCIONI Giusep – Consigliere
Dott. DI PISA F – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 29/08/2019 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO;
udita la relazione svolta dal Consigliere DI PISA FABIO;
sentite le conclusioni del PG GHERSI RENATO FINOCCHI il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), in difesa di (OMISSIS), il quale ha concluso riportasi ai motivi di ricorsi e chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 29/08/2019 il Tribunale di Catanzaro confermava l’ordinanza in data 06/08/2019 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola aveva applicato a (OMISSIS) la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di rapina aggravata.
2. Avverso la suddetta ordinanza l’indagato propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge sotto il profilo del difetto di autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza.
La difesa dell’indagato lamenta che il tribunale, con una motivazione illogica e priva di capacità persuasiva, aveva disatteso le censure relative alla circostanza che il G.I.P. di Paola non aveva motivato autonomamente la propria decisione ma aveva finito per riportare nel titolo custodiale quanto rappresentato nella richiesta di misura formulata dell’ufficio di Procura, adottando spesso una motivazione “fotocopia” dell’istanza di applicazione della misura.
2.2. Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo, fra loro connessi, deduce violazione di legge per motivazione apparente e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione del (OMISSIS) alla rapina di cui in rubrica.
Assume, in particolare, che il quadro indiziario a carico dell’indagato era totalmente carente non essendo, in generale, emersi elementi idonei a comprovare che egli avesse partecipato alla rapina fornendo un contributo agevolatore; che il tribunale aveva omesso di pronunziarsi ovvero aveva adottato una motivazione gravemente illogica, talvolta incorrendo in un vero e proprio travisamento dei fatti, in ordine alle specifiche censure mosse quanto alla valenza dei singoli dati investigativi evidenziati valorizzati in seno all’ordinanza genetica; che tutta la ricostruzione operata dai giudici del riesame, in punto di gravita’ indiziaria, non si basava su concreti dati probatori bensi’ su mere congetture prive di congruenza logica.
2.3. Con il quinto motivo rileva violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alle esigenze cautelari risultando la motivazione, sul punto, basata su elementi del tutto apodittici e congetturali.
Evidenzia che, in particolare, i giudici del riesame non avevano motivato in ordine alla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, tenuto conto della emissione della misura a distanza di un anno dai fatti nonche’ della circostanza che i precedenti per reati contro il patrimonio risultavano commessi in epoca risalente a diversi anni addietro.
2.4. Il difensore dell’indagato ha depositato in data 28/11/2019 una memoria contenente motivi nuovi deducendo ulteriori profili a sostegno del terzo motivo di impugnazione avente ad oggetto l’eccepito vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto al reato di rapina contestato ribadendo che i giudici del riesame avevano ignorato, in modo evidente, l’effettiva valenza dei singoli elementi posti a sostegno dell’accusa contestata e che il provvedimento impugnato conteneva affermazioni apodittiche fondate su inesistenti elementi di fatto erroneamente ritenuti certi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Va osservato, in primo luogo, che appare del tutto infondata l’eccezione di nullita’ dell’ordinanza genetica per carenza di autonoma valutazione da parte del giudice della misura.
Invero occorre preliminarmente rilevare che “in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell’articolo 292 c.p.p., comma 1, lettera c), come modificato dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, e’ osservata anche quando il giudice riporti nella propria ordinanza le acquisizioni e le considerazioni svolte dagli investigatori e dal pubblico ministero, pure mediante il rinvio per “relationem” al provvedimento di richiesta, purche’, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell’affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto”. (Sez. 3, n. 840 del 17/12/2015 – dep. 12/01/2016, Tinnirello, Rv. 26564501); si e’ pure osservato che “In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell’articolo 292 c.p.p., comma 1, lettera c), come modificato dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, e’ osservata anche quando il giudice ripercorra gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, potendo egli condividere integralmente le argomentazioni del pubblico ministero stesso, purche’ dia conto, in motivazione, del proprio esame critico dei predetti elementi, e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l’applicazione della misura. (Sez. 2, n. 5497 del 29/01/2016 – dep. 10/02/2016, Pellegrino, Rv. 26633601)”.
Nella fattispecie in esame, secondo quanto anche evidenziato dal Tribunale e sulla scorta di quanto si evince dall’ordinanza custodiale, il giudice per le indagini preliminari non si e’ limitato ad una apodittica ed immotivata adesione alla richieste del P.M. ovvero alle risultanze delle indagini, ma ha sottoposto a vaglio critico il materiale probatorio della pubblica accusa, enucleando gli elementi indiziari ritenuti rilevanti e ritenendo che appariva corretta la ricostruzione del P.M. tenuto conto del “contenuto degli atti di indagine trasmessi a sostegno della mozione cautelare”.
Deve rilevarsi, altresi’, che in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti “de libertate”, il ricorrente per cassazione che denunci la nullita’ dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l’onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate. (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018 – dep. 07/01/2019, ESPOSITO CIRO, Rv. 27476001): nella specie il ricorrente, come si desume dal tenore del ricorso, si e’ limitato esclusivamente ad un semplice raffronto fra taluni incisi della richiesta del P.M. richiamati testualmente dal G.I.P. nell’ordinanza cautelare, dato questo che, in se’ considerato, non comprova in alcun modo la dedotta violazione.
3. Va, quindi, osservato che appaiono manifestamente infondate le censure formulate relative all’asserita insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato formulate con il ricorso introduttivo nonche’ con la memoria del 28/11/2019.
Osserva il collegio che con le proposte censure si contesta, sostanzialmente, la valutazione di merito compiuta dai giudici con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza senza considerare che alla Corte di cassazione e’ preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita’ esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito.
Nella specie, il ricorrente si limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto posti a base del provvedimento di rigetto, valorizzando un generico deficit dell’apparato motivazionale, che in realta’ appare adeguato ai motivi proposti nell’atto di impugnazione.
Risulta, pertanto, evidente che queste doglianze introducono censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimita’. D’altronde il giudice di merito non e’ tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo e’ stato tenuto presente, si’ da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900).
In punto di diritto va, quindi, rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all’articolo 192 c.p.p.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Questa Corte, in particolare, condivide il maggioritario indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “in tema di misure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all’articolo 273 c.p.p., non si atteggia allo stesso modo del termine indizi inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell’adozione di una misura cautelare, e’ sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilita’ sulla responsabilita’ dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’articolo 192 c.p.p., comma 2, come si desume dall’articolo 273 c.p.p., comma 1 bis, che richiama i commi terzo e quarto dell’articolo 192 c.p.p., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)”: Cass. 36079/2012 Rv. 253511; Cass. 7793/2013 Rv. 255053; Cass. 18589/2013 Rv. 255928; Cass. 16764/2013 Rv. 256731.
Va, pure, ribadito che il ricorso per cassazione, il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, pertanto, assenza delle esigenze cautelari e’ ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicita’ della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando -come nel caso di specie – propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen. sez. 5, 46124/2008, Rv.241997, Magliaro. Massime precedenti Vedi: N. 11 del 2000 Rv. 215828, N. 1786 del 2004 Rv. 227110, N. 22500 del 2007 Rv. 237012, N. 22500 del 2007 Rv. 237012). Nella fattispecie, nessuna di tali due evenienze – violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), – risulta essersi verificata, a fronte di una motivazione che e’ stata in concreto diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza.
3.1. Orbene deve osservarsi che i giudici del riesame hanno, invero, esaminato e vagliato le condotte delittuose del ricorrente ricostruite attraverso un compendio indiziario, connotato della necessaria gravita’, tratto: dai risultati della visione delle video riprese delle telecamere di sorveglianza degli esercizi commerciali; dagli elementi indiziari emersi nell’ambito del procedimento a carico di (OMISSIS) sottoposto a misura cautelare per il medesimo fatto; dagli accertamenti compiuti dalla P.G. sulla autovettura FIAT utilizzata per la rapina all’interno della quale erano stati rinvenuti generi alimentari recanti il marchio Deco’ (accompagnati dallo scontrino recante ora e data), sigarette ed integratori oltre che taluni indumenti; dalle immagini del sistema di video sorveglianza che avevano consentito di verificare che il (OMISSIS), lo stesso giorno della rapina, aveva effettuato identici acquisti presso un supermercato Deco’; dal contenuto di una intercettazione in cui si faceva riferimento alla rapina cui aveva partecipato il (OMISSIS); dalla circostanza che il (OMISSIS) era stato fermato dai Carabinieri in prossimita’ del luogo di ritrovamento dell’autovettura Fiat utilizzata per la rapina.
Da tutta una serie di circostanze oggettive di fatto sopra richiamate ed indicate il tribunale, dando conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, ha, quindi, ritenuto sussistente a carico del ricorrente una solida piattaforma indiziaria con riferimento alla rapina contestata ed ha ancorato il proprio giudizio ad elementi specifici risultanti dagli atti dalla cui valutazione globale ha tratto un giudizio in termini di qualificata probabilita’ circa l’attribuzione del reato contestato ai predetti, restando preclusa, in questa sede, la rilettura delle circostanze di fatto poste a fondamento della ordinanza impugnata, laddove la motivazione risulti immune da evidenti illogicita’ ed interne contraddizioni, come nella fattispecie in esame.
A tal proposito va chiarito che non appaiono rilevanti e decisive le contestazioni formulate dal ricorrente quanto alla lamentata insussistenza di elementi di fatto certi nonche’ relativamente ad asserite illogicita’ del provvedimento impugnato asseritamente basato su mere congetture o affermazioni apodittiche.
Va, del resto, osservato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilita’ delle fonti di prova e’ devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilita’ degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimita’ della Corte Suprema. Si e’ in particolare osservato che non e’ sindacabile in sede di legittimita’, salvo il controllo sulla congruita’ e logicita’ della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilita’ delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 – dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).
Ne discende la manifesta infondatezza di tutte le censure proposte con i motivi sopra richiamati.
3.4. Manifestamente infondato e’ pure il motivo relativo ai requisiti di concretezza ed attualita’ delle esigenze cautelari.
Sul punto il tribunale ha puntualmente evocato in modo specifico, ancorche’ sinteticamente, con una motivazione congrua ed adeguata (f. 5) e, pertanto, non censurabile in questa sede, gli elementi concludenti atti a cogliere l’attualita’ e concretezza del pericolo di reiterazione dei reati logicamente desunti dalla specifiche modalita’ delle condotte delittuose in questione dettagliatamente richiamate e dalla spregiudicatezza manifestata anche dall’indagato pronto ad offrire il suo contributo per condotte di grave allarme sociale, apparendo del tutto privo di pregio la contestazione secondo cui il fatto sarebbe stato commesso un anno prima, risultando effettuata da parte dei giudici della cautela una adeguata valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effettivita’ del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare e’ chiamata a realizzare.
4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente, per il disposto dell’articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali nonche’ al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in Euro duemila.
4.1. Poiche’ dalla presente decisione non consegue la rimessione in liberta’ del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui gli indagati si trovano ristretti perche’ provveda a quanto stabilito dal citato articolo 94, comma 1 bis.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila a favore della Cassa delle Ammende.
Manda al Sig. Cancelliere per le comunicazioni di legge ex articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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