Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 15 maggio 2019, n. 21133.
La massima estrapolata:
In tema di maltrattamenti, l’autore del reato non può invocare, a propria discolpa, l’inesigibilità di un comportamento diverso da quello tenuto siccome coartato dalla volontà di altri, che abbia imposto un proprio modello culturale improntato ad autoritarismo maschilista, in quanto il principio della non esigibilità non trova applicazione al di là delle cause di giustificazione e delle cause di esclusione della colpevolezza espressamente codificate.
Sentenza 15 maggio 2019, n. 21133
Data udienza 25 marzo 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CATENA Rossella – Presidente
Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere
Dott. MOROSINI Elisabetta Mari – Consigliere
Dott. BORRELLI Paola – rel. Consigliere
Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
(OMISSIS) nata a (OMISSIS);
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
(OMISSIS) nata a (OMISSIS);
(OMISSIS) nata il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 25/01/2017 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI BIRRITTERI, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ dei ricorsi;
uditi l’Avv. (OMISSIS), l’Avv. (OMISSIS) e l’Avv. (OMISSIS), che hanno insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata e’ stata emessa il 25 gennaio 2017 dalla Corte di Assise di appello di Reggio Calabria, che ha confermato le pronunzie emesse dalla Corte di Assise di Palmi nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per i reati di cui agli articoli 572 e 605 c.p. ai danni di (OMISSIS), entrambi aggravati Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, ex articolo 7 conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203, sotto il profilo del metodo mafioso.
1.1. Secondo l’impostazione accusatoria recepita dai giudici di merito, i fatti per cui si procede erano maturati in ambito familiare allorche’, dopo il suicidio del marito della (OMISSIS), (OMISSIS), avvenuto il (OMISSIS), i familiari di quest’ultimo – precisamente i suoceri (OMISSIS) e (OMISSIS) ed i cognati (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) – avevano posto in essere nei confronti della vedova (che abitava, con le sue tre bambine, in un appartamento allocato nella palazzina dove dimoravano anche tutti gli imputati) condotte vessatorie e mortificanti rispetto alla liberta’ di autodeterminazione della donna ed all’esercizio della potesta’ genitoriale sulle figlie, oltre che vere e proprie limitazioni della liberta’ personale. In questo contesto, la (OMISSIS), il (OMISSIS), attraverso un escamotage, era riuscita a fuoriuscire dalla palazzina dei (OMISSIS) ed aveva tentato il suicidio, venendo poi soccorsa dal fratello (OMISSIS) che, dalla notte in cui vi era stato questo accadimento, era scomparso, senza che tuttavia tale evenienza sia mai stata processualmente addebitata agli odierni imputati. La condizione in cui la (OMISSIS) viveva era emersa quando, il 2 ottobre 2006, ella era stata liberata dalle forze dell’ordine (cui aveva inviato una lettera con richiesta di aiuto tramite il padre) iniziando, cosi’, un percorso di collaborazione, che l’aveva condotta ad allontanarsi da Rosarno con le proprie bambine ed i genitori (OMISSIS) e (OMISSIS) per sottoporsi a programma di protezione, nell’ambito del quale aveva fatto rivelazioni concernenti sia i reati commessi ai propri danni, sia altre condotte delinquenziali di alcuni degli imputati. Quanto al giorno dell’epilogo suddetto, la (OMISSIS) era stata concretamente allontanata dalla palazzina dei (OMISSIS) grazie ad un’operazione dei Carabinieri che, nello stesso contesto e su sua indicazione, avevano sequestrato nelle pertinenze dell’immobile un vero e proprio arsenale di armi, anche clandestine e da guerra, di parti di armi e munizioni ed avevano accertato l’esistenza di un bunker.
1.2. Quanto alle evoluzioni processuali utili per inquadrare le doglianze dei ricorrenti, occorre precisare che il pubblico ministero, nel corso del dibattimento di primo grado, aveva contestato ex articolo 517 c.p.p. la circostanza aggravante di cui all’articolo 7 cit., donde (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano chiesto di accedere al rito abbreviato mentre (OMISSIS) aveva proseguito con il rito ordinario, il che aveva comportato la separazione tra le posizioni degli imputati. Il procedimento di appello era stato invece unico.
Altra notazione:
rispetto alle condotte integranti l’odierno addebito di cui all’articolo 572 c.p., la parte pubblica aveva esercitato l’azione penale per il delitto di riduzione in schiavitu’ ed era stata la Corte di Assise a riqualificare la condotta nel reato di maltrattamenti per cui oggi si procede.
2. Avverso la sentenza della Corte di Assise di appello di Reggio Calabria hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
3. Alcuni dei motivi di ricorso proposti dall’Avv. (OMISSIS) nell’interesse di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e di quelli articolati nei due distinti ricorsi a firma degli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) per (OMISSIS) possono essere sintetizzati unitariamente, essendo del tutto sovrapponibili.
3.1. Il primo motivo dei ricorsi a firma dell’Avv. (OMISSIS) denunzia violazione di legge (in relazione all’articolo 125 c.p.p., comma 3, articolo 192 c.p.p., articolo 533 c.p.p., comma 1, articolo 546 c.p.p., comma 1 e articolo 572 c.p.) e vizio di motivazione. I ricorrenti sostengono che le condotte contestate non configurino il reato di maltrattamenti dal momento che la Corte territoriale aveva ricondotto al paradigma di cui all’articolo 572 c.p. anche normali episodi di disaccordo e di scontro privi della benche’ minima direzione e valenza maltrattante; per sostenere questa tesi, essi pongono l’accento sulla mancata valorizzazione, da parte della Corte distrettuale, della valenza pro reo del versamento, da parte della famiglia (OMISSIS), della somma mensile di 1000 Euro a favore della vedova e delle figlie minori, rispetto alla quale gli episodi in cui i (OMISSIS) avevano richiesto denaro alla (OMISSIS) uscivano molto ridimensionati.
Non solo: i ricorrenti assumono che la Corte di merito abbia taciuto rispetto alle seguenti argomentazioni sviluppate nell’atto di appello.
– Il versamento della somma mensile dimostrava come la persona offesa non avesse restrizione alcuna alla propria liberta’ di locomozione, altrimenti non ne avrebbe avuto bisogno.
– Le ingerenze nell’educazione delle figlie erano dovute non gia’ alla volonta’ di esautorare la funzione genitoriale della (OMISSIS), ma di rendere piu’ felice l’esistenza delle sfortunate bambine ( (OMISSIS) peraltro era gravemente malata), anche tenuto conto delle precarie condizioni psico-fisiche della persona offesa.
– I dissidi ed i conflitti che vi erano stati erano del tutto fisiologici in un contesto familiare “allargato”, vieppiu’ in un nucleo familiare colpito dal lutto del suicidio di (OMISSIS).
I. I ricorrenti dubitano, poi, della correttezza del ragionamento della Corte di merito circa l’abitualita’ delle condotte – anche laddove esse, isolatamente considerate, costituissero reato -, l’esistenza di un progetto vessatorio comune e l’addebitabilita’ psichica di queste ultime a tutti gli imputati indistintamente.
3.2. Vizio di motivazione ed analoghe violazioni di legge (quella sostanziale in riferimento all’articolo 605 c.p.) sono lamentate nel secondo motivo dei ricorsi redatti dall’Avv. (OMISSIS) (e nel primo motivo del ricorso a firma dell’Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS)).
La sentenza sarebbe contraddittoria nel momento in cui, da un lato, aveva enfatizzato in malam partem la necessita’ che la persona offesa si muovesse con l’accompagnamento dei familiari del marito e, dall’altro, aveva stigmatizzato che tale accompagnamento non fosse stato sempre garantito. Nel contempo, la Corte reggina aveva affermato incoerentemente che l’unico spazio di liberta’ della (OMISSIS) fosse quello di uscire sul terreno circostante la palazzina, ma poi aveva scritto di tre occasioni (segnatamente, la visita medica per i problemi alla schiena, la visita al padre operato di urgenza al cuore ed il tentativo di suicidio) in cui la donna era uscita di casa senza la scorta dei (OMISSIS). La visita quotidiana alla tomba del marito era stata riferita dalla stessa parte lesa come da lei voluta ed ella, per sua scelta, non ci andava quando faceva tardi e non poteva accompagnarsi alle altre donne della famiglia; (OMISSIS) e (OMISSIS) accompagnavano la piccola (OMISSIS) alle visite mediche imposte dalla sua patologia perche’ sentivano il dovere morale di adempiervi, tanto piu’ che (OMISSIS) era stato destinatario della richiesta, contenuta nella lettera lasciata dal fratello defunto, di occuparsi delle figlie. Per uscire, la (OMISSIS) – aggiungono i ricorrenti – avrebbe potuto usare le autovetture degli altri familiari, parcheggiate nel garage con le chiavi ed il telecomando all’interno, come aveva fatto quando si era allontanata da casa (OMISSIS) per tentare il suicidio. Le indicazioni comportamentali del suocero rappresentavano un continuum – condiviso dalla stessa persona offesa per tutelare l’onore familiare – con quelle che la donna aveva osservato quando il coniuge era in vita per volere di quest’ultimo e, comunque, vi erano diverse emergenze dibattimentali – secondo i ricorrenti travisate dalla Corte distrettuale – che evidenziavano che ella si era sottratta piu’ volte al volere dei congiunti del marito e che ne smentivano la ricostruzione circa la condizione di soggezione e segregazione cui sarebbe stata costretta.
3.3. Il quinto motivo dei ricorsi di (OMISSIS) e dell’Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), corrispondente al quarto motivo dei ricorsi di (OMISSIS), della (OMISSIS), della (OMISSIS) e di quello di (OMISSIS) a firma dell’Avv. (OMISSIS), verte sull’inesigibilita’ di una condotta dei familiari che divergesse dalla volonta’ del padre padrone (OMISSIS), la cui figura di capo supremo ed indiscusso del nucleo evidenziava come nessuno dei familiari potesse sottrarsi alla sua visione della famiglia e delle donne, fortemente improntata ad un modello patriarcale, maschilista ed accentratore.
3.4. Il sesto motivo dei ricorsi a firma dell’Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) e (OMISSIS) – corrispondente al quinto dei ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e del ricorso che (OMISSIS) ha presentato a mezzo dell’Avv. (OMISSIS) – invoca l’assorbimento del delitto di sequestro di persona in quello di maltrattamenti, dal momento che la condotta integrativa della prima fattispecie era espressamente contestata nella seconda.
3.5. Il settimo motivo di ricorso a firma dell’Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ed il sesto per la (OMISSIS) e (OMISSIS) – corrispondente all’ottavo motivo del ricorso che l’Avv. (OMISSIS) ha predisposto per (OMISSIS) – verte sul vizio di motivazione e sulla violazione di legge che caratterizzerebbero il riconoscimento della circostanza aggravante di cui al Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, articolo 7 conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203.
Diverse le considerazioni svolte.
– La doglianza comune ai ricorrenti invoca una distinzione nelle valutazioni concernenti le singole posizioni, sostenendo che alcuni imputati non avevano mai avuto atteggiamenti intimidatori e non avevano neanche sfruttato l’alone di coartazione che poteva derivare dalla condotta di (OMISSIS), quest’ultimo” peraltro legato ad un autoritarismo maschilista e non gia’ ad un atteggiamento mafioso. A tal proposito, la sentenza sarebbe altresi’ contraddittoria nel momento in cui aveva prima esaltato e poi sminuito la valenza coartante della minaccia che il capo-famiglia aveva rivolto alla nuora una volta appreso del suicidio del figlio (OMISSIS).
– Quanto alla minaccia rivolta alla (OMISSIS) da (OMISSIS), i ricorsi lamentano che l’episodio fosse stato equivocato ed esaltato oltre misura.
– A detta dei ricorrenti, inoltre, la valenza intimidatoria del silenzio serbato sulla scomparsa del fratello della (OMISSIS) dagli imputati era un’illazione, anche perche’ tale evento non era stato mai ricollegato alla famiglia (OMISSIS).
– A seguire le parti opinano che la minaccia secondo cui, una volta che la (OMISSIS) fosse uscita dall’ospedale dopo il tentativo di suicidio, non le avrebbero piu’ fatto vedere le bambine non evocherebbe il ricorso ad una vis promanante da un consorzio criminoso organizzato.
– La frase udita dalla (OMISSIS) come pronunziata dalla suocera (“Bonu, tantu simu all’ultimu”) non aveva il significato attribuitole dai giudici di merito, tanto che la persona offesa era rimasta nell’edificio dei (OMISSIS) per altri due mesi e non le era successo nulla.
– In definitiva, la sentenza difetterebbe quanto alla motivazione circa l’effettiva utilizzazione di un metodo mafioso e circa la percezione di quest’ultimo da parte della vittima, avendo indugiato solo sulla contiguita’ dei (OMISSIS) alla criminalita’ locale ed avendo trascurato che tutto quanto accaduto era solo frutto della mentalita’ maschilista di (OMISSIS).
3.6. L’ottavo motivo di ricorso di (OMISSIS), (OMISSIS) (Avv. (OMISSIS)) – settimo per (OMISSIS) e (OMISSIS) – lamenta violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio, in particolare dolendosi che gli aumenti per la circostanza aggravante del metodo mafioso e per la continuazione siano stati uguali per tutti, rimarcando altresi’ l’iniquita’ di una dosimetria che – a prescindere dal mancato accesso di (OMISSIS) al rito abbreviato – ha visto (OMISSIS) e (OMISSIS), da una parte, e (OMISSIS), dall’altra, accomunati a dispetto della differenza di posizione. L’ottavo motivo di ricorso per la (OMISSIS) – pur egualmente diretto al trattamento sanzionatorio – e’ piu’ articolato, predicando la sproporzione con i coimputati in ragione di alcune peculiarita’ della sua posizione, da ritenersi meno gravata e peraltro meritevole delle circostanze attenuanti generiche, negate sulla scorta di una motivazione omnibus. L’ottavo motivo di ricorso dell’Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – negate sulla scorta degli stessi indicatori che avevano guidato la dosimetria della pena – e per il mancato livellamento sanzionatorio con la (OMISSIS), pur trattandosi di posizioni assimilabili.
3.7. Il nono motivo del ricorso di (OMISSIS), della (OMISSIS) e di (OMISSIS) (Avv. (OMISSIS)) – ottavo per (OMISSIS) e la (OMISSIS) – lamenta violazione di legge processuale in punto di utilizzazione delle dichiarazioni rese da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nel corso delle indagini. Sostengono i ricorrenti che, giacche’ gli imputati avevano chiesto ed ottenuto la definizione con rito abbreviato dopo la contestazione della circostanza aggravante del metodo mafioso in dibattimento, tali dichiarazioni sarebbero potute entrare nel novero degli atti utilizzabili solo laddove utilizzate per le contestazioni; opinano le parti che il sacrificio al principio del contraddittorio orale aveva senso solo nel caso di giudizio abbreviato richiesto ed ammesso nella fase fisiologica e non in quello successivo alla contestazione suppletiva ed alla raccolta delle dichiarazioni di quei soggetti in dibattimento.
4. Quanto ai motivi specifici per ciascun ricorso non sintetizzabili unitariamente, si osserva quanto segue.
4.1. Il terzo ed il quarto motivo del ricorso di (OMISSIS) deducono violazione di legge e vizio di motivazione quanto al profilo concorsuale. Era lui che si occupava della chiusura del portone solo perche’ era l’ultimo a rincasare e non era emerso dall’istruttoria dibattimentale che egli avesse sollecitato talvolta la madre della (OMISSIS) ad andare via la sera dall’appartamento della figlia. Dopo aver ricordato l’obbligo morale di (OMISSIS) di occuparsi delle figlie del fratello defunto, il ricorrente sostiene che, dalle dichiarazioni della (OMISSIS), non emergerebbe che l’imputato le avesse mai imposto divieti ed obblighi relativi alla sua liberta’ personale. A seguire il ricorrente afferma che lo scontro verbale che
vi era stato con la vittima era occasionale e dovuto a situazioni contingenti e che l’episodio in cui il medesimo aveva imposto alla persona offesa che la figlioletta (OMISSIS) dormisse da (OMISSIS) era legato alla necessita’ di assecondare la volonta’ della nipotina, cosi’ come era avvenuto la sera del fidanzamento del ricorrente, quando egli aveva insistito per portare la bambina alla festa al solo scopo di evitarle la delusione derivante dal fatto che, siccome leggermente influenzata, non potesse parteciparvi.
4.2. Il terzo motivo di ricorso per (OMISSIS) lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata individualizzazione del ragionamento giustificativo circa il dolo del reato di cui all’articolo 572 c.p. e del sistema di sopraffazione ritenuto dai giudici di merito.
4.3. Il terzo motivo di ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) deduce vizio di motivazione e violazione di legge opinando criticamente rispetto al ragionamento probatorio:
– in punto di coinvolgimento del ricorrente in condotte maltrattanti, intrattenendosi sull’interpretazione dell’episodio dell’ufficio postale e sulla neutralizzazione circa la portata scagionante delle spiegazioni fornite dalla Corte territoriale quanto al chiarimento successivo di (OMISSIS) con la cognata;
– circa il ruolo di (OMISSIS) nella questione dell’intervento chirurgico che la (OMISSIS) avrebbe voluto fare alla schiena, in cui era stato solo latore delle intenzioni della persona offesa con la madre;
– circa la mancanza di accuse della (OMISSIS) quanto a specifici contegni minatori di questo ricorrente;
– circa la valenza, quanto al sequestro di persona, della mancata riparazione dell’autovettura della persona offesa.
Qualora questa Corte non reputasse possibile escludere il concorso, il ricorrente invoca l’applicazione del disposto di cui all’articolo 114 c.p..
4.4. Il terzo ed il quarto motivo del ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) dall’Avv. (OMISSIS) ed il secondo ed il terzo motivo del ricorso redatto dall’Avv. (OMISSIS) lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ruolo riconosciutole nella sentenza impugnata ed al coefficiente soggettivo di entrambi i reati, adoperando, a smentire la correttezza dell’argomentare della pronunzia impugnata, la citazione di tratti di atti istruttori.
Queste, in sintesi, le argomentazioni della ricorrente: mai la persona offesa aveva affermato che era obbligata a richiedere alla cognata il permesso di fuoriuscire dall’edificio per portarsi nel terreno circostante e il ruolo di carceriera della (OMISSIS) non poteva evincersi dalla circostanza che la donna accompagnasse la (OMISSIS) in giro, trattandosi di condotta opposta a quella funzionale alla ritenuta segregazione; l’accompagnamento al cimitero non era coatto, ma si trattava di una visita collettiva gradita alla persona offesa e legata alla volonta’ di (OMISSIS); la sortita in banca era stata attribuita dalla stessa persona offesa alla volonta’ di (OMISSIS); la (OMISSIS) non aveva mai richiesto alla cognata la consegna delle chiavi del portone; la sentenza sarebbe priva di un’adeguata motivazione individualizzante in punto di coefficiente soggettivo sia quanto ai maltrattamenti che al sequestro di persona.
4.5. Il sesto motivo di ricorso a firma dell’Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) lamenta omessa motivazione circa l’invocato riconoscimento dell’attenuante ex articolo 114 c.p.. La ricorrente ravvisa una violazione di legge nella decisione circa la (OMISSIS) che aveva escluso la riconoscibilita’ della circostanza sulla scorta della non irrilevanza del contributo concorsuale, connotazione non richiesta.
4.6. Con il terzo motivo di ricorso che l’Avv. (OMISSIS) ha predisposto per la (OMISSIS) si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione a proposito del ruolo della ricorrente (sia pure ritenuto subalterno e meritevole di un trattamento sanzionatorio piu’ favorevole gia’ in primo grado), che si era prestata ad accompagnare a scuola una delle figliolette della (OMISSIS) solo perche’ doveva portarci la sua e perche’ la persona offesa doveva intanto somministrare le medicine all’altra figlia (OMISSIS). La (OMISSIS) non si era mai lamentata per la questione dell’accompagnamento ed aveva riferito di avere un buon rapporto con la (OMISSIS). La ricorrente era solo uno strumento nelle mani di (OMISSIS). La (OMISSIS) non aveva avuto alcuna condotta condizionante allorche’ aveva accompagnato la (OMISSIS) – che non si era espressamente opposta – all’ufficio postale. A seguire la ricorrente ricalca le argomentazioni gia’ spese nel ricorso del marito (OMISSIS), a proposito di quest’ultimo evento e quelle del ricorso di (OMISSIS) circa il permesso di fuoriuscire dall’edificio per portarsi nel terreno circostante (lamentando un travisamento della prova), la consegna delle chiavi del portone e l’accompagnamento al cimitero (Avv. (OMISSIS), terzo motivo). Altra censura attiene alla motivazione circa il coefficiente soggettivo in capo alla ricorrente (reputata non individualizzante) e, infine, alle ragioni per le quali la Corte distrettuale aveva escluso un suo ruolo di minore rilievo ex articolo 114 c.p..
5. L’8 marzo 2019 l’Avv. (OMISSIS) ha depositato motivi nuovi per la (OMISSIS), in cui ha sostenuto il difetto di motivazione della sentenza avversata in punto di coefficiente soggettivo del sequestro di persona, che la Corte distrettuale aveva affidato all’argomento della “generica consapevolezza in capo a tutti gli appellanti”. Al contrario, la (OMISSIS) aveva riferito di avere con la cognata un buon rapporto, quest’ultima non le aveva mai impartito ordini, ne’ aveva assistito quando altri lo aveva fatto, e non era responsabile dei fatti ritenuti dalla pronunzia concludenti nell’ottica della limitazione della liberta’ personale della persona offesa. La sentenza della Corte reggina sarebbe altresi’ affetta da travisamento della prova perche’ la (OMISSIS) mai aveva riferito che era specificamente – anche – la (OMISSIS) che la controllava dal balcone nelle sue sortite nel terreno limitrofo alla palazzina, ne’ che chiedesse il permesso alla cognata per recarvisi. La sentenza sarebbe del pari viziata, quanto al coefficiente soggettivo dei maltrattamenti, perche’ la Corte di merito non aveva spiegato perche’ l’accompagnamento a scuola delle bambine e della (OMISSIS) al cimitero fossero eloquenti in tal senso. In ordine all’episodio dell’ufficio postale, avrebbe errato la Corte territoriale nel ritenere che la (OMISSIS) fosse stata presente quando i coniugi (OMISSIS) avevano impartito l’ordine di spostare i soldi nella sede dove lavorava un loro parente. La sentenza sarebbe censurabile anche quando aveva negato la circostanza attenuante di cui all’articolo 114 c.p., fondando sull’erroneo assunto che il contributo dovesse essere irrilevante, e non gia’ semplicemente marginale, in punto di efficienza causale sull’evento. Quanto alla circostanza aggravante del metodo mafioso, il ricorso opina che la (OMISSIS) non avesse tenuto comportamenti rilevanti in tal senso, ne’ avesse assistito a comportamenti intimidatori altrui.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono complessivamente infondati e vanno pertanto respinti, ad eccezione del ricorso di (OMISSIS) quanto al reato di cui all’articolo 605 c.p., per il quale la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di appello di Reggio Calabria.
Nella stesura della motivazione la risposta alle doglianze e’ stata strutturata con riferimento ai motivi dei ricorrenti cosi’ come sintetizzati unitariamente nei paragrafi del “ritenuto in fatto”, razionalizzandone tuttavia, la sequenza in ragione della priorita’ logico-giuridica di alcune questioni rispetto ad altre.
E’ in quest’ottica, pertanto, che andra’ vagliata prima la questione processuale addotta nelle impugnative.
2. A questo proposito, va ricordato che il nono motivo dei ricorsi di (OMISSIS), della (OMISSIS) e di (OMISSIS) (Avv. (OMISSIS)) – ottavo per (OMISSIS) e la (OMISSIS) – lamenta violazione di legge processuale in punto di utilizzazione delle dichiarazioni rese da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nel corso delle indagini. Sostengono i ricorrenti che, giacche’ gli imputati avevano chiesto ed ottenuto la definizione con rito abbreviato dopo la contestazione della circostanza aggravante del metodo mafioso in dibattimento, tali dichiarazioni sarebbero potute entrare nel novero degli atti utilizzabili per la decisione solo laddove adoperate per le contestazioni; diversamente – opinano i ricorrenti – per la pronunzia la Corte avrebbe potuto attingere solo a quelle rese nel contraddittorio delle parti.
Ebbene, il ricorso e’, in parte qua, infondato.
2.1. Occorre precisare, per inquadrare la quaestio iuris posta dai ricorrenti, che questi ultimi hanno chiesto ed ottenuto l’ammissione al rito abbreviato ad istruttoria dibattimentale gia’ in corso, a seguito della contestazione suppletiva ex articolo 517 c.p.p., da parte del pubblico ministero, della circostanza aggravante di cui al Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, articolo 7 conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 in relazione ad entrambi i reati contestati. Ebbene, la possibilita’, riconosciuta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 139 del 9 luglio 2015, di accedere al rito abbreviato rispetto al reato diversamente circostanziato, come ha correttamente sostenuto la Corte di appello, non implica che ci si discosti dall’iter fisiologico del giudizio abbreviato, che vede la decisione fondata sugli atti assunti nelle indagini preliminari (o meglio, sugli atti di cui all’articolo 442 c.p.p., comma 1-bis) – quindi non nel contraddittorio delle parti, salvo le ipotesi di cui all’articolo 438 c.p.p., comma 5 o articolo 441 c.p.p., comma 5, – in cambio dello sconto di pena del terzo “secco”. In altri termini, data la vocazione deflattiva del rito e la natura retributiva della decurtazione della pena rispetto alla rinunzia al contraddittorio, l’imputato beneficia della prima nella misura in cui consente che siano utilizzabili per la decisione atti meno garantiti di quelli assunti nel contraddittorio delle parti.
D’altra parte, la logica che ha mosso la Consulta nel consentire sia il patteggiamento che l’abbreviato a dibattimento in corso rispetto al reato concorrente o alla circostanza aggravante – che si evince dalle sentenze che, a partire dalla n. 265 del 30 giugno 1994, hanno interpolato l’articolo 517 c.p.p. fino alla recentissima n. 82 del 2019 – non smentisce i tratti qualificanti del modulo procedimentale prescelto dai ricorrenti, stravolgendone la natura. L’innesto del rito abbreviato nella fase dibattimentale, infatti, risponde semplicemente all’esigenza di porre l’imputato nella condizione di scegliere l’accesso al rito alternativo e di godere del conseguente sconto di pena, quando la contestazione sia stata integrata “in uno stadio processuale concettualmente “incompatibile” con modelli procedimentali ad esso, per definizione, “alternativi”” (Corte Cost. n. 82 del 2019) cioe’ quando il termine per avanzare l’istanza di definizione alternativa sia spirato; e cio’ a prescindere dalla natura fisiologica ovvero patologica (o tardiva) della contestazione.
A conferma che l’abbreviato intradibattimentale non abbia connotati diversi da quello ordinario, vale richiamare proprio la sentenza piu’ recente della Consulta sull’articolo 517 c.p.p. che, pur non avendo affrontato espressamente il tema su cui i ricorrenti chiamano a decidere questa Corte, contiene un’indicazione esegetica di interesse laddove vi si legge che “l’accesso al rito alternativo per il reato oggetto della contestazione suppletiva tardiva, anche quando avvenga in corso di dibattimento, risulta comunque sia idoneo a produrre un effetto di economia processuale, giacche’ consente al giudice del dibattimento di decidere sulla nuova imputazione allo stato degli atti”. Quest’ultima espressione, infatti, costituisce un indicatore del fatto che il rito alternativo, ancorche’ la richiesta venga formalizzata in corso di dibattimento, non perde la propria caratteristica di decisione fondata sugli elementi raccolti fino a quel momento; tali elementi, data la naturale strutturazione dell’abbreviato, non possono che individuarsi in primo luogo nel materiale convogliato nel corso delle indagini nel fascicolo del pubblico ministero.
A riprova della correttezza di tale ragionamento, vi e’ anche da riflettere sulle conseguenze paradossali che si determinerebbero nell’escludere l’utilizzabilita’ degli atti della fase predibattimentale in caso di abbreviato ammesso nel corso del processo. Ed invero, potendo la contestazione suppletiva essere effettuata dalla parte pubblica in qualsiasi momento del dibattimento e non essendoci piu’ la necessita’ del suo consenso per l’accesso al rito, la conseguente richiesta di rito abbreviato a seguito di tale mutatio libelli potrebbe determinare la cristallizzazione del compendio probatorio anche in una fase del tutto iniziale del dibattimento, ponendo cosi’ a disposizione del giudicante un materiale probatorio del tutto incompleto perche’ privo sia del compendio della fase investigativa che di quello che il successivo svolgersi del dibattimento avrebbe consentito di raccogliere.
2.2. Naturalmente la circostanza che il giudizio abbreviato intradibattimentale ex articolo 517 c.p.p. sia oggi possibile sulla scorta delle interpolazioni della Corte Costituzionale – e che quindi esso si inserisca, come nel caso di specie, in una fase che non e’ quella fisiologica del rito alternativo e nella quale vi e’ gia’ stata la raccolta delle prove in dibattimento – impone uno sforzo, da parte dell’interprete, di armonizzazione della disciplina normativamente prevista per l’abbreviato con quella della fase processuale in cui quest’ultimo viene ammesso, in assenza di una specifica regolamentazione sul punto.
E’ evidente, pertanto, che, accanto agli atti delle indagini preliminari, nel caso di abbreviato ammesso in corso di dibattimento, se e’ vero che l’acquisizione della prova si arresta in virtu’ della trasformazione del rito, saranno tuttavia utilizzabili anche le prove raccolte nella fase processuale fino al momento dell’ammissione dell’imputato al rito alternativo; cio’ per la stessa natura del rito abbreviato come gia’ richiamata, vale a dire quella di giudizio allo stato degli atti, stato che ricomprende, in quella fase, anche le prove raccolte nel corso dell’istruttoria dibattimentale.
Quanto al grado di pregnanza dimostrativa delle prove raccolte prima e di quelle acquisite durante il dibattimento ed ai rapporti intercorrenti tra le stesse, la questione – a parere del Collegio – non va risolta sulla scorta della supposta esistenza di una gerarchia nel valore probatorio delle prove suddette, che veda sovraordinata quella dibattimentale siccome raccolta nel contraddittorio delle parti; e’, piuttosto, compito del Giudice di merito, sul quale a tale riguardo grava un onere valutativo e motivazionale specifico ed ulteriore rispetto a quello ordinario del ragionamento probatorio, la soluzione di eventuali divergenze che dovessero presentarsi tra acquisizioni investigative e dibattimentali.
Per le ragioni suddette, fermo restando che quando vi e’ stata necessita’ di interrogarsi su divergenze di tal fatta – si pensi alle dichiarazioni di (OMISSIS) – il Collegio di merito vi ha provveduto, il motivo di ricorso deve reputarsi infondato e va di conseguenza respinto.
3. Venendo, quindi, alle doglianze di carattere sostanziale, il Collegio reputa che il primo motivo dei ricorsi a firma dell’Avv. (OMISSIS) – che avversa la conferma del giudizio di penale responsabilita’ circa il reato di cui all’articolo 572 c.p. – sia inammissibile siccome generico, versato in fatto e, comunque manifestamente infondato.
3.1. Quanto al primo dei limiti della doglianza, occorre osservare che, quando i ricorrenti dubitano della correttezza del ragionamento della Corte di merito circa l’abitualita’ delle condotte e l’addebitabilita’ psichica di queste ultime a tutti gli imputati indistintamente, formulano delle riflessioni di carattere generale che non si spingono a contrastare dettagliatamente, evidenziandone specifiche violazioni di legge o limiti motivazionali, la pronunzia avversata. L’impostazione dei ricorsi e’, pertanto, in parte qua, violativa della regola ribadita da Sez. U Galtelli (Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268823), secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresi’ quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
3.2. Non sfuggono alla scure dell’inammissibilita’ neanche quelle proposizioni adoperate dai ricorrenti per sostenere le proprie tesi che indugiano su tematiche piu’ concrete, quali, ad esempio, le predicate implicazioni in bonam partem dello stipendio mensile della (OMISSIS), lo scopo affettivo-solidaristico che gli imputati avrebbero perseguito nell’ingerirsi nell’educazione delle bambine, ovvero la presunta fisiologia che caratterizzerebbe i comportamenti sub iudice in presenza di un lutto come quello per la morte di (OMISSIS).
Su questo versante, i ricorsi non superano il vaglio di ammissibilita’ in quanto propongono argomentazioni che perseguono una propria visione alternativa e soggettivamente orientata della res iudicanda, per vagliare la quale questa Corte dovrebbe operare una rielaborazione del giudizio di merito che e’ estranea ai limiti del sindacato di legittimita’, che non puo’ essere finalizzato a delibare nuovamente sui fatti storici accertati nel corso dei gradi di merito e valutati con congrua motivazione. Come autorevolmente sancito da Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944, infatti, l’indagine di legittimita’ sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volonta’ del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilita’ di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si e’ avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, quindi, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis, anche Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 e Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibe’, Rv. 249651, in motivazione).
3.3. Infine, l’impostazione dei ricorrenti e’ manifestamente infondata dal momento che, anche quando non contraddice la ricostruzione fattuale della Corte territoriale, tenta di attribuire una patente di liceita’ alle condotte attuate, con un ordito argomentativo del tutto inidoneo a contrastare la razionalita’ della ricostruzione in fatto e la correttezza di quella in diritto dei giudici di merito. Secondo questi ultimi, invero, l’essenza dei maltrattamenti inflitti alla (OMISSIS) consisteva nella deprivazione della sua capacita’ di autodeterminazione (genus nell’ambito del quale si colloca anche la species “la liberta’ di locomozione”), sia nelle scelte che concernevano la sua persona, sia in quelle relative alla cura ed all’educazione delle proprie figlie. Il tutto frutto di una serie complessa di fattori, sistematicamente eterodeterminati dai parenti del marito, che convergevano tutti nella direzione dell’annullamento delle prerogative minime di vivibilita’ in capo alla (OMISSIS).
Piu’ in particolare, la Corte di Assise di appello, recependo in toto e facendo motivatamente proprio il tessuto giustificativo della sentenza di primo grado, ha valorizzato in malam partem il clima di ostilita’ che aveva circondato e l’assoggettamento cui era stata sottoposta la (OMISSIS) a far data dal suicidio del marito. A partire da questo evento, infatti, ella era stata ripetutamente fatta bersaglio di plurime condotte ascrivibili, con ruoli diversi, a (OMISSIS) ed agli odierni ricorrenti, diversamente caratterizzate e non tutte costituenti altrettante ipotesi di reato, ma ciascuna eziologicamente connessa rispetto allo stato di soggezione e di invivibilita’ in cui la (OMISSIS) era poi precipitata.
Era cosi’ che la persona offesa era stata pesantemente minacciata (sia di conseguenze per l’incolumita’ propria e della famiglia di origine, sia di vedersi sottratte le bambine), era stata costretta ad atti di disposizione patrimoniale sui quali non aveva potuto interloquire, le era stato impedito di optare liberamente per il medico che avrebbe dovuto curarla, di scegliere il vestiario da indossare, di uscire da sola di casa, financo per recarsi all’edicola che era nei pressi e di adoperare l’autovettura che era stata a lei in uso fino alla vigilia della morte del marito; alla persona offesa, oltre che mediante esercizio di una vera e propria signoria attuata attraverso un condizionamento indotto dalla paura di ritorsioni, era stato anche fisicamente impedito di fuoriuscire dal portone di ingresso della palazzina, alla quale era stata cambiata la serratura senza fornirle le nuove chiavi, il che ne determinava la segregazione in casa durante la notte; le era stata assegnata una sorta di scorta (normalmente svolta dalla (OMISSIS) o da (OMISSIS)) per ogni sortita fuori dall’abitazione che fosse necessaria, scorta senza la quale non le era permesso allontanarsi. A cio’ si aggiunga un’altra importante menomazione che la condotta dei ricorrenti aveva determinato: la donna era stata privata della possibilita’ di svolgere la propria funzione di madre, impedendole gli accompagnamenti a scuola delle piccole (che venivano svolti dalle cognate), la scelta del loro vestiario e del corredo scolastico, nonche’ le decisioni circa le cure per (OMISSIS), talvolta ignorando del tutto la sua volonta’, anche quanto a scelte organizzative minime che riguardavano le minori e svalutando la sua figura agli occhi di queste ultime. L’esautoramento dalla funzione di madre era perseguito cosi’ tenacemente che, in un’occasione, quando una delle figlie aveva espresso il desiderio che fosse la mamma e non le zie ad accompagnarla a scuola, la bambina – presente ed inerme la (OMISSIS) – era stata chiusa in un luogo buio per dissuaderla dall’invocare la presenza della madre.
In questo clima la (OMISSIS) aveva tentato il suicidio e, dopo essere stata costretta a ritornare a casa all’esito delle dimissioni dall’ospedale, dietro la minaccia di vedersi sottratte le bambine, aveva sopportato per qualche altro mese, fino a trovarsi costretta, dopo l’ennesima, inquietante minaccia udita dalla bocca della suocera (“bonu tantu simu all’ultimu”),dopo uno scontro con (OMISSIS), a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine, giungendo cosi’ ad una scelta estrema.
Di fronte a questa mole di dati, logicamente correlati e valorizzati dai giudici di merito, la decisione di conferma del giudizio di penale responsabilita’, quanto alla sussistenza oggettiva del reato, e’ ineccepibile anche sotto il profilo dell’inquadramento giuridico della condotta.
Invero la Corte di merito ha correttamente ravvisato, nel complesso di condotte poste in essere e nella loro sistematica reiterazione per un arco di tempo prolungato, la comune direzione dell’agire degli imputati e l’effetto maltrattante nei confronti della vittima. La fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 572 c.p. consiste, infatti, nella sottoposizione dei familiari ad una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di vita, condizioni correttamente ricondotte allo stato in cui versava la (OMISSIS) (Sez. 6, n. 44700 del 08/10/2013, P., Rv. 256962 – 01; Sez. 2, n. 10994 del 06/12/2012, dep. 2013, T. e altro, Rv. 255175 – 01; Sez. 6, n. 7192 del 04/12/2003, dep. 19/02/2004, Rv. 228461-01).
A cio’ si aggiunga che l’esegesi di legittimita’ sul punto ha altresi’ sancito il condivisibile principio, che pure si attaglia al caso di specie, dato il mutato atteggiamento registratosi dopo la morte di (OMISSIS), a tenore del quale e’ configurabile il delitto di maltrattamenti anche nel caso in cui al familiare venga improvvisamente riservato un trattamento sistematicamente e immotivatamente deteriore rispetto a quello in precedenza ordinariamente riservatogli, ove cio’ renda manifesta l’esistenza di un programma criminoso animato da una volonta’ unitaria di vessare, fisicamente, ed anche psicologicamente, il soggetto passivo (Sez. 2, n. 10994 del 06/12/2012, dep. 2013, T. e altro, Rv. 255175 – 01).
La pronunzia della Corte reggina si sottrae altresi’ alle censure di parte anche laddove ha ricondotto a comportamenti maltrattanti condotte prive, di per se’ considerate, di rilevanza penale (si pensi all’ingerenza dei (OMISSIS) nelle scelte circa l’educazione e l’organizzazione della vita delle bambine). A questo proposito, va infatti ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha piu’ volte sancito il principio secondo il quale il delitto di maltrattamenti in famiglia puo’ essere integrato anche mediante il compimento di atti che, di per se’, non costituiscono reato (Sez. 6, n. 13422 del 10/03/2016, 0., Rv. 267270 – 01; Sez. 6, n. 44700 del 08/10/2013, P., Rv. 256962 – 01; Sez. 6, n. 8396 del 07/06/1996, Vitiello, Rv. 205563 – 01).
Non possiedono una rilevanza pro reo, infine, gli aneliti di ribellione pure manifestati dalla (OMISSIS), quali la fuga per tentare il suicidio o per recarsi a fare visita al padre operato di urgenza ovvero la scelta di disattendere la volonta’ dei (OMISSIS) di spostare il denaro della pensione della piccola (OMISSIS) in altro ufficio postale, dal momento che lo stato di inferiorita’ psicologica della vittima di maltrattamenti non deve necessariamente tradursi in una situazione di completo abbattimento, ma puo’ consistere anche in un avvilimento generale conseguente alle vessazioni patite, che non esclude sporadiche reazioni vitali ed aggressive della vittima, le quali non smentiscono la sussistenza di uno stato di soggezione a fronte di soprusi abituali (Sez. 3, n. 46043 del 20/03/2018, C., Rv. 274519 02); tanto piu’ che proprio la reazione di terrore che aveva contrassegnato la (OMISSIS) dopo che si era sottratta ai desiderata dei (OMISSIS)” quanto allo spostamento delle somme da un ufficio postale all’altro testimonia di come la donna avesse ben presto riacquisito la consapevolezza della propria soggezione ai (OMISSIS), avendo l’anelito di ribellione fatto posto alla paura per le ritorsioni che ella avrebbe potuto subire.
4. Il secondo motivo dei ricorsi redatti dall’Avv. (OMISSIS) (ed il primo motivo del ricorso a firma dell’Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS)) – che reputa affetta da vizio di motivazione e da violazione di legge la delibazione della Corte di appello circa il reato di cui all’articolo 605 c.p. – e’ infondato.
4.1. Il motivo e’, in primo luogo, erroneamente impostato perche’ frutto di una svista nell’interpretazione delle affermazioni della Corte territoriale. Non e’ dato apprezzare, infatti, alcuna contraddizione nel fatto che, da un lato, la Corte di appello abbia enfatizzato in malam partem la necessita’ che la persona offesa si muovesse con l’accompagnamento dei familiari del marito e, dall’altro, che abbia sostenuto che tale accompagnamento non fosse stato sempre garantito.
Ed invero e’ di palmare evidenza – ed e’ stato adeguatamente chiarito dalla Corte reggina, anche sulla scorta della complessiva ricostruzione della vicenda e della condizione di soggezione in cui la vittima era costretta a vivere – che la mancanza di accompagnamento da parte degli imputati ad esso deputati costituiva un’ulteriore estrinsecazione della privazione di liberta’ personale dal momento che cio’, nella quotidianita’, equivaleva ad un impedimento alle uscite. In altri termini, nella sentenza impugnata non si legge che la (OMISSIS) si dolesse della mancanza di autisti o accompagnatori nelle sue sortite perche’ ne reclamava i servigi, ma che tale mancanza equivaleva ad un diniego dell’autorizzazione alle uscite (che per volonta’ altrui erano condizionate alla presenza della “scorta”) e, di fatto, le impediva. A tale riflessione deve aggiungersi che la stessa costrizione della persona offesa) di vedersi sempre scortata quando fuoriusciva dalla palazzina dei Caccio) costituiva una forma di limitazione della liberta’ personale rilevante ex articolo 605 c.p. con la sola differenza, rispetto alla segregazione domestica, che l’ambito della sua possibilita’ di muoversi era tracciato, nella specie, non gia’ dalle mura dell’immobile degli imputati, ma dal percorso imposto dall’accompagnatore.
4.2. Nessuna incoerenza interna della pronunzia della Corte di merito si ravvisa neanche laddove quest’ultima ha evidenziato che, a fronte di una situazione di quotidiana segregazione, la (OMISSIS) aveva potuto allontanarsi in tre occasioni (per la visita medica per i problemi alla schiena, per la visita al padre operato di urgenza al cuore e per tentare il suicidio), giacche’ si era trattato di sortite non autorizzate, che erano frutto di aneliti di ribellione legati alle circostanze estreme che li avevano determinati e che non escludono, ma anzi avallano – proprio perche’ maturate rispetto a situazioni emergenziali o drammatiche – l’idea che la condizione normale della persona offesa, nei mesi trascorsi tra la morte di (OMISSIS) e la fuga per sottoporsi al programma di protezione, fosse quella di un’inibizione della sua liberta’ di movimento.
4.3. Quanto alla questione, in parte sovrapponibile rispetto a quella appena esaminata, della possibilita’ di utilizzare, per fuggire, le auto parcheggiate in garage ed i telecomandi per l’apertura della saracinesca, oltre a ravvisare uno sconfinamento nel merito della res iudicanda, deve osservarsi che la censura e’ del tutto destituita di fondamento anche laddove la si volesse reputare mirata a denunziare un’illogicita’ motivazionale.
A questo proposito, il Collegio osserva che l’utilizzo che la (OMISSIS) aveva fatto dell’autovettura di (OMISSIS) la notte del 10 febbraio 2006 era un comportamento dettato dalla drammatica situazione in cui la donna si trovava, tanto da essere fuggita per recarsi su una spiaggia e tentare il suicidio, il che non puo’ avere alcuna implicazione sulla tenuta argomentativa della sentenza laddove non ha valorizzato – giustamente – la predicata rilevanza in bonam partem di tale dato a denotare che ella avesse normalmente la liberta’ di locomozione. Considerazioni non dissimili riguardano la fuga attraverso il garage per fare visita al padre operato di urgenza, del pari dettata dall’impellente esigenza di rispondere ad un grave necessita’ familiare.
4.4. Al di la’ di questi episodi, dunque, la condizione della persona offesa, come descritta in sentenza, era quella di un soggetto la cui liberta’ di locomozione era fortemente limitata sotto il profilo squisitamente fisico (si pensi alla segregazione notturna legata alla chiusura del portone ovvero alla scorta che le era imposta nelle uscite), ma non solo. Va, infatti, rimarcato che la (OMISSIS) pativa anche una sorta di autocontenimento indotto dei propri movimenti perche’ la sua volonta’ era del tutto coartata dalla paura delle conseguenze per se’, per la famiglia di origine e per le bambine, qualora avesse violato le regole imposte, il che le rendeva indifferente che vi fossero una o piu’ teoriche possibilita’ di fuga, come quella paventata dai ricorrenti. A quest’ultimo riguardo, giova osservare che non mancano, nella pronunzia avversata, plurimi riferimenti alle pesanti remore che inducevano la (OMISSIS) – sopraffatta dalla paura – ad osservare supinamente i dicta dei (OMISSIS) anche quanto alla possibilita’ di muoversi liberamente, prime fra tutte il timore per la propria incolumita’ e per quella dei familiari e quello che le venissero sottratte le figlie, di cui si e’ appena detto. Da questi riferimenti, i giudici di merito hanno inferito la sussistenza oggettiva del reato contestato prestando ossequio alla consolidata giurisprudenza di questa Corte – che il Collegio condivide – secondo la quale il delitto di sequestro di persona, non implicando necessariamente l’assoluta costrizione della liberta’ di movimento della vittima, si configura anche quando la condotta dell’imputato lasci residuare una possibilita’ di fuga, attuabile pero’ soltanto con iniziative imprudenti, comportamenti elusivi della vigilanza e, comunque, con mezzi artificiosi la cui adozione sia scoraggiata dal timore di ulteriori pericoli e danni alla persona (Sez. 5, n. 34469 del 30/05/2018, Jiang e altro, Rv. 273632 – 01 (in motivazione); Sez. 3, n. 15443 del 26/11/2014, dep. 2015, M e altro, Rv. 263340 – 01; Sez. 4, n. 7962 del 06/12/2013, dep. 2014, L., Rv. 259278; Sez. 5, n. 5443 del 15/11/1999, dep. 2000, Pinco, Rv. 215253 – 01; Sez. 3, n. 6091 del 16/03/1988, Putignano, Rv. 178422 – 01). In particolare, nelle motivazioni di Sez. 3, n. 15443 cit., si e’ precisato che possono scoraggiare qualunque azione tesa a riacquistare la liberta’ non soltanto le difficolta’ materiali (saltare dal balcone, forzare la porta, ecc.), ma anche i timori di reazioni violente del reo.
L’esegesi richiamata, dunque, attribuendo rilievo anche a condizionamenti di carattere psichico, rende ragione della scelta della Corte territoriale di reputare che la volonta’ della (OMISSIS) fosse talmente soggiogata dalla paura di ritorsioni da parte degli imputati da non indurla a disattendere – salvo i casi disperati e drammatici di cui si e’ detto – i vincoli che le erano imposti. Tale coazione, consapevolmente attuata con la finalita’ di ottenere dalla donna la cieca osservanza – anche – del divieto di muoversi in autonomia, costituisce senz’altro condotta rilevante ex articolo 605 c.p..
4.5. Per il resto – come nel caso del tema delle visite alla tomba del marito defunto e quanto alla sua liberta’ di movimento – i ricorsi appaiono, invece, inammissibili perche’, contestando l’interpretazione di specifiche fonti di prova puntualmente valutate dalla Corte territoriale (si pensi alla deposizione del padre della (OMISSIS) o dei testi a discarico) ovvero attraverso la trascrizione di stralci di deposizioni, peraltro interpretati sulla scorta di una prospettiva soggettivamente orientata ed enucleate dal contesto in cui sono state rese, mirano a proporre una diversa lettura del materiale istruttorio, che e’ estranea ai confini del giudizio di legittimita’; a quest’ultimo proposito, devono infatti ritenersi inammissibili i motivi – come quello sub iudice – contenenti trascrizioni parziali di singoli brani di prove dichiarative, brani adoperati, nella loro visione atomistica scevra dal necessario inquadramento di insieme, per sostenere le proposte censure motivazionali (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). Privi di confronto con la sentenza impugnata sono, poi, i ricorsi quando assumono che la (OMISSIS) accettasse di buon grado quelle limitazioni, aderendovi culturalmente siccome espressioni di un tollerato “autoritarismo maschilista”; cosi’ facendo, infatti, le parti mostrano un’impostazione sorda alle innumerevoli proposizioni che la sentenza impugnata e quella di primo grado hanno dedicato a chiarire come la persona offesa agisse solo e soltanto perche’ assoggettata e non perche’ accondiscendente rispetto a quel modello culturale, evidenziando cosi’, ancora una volta, un metodo critico difforme, siccome aspecifico, da quello di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, cit.).
5. I motivi di ricorso che assumono l’inesigibilita’ – da cui discenderebbe l’insussistenza del coefficiente soggettivo – di un comportamento degli odierni ricorrenti che si discostasse dai desiderata del capo-famiglia (OMISSIS) sono manifestamente infondati.
La tesi predicata dalle parti, invero, intenderebbe validare l’esistenza di una tale vis coartante promanante da (OMISSIS) nei confronti dei suoi familiari da far ritenere che essi non avessero altra scelta che adeguarsi ai dicta del capo-famiglia, aderendo acriticamente al modello culturale imposto che vedeva la necessita’ di tenere i comportamenti censurati nei confronti della (OMISSIS).
Orbene, le censure in discorso alludono ad categoria concettuale – quella dell’inesigibilita’, appunto – del tutto evanescente, che – a giudizio del Collegio – non puo’ trovare applicazione siccome disancorata da precise norme penali. Come del tutto condivisibilmente sancito da Sez. 3, n. 38593 del 23/01/2018, Del Stabile, Rv. 273833 – 01, infatti, “Il principio della non esigibilita’ di una condotta diversa – sia che lo si voglia ricollegare alla “ratio” della colpevolezza riferendolo ai casi in cui l’agente operi in condizioni soggettive tali da non potersi da lui “umanamente” pretendere un comportamento diverso, sia che lo si voglia ricollegare alla “ratio” dell’antigiuridicita’ riferendolo a situazioni in cui non sembri coerente ravvisare un dovere giuridico dell’agente di uniformare la condotta al precetto penale – non puo’ trovare collocazione e spazio al di fuori delle cause di giustificazione e delle cause di esclusione della colpevolezza espressamente codificate, in quanto le condizioni e i limiti di applicazione delle norme penali sono posti dalle norme stesse senza che sia consentito al giudice di ricercare cause ultralegali di esclusione della punibilita’ attraverso l'”analogia juris” (per precedenti piu’ risalenti, cfr. Sez. 6, n. 973 del 02/04/1993, Bove, Rv. 194384 01; Sez. 3, n. 8271 del 08/05/1985, Viti, Rv. 170486 – 01).
Peraltro, a valle del ragionamento a farsi e riguardando la questione nelle sue ricadute pratiche, e’ appena il caso di osservare che, se la tesi predicata dai ricorrenti fosse in concreto valida, il modello comportamentale si sarebbe dovuto quantomeno allentare durante la detenzione in carcere di (OMISSIS); se cio’ non e’ accaduto, se ne deve inferire che tale modello fosse pienamente condiviso dagli odierni ricorrenti.
6. Il sesto motivo dei ricorsi a firma dell’Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) e (OMISSIS) – corrispondente al quinto dei ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e del ricorso che (OMISSIS) ha presentato a mezzo dell’Avv. (OMISSIS) – che deduce violazione di legge per il mancato assorbimento del delitto di sequestro di persona in quello di maltrattamenti – e’ infondato.
A questo proposito, mette conto rimarcare che, riguardando i fatti concreti sussunti nelle fattispecie contestate, l’editto accusatorio ex articolo 572 c.p., poi recepito dai giudici di merito, e’ integrato da numerose altre condotte maltrattanti, oltre alla determinazione dello stato di sostanziale segregazione della (OMISSIS), il che sgombera ab origine il campo dall’obiezione dei ricorrenti. Sul punto, invero, va dato seguito alla giurisprudenza di questa Corte che ha valorizzato, ai fini del giudizio sul concretizzarsi dell’assorbimento, la sovrapponibilita’ integrale delle condotte sussunte nell’una o nell’altra fattispecie. In questo filone esegetico va iscritta la decisione di questa sezione secondo cui il reato di sequestro di persona e’ assorbito in quello di maltrattamenti in famiglia soltanto quando le condotte di arbitraria compressione della liberta’ di movimento della vittima non siano ulteriori ed autonome rispetto a quelle specificatamente maltrattanti (Sez. 5, n. 15299 del 19/12/2016, dep. 2017, P., 270395 – 01). Tale esegesi e’ in linea con quella sviluppatasi sul tema, ad esempio, dei rapporti, tra il delitto di violenza sessuale e quello, appunto, di sequestro di persona, secondo cui il delitto di maltrattamenti e’ assorbito da quello di violenza sessuale soltanto quando vi sia piena coincidenza tra le condotte, nel senso che gli atti lesivi siano finalizzati esclusivamente alla realizzazione della violenza sessuale e siano strumentali alla stessa (Sez. 3, n. 45459 del 22/10/2008, D.G. e altri, Rv. 241670 – 01). Quando, invece, la condotta integrante il reato di cui all’articolo 572 c.p. non si esaurisca negli episodi di violenza sessuale, ma s’inserisca in una serie di atti vessatori e percosse tipici della condotta di maltrattamenti, i due reati concorrono (Sez. 1, n. 13349 del 17/05/2012, dep. 2013, D., Rv. 255051 01).
7. Il settimo motivo di ricorso a firma dell’Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ed il sesto per la (OMISSIS) e (OMISSIS) – corrispondente all’ottavo motivo del ricorso che l’Avv. (OMISSIS) ha predisposto per (OMISSIS) – che concerne la circostanza aggravante di cui al Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, articolo 7 conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 – e’ infondato.
7.1. Giova preliminarmente osservare che l’impostazione teorica su cui i Collegi reggini hanno strutturato le proprie motivazioni in punto di sussistenza della circostanza aggravante in parola e di addebitabilita’ della medesima a tutti gli imputati deve reputarsi corretta.
I giudici di entrambi i gradi del giudizio di merito – con convergenti argomentazioni – hanno mostrato di prendere le mosse dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la ratio dell’aggravante in parola, sotto il profilo del cd. metodo, profilo espressamente evocato nella contestazione e reputato sussistente, e’ quella di contrastare in maniera piu’ rigorosa, a cagione della sua maggiore pericolosita’ e determinazione criminosa, “l’atteggiamento di coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, cioe’ si comportino come mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni della specie considerata” (dalle motivazioni di Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525 – 01; in termini non dissimili si sono espresse Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando e altro, Rv. 273190 – 01; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025 – 01; Sez. 2, n. 19245 del 30/03/2017, Paiano e altro, Rv. 269938 – 01; Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, De Paola, Rv. 257065 – 01). Non e’ richiesto – come hanno adeguatamente ricordato le sentenze di merito – che l’agente evochi espressamente l’esistenza di una determinata associazione e la sua appartenenza alla medesima (Sez. 2, n. 10467 del 10/02/2016, Letizia e altri; Rv. 266654 – 01), ne’, addirittura, che l’esistenza di detta organizzazione sia dimostrata (Sez. 1, n. 5881 del 04/11/2011, dep. 2012, Giampa’, Rv. 251830 – 01; Sez. 2, n. 322 del 02/10/2013, dep. 2014, Ferrise, Rv. 258103 – 01; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525 – 01; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025 – 01; Sez. 1, n. 16883 del 13/04/2010, Stellato e altri, Rv. 246753 – 01).
Sempre ispirandosi ai dicta di questa Corte (Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, cit.; Sez. 1, n. 4898 del 26/11/2008, dep. 2009, Cutolo, Rv. 243346 – 01), nel valutare, in concreto, la portata coartante della condotta addebitata agli imputati, i giudici di merito hanno poi valorizzato la collocazione geografica dei fatti sub iudice, realizzatisi in un’area tipicamente caratterizzata dalla presenza di organizzazioni di tipo mafioso (Sez. 2, n. 19724 del 20/05/2010, Pistolesi, Rv. 247117-01) e dalla sotto-cultura che le caratterizza, contesto in cui la persona offesa e’ sempre vissuta, si’ da percepirne l’immanenza. Egualmente corretto e’ il riferimento alla “sensibilita’” del soggetto passivo nel vaglio circa la portata coartante dell’atteggiamento assunto dall’imputato, nella misura in cui e’ anche su tale permeabilita’ alla vis assoggettatrice della condotta mafiosa da parte della vittima del reato che va misurata l’incidenza del comportamento del reo (sull’evocazione della sensibilita’ del soggetto verso cui e’ diretta la condotta, cfr. Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013 e Sez. 2, n. 19724 del 20/05/2010, tutte gia’ citate).
7.2. Orbene, fatta questa premessa esegetica, occorre ragionare specificamente sulla correttezza in diritto dell’impostazione della sentenza di appello e di quella di primo grado – che a quest’ultima si salda (Sez. 3, n. 44418 del 2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615) data l’omogeneita’ dei criteri adottati – rispetto ad una fattispecie maturata in ambito intrafamiliare, che si colloca, dunque, su terreni diversi da quelli normalmente occupati dalle vicende in materia di criminalita’ organizzata.
7.2.1. Il punto di partenza da cui correttamente e razionalmente i giudici del fatto hanno preso le mosse e’ quello di una precisa contestualizzazione della vicenda sub iudice. Le vessazioni e la segregazione della (OMISSIS), invero, sono avvenute in un ambito familiare composto da soggetti vicini alla criminalita’ âEuroËœndranghetista ed avvezzi a maneggiare armi, circostanza emersa in ragione delle propalazioni della stessa persona offesa di cui si e’ avuto riscontro oggettivo sia grazie agli accertamenti sul campo, che alle evocate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia escussi ed alle risultanze di altri procedimenti. Tale vicinanza, al di la’ della circostanza che non sia processualmente accertato che i (OMISSIS) fossero degli associati per delinquere, permeava intrinsecamente gli atteggiamenti stessi degli imputati, che sulla implicita forza intimidatrice del contesto âEuroËœndranghetista in cui si operavano avevano contato per assoggettare la persona offesa, che essi sapevano essere ben consapevole dell’ambito in cui i familiari del marito erano soliti muoversi e della violenza che poteva caratterizzarne l’agire. Non solo: accanto alla conoscenza della collocazione delinquenziale dei (OMISSIS), la stessa imposizione di abitudini di vita alla (OMISSIS) che denotavano una volonta’ di assoggettamento totalitario della vittima – quasi “dispositivo” -, esautorandone la possibilita’ di autodeterminarsi sia come individuo che come genitore, era di per se’ astrattamente idonea a richiamare nella donna le prerogative di controllo di cose e persone e la prepotenza tipiche delle associazioni mafiose.
In altri termini, riguardando i fatti sub iudice dal punto di vista della persona offesa, il Collegio deve osservare che l’invasivita’ quotidiana delle condotte che la (OMISSIS) era costretta a subire e la vicinanza alla criminalita’ organizzata dei (OMISSIS) hanno esplicato i loro effetti nella colorazione dell’atteggiamento soggettivo della (OMISSIS) rispetto alle condotte che era costretta a subire: le prerogative di controllo totalizzante e la circostanza che le fosse ben noto, infatti, come i (OMISSIS) intrattenessero rapporti con le cosche locali, tanto da assicurare rifugio al boss (OMISSIS) durante la sua latitanza, e che gli stessi custodissero e maneggiassero armi, erano dati di fatto che non potevano non conferire alle condotte degli imputati una connotazione particolarmente insidiosa ai suoi occhi. L’insidiosita’ era legata alla spiccata portata coartante degli atteggiamenti degli imputati, in primis (OMISSIS) ed i maschi della famiglia, che traevano una forza di condizionamento della vittima, anche rispetto a qualsiasi anelito di liberazione, non solo dalla valenza intimidatoria degli specifici episodi in se’, ma dalla loro consistenza criminale soggettiva; gli autori del fatto, infatti, contavano proprio sulla consapevolezza che la persona offesa ne aveva per indurla a non resistere a pretese che, nella normalita’ dei casi, avrebbero portato il soggetto passivo a ribellarsi ed a richiedere, per esempio, l’aiuto dei parenti. Parenti che, nella sostanza, la persona offesa – ed e’ altra circostanza adeguatamente valorizzata dai giudici di merito – aveva invece voluto proteggere, non confidando loro,fin dall’inizio,quanto stava patendo, per evitare di esporli ad un pericolo che ella sapeva trascendere lo specifico trattamento maltrattante, per evocare aggressioni ben piu’ significative e dalle quali i (OMISSIS) – persone estranee al contesto delinquenziale dei (OMISSIS) – non avrebbero saputo difendersi. Non e’ senza significato – senza voler discutere la circostanza che il fatto non sia stato addebitato ai (OMISSIS) – quanto valorizzato dai giudici di merito circa l’atteggiamento di assoluta indifferenza degli imputati rispetto alla scomparsa del fratello della (OMISSIS) la notte del tentato suicidio di quest’ultima, la stessa nella quale l’uomo aveva discusso con (OMISSIS); gli imputati avevano evitato qualsiasi manifestazione di solidarieta’ nei confronti della persona offesa, il che aveva contribuito ad accrescere i timori che la spingevano a sopportare in silenzio tutti i soprusi. Timori che, come risulta dalla sentenza impugnata, sarebbero poi emersi chiaramente anche dalle intercettazioni successive all’inizio della collaborazione, quando i (OMISSIS) temevano l’uccisione a fini ritorsivi – come e’ tipico dei sodalizi criminali – di (OMISSIS) e finanche del fratello superstite, ancorche’ emigrato in Germania.
Come gia’ accennato, della condizione di assoggettamento indotta dal comportamento degli imputati, questi ultimi non solo erano certamente a conoscenza, ma agivano contando proprio sull’accondiscendenza indotta della vittima, che mostrava di farsi condizionare pesantemente l’esistenza anche senza che fosse necessario porre in essere – nel quotidiano – condotte in se’ particolarmente eclatanti o dimostrative. Al di la’ dell’evocazione di una giustizia privata pure tipica di contesti mafiosi – quali, per esempio, le minacce di morte provenienti da (OMISSIS) e (OMISSIS) e quella della (OMISSIS) – proprio la mancanza di una particolare forza aggressiva delle condotte quotidianamente poste in essere che, cio’ nonostante, erano concretamente idonee ad assoggettare la vittima, ha permesso ai giudici del fatto di inferire – in termini scevri dalle critiche dei ricorrenti – che esse fossero perpetrate con la sicurezza dell’impunita’, siccome provenienti dai componenti di un nucleo familiare che sulla sua vicinanza alla criminalita’ organizzata e sulla conseguente adozione del relativo modello comportamentale contava.
7.3.2. Quanto alle doglianze che attengono alla comunicazione della circostanza ai concorrenti del reato, le censure agitate nei ricorsi che tentano di escludere questo e quel ricorrente dall’aggravamento ex articolo 7 non colgono nel segno. Ed invero, in primo luogo, esse non tengono conto della condivisibile giurisprudenza di legittimita’ sul punto secondo cui, una volta accertato che il metodo mafioso e’ stato utilizzato rispetto alla fattispecie concorsuale, l’aggravante si applica necessariamente a tutti i concorrenti nel reato, ancorche’ le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi (Sez. 6, n. 29816 del 29/03/2017, Gioffre’ e altri, Rv. 270602 01; Sez. 1, n. 5881 del 04/11/2011, dep. 2012, Giampa’, Rv. 251830 – 01, in motivazione; Sez. 2, n. 2204 del 31.3.1998, Rv. 211178). Nel caso di specie, peraltro, il ragionamento sopra sviluppato e quello che si andra’ a fare sul concorso atipico dei ricorrenti e sulla reciproca consapevolezza che ne ecaratterizzava l’agire (cfr. infra par. 8), rendono ragione della correttezza della decisione impugnata sul punto, dal momento che non patisce brecce di natura logica sostenere che tutti gli imputati, al di la’ della particolare caratura di (OMISSIS), erano perfettamente e vicendevolmente consapevoli di contribuire ad un sistema di condizionamento della vittima tipico della criminalita’ mafiosa e che mutuava altresi’ la propria efficacia, anche senza azioni particolarmente eclatanti, dalla vicinanza agli ambienti âEuroËœndranghetisti dei (OMISSIS).
8. Venendo, ora, ai motivi specifici per ciascun ricorso non sintetizzabili unitariamente (cfr. paragrafo 4 del “ritenuto in fatto”), occorre preliminarmente – allo scopo di non appesantire l’ulteriore sviluppo della motivazione – svolgere alcune riflessioni di carattere generale; esse sono funzionali a chiarire le ragioni per le quali il Collegio ha reputato corretta l’impostazione che i giudici di merito hanno adottato quanto alla valutazione del contributo concorsuale di ciascuno dei ricorrenti, evidenziandosi solo, quanto alla posizione di (OMISSIS) in ordine al reato di cui all’articolo 605 c.p., una lacuna motivazionale che ha imposto, in parte qua, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
8.1. Ebbene, la Corte ritiene che la sentenza impugnata non patisca alcuna omissione, contraddizione o manifesta illogicita’ motivazionale, giacche’ i giudici di merito hanno analiticamente vagliato le differenti condotte di ciascuno degli imputati, evidenziandone la loro confluenza rispetto alla situazione di assoggettamento e di segregazione della vittima, di cui tutti gli imputati erano coscienti in quanto erano spettatori delle condotte altrui ed in quanto vi contribuivano direttamente e consapevolmente, in misure e con gradi diversi, nell’attuazione di un disegno univoco e legato alla volonta’ unitaria di vessare la (OMISSIS) e di annullarne la capacita’ di autodeterminazione e, in definitiva, la sua stessa liberta’ personale.
A questa conclusione la Corte di Assise di appello e’ giunta adottando un’impostazione teorica del tutto corretta. Come sostenuto da Sez. 4, n. 1236 del 16/11/2017, dep. 2018, Raduano, Rv. 271755 – 01, infatti, “in tema di concorso di persone nel reato, il contributo causale del concorrente puo’ manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non solo in caso di concorso morale ma anche in caso di concorso materiale, fermo restando l’obbligo del giudice di merito di motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalita’ efficiente con le attivita’ poste in essere dagli altri concorrenti”. Il precedente, dopo aver ricordato l’approdo di Sez. U n. 45276 del 30/10/2003, P.G., Andreotti e altro, Rv. 226101 sul concorso morale atipico, ha opinato, dunque, che la figura del concorso atipico e’ suscettibile di essere applicata anche al concorso materiale. Cio’ consente, combinando la norma di cui all’articolo 110 c.p. con le singole figure di reato, di attribuire rilievo penale a condotte che esulano, a rigore, dal modello precettivo individuato dalla fattispecie legale – che nella parte speciale del codice penale e’ normalmente costruita con riferimento alla commissione monosoggettiva del reato. La condizione per la rilevanza penale della condotta del compartecipe e’, naturalmente, che essa, ancorche’ non rispondente al paradigma tipico della fattispecie, abbia apportato un qualunque contributo alla realizzazione del fatto reato cosi’ come concretamente materializzatosi. Deve convenirsi con il precedente in commento anche quando assume che la riprova che le caratteristiche e l’ampiezza del ruolo – sempre che naturalmente esso sia stato causalmente efficiente rispetto all’in se del reato – effettivamente svolto da ciascun concorrente non rilevano quanto all’an della responsabilita’, puo’ ricavarsi dalla norma dell’articolo 114 c.p., che al contributo di minima importanza attribuisce non gia’ un profilo di irrilevanza penale, ma il diritto ad ottenere una graduazione in mitius della pena.
8.2. Fatta questa premessa e’ quindi del tutto razionale avere ritenuto che, in un contesto familiare, abitativo e di quotidiana condivisione delle abitudini di vita tra tutti i ricorrenti e la persona offesa (come ampiamente descritto nella sentenza impugnata), ciascuno di essi, in misura e con gradi diversi di incidenza sulle condizioni di vita e sulla capacita’ di circolare liberamente della vedova, abbia contribuito, con condotte dall’inequivocabile matrice maltrattante e coartante e con vicendevole consapevolezza, a fare della (OMISSIS) una reclusa ed a creare quella condizione di invivibilita’ che e’ stata processualmente accertata; condizione che ha condotto la persona offesa a tentare il suicidio e poi a compiere un gesto altrettanto eclatante e disperato, quale era, in quel contesto familiare e territoriale, chiedere l’aiuto delle forze dell’ordine e divenire testimone di giustizia, con i rischi connessi e con la conseguente, prevedibile eradicazione definitiva dell’intero nucleo familiare dal proprio territorio di origine.
A tale conclusione, la Corte di Assise di appello – e prima ancora il Collegio di primo grado – e’ giunta mediante un’analitica esposizione del risultato probatorio raccolto con riferimento a ciascuna posizione e previa un’analisi delle conseguenze prodotte nei confronti della vittima dal complesso di condotte vessatorie e coartanti che ella era costretta a subire.
Sulla scorta di questa premessa teorica, dunque, il Collegio ha affrontato i motivi peculiari di quelle posizioni per cui la delibazione non si e’ arrestata a valutare la mera inammissibilita’ delle censure, siccome versate in fatto o aspecifiche.
9. Venendo, quindi, alle singole posizioni, mette conto rilevare che il terzo ed il quarto motivo del ricorso di (OMISSIS) – che deducono violazione di legge e vizio di motivazione quanto al profilo concorsuale – sono versati in fatto. Essi, infatti, tentano di proporre una propria ricostruzione alternativa della regiudicanda, fatta di deduzioni, obiezioni e giustificazioni rispetto ai fatti emersi nei gradi di merito, che non puo’ trovare seguito nello scrutinio della Corte di cassazione, strettamente limitato alla valutazione dei vizi di cui all’articolo 606 c.p.p.. A questo proposito, richiamando i principi della giurisprudenza di questa Corte di cui al par. 3.2, si deve dichiarare l’inammissibilita’ delle doglianze.
10. Il terzo motivo del ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata individualizzazione del ragionamento giustificativo circa il dolo dei maltrattamenti e del sistema di sopraffazione ritenuto dai giudici di merito – e’ inammissibile in quanto del tutto generico, siccome strutturato su asserzioni di carattere teorico, prive del benche’ minimo confronto con le proposizioni della sentenza avversata che si sono occupate della posizione della ricorrente. A questo proposito, va ricordato ancora una volta come Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, abbia ribadito la necessita’ che il ricorso per cassazione si misuri con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
11. Il terzo motivo di ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) – che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto al suo contributo concorsuale per entrambi i reati – e’ solo parzialmente fondato.
11.1. Esso e’ inammissibile quando avversa la conferma del giudizio di colpevolezza in ordine al reato di maltrattamenti, dal momento che oppone a quelle della Corte di Assise di appello – che sul punto ha adottato l’impostazione teorica sul concorso atipico che il Collegio ha gia’ precisato di condividere – delle censure in fatto che opinano criticamente rispetto al ragionamento probatorio, senza tuttavia individuare dei profili di manifesta illogicita’ del tessuto argomentativo, ma limitandosi a proporre una diversa lettura del materiale probatorio che e’ tuttavia inibita al Giudice di legittimita’. Ed invero, la Corte territoriale ha valorizzato il contributo che (OMISSIS) ha fornito alle vessazioni nei confronti della cognata (si pensi all’episodio dell’ufficio postale, alla costrizione alla sottoscrizione di alcuni documenti senza poterli leggere, o alla rivelazione delle intenzioni della (OMISSIS) di operarsi fatte alla (OMISSIS)), reputando, in maniera non manifestamente illogica, che esso si inserisse, contribuendovi, nell’eziologia della condizione di prostrazione e inibizione della capacita’ di autodeterminazione della persona offesa.
11.2. Quanto all’omissione motivazionale in punto di mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’articolo 114 c.p. che (OMISSIS) lamenta, circostanza invocata nell’atto di appello con specifico riferimento alle condotte costituenti il presupposto fattuale del reato di cui all’articolo 572 c.p., il ricorso e’ infondato. Il Collegio osserva che la mancanza della motivazione sul punto non inficia la tenuta della sentenza impugnata giacche’ il gravame di merito era, sul punto, manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, e’ privo di interesse a dolersi di una lacuna motivazionale che, in caso di annullamento, non sortirebbe alcun esito positivo nel giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157).
Le ragioni della ritenuta manifesta infondatezza del motivo di appello, ignorato dalla Corte territoriale risiedono nell’impossibilita’ di attribuire riguardando la ricostruzione in fatto della sentenza impugnata – a (OMISSIS), nella concretizzazione dello stato di prostrazione della (OMISSIS), un ruolo di tale limitata rilevanza da apparire relegabile nel novero del contributo di “minima importanza”. Come statuito dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, ai fini dell’integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione, non e’ sufficiente una minore efficacia causale dell’attivita’ prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto e’ necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale cosi’ lieve rispetto all’evento da risultare trascurabile nell’economia generale dell’iter criminoso, si’ da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell’evento (Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037 – 01; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi e altro, Rv. 254051 – 01; Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Terreno, Rv. 229201 – 01).
11.3. Discorso diverso e’ a farsi quanto alla conferma del giudizio di colpevolezza in ordine al delitto di sequestro di persona, dal momento che la giustificazione della ritenuta responsabilita’ concorsuale fornita dalla Corte di Assise di appello e’ talmente evanescente da reputarsi manifestamente illogica.
Ed invero, nella sentenza impugnata, a proposito della responsabilita’ di (OMISSIS) per il reato in discorso, la Corte di merito si e’ limitata (pag. 262) ad individuarne il substrato fattuale nel non avere riparato l’autovettura che la (OMISSIS) usava prima del suicidio del marito, cosi’ come aveva gia’ fatto il Collegio di primo grado. Ebbene, se detta condotta omissiva puo’ essere un indicatore della condivisione del progetto di isolamento della cognata essa, da sola, senza la specificazione di altre condotte che possano essergli addebitate, e che denotino un contributo concorsuale attivo svolto in prima persona rispetto alla coercizione della liberta’ di locomozione, costituisce un coefficiente causale rispetto a quest’ultima talmente labile da dare luogo ad una proposizione palesemente priva di razionalita’. La sentenza va, pertanto, annullata, quanto a questa sola posizione ed in relazione al solo reato di sequestro di persona, affinche’ il Giudice di rinvio rivaluti la posizione dell’imputato in discorso e fornisca, anche sulla scorta dei principi teorici enucleati, una nuova motivazione sul punto.
12. Il terzo ed il quarto motivo del ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) dall’Avv. (OMISSIS) ed il secondo ed il terzo motivo del ricorso redatto dall’Avv. (OMISSIS) – che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ruolo riconosciutole nella sentenza impugnata ed al coefficiente soggettivo di entrambi i reati – sono infondati e, per certi aspetti, inammissibili.
12.1. Quanto a quest’ultima anomalia, i motivi in discorso constano, in parte, della trascrizione di atti istruttori ed invocano una rilettura del dato probatorio che e’ del tutto estranea – come piu’ volte osservato (cfr. supra paragrafo 3.2 del “considerato in diritto”) – allo scrutinio di legittimita’. Quando poi essi mirano a sostenere che, tra le varie condotte che sono addebitate a (OMISSIS), l’accompagnamento della (OMISSIS), quando quest’ultima doveva uscire di casa fosse una condotta opposta a quella funzionale alla ritenuta segregazione, indugiano – come gia’ sopra osservato nel paragrafo 4.1. del “considerato in diritto” – in un marcato errore prospettico. La ricorrente, invero, omette di considerare che prestarsi ad accompagnare una persona segregata in incombenze, la maggior parte delle quali, peraltro, dettate da esigenze imposte dagli stessi autori della condotta illecita, che necessitavano della fuoriuscita dal luogo di restrizione, quando tale fuoriuscita non le era consentita in autonomia, e prestarsi a fare la scorta del soggetto recluso, costituisce una condotta francamente funzionale alla commissione del delitto di sequestro di persona.
12.2. A proposito della questione del coefficiente soggettivo, il ricorso e’ infondato, non ravvisandosi alcuna omissione motivazionale, giacche’ la Corte territoriale ha valorizzato in malam partem la condotta dell’imputata e la sua confluenza rispetto alla situazione di assoggettamento della vittima, con un costrutto dal quale non residuano dubbi circa la coscienza di (OMISSIS) di contribuire giorno per giorno a soggiogare la cognata. In particolare – cfr. pagg. 223 e segg. della sentenza di primo grado richiamata da quella di appello e le pagg. 259 e 262 della sentenza impugnata – va ricordato che la (OMISSIS) aveva accusato la (OMISSIS) di essere responsabile della morte del fratello e di averne dissipato gli averi, l’aveva costretta a consegnarle una somma di denaro e tratteneva mensilmente – totalmente o parzialmente, sine titulo – una grossa porzione della somma che (OMISSIS) destinava alla nuora ed alle bambine, per poi farle da scorta nelle quotidiane visite al cimitero e negli altri incombenti per i quali la fuoriuscita dalla palazzina dei (OMISSIS) era consentita alla (OMISSIS) solo se accompagnata. Non solo: l’imputata aveva mortificato la funzione di madre della vittima, arrogandosi il diritto di accompagnare Giada a scuola, castigando la piccola (OMISSIS) quando aveva invocato la presenza della madre, impartendo direttive che le riguardavano e che sarebbero spettate alla (OMISSIS) e sminuendo la figura materna agli occhi delle nipoti. Ebbene, il complesso di questi dati integra un tessuto motivazionale assolutamente immune dalle censure di parte, giustificando il giudizio non solo circa la funzionalita’ delle condotte di (OMISSIS) alle vessazioni subite dalla (OMISSIS), ma anche quanto all’evidente consapevolezza, in capo all’imputata, della natura maltrattante di ciascuno dei singoli comportamenti, per loro natura – a prescindere da specifiche rimostranze della (OMISSIS), che pure le aveva manifestate – invisi a chi era costretta a subirli e progressivamente idonei a determinare una situazione di invivibilita’. D’altra parte, per la prova del coefficiente soggettivo del reato di maltrattamenti, di cui all’articolo 572 c.p., non si richiede l’intenzione a monte di sottoporre il convivente,in modo continuo e abituale, a una serie di sofferenze fisiche e morali, ma solo la coscienza e volonta’ di commettere una sequenza di fatti lesivi dell’integrita’ fisica e della liberta’ o del decoro della persona offesa in modo abituale; cosi’ come, sul versante oggettivo, il comportamento maltrattante solo progressivamente e’ in grado di realizzare il suo risultato, cosi’ il dolo del delitto di cui all’articolo 572 c.p. non deve concretizzarsi in un’ideazione preventiva, ma puo’ ben realizzarsi in modo graduale, mostrando progressivamente un’inclinazione della volonta’ a maltrattare la vittima (in particolare, cfr., le motivazioni di Sez. 6, n. 16836 del 18/02/2010, M. e altro, Rv. 246915 – 01; in termini, Sez. 3, n. 1508 del 16/10/2018, dep. 2019, C., Rv. 274341 – 02; Sez. 6, n. 25183 del 19/06/2012, R., Rv. 253042 – 01).
13. Il sesto motivo di ricorso a firma dell’Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), che lamenta omessa motivazione circa l’invocato riconoscimento dell’attenuante ex articolo 114 c.p., e’ infondato.
Come si e’ gia’ osservato per la posizione di (OMISSIS), se e’ vero, infatti, che nella pronunzia avversata non vi e’ risposta sul punto, deve nel contempo rilevarsi che tale mancanza non inficia la tenuta della sentenza impugnata, giacche’ il gravame di merito era, sul punto, manifestamente infondato allorche’ richiamava le argomentazioni spese per invocare la medesima attenuante quanto alla (OMISSIS).
Ed invero, le riflessioni a supporto della richiesta, da una parte, trascuravano una serie di condotte ulteriori ascritte alla (OMISSIS) indicative del suo protagonismo nella vicenda (le ingerenze nella gestione delle bambine e sul versante patrimoniale, fino all’odioso episodio della chiusura della piccola (OMISSIS) nella cantina per affrancarla dal desiderio di farsi accompagnare a scuola dalla madre) e, dall’altra, pretendevano l’applicazione dell’attenuante a un soggetto che aveva tenuto un complesso di condotte del tutto esorbitante rispetto a quel contributo di trascurabile entita’ di cui ha detto la giurisprudenza di questa Corte (cfr. supra, paragrafo 11.2 del “considerato in diritto”). Per le stesse ragioni gia’ illustrate quanto a (OMISSIS), dunque, deve ritenersi che la ricorrente sia priva di interesse a dolersi di una lacuna motivazionale che, in caso di annullamento, non sortirebbe alcun esito positivo nel giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157).
Mette conto infine osservare che (OMISSIS) e’ priva di interesse a criticare – cosi’ come invece ha fatto nel suo ricorso – i motivi della reiezione dell’analoga richiesta quanto alla cognata (OMISSIS).
14. Il terzo motivo del ricorso che l’Avv. (OMISSIS) ha predisposto per la (OMISSIS) ed i motivi nuovi a firma dell’Avv. (OMISSIS) sono infondati.
14.1. Essi, in primo luogo, quanto all’incidenza del contributo concorsuale dell’imputata nella realizzazione degli eventi integratori delle fattispecie contestate, indugiano su considerazioni in fatto che tenderebbero a svalutarne l’incidenza coartante a favore di una lettura solidaristica delle condotte della donna ed a valorizzare presunte emergenze probatorie a discarico. Ebbene, il motivo in parte travalica i limiti del giudizio di legittimita’ perche’ intende proporre una diversa interpretazione dei dati processuali che non e’ appannaggio di questa Corte. A questo proposito, oltre a quanto gia’ sopra osservato nel paragrafo 3.2 del “considerato in diritto”, va ricordato che il controllo di legittimita’ concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non gia’ il rapporto tra prova e decisione; sicche’ il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non gia’ nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, e’ estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Ne consegue che sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasivita’, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualita’, la stessa illogicita’ quando non manifesta, cosi’ come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilita’, della credibilita’, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 6, n. 13809 del 17 marzo 2015, O., Rv. 262965).
14.2. Le doglianze che invocano un presunto travisamento della prova in ordine alla vigilanza dal balcone svolta anche dalla (OMISSIS) sono del pari inammissibili.
In primo luogo, va ricordato che tale vizio si configura quando il Giudice utilizzi un’informazione inesistente o ometta la valutazione di una prova e sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisivita’ nella motivazione; si ricorda, altresi’, che tale vizio, intanto puo’ essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e non ne abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). Si e’, in particolare, osservato che, ai fini della configurabilita’ del vizio di travisamento della prova dichiarativa – come nella specie – e’ necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformita’ tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; Sez. 4, n. 15556 del 12/02/2008, Trisonno, Rv. 239533).
In secondo luogo, il ricorrente che deduca il vizio in discorso, in forza della regola della “autosufficienza” del ricorso, ha l’onere di suffragare la validita’ del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv. 241023; in termini: Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 27007, perche’ e’ precluso al giudice di legittimita’ l’esame diretto degli atti processuali (Sez. 1, n. 6112 del 22/01/2009, Bouyahia, Rv. 243225) e perche’ cio’ e’ necessario ai fini della verifica della corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione (Sez. F, n. 32362 del 19/08/2010, Scuto e altri, Rv. 248141).
Orbene, precisati i termini in cui il vizio poteva essere dedotto, la valutazione della doglianza puo’ essere affrontata in poche battute.
Va in primis osservato che ne’ nel ricorso principale, ne’ nei motivi aggiunti vi e’ la trascrizione del verbale incorporante le dichiarazioni travisate e men che meno ne sono indicati gli estremi. In secundis, la ricorrente ha mancato di argomentare in ordine alla decisivita’ del dato asseritamente travisato nell’economia del ragionamento giustificativo della conferma della condanna, ne’ tale decisivita’ si evince aliunde, tenuto conto che il vizio riguarderebbe una condotta su cui la Corte di merito non ha indugiato nel ritenere la responsabilita’ concorsuale della (OMISSIS).
14.3. Operata questa scrematura, quanto alle argomentazioni del ricorso della (OMISSIS) che si sottraggono a questa cattiva impostazione, si osserva quanto segue.
Con riferimento al tema dello specifico contributo concorsuale della ricorrente verso la generale sottomissione della (OMISSIS), mette conto rievocare, sul versante dell’impostazione teorica, le argomentazioni gia’ sopra svolte a proposito della valenza, ai fini della configurazione del concorso atipico, di ciascuna delle condotte dei ricorrenti. Non solo: scendendo nello specifico della sua posizione, occorre altresi’ sottolineare come i giudici di merito abbiano coerentemente valorizzato in malam partem, quali indicatori del concorso atipico della ricorrente, una serie di condotte che si e’ gia’ osservato essere funzionali non gia’ alla liberta’ di locomozione della persona offesa, ma piuttosto alla sua segregazione; ci si riferisce al prestarsi della (OMISSIS) agli accompagnamenti della figlia della (OMISSIS) (sottraendoli a quest’ultima), alle visite al cimitero, alla sortita presso l’ufficio postale in cui aveva vigilato su quanto la (OMISSIS) faceva, dati di fatto confluiti in un costrutto argomentativo che si sottrae alle censure della parte.
14.4. In ordine alla reiezione della richiesta di applicare alla (OMISSIS) dalla circostanza attenuante di cui all’articolo 114 c.p., la motivazione che la Corte territoriale ha offerto non appare ne’ errata in diritto, ne’ affetta da vizi motivazionali. I giudici di appello, invero, hanno evidenziato come il pur ritenuto ridotto contributo concorsuale ed il ruolo subalterno rivestito, se erano valsi alla (OMISSIS) una riduzione della pena, non fossero parametri sufficienti per invocare l’applicazione dell’attenuante, fondata su dati positivi ben piu’ pregnanti, quale l’aver prestato un minimo contributo ed aver rivestito un ruolo “pressoche’ irrilevante” (e non gia’ semplicemente irrilevante, come sostenuto nei motivi aggiunti). Ebbene, ferma la correttezza in diritto di questa impostazione,,sulla scorta della gia’ richiamata giurisprudenza di legittimita’ sull’attenuante ex articolo 114 c.p. (cfr., supra, paragrafo 11.2), la descrizione complessiva della condotta della (OMISSIS) e la sistematicita’ del suo prestarsi agli accompagnamento della (OMISSIS) e delle sue figlie per un periodo di tempo prolungato rappresentano indicatori piu’ che coerenti rispetto alla reputata insussistenza dei presupposti applicativi dell’attenuante.
15. Venendo ai motivi che riguardano il profilo sanzionatorio, deve rilevarsi l’inammissibilita’ dell’ottavo motivo di ricorso di (OMISSIS), (OMISSIS) (Avv. (OMISSIS)) – settimo per (OMISSIS) e (OMISSIS) – che lamenta violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio. Altrettanto e’ a dirsi per l’ottavo motivo di ricorso proposto nell’interesse della (OMISSIS) – pur egualmente diretto al trattamento sanzionatorio e per l’ottavo motivo di ricorso dell’Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), quest’ultimo concernente anche il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
15.1. Quanto al tema in discussione, va rammentato il principio giurisprudenziale secondo il quale e’ inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruita’ della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia e altro, Rv. 238851).
Tanto premesso, la sentenza impugnata si sottrae alle censure di parte, avendo offerto una motivazione priva di anomalie argomentative, accennando alla estrema gravita’ dei fatti, al comportamento processuale complessivamente diretto a screditare la persona offesa ed all’assenza di segnali di resipiscenza, nonche’ ai tentativi, successivi all’inizio del programma di protezione dei (OMISSIS) e delle bambine, per rintracciare la vittima (il riferimento e’ agli sforzi per localizzare la (OMISSIS) in ragione delle visite che la piccola (OMISSIS) doveva fare a causa della sua malattia).
15.2. Riguardo l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, i ricorsi sono parimenti inammissibili per manifesta infondatezza giacche’ la Corte territoriale ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento ai predetti indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore, rimarcando la neutralita’ – oggi testualmente prevista dall’articolo 62 bis c.p., comma 3, ed allora comunque sancita dalla giurisprudenza di legittimita’ (Sez. 5, n. 4033 del 04/12/2013, dep. 2014, Morichelli, Rv. 258747 – 01; Sez. 4, n. 31440 del 25/06/2008, Olavarria Cruz, Rv. 241898 – 01) – dell’incensuratezza degli imputati. Tale interpretazione e’ ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma puo’ limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).
16. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna di ciascun ricorrente, ad eccezione di (OMISSIS), al pagamento delle spese processuali.
17. La natura dei rapporti oggetto della vicenda ed il coinvolgimento di minori impongono, in caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione delle generalita’ e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS), limitatamente al delitto di sequestro di persona, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Rigetta, nel resto, il ricorso di (OMISSIS) e rigetta altresi’ i ricorsi degli altri imputati, che condanna al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.
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