In tema di misure di prevenzione ed il ricorso per cassazione

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|7 dicembre 2020| n. 34856.

In tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d’appello che, in sede di impugnazione, decide sulla ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 del medesimo decreto.

Sentenza|7 dicembre 2020| n. 34856

Data udienza 6 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Misure di prevenzione – Procedimento – Richiesta di applicazione del controllo giudiziario – Art. 34 bis, comma 6, D.lgs. 159 del 2011 – Provvedimento di ammissione – Presupposti – Individuazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – rel. Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BARI;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS) SRL – IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (OMISSIS);
PREFETTURA DI FOGGIA;
ANBSC – SEDE NAZIONALE;
avverso il decreto del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di BARI;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANGELO CAPUTO;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dr. Perelli Simone, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento deliberato in data 06/02/2020, la Corte di appello di Bari, in riforma del provvedimento del Tribunale di Bari del 22/05/2019, ha disposto l’ammissione di (OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante (OMISSIS), al controllo giudiziario ex Decreto Legislativo n. 6 settembre 2011, n. 159, articolo 34-bis.
2. Avverso l’indicato provvedimento della Corte di appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la medesima Corte, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
Il primo motivo denuncia erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 34-bis e mancanza di motivazione. Nell’ammettere la misura del controllo giudiziario, la Corte di appello ha valorizzato gli argomenti della difesa in realta’ inconsistenti alla luce della sorveglianza speciale applicata a (OMISSIS), padre del legale rappresentante della societa’, e della convivenza con lo stessa documentata dal dato anagrafico. Inoltre, il provvedimento impugnato non ha confutato la sussistenza dei presupposti dell’amministrazione giudiziaria.
Il secondo motivo denuncia erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 34-bis in relazione all’inammissibile valutazione dei presupposti dell’interdittiva antimafia, all’erroneo giudizio ex post, anziche’ ex ante, della bonificabilita’ della societa’ e all’interpretazione dei presupposti del controllo giudiziario con riguardo all’impresa compiacente.
3. Con requisitoria scritta del 14/10/2020, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dr. Perelli Simone ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. In data 21/10/2020, l’Avvocatura Generale dello Stato, in difesa della Prefettura di Foggia, ha depositato una memoria con la quale chiede l’accoglimento del ricorso.
5. In data 30/10/2020, la difesa di (OMISSIS) s.r.l. ha depositato una memoria con la quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, infondato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato, pur presentando alcuni profili di inammissibilita’.
1.1. In limine, deve rilevarsi che il ricorso in tema di controllo giudiziario puo’ essere proposto solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione. L’assetto dei rimedi impugnatori previsti per il controllo giudiziario ex Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articolo 34-bis riflette quello delineato per la misura dell’amministrazione giudiziaria dall’articolo 34 del medesimo D.Lgs.; ora, quest’ultima disposizione richiama espressamente, a proposito della disciplina delle impugnazioni, il Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 27, il quale, a sua volta, in tema di impugnazioni, richiama il Decreto Legislativo n. 159 cit., articolo 10, il cui comma 3 limita alla violazione di legge l’ambito delle censure proponibili con il ricorso per cassazione. In questa prospettiva, del resto, e’ univoca l’indicazione che si trae da Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156, che, nello stabilire che il provvedimento con cui il tribunale competente per le misure di prevenzione nega l’applicazione del controllo giudiziario richiesto ex Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articolo 34-bis, comma 6, e’ impugnabile con ricorso alla corte di appello anche per il merito, ha chiarito che, nella riedizione degli articoli 34 e 34-bis effettuata con la L. n. 161 del 2017, “l’intervento del legislatore sembra essersi concentrato piuttosto sulla previsione di procedure camerali ex articolo 127 c.p.p. destinate a garantire, in molti dei casi previsti, la conoscenza ed il contraddittorio anticipati: cosi’ dando la sensazione di non occuparsi, o meglio, (…) lasciando libero, in punto di impugnabilita’, uno spazio che e’ possibile ed anzi doveroso occupare, col ricorso al principio generale sotteso al sistema delle impugnazioni delle misure di prevenzione”, che e’ quello elaborato nel Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 10 (la “norma fondamentale delle impugnazioni”); di qui la conclusione circa la fisionomia di un “sistema che, col doppio grado di giudizio – il primo dei quali, di merito, ed il secondo per sola violazione di legge – si pone come quello generale e di riferimento a tutela degli interessi perseguiti dal corpo normativo, aventi tanto natura pubblicistica, quanto garanzia costituzionale come la liberta’ di iniziativa economica e la proprieta’ privata”.
1.2. Sempre in premessa, mette conto sottolineare che Sez. U, n. 46898 del 2019, Ricchiuto, cit. ha osservato come, ai fini dell’applicazione dell’amministrazione giudiziaria (Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articolo 34) e del controllo giudiziario (Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 34-bis) sia doveroso “il preliminare accertamento da parte del giudice delle condizioni oggettive descritte nelle norme di riferimento e cioe’ il grado di assoggettamento dell’attivita’ economica alle descritte condizioni di intimidazione mafiosa e la attitudine di esse alla agevolazione di persone pericolose pure indicate nelle fattispecie”. Con riferimento, poi, alla domanda della parte privata, che sia raggiunta da interdittiva antimafia, di accedere al controllo giudiziario il sindacato del giudice, deve essere indirizzato ad “accertare i presupposti della misura, necessariamente comprensivi della occasionalita’ della agevolazione dei soggetti pericolosi, come si desume dal rilievo che l’accertamento della insussistenza di tale presupposto ed eventualmente di una situazione piu’ compromessa possono comportare il rigetto della domanda e magari l’accoglimento di quella, di parte avversa, relativa alla piu’ gravosa misura della amministrazione giudiziaria o di altra ablativa”. La peculiarita’ dell’accertamento giudiziale relativo al controllo ex articolo 34-bis cit., e a maggior ragione al controllo volontario, sta nel fatto che il fuoco dello scrutinio deve individuarsi nella verifica di concrete possibilita’ che la singola realta’ aziendale abbia o meno di “compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni (nel caso della amministrazione, anche vere intromissioni) che il giudice delegato puo’ rivolgere nel guidare la impresa infiltrata”; in questa prospettiva, “l’accertamento dello stato di condizionamento e di infiltrazione non puo’ (…) essere soltanto funzionale a fotografare lo stato attuale di pericolosita’ oggettiva in cui versi la realta’ aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, quanto piuttosto a comprendere e a prevedere le potenzialita’ che quella realta’ ha di affrancarsene seguendo l’iter che la misura alternativa comporta”. Pertanto, “sebbene sia indubbio che il tribunale non abbia potere di sindacato sulla legittimita’ della interdittiva antimafia adottata dal prefetto, per la evidente autonomia dei mandati delle due giurisdizioni, e’ anche vero che l’intera gamma delle situazioni richiamate dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 34-bis, comma 6, e’ devoluta alla sua cognizione, dovendosi esso esprimere non solo sulla applicabilita’ del controllo giudiziario “di cui alla lettera b) del comma 2″ dell’articolo citato – cioe’ quello che prevede la nomina del giudice delegato e dell’amministratore giudiziario con poteri di controllo – ma anche di verificare il ricorso dei relativi presupposti – e cioe’ la occasionalita’ della agevolazione ai soggetti mafiosi e non ivi previsti, il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose e la sua intensita’ – e saggiare la sussistenza delle condizioni per applicare uno o piu’ degli obblighi informativi ed anche gestionali previsti dall’articolo 34-bis, comma 3”.
2. La Corte distrettuale ha fatto buon governo dei principi di diritto richiamati. Con specifico riferimento al connotato dell’occasionalita’ dell’agevolazione di soggetti mafiosi, il giudice di appello ha argomentato in ordine alla sua sussistenza sulla base di plurimi rilievi: l’impossibilita’ di ascrivere alcuna significativita’, in assenza di ulteriori elementi, al dato del mero legame familiare tra (OMISSIS) (incensurato) e il padre (OMISSIS) ed altri familiari con precedenti; la quota contenuta di dipendenti “sospetti”, le cui singole posizioni, peraltro, mettono in luce precedenti di scarso rilievo e inidonei a costituire la “spia” di potenziali connotazioni criminali (mentre solo nel caso di un dipendente – che aveva lavorato per un solo giorno – si e’ registrato un precedente per associazione per delinquere peraltro risalente a circa venti anni fa); l’assenza, nel provvedimento di primo grado, di qualsiasi elemento di fatto, anche nella forma delle mere frequentazioni, dal quale possa evincersi un collegamento dei dipendenti, nella minima percentuale indicata, con esponenti della mafia garganica.
3. Le censure del ricorrente non inficiano la tenuta motivazionale del provvedimento impugnato.
3.1. In premessa, deve rilevarsi che, come osservato dalla memoria nell’interesse di (OMISSIS) s.r.l., plurimi passaggi argomentativi del ricorso assumono quale punto di riferimento la fattispecie di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 34, comma 6: esemplare, in questo senso, e’ il riferimento del ricorrente all’erroneita’ in cui sarebbe incorsa la Corte distrettuale nel “revocare l’amministrazione giudiziaria e concedere il controllo giudiziario”. In realta’, il provvedimento del Tribunale di Bari del 22/05/2019 dava atto di essere stato investito dell’istanza di applicazione del controllo giudiziario ex Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 34-bis (istanza rigettata) ed e’ dunque a questo istituto che occorre far riferimento.
3.2. Il primo motivo e’ inammissibile. Esso fa leva su un dato (la residenza del ricorrente in comune con il padre, richiamata anche dalla memoria nell’interesse della Prefettura di Foggia) senza confrontarsi con i plurimi dati valorizzati dal provvedimento impugnato: in tal modo, il ricorso, per un verso, risulta del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849) e, per altro verso, sollecita questa Corte ad un’inammissibile valutazione di merito circa la valenza dei vari elementi, laddove va ribadito, sulla scorta dell’insegnamento delle Sezioni unite, che esula “dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali” (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibe’). Manifestamente infondata e’ l’ulteriore doglianza circa la mancata confutazione degli elementi a sostegno della sussistenza dei presupposti dell’amministrazione giudiziaria, avendo il provvedimento impugnato diffusamente motivato in ordine ai presupposti della misura alternativa e, segnatamente, nei termini sopra in sintesi indicati, del carattere occasionale della agevolazione dei soggetti indicati dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 34, comma 1 (Sez. 5, n. 34526 del 02/0372018, Eurostrade s.r.l., Rv. 273645); del resto, come si e’ rilevato, non e’ intervenuta, da parte della Corte di appello, alcuna revoca dell’amministrazione giudiziaria, non disposta dal Tribunale di Bari con il provvedimento appellato.
3.3. Il secondo motivo, complessivamente valutato, e’ infondato. La doglianza circa la valutazione dei presupposti dell’interdittiva antimafia non coglie nel segno poiche’ il provvedimento impugnato, in linea con le indicazioni offerte da Sez. U, Ricchiuto, si e’ limitato ad operare la doverosa verifica dell’intera gamma dei presupposti del controllo giudiziario; ne’ in senso contrario puo’ argomentarsi sulla base dei precedenti della giurisprudenza amministrativa richiamati dalla Corte distrettuale, posto che dette citazioni sono funzionali a ribadire il giudizio sulla valenza del vincolo parentale. Il giudizio relativo alla occasionalita’ dell’agevolazione e’ stato svolto dalla Corte di merito sulla base degli elementi relativi alla pregressa attivita’ dell’impresa, il che priva di fondamento le deduzioni del ricorrente circa la prospettiva assunta, laddove gli ulteriori rilievi circa l’asserita natura di “impresa compiacente”, si traducono, nuovamente, in inammissibili censure di merito, tanto piu’ che la sussumibilita’ della societa’ in questione nel genus indicato dal ricorrente e’ dedotta in termini sostanzialmente assertivi; al riguardo, pertanto, potrebbe, al piu’ ipotizzarsi un vizio di motivazione avuto riguardo alla valorizzazione di tale “categoria” di matrice sociologica da parte del provvedimento di primo grado, ma, per le ragioni indicate in apertura, resta preclusa, nel caso in esame, la deducibilita’ del vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e).
4. Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari, pertanto, deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del Procuratore Generale.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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