Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 28 novembre 2019, n. 48572
Massima estrapolata:
In tema di intercettazioni, il precedente rigetto di una richiesta di proroga non preclude, in presenza di ragioni sopravvenute che la giustifichino, la riattivazione dell’intercettazione sulla medesima utenza attraverso una nuova autorizzazione.
Sentenza 28 novembre 2019, n. 48572
Data udienza 13 novembre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente
Dott. APRILE Ercole – rel. Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere
Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere
Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS)
2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS)
3. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
4. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
5. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
6. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
7. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
8. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
9. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/12/2018 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. APRILE Ercole;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa BARBERINI Roberta Maria, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ dei ricorsi del (OMISSIS) e del (OMISSIS), e il rigetto di tutti gli altri ricorsi;
uditi per gli imputati: l’avv. (OMISSIS) e l’avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS); l’avv. (OMISSIS) e l’avv. (OMISSIS) per i due (OMISSIS); l’avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), per il (OMISSIS); l’avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS); l’avv. (OMISSIS), anche in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), per il (OMISSIS); lo stesso avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), per il (OMISSIS); l’avv. (OMISSIS) e l’avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS), i quali hanno concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro, in parziale accoglimento dell’impugnazione del P.M. e di quella degli imputati, riformava la pronuncia di primo grado del 27/01/2017, dichiarando gli imputati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) responsabili di alcuni reati dai quali erano stati precedentemente assolti, con rideterminazione della pena finale, nonche’ escludendo alcune aggravanti; e confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di quella citta’, al termine di giudizio abbreviato, aveva condannato gli imputati sopra elencati in relazione ai reati in materia di violazione della disciplina degli stupefacenti sotto elencati; all’esito della decisione di secondo grado risultavano condannati:
– (OMISSIS) in relazione al reato associativo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, commi 1, 2 e 3, (capo 1), per avere, in veste di promotore, direttore, organizzatore e finanziatore, partecipato ad una associazione per delinquere, operante, con un numero di sodali non inferiore a dieci, in varie localita’ italiane e straniere fino al 2010, finalizzata alla commissione di delitti in materia di stupefacenti, in specie all’importazione in Italia di ingenti quantitativi di cocaina forniti dai “cartelli” colombiani e trasportati attraverso il (OMISSIS); nonche’ in relazione ai reati di cui all’articolo 110 c.p., articolo 112 c.p., comma 1, n. 1, e articolo 81 cpv. c.p., articolo 73, commi 1 e 6, articolo 80, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica cit., ovvero di cui all’articolo 56 c.p., articolo 73, commi 1 e 6, articolo 80 comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica cit., per avere concorso nell’acquisto, finanziamento, offerta in vendita, commercializzazione e detenzione illecita di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ovvero per avere compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco all’importazione in Italia di ingenti quantitativi della medesima droga, illeciti commessi tra il 2006 e il 2007 in varie localita’ italiane e straniere (rispettivamente descritti nei capi 5), 6), 7) e 8), con esclusione per il solo capo 5) dell’aggravante dell’articolo 80, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica cit.);
– (OMISSIS) in relazione ai predetti reati dei capi 1), 5) e 8), nonche’ in ai reati di cui all’articolo 110 c.p., articolo 112 c.p., comma 1, n. 1, e articolo 81 cpv. c.p., articolo 73, commi 1 e 6, articolo 80, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica cit., ovvero di cui all’articolo 56 c.p., articolo 73, commi 1 e 6, articolo 80 comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica cit., per avere concorso nell’acquisto, finanziamento, offerta in vendita, commercializzazione e detenzione illecita di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ovvero per avere compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco all’importazione in Italia di ingenti quantitativi della medesima droga, illeciti commessi tra il 2006 e il 2008 in varie localita’ italiane e straniere (rispettivamente descritti nei capi 10) e 13); con esclusione, per i capi 5), 10) e 13), dell’aggravante dell’articolo 80, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica cit., e per il capo 13) della condotta contestata in termini di tentativo);
– (OMISSIS) in relazione ai predetti reati dei capi 1), 10) e 13);
– (OMISSIS) in relazione al reato di cui all’articolo 110 c.p., articolo 112 c.p., comma 1, n. 1, e articolo 81 cpv. c.p., articolo 73, commi 1 e 6, articolo 80, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica cit., ovvero di cui all’articolo 56 c.p., articolo 73, commi 1 e 6, 80 comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica cit., per avere concorso con il (OMISSIS), nell’acquisto, finanziamento, offerta in vendita, commercializzazione e detenzione illecita di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ovvero per avere compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco all’importazione in Italia di ingenti quantitativi della medesima droga, illeciti commessi tra il 2006 e il 2007 in varie localita’ italiane e straniere (capo 7);
– (OMISSIS) in relazione al reato di cui all’articolo 110 c.p., articolo 112 c.p., comma 1, n. 1, e articolo 81 cpv. c.p., articolo 73, commi 1 e 6, articolo 80, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica cit., ovvero di cui all’articolo 56 c.p., articolo 73, commi 1 e 6, articolo 80 comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica cit., per avere concorso con il (OMISSIS), nell’acquisto, finanziamento, offerta in vendita, commercializzazione e detenzione illecita di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ovvero per avere compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco all’importazione in Italia di ingenti quantitativi della medesima droga, illeciti commessi tra il 2006 e il 2007 in varie localita’ italiane e straniere (capo 6);
– (OMISSIS) in relazione al concorso nella commissione del suddetto reato del capo 10);
– (OMISSIS) in relazione al concorso nella commissione dei suddetti reati dei capi 1), 5) e 10) (con esclusione, per i due reati fine, dell’aggravante dell’articolo 80, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica cit.);
– (OMISSIS) in relazione al reato di cui all’articolo 110 c.p., articolo 112 c.p., comma 1, n. 1, e articolo 81 cpv. c.p., articolo 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica cit., per avere concorso nell’acquisto, finanziamento, offerta in vendita, commercializzazione e detenzione illecita di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ovvero per avere compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco all’importazione in Italia di ingenti quantitativi della medesima droga, illeciti commessi tra il 2005 e il 2006 in varie localita’ italiane e straniere (capo 3);
– (OMISSIS) in relazione al concorso nella commissione del suddetto reato del capo 10) (esclusa l’aggravante dell’articolo 80, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica cit.).
Rilevava la Corte di appello come le emergenze processuali – desumibili dalle disposte intercettazioni telefoniche e ambientali, dagli esiti di ulteriori attivita’ investigative svolte dalla polizia giudiziaria, dalle deposizioni rese da due agenti di polizia che avevano operato “sotto copertura”, nonche’ dalle dichiarazioni del coimputato e collaboratore di giustizia (OMISSIS) – avessero dimostrato la colpevolezza dei nove prevenuti con riferimento ai delitti loro rispettivamente addebitati nei termini innanzi delineati, ritenuti commessi nel contesto di un’attivita’ organizzata di narcotraffico internazionale finalizzata alla importazione in Calabria di rilevanti quantitativi di cocaina, venduti dai “cartelli” colombiani, talora trasportati in Italia attraverso vari paesi stranieri.
Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso i nove imputati generalizzati in epigrafe.
2. Con atto sottoscritto dai suoi difensori, (OMISSIS) ha dedotto i seguenti nove motivi, cosi’ sintetizzabili.
2.1. Violazione di legge, in relazione agli articoli 8, 9 e 125 c.p.p., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’, per avere la Corte territoriale immotivatamente disatteso l’eccezione difensiva di incompetenza per territorio, senza considerare che la vis actractiva avrebbe dovuto riferire al luogo di commissione dei piu’ gravi reati fine e non anche a quello del reato associativo, il criterio per la determinazione della competenza per territorio per connessione; e, comunque, senza tenere conto, quanto alla operativita’ dell’associazione finalizzata al traffico di droga, che la consumazione del reato aveva avuto inizio a Livorno dove vi erano stati i primi contatti tra il (OMISSIS) e gli agenti di polizia giudiziaria sotto copertura.
2.2. Violazione di legge, in relazione agli articoli 267, 269 e 271 c.p.p., articolo 15 Cost., e vizio di motivazione, per avere la Corte catanzarese erroneamente disatteso l’eccezione difensiva di inutilizzabilita’ delle intercettazioni, in quanto avviate, con decreto n. 189 del 2006, su una utenza cellulare del (OMISSIS), benche’ una precedente richiesta di proroga delle operazioni di captazione sulla stessa sim card, sostanzialmente basata sul medesimo compendio indiziario, fosse stata in precedenza rigettata per assenza dei presupposti di legge.
2.3. Violazione di legge, in relazione agli articoli 192, 533 e 546 c.p.p., articolo 74 Decreto del Presidente della Repubblica cit., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’, per avere la Corte calabrese apoditticamente confermato la condanna di primo grado in ordine all’attivita’ del (OMISSIS) come promotore e dirigente della considerata associazione per delinquere, benche’ le condotte accertate, inerenti al traffico di stupefacenti, fossero espressione di mere forme di concorso di persone; nonostante non fosse risultata l’esistenza di una stabile organizzazione, sia pur rudimentale, composta da almeno tre persone unite da una affectio societatis e aventi diversi ruoli, destinata a durare nel tempo per l’attuazione di proprio programma criminoso; e non fosse stato concretamente dimostrato il ruolo direttivo e di coordinamento asseritamente svolto dal (OMISSIS).
2.4. Violazione di legge, in relazione agli articoli 192 e 521 c.p.p., 73 Decreto del Presidente della Repubblica cit., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’, per avere la Corte di merito confermato la condanna del (OMISSIS) in relazione al reato ascrittogli al capo d’imputazione 5), benche’ le dichiarazioni accusatorie del collaboratore (OMISSIS) fossero incerte in ordine alla identificazione del “professore” che aveva effettuato l’estrazione della sostanza stupefacente dalla amaca “imbevuta”, peraltro menzionato come persona che aveva avuto rapporti solo con un altro imputato, (OMISSIS); nonostante lo stesso collaboratore, che aveva asserito di non conoscere il (OMISSIS), avesse parlato di un acquisto di un quantitativo di droga non ingente proveniente dall'(OMISSIS) e non anche dalla (OMISSIS), come contestato nell’imputazione (con conseguente violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione); e nonostante le intercettazioni avessero comprovato che il (OMISSIS) non era riuscito ad estrarre lo stupefacente contenuta nell’amaca importata e, comunque, non era stato dimostrato che nella casa rurale del (OMISSIS) fosse stata realmente effettuata un’attivita’ di raffinazione o estrazione di droga (come riscontrato dal fatto che il coimputato (OMISSIS) era stato fermato dalla polizia giudiziaria e trovato in possesso solo di piccolo quantitativo di eroina); nonche’ senza tenere conto che al (OMISSIS) era stata attribuita una trattativa per l’importazione in Italia di altro quantitativo di cocaina, che non era stata formalmente contestata nel capo d’imputazione 5): circostanze, queste, in ordine alle quali la Corte di appello non aveva risposto alle specifiche doglianze formulate dalla difesa dell’imputato.
2.5. Violazione di legge, in relazione all’articolo 192 c.p.p., articolo 73 Decreto del Presidente della Repubblica cit., e mancanza di motivazione, per avere la Corte periferica confermato la responsabilita’ del (OMISSIS) in relazione al reato contestatogli nel capo d’imputazione 6), senza rispondere alle censure formulate con l’appello, e nonostante gli elementi acquisiti avessero dimostrato che ” (OMISSIS)”, identificato nell’ (OMISSIS), aveva parlato genericamente del suo contatto con i “calabresi” (peraltro indicati nella informativa di reato in termini tali da non poter escludere che il riferimento fosse ad altri soggetti abitanti in Calabria) e aveva, invece, incontrato il (OMISSIS) solo dopo che lo stupefacente era stato rinvenuto e sequestrato, parlando al telefono con lo stesso (OMISSIS) che aveva mostrato di non sapere che l’amico si trovava in Italia, dopo che egli (OMISSIS) aveva avviato le iniziative per importare la droga.
2.6. Violazione di legge, in relazione all’articolo 192 c.p.p., articoli 110, 112 e 56 c.p., articolo 73 Decreto del Presidente della Repubblica cit., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’, per avere la Corte distrettuale confermato la colpevolezza del (OMISSIS) in relazione al reato contestatogli al capo 7), inerente un tentativo di importazione in Italia di un ingente quantitativo di cocaina, con argomenti apodittici e generici, facendo riferimento ad un arco temporale molto ampio, dal marzo del 2006 al novembre del 2007, in cui l’importatore (OMISSIS) aveva avuto rapporti anche con altri “calabresi”; e valorizzando un elemento di prova, quello del collegamento tra il (OMISSIS) e i coimputati (OMISSIS) e (OMISSIS), di cui non vi e’ traccia nella motivazione della prima sentenza, la cui valenza dimostrativa era stata smentita dal fatto che il (OMISSIS) era stato mandato assolto da quel reato, che al (OMISSIS) non era stato neppure contestato.
2.7. Violazione di legge, in relazione all’articolo 192 c.p.p., articolo 56 c.p., articolo 73 Decreto del Presidente della Repubblica cit., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’, per avere la Corte di appello ingiustificatamente disatteso le doglianze difensive con le quali si era dubitato della esistenza della prova della colpevolezza del (OMISSIS) in relazione al reato contestatogli al capo 8), non essendo stato dimostrato il raggiungimento di un accordo tra venditore e acquirente della sostanza stupefacente, e con le quali si era prospettata al piu’ la configurabilita’ di un mero tentativo, per una presunta trattativa mai andata a buon fine, essendo stata la droga sequestrata prima che la stessa venisse consegnata al prevenuto.
2.8. Violazione di legge, in relazione all’articolo 80 Decreto del Presidente della Repubblica cit., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’, per avere la Corte catanzarese, in relazione alle imputazioni dei capi 6) e 7), omesso di considerare che il (OMISSIS) non poteva rispondere dell’aggravante dell’ingente quantitativo di droga, dato che gli organizzatori della importazione della sostanza in Italia avevano trattative in corso con vari acquirenti e non vi e’ prova di quali fossero i quantitativi destinati a ciascuno di essi.
2.9. Violazione di legge, in relazione agli articoli 62 bis, 63, 81, 132 e 133 c.p., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’, per avere la Corte di merito disatteso con una “motivazione collettiva” le doglianze difensive in ordine al mancato riconoscimento all’imputato delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e alla riduzione delle pena inflitta, peraltro senza la determinazione dei singoli aumenti previsti per i reati “satellite” posti in continuazione.
3. Con atto sottoscritto dai loro difensori, (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno dedotto i seguenti sei motivi, cosi’ sintetizzabili.
3.1. Violazione di legge, in relazione all’articolo 8 c.p.p. e articolo 74 Decreto del Presidente della Repubblica cit., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ingiustificatamente disatteso l’eccezione difensiva di incompetenza per territorio, tenuto conto che l’asserita associazione finalizzata al traffico di droga aveva manifestato per la prima volta la sua esistenza a (OMISSIS), come confermato dal fatto che era stata l’autorita’ inquirente di tale citta’ toscana ad avviare le indagini su un cittadino straniero, tale (OMISSIS), che in centro aveva incontrato il (OMISSIS); non potendo trovare applicazione, nella fattispecie, i criteri residuali per l’individuazione della competenza per territorio di cui all’articolo 9 c.p.p..
3.2. Violazione di legge, in relazione all’articolo 192 c.p.p., articoli 74 e 73 Decreto del Presidente della Repubblica cit., e vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicita’, per avere la Corte catanzarese riconosciuto la colpevolezza dei due imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 1), 5) e 8), sulla base di dichiarazioni accusatorie inattendibili del collaboratore (OMISSIS), senza che fosse stata fatta alcuna verifica sulla sua credibilita’ soggettiva e intrinseca, e perche’ riferibili a fatti diversi da quelli addebitati (peraltro in relazione ad arco temporale troppo ampio) ai prevenuti; che quelle dichiarazioni non erano state neppure riscontrate dal contenuto di intercettazioni non decifrabile, ed erano state, anzi, smentite dal mancato ritrovamento della cocaina oggetto dell’importazione e dal sequestro di un ridotto quantitativo di droga al coimputato (OMISSIS); nonche’ ingiustificatamente disattendendo la richiesta difensiva di rinnovazione in appello della istruttoria dibattimentale per l’ascolto del (OMISSIS).
3.3. Violazione di legge, in relazione all’articolo 74 Decreto del Presidente della Repubblica cit., e vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicita’, per avere la Corte calabrese omesso di spiegare quali fossero gli elementi in base ai quali poter affermare che i due (OMISSIS) avessero fornito un contributo continuativo partecipando ad una stabile associazione per delinquere dedita al narcotraffico e non avessero solamente concorso nella commissione di specifici, estemporanei ed occasionali reati in materia di stupefacenti, commessi in maniera sganciata uno dall’altro; non potendo essere oltremodo valorizzati, se non con una motivazione apparente, altri dati “neutri”, quale l’ingente quantita’ della droga, la disponibilita’ di denaro per l’acquisto e la complessita’ dei progetti di trasporto transnazionale della sostanza, ovvero l’esistenza di gruppi diversi di supposti sodali, invero portatori di interessi economici antagonisti e composti, con riferimento ai c.d. fornitori sudamericani, da soggetti che nel tempo erano cambiati.
3.4. Violazione di legge, in relazione all’articolo 74 Decreto del Presidente della Repubblica cit., e vizio di motivazione, per apparenza, per avere la Corte distrettuale riconosciuto la posizione apicale dei due (OMISSIS) nell’associazione per delinquere in argomento, senza che fosse stato dimostrato che essi fossero stati promotori, direttori, organizzatori o finanziatori di quel sodalizio criminale, e senza considerare che il collaboratore di giustizia (OMISSIS) (le cui indicazioni erano state, per giunta, valorizzate in maniera contraddittoria) aveva parlato del solo (OMISSIS) e non anche di (OMISSIS), quest’ultimo peraltro coinvolto solo in “operazioni fallite” e indicato solamente come “collaboratore” del fratello.
3.5. Violazione di legge, in relazione all’articolo 533 c.p.p., articolo 56 c.p. e articolo 73 Decreto del Presidente della Repubblica cit., e vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicita’, per avere la Corte periferica omesso di fornire una “motivazione rinforzata” in ordine alla colpevolezza dei (OMISSIS) in relazione ai reati loro contestati ai capi 10) e 13), ritenuti delitti consumati, dai quali i due prevenuti erano stati, invece, mandati assolti dal giudice di primo grado perche’ ritenuti non punibili a mente del predetto articolo 56, comma 3.
3.6. Violazione di legge, in relazione agli articoli 62 bis e 133 c.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito ingiustificatamente disatteso le richieste difensive di riconoscimento a (OMISSIS) delle attenuanti generiche, a (OMISSIS) della prevalenza di tali attenuanti sulle aggravanti, nonche’ di riduzione delle pene, facendo riferimento solo ai precedenti penali del primo, nonostante il suo ruolo defilato nella vicenda, e per il secondo genericamente alla sola gravita’ dei fatti.
4. Con atto sottoscritto dai suoi difensori, (OMISSIS) ha dedotto i seguenti tre motivi, cosi’ sintetizzabili.
4.1. Violazione di legge, in relazione all’articolo 192 c.p.p. ed alle norme di diritto sostanziali contestate, e vizio di motivazione, per travisamento e contraddizione, per avere la Corte di appello ritenuto la colpevolezza del (OMISSIS) in relazione al delitto addebitatogli al capo 7) in assenza di elementi di prova univocamente comprovanti il concorso del prevenuto; omettendo di considerare che le emergenze processuali avevano dimostrato che il luogo dello stoccaggio dello stupefacente e il soggetto incaricato di tale operazione (un non meglio identificato “(OMISSIS)”) fossero incompatibili con una condotta dell’imputato; e per avere valorizzato le intercettazioni delle conversazioni tra il predetto e il coimputato (OMISSIS), dopo aver asserito che tali colloqui erano probatoriamente irrilevanti, tanto piu’ considerato che, dopo il sequestro della droga, non vi era stato piu’ alcun contatto tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS).
4.2. Violazione di legge, in relazione agli articoli 192 e 530 c.p.p., e alle norme di diritto penale contestate, per avere la Corte territoriale condannato il (OMISSIS) per una condotta, mai posta in essere, in relazione ad altra condotta, quella di importazione in Italia della droga, anch’essa non verificatasi, dunque per una ipotesi di “tentativo di tentativo”.
4.3. Violazione di legge, in relazione agli articoli 62 bis e 133 c.p., per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente negato al (OMISSIS) il riconoscimento delle attenuanti generiche, concesse invece ad altri imputati maggiormente gravati, e senza tenere conto degli effetti derivanti dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019.
5. Con atto sottoscritto dal suo difensore, (OMISSIS) ha dedotto i seguenti tre motivi, cosi’ sintetizzabili.
5.1. Violazione di legge, in relazione all’articolo 110 c.p., e vizio di
motivazione, per mancanza, contraddittorieta’ e illogicita’, per avere la Corte di appello ingiustificatamente confermato la condanna del (OMISSIS) in relazione al reato di cui al capo 6), ritenendolo concorrente nella commissione di un illecito oramai esaurito, essendogli egli limitato, secondo l’ipotesi accusatoria, a cercare di “recuperare” la sostanza stupefacente rinvenuta e sequestrata all’estero a bordo di una nave, dunque per avere posto in essere una condotta episodica, priva di alcun contributo causale di natura materiale, senza che potesse essere valorizzato il solo dato di una sua pregressa conoscenza del programma delittuoso e senza che risultasse provato un suo concorso morale nelle precedenti azioni poste in essere da altri imputati.
5.2. Violazione di legge, in relazione agli articoli 56 e 133 c.p., e mancanza di motivazione, per avere la Corte periferica omesso di spiegare le ragioni della scelta di una pena superiore al limite edittale minimo e di una riduzione per il tentativo nella misura minima di un terzo.
5.3. Violazione di legge, per essere stata la pena detentiva irrogata calcolata sulla base di un limite edittale minimo sul quale ha inciso la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019.
6. Con atto sottoscritto dal suo difensore, (OMISSIS) ha dedotto, con quindici distinti punti, i seguenti motivi, cosi’ sintetizzabili.
6.1. Violazione di legge, in relazione all’articolo 56 c.p., comma 3, e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorieta’ (punti 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 e 12 dell’atto di impugnazione), per avere la Corte di appello riformato la sentenza di assoluzione dello (OMISSIS) emessa in primo grado, erroneamente ritenendo che quella del prevenuto – che, dopo aver rinvenuto un apparecchio gps in una vettura, aveva interrotto le trattative in corso per l’importazione di un grosso quantitativo di cocaina dall’estero – non fosse stata una forma di desistenza formatasi in maniera del tutto libera in assenza di fattori esterni, ma una condotta che aveva integrato gli estremi di un reato consumato; cio’ benche’ le carte del processo non avessero dimostrato l’esistenza di un accordo oramai definito, ma al piu’ di una trattativa rilevante come tentativo, non essendo stato pagato alcun corrispettivo, ne’ essendo stato lo stupefacente caricato sulla nave per il trasporto, sostanza che non era mai entrata nella disponibilita’ ovvero nella proprieta’ dell’imputato; cosi’ pure la Corte contraddicendosi rispetto alla valutazione di altre analoghe ipotesi contestate, nelle quali lo stesso giudice di secondo grado aveva mantenuto la qualificazione in termini di desistenza volontaria.
6.2. Violazione di legge, in relazione agli articoli 533 e 603 c.p.p., e vizio di motivazione (punti 6 e 7 dell’atto di impugnazione), per avere la Corte territoriale operato la riforma della sentenza assolutoria di primo grado valorizzando le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia (OMISSIS), senza aver proceduto alla rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale per l’assunzione di quella prova dichiarativa.
6.3. Vizio di motivazione (punti 8 e 9 dell’atto di impugnazione), per avere la Corte distrettuale affermato la colpevolezza dello (OMISSIS), senza alcuna prova in ordine alla natura del suo contributo causale e, soprattutto, alla esistenza della consapevolezza circa la natura della sostanza da importare in Italia, avendo egli spiegato di essersi solo occupato della importazione di una partita di legname dal (OMISSIS): legname, peraltro, che doveva essere trasportato da una nave in partenza dal (OMISSIS) della cui esistenza la pubblica accusa non ha fornito alcuna prova.
6.4. Violazione di legge e vizio di motivazione (punti 10 e 14 dell’atto di impugnazione), per avere la Corte calabrese condannato l’imputato per un reato consumato, nonostante nel capo d’imputazione 10) l’illecito gli fosse contestato nella forma del tentativo: sicche’ la pena irrogata doveva, in ogni caso, essergli ridotta a norma dell’articolo 56 c.p..
6.5. Violazione di legge, in relazione all’articolo 56 c.p., comma 4, e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta’ e illogicita’ (punti 13 e 15 dell’atto di impugnazione), per avere la Corte catanzarese, nel caso in cui si ritenesse che il reato era stato consumato, omesso di riconoscere all’imputato l’attenuante del recesso attivo, avendo comunque egli agito per impedire l’evento: attenuante che avrebbe dovuto comportare una riduzione della pena inflitta.
7. Con atto sottoscritto dai suoi difensori, (OMISSIS) ha dedotto i seguenti cinque motivi, cosi’ sintetizzabili.
7.1. Violazione di legge, in relazione all’articolo 533 c.p.p. e articolo 603 c.p.p., comma 3-bis, e vizio di motivazione, per manifesta illogicita’, per avere la Corte di appello riformato la sentenza assolutoria di primo grado senza procedere alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale per l’assunzione della prova dichiarativa, in specie di quella proveniente dalle deposizioni del collaboratore (OMISSIS), diversamente valutata nei due gradi di giudizio.
7.2. Violazione di legge, in relazione agli articoli 125 e 192 c.p.p., articolo 73 Decreto del Presidente della Repubblica cit., e vizio di motivazione, per contraddittorieta’, manifesta illogicita’ e travisamento della prova, per avere la Corte territoriale affermato la colpevolezza del (OMISSIS) in ordine al reato ascrittogli al capo 5), sulla base di dati informativi privi di univoca valenza dimostrativa, tenuto conto che le intercettazioni, tutte dal tenore non facilmente decifrabile, avevano provato l’esistenza di un solo incontro del (OMISSIS) con altri coimputati con riferimento all’operazione di estrazione dello stupefacente dall’amaca, alla quale il prevenuto non era interessato e per la cui realizzazione egli non aveva dato alcun contributo, avendo avuto egli come scopo solo quello di comprare una partita di cocaina in polvere, affare che pero’ non si era concretizzato.
7.3. Violazione di legge, in relazione agli articoli 125 e 192 c.p.p., articolo 56 c.p., comma 3, articolo 73 Decreto del Presidente della Repubblica cit., e vizio di motivazione, per contraddittorieta’, manifesta illogicita’ e travisamento della prova, per avere la Corte distrettuale riformato la sentenza assolutoria di primo grado, per desistenza, in relazione al reato del capo d’imputazione 10), benche’ le carte del processo (in specie I contenuto delle intercettazioni, anche in questo caso di difficile comprensione) avessero dimostrato che il (OMISSIS) aveva raggiunto un accordo con il (OMISSIS) esclusivamente per l’importazione in Italia di un container di legno di pino, e che solo in seguito il (OMISSIS) gli aveva parlato della possibilita’ di inviare con il legno anche della cocaina: intesa che non era stata definita, anche per la mancata determinazione del quantitativo e della qualita’ dello stupefacente, nonche’ per il mancato versamento del corrispettivo in denaro, e alla quale il (OMISSIS) non aveva dato alcun seguito, stanco dei continui ritardi addotti dai venditori, decidendo di desistere del tutto dall’iniziativa, indipendentemente dal successivo ritrovamento nell’auto dell’apparecchio gps.
7.4. Violazione di legge, in relazione agli articoli 125 e 192 c.p.p., articolo 74 Decreto del Presidente della Repubblica cit., e vizio di motivazione, per contraddittorieta’, manifesta illogicita’ e travisamento della prova, per avere la Corte calabrese affermato la colpevolezza del (OMISSIS) in relazione al reato associativo contestatogli al capo 1), sulla base solo della sua presunta partecipazione, del tutto occasionale, nei predetti reati dei capi 5) e 10): (OMISSIS) che gli altri coimputati avevano voluto tenere estraneo ai loro affari, cosi’ comprovando che lo stesso non aveva aderito in maniera stabile e permanente ad alcun sodalizio criminale, ne’ aveva dato allo stesso un contributo con un ruolo ben definito.
7.5. Violazione di legge, in relazione agli articoli 62 bis, 130 e 133 c.p., e vizio di motivazione, per contraddittorieta’ e manifesta illogicita’, per avere la Corte catanzarese ingiustamente negato all’imputato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed una pena finale piu’ contenuta, senza tenere conto del positivo comportamento processuale e dell’ottimo comportamento tenuto dopo il suo arresto.
8. Con atto sottoscritto dal suo difensore, (OMISSIS) ha dedotto, con un unico motivo, la violazione di legge, in relazione all’articolo 73 Decreto del Presidente della Repubblica cit., e il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta’, manifesta illogicita’ e travisamento della prova, per avere la Corte territoriale confermato la colpevolezza in relazione al reato ascritto al capo d’imputazione 3), benche’ le intercettazioni avessero dimostrato che il prezzo della compravendita non fosse stato ancora pattuito, e non avessero affatto comprovato che l’oggetto della trattativa era della droga e non anche un’autovettura, ne’ che lo stupefacente fosse stato poi effettivamente consegnato al (OMISSIS).
9. Con atto sottoscritto dai suoi difensori, (OMISSIS) ha dedotto, con un unico motivo, la violazione di legge, in relazione all’articolo 56 c.p. e articolo 73 Decreto del Presidente della Repubblica cit., e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorieta’, per avere la Corte di appello riformato la sentenza assolutoria di primo grado e condannato il prevenuto in relazione al reato contestatogli al capo 10), nella forma del reato consumato: cio’ valorizzando esclusivamente l’asserito raggiungimento di un accordo (peraltro concluso all’estero, dunque non punibile), laddove la condotta formalmente contestata era quella di importazione, con la conseguenza che il (OMISSIS) avrebbe potuto al piu’ rispondere di quell’illecito nella forma tentata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) vada accolto, sia pure nei limiti di seguito precisati.
1.1. Il primo motivo del ricorso e’ infondato.
Tenuto a mente che il reato piu’ grave tra quelli contestati nel presente processo e’ di certo quello associativo del capo d’imputazione 1), va rilevato come la decisione della Corte di appello e’ coerente con il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimita’ secondo cui, in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attivita’ criminose facenti capo al sodalizio, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si e’ radicato il “pactum sceleris”, quanto quello in cui si e’ effettivamente manifestata e realizzata l’operativita’ della struttura (cosi’, da ultimo, Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185).
E’ corretta, dunque, la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il giudice competente per territorio fosse quello di Catanzaro, posto che le indagini avevano permesso di verificare come in quel circondario vi fossero state le principali manifestazioni della operativita’ dell’ipotizzato sodalizio dedito al traffico di droga: essendo irrilevante, rispetto a siffatto criterio di collegamento, il diverso luogo dove era risultata programmato l’acquisto di una singola partita di sostanza stupefacente, dunque anche il luogo – nel caso di specie, (OMISSIS) dove era stata rilevata la espressione dell’attivita’ di quel gruppo criminale e dove, pertanto, erano state avviate le investigazioni dell’autorita’ giudiziaria.
1.2. Il secondo motivo del ricorso e’ privo di pregio.
Nel codice di rito non vi e’ alcuna disposizione che precluda in assoluto l’adozione di un provvedimento di autorizzazione di operazioni di intercettazione di comunicazioni e conversazioni su una utenza telefonica che sia stata in precedenza oggetto di analoghe operazioni di captazione, poi interrotte. Ne’ la decisione del giudice all’epoca competente di disattendere una richiesta del pubblico ministero di proroga delle precedenti operazioni, puo’ costituire ostacolo insuperabile al riavvio di nuove operazioni di intercettazione sulla medesima utenza telefonica, laddove ragioni sopravvenute ne giustifichino una riattivazione: e cio’ non tanto perche’, come e’ pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, la motivazione dei decreti di proroga, essendo finalizzata a giustificare solamente la prosecuzione dell’impiego di quel mezzo di ricerca della prova, e’ di regola caratterizzata dall’impiego di criteri giustificativi di minore specificita’ rispetto a quelli necessari per poter motivare un originario decreto di autorizzazione (cosi’, tra le molte, Sez. 4, n. 16430 del 19/03/2015, Caratozzolo, Rv. 263401); quanto perche’, come nello stesso atto di impugnazione si e’ finito per riconoscere, nel caso di specie, ai fini del rilascio del nuovo provvedimento autorizzatorio delle intercettazioni, era stata valorizzata una circostanza, quella della ripresa delle relazioni tra il (OMISSIS) e altro indagato, sopravvenuta rispetto alla situazione fattuale valutata dal giudice che, avendo rigettato la istanza di proroga delle precedenti operazioni sulla medesima utenza, aveva sostanzialmente escluso che vi fossero ragioni per proseguire quelle attivita’ captative. Dunque, esclusa la sussistenza di un divieto assoluto, la questione circa la possibilita’ di riattivare operazioni di intercettazione nei confronti della medesima persona e sulla stessa utenza telefonica attiene all’apparato motivazionale del relativo decreto autorizzatorio, ben potendo il giudice giustificare, sulla base di nuove emergenze, la esistenza dei presupposti fissati dalla legge per l’impiego, negli indicati limiti soggettivi e oggettivi, di un cosi’ invasivo mezzo di investigazione.
1.3. Il terzo motivo del ricorso e’ fondato.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale l’elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell’accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell’esistenza di una organizzazione che, attraverso la predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione dei delitti ed il contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo, consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (in questo senso, ex multis, Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Noure, Rv. 275550). E’, dunque, sui criteri fattuali da valorizzare ai fini della riconoscibilita’ di associazione per delinquere che la giurisprudenza di legittimita’ ha fornito indicazioni piu’ precettive: chiarendo, in particolare, che l’elemento differenziale tra l’ipotesi associativa Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 74 e quella del concorso ai sensi dell’articolo 110 c.p. e articolo 73 del citato Decreto del Presidente della Repubblica risiede principalmente nell’elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non puo’ ridursi ad un semplice accordo delle volonta’, ma deve consistere in un “quid pluris”, che deve sostanziarsi nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avellino, Rv. 270396).
Di tali regulae iuris la Corte di appello di Catanzaro non sembra aver fatto buon governo.
I giudici di merito hanno sostenuto come fossero state le dichiarazioni del collaboratore di giustizia (OMISSIS) a dimostrare l’esistenza di una ramificata associazione per delinquere dedita stabilmente alla commissione di una pluralita’ di delitti in materia di traffico internazionale di stupefacente, avendo egli puntualizzato, con indicazioni riscontrate dal contenuto del materiale intercettivo e dagli esiti delle operazioni compiute dalla polizia giudiziaria, che egli si era occupato di reperire in (OMISSIS) grossi quantitativi di cocaina da importare in Italia, destinata ad un gruppo di calabresi di cui faceva parte il (OMISSIS). In dettaglio, e’ stato sottolineato come le iniziative, reiterate e prolungate nel tempo, assunte dai componenti di tale gruppo avessero comprovato l’esistenza di quel duraturo programma criminoso del gruppo; e come la commissione di quei delitti, attuativi dello scopo del sodalizio, fosse stata assistita dalla predisposizione di mezzi concretamente finalizzati al raggiungimento del fine comune, attesa la presenza di una pluralita’ di sodali, con vari ruoli, interessati ogni volta alla gestione delle operazioni di dissimulazione del trasporto internazionale dello stupefacente attraverso transazioni commerciali formalmente lecite, di carico, sdoganamento e stoccaggio delle partite di cocaina, nonche’ di smistamento della stessa droga nel territorio nazionale.
E pero’, nell’apparato argomentativo non risulta affatto definito quale siano i dati informativi ai quali ancorare probatoriamente l’affermazione circa l’esistenza della predisposizione di un’organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l’attuazione del programma criminoso comune. Cio’ tenuto conto che – come si evince dalla motivazione della richiamata sentenza di e’primo grado – il collaboratore di giustizia aveva, invero, parlato dell’esistenza di altre strutture organizzate, quelle facenti capo ai c.d. “cartelli” dei fornitori di cocaina colombiani; e aveva precisato di avere avuto rapporti esclusivamente con (OMISSIS), il quale, a suo dire, si avvaleva della collaborazione del fratello (OMISSIS) (che egli (OMISSIS) neppure aveva conosciuto), mentre gli aveva accennato di poter beneficiare di una qualche forma di collaborazione da parte degli affiliati ad un clan âEuroËœndranghetistico calabrese (indicato come facente capo ad una delle “famiglie”, quella degli (OMISSIS), che “controllavano l’ara di parcheggio” del porto di (OMISSIS)), di cui non vi e’ altra traccia fattuale nella motivazione del provvedimento gravato.
Ne’ va trascurato che la Corte territoriale, senza evidenziare alcun elemento che potesse effettivamente riscontrare la sussistenza di una reale affectio societatis, ha descritto gli elementi di prova a carico dei singoli imputati, volta per volta coinvolti in singole iniziative finalizzate all’acquisto ovvero all’importazione in Italia di variabili quantitativi di cocaina provenienti dal (OMISSIS), riferendo di intese qualificate da una certa qual estemporaneita’, legate al contributo di soggetti che appaiono presenti solo in alcune circostanze e non in altre: soggetti che, tra loro non collegati, avevano avuto rapporti con fornitori sudamericani di quello stupefacente ogni volta diversi, che pure non si comprende se operassero d’intesa tra loro o sulla base di determinazioni criminose distinte e autonome.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata nei confronti del (OMISSIS) in relazione al reato addebitatogli al capo 1), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro che, nel nuovo giudizio, colmera’ le lacune e le aporie motivazionali, attenendosi ai principi di diritto innanzi richiamati.
Resta, in conseguenza, assorbito l’esame dell’ulteriore doglianza difensiva relativa alla configurabilita’ della aggravante del ruolo del (OMISSIS) in termini di promozione, direzione, organizzazione e finanziamento dell’associazione per delinquere in parola, risultando la motivazione della sentenza impugnata gravemente deficitaria: avendo la Corte distrettuale riferito, in maniera alquanto generica, che la prova di quel ruolo fosse desumibile dal fatto che il (OMISSIS) avesse avuto diretti rapporti con i narcotrafficanti, che in una occasione aveva pure ospitato nella sua abitazione; e che lo stesso si fosse interessato alla estrazione e raffinazione della cocaina, attivita’ svolte all’interno di una sua casa rurale di (OMISSIS): non essendo stati indicati dati idonei a comprovare l’esistenza di una iniziativa fondativa, ovvero dell’esercizio di quel potere di pianificazione, di gestione o di coordinamento delle azioni di altro sodali in uno specifico settore, ne’ di uno specifico compito di finanziamento, che – secondo il consolidato orientamento di questa Corte (per il quale v., tra le altre, Sez. 5, n. 39378 del 22/06/2012, Marini, Rv. 254317) – avrebbero potuto consentire di ritenere integrata l’aggravante prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 1.
1.4. Il quarto, il quinto, il sesto e l’ottavo motivo del ricorso sono inammissibili perche’ presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
Premesso che la violazione dell’articolo 192 c.p.p. non comporta ex se la operativita’ di alcune delle sanzioni processuali previste dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) (cosi’, da ultimo, Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; conf. Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153, per la quale e’ inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri l’erronea applicazione dell’articolo 192 c.p.p., quando e’ fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e)), nella fattispecie non e’ riconoscibile alcuna falsa applicazione o inosservanza delle norme incriminatrici contestate.
Come per la posizione di altri imputati del presente processo (per i quali pure valgono le valutazioni qui esposte), il ricorrente solo formalmente ha indicato vizi della motivazione della decisione gravata, ma non ha, invero, prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilita’ delle premesse dell’argomentazione, irrazionalita’ delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni; ne’ e’ stata lamentata, come pure sarebbe stato astrattamente possibile, una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento.
Il ricorrente si e’ sostanzialmente limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Catanzaro aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante le indagini preliminari e, in specie, al tenore delle conversazioni tra presenti o telefoniche intercettate ed agli esiti delle ulteriori attivita’ investigative svolte dagli inquirenti. E tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un “travisamento delle prove”, vale a dire una incompatibilita’ tra l’apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell’intera motivazione, sia stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di “travisamento dei fatti” oggetto di analisi, sollecitando un’inammissibile rivalutazione dell’intero materiale d’indagine, rispetto al quale e’ stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell’ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.
Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale mentre e’ consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di “travisamento della prova”, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non e’ affatto permesso dedurre il vizio del “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di legittimita’ a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimita’, qual e’ quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cosi’, tra le tante, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099).
Analogo discorso vale per l’interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate, che e’ questione di fatto, rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimita’ se – come nella fattispecie e’ accaduto, anche con riferimento alla “decriptazione”, sulla base delle indicazioni fornite dal collaboratore (OMISSIS), del contenuto di messaggi dal tenore convenzionale – la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (in questo senso, tra le tante, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784; Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724).
La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede, cosi’, una stringente e completa capacita’ persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicita’, avendo la Corte calabrese analiticamente spiegato quali sono gli elementi di prova in base ai quali poter affermare la fondatezza dell’ipotesi accusatoria con riferimento alle imputazioni dei capi 5), 6) e 7).
In particolare, i giudici di merito hanno precisato come, in relazione al reato contestato sub capo 5), le concordanti dichiarazioni accusatorie rese dal (OMISSIS) ed il tenore delle conversazioni captate dagli inquirenti avessero dimostrato che, nel periodo in esame, (OMISSIS) aveva acquisito un quantitativo di sostanza stupefacente liquida contenuta in una amaca, per la cui estrazione era stato necessario far giungere in Calabria un chimico (il “professore”) capace di effettuare quella attivita’ di recupero della droga; che tale amaca era stata custodita in una casa rurale di (OMISSIS) proprio dal (OMISSIS) il quale, a partire dal febbraio del 2006, aveva avuto frequenti rapporti con (OMISSIS), in compagna del quale e di (OMISSIS), si era recato anche a Madrid per incontrare i fornitori di altre partite di cocaina; che l’esperto cui affidare quel compito di estrazione della droga dall’amaca era un tal (OMISSIS), che era stato contattato proprio dal (OMISSIS), d’intesa con (OMISSIS) e con il (OMISSIS) (il quale aveva significativamente finito per ammettere che in quel casolare era stata eseguita l’attivita’ di estrazione della cocaina); che tale attivita’ era stata poi avviata nel dicembre del 2006 e portata a termine, tanto che il (OMISSIS), il (OMISSIS) e il (OMISSIS) erano stati registrati mentre discutevano della scarsa qualita’ della sostanza estratta; ed ancora, che era del tutto ininfluente il fatto che all’interno della casa rurale non fosse stata trovato lo stupefacente, non avendo la polizia giudiziaria effettuato alcuna perquisizione all’interno di quell’immobile, essendo, invece, significativo che un correo, tal (OMISSIS), fosse stato scoperto con un quantitativo di cocaina proprio dopo essersi recato in quell’abitazione di campagna.
Del tutto generiche appaiono le doglianze difensive circa un asserito difetto di correlazione tra fatto contestato e fatto oggetto della decisione; cosi’ come in questa sede e’ irrilevante la circostanza, denunciata nell’atto di impugnazione, del coinvolgimento del (OMISSIS), nello stesso torno temporale, nell’importazione di un altro quantitativo di droga, di cui non vi sarebbe indicazione nell’addebito formalmente mossogli.
Con riferimento al reato contestato sub capo 6), la Corte periferica, con motivazione congrua e esente da vizi di manifesta illogicita’, ha confermato che la colpevolezza del (OMISSIS) in ordine al tentativo di importazione in Italia di un ingente quantitativo di 10 kg. di cocaina proveniente dalla (OMISSIS), poi sequestrata in parte in (OMISSIS) e in parte in (OMISSIS), fosse stata dimostrata, per un verso, dalle dichiarazioni dell’ufficiale di polizia giudiziaria sotto copertura che, il 3 gennaio 2007, aveva saputo che all’importazione di quella grossa partita di droga era direttamente interessato l’ (OMISSIS), che gli aveva confidato che lo stupefacente era destinato ai “calabresi”; per altro verso, dal fatto che l’ (OMISSIS), che in precedenza si era incontrato con il (OMISSIS), venendo pure da questo ospitato nella casa rurale di (OMISSIS), il successivo 30 gennaio, aveva contattato lo stesso (OMISSIS) comunicandogli di “tenersi pronto” per il recupero della droga.
Analogamente, per il reato sub capo 7) la Corte periferica ha convincentemente chiarito come il concorso del (OMISSIS) nell’attivita’ inerente il tentativo di importazione in Italia di un rilevante quantitativo di cocaina di circa 570 kg. proveniente dalla (OMISSIS), poi bloccato alla partenza, fosse stato provato dalla prolungata attivita’ preparatoria svolta dal prevenuto assieme ai fornitori sudamericani (OMISSIS) e (OMISSIS), che tra l’aprile e il maggio del 2006 erano stati dapprima ospitati dall’odierno ricorrente nella casa rurale di (OMISSIS); e che poi, con lo stesso (OMISSIS), si erano recati a Pordenone dove avevano incontrato il coimputato (OMISSIS), il quale, qualche mese prima come confermato da un agente di polizia sotto copertura – si era visto a (OMISSIS) con l’ (OMISSIS) ed altri per programmare l’arrivo in Italia di quella ingente quantita’ di droga (verosimilmente destinata solo in parte ad altri acquirenti italiani).
1.5. Il settimo motivo del ricorso e’ manifestamente infondato.
E’ espressione di un definito indirizzo interpretativo della giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, ai fini della configurabilita’ del concorso di persone nel reato di importazione di stupefacenti dall’estero, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell’evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioe’ quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe stato ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficolta’. Ne deriva che, a tal fine, e’ sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti (cosi’, tra le altre, Sez. 6, n. 36818 del 22/05/2012, Amato, Rv. 253347).
Di tale criterio ermeneutico la Corte di appello di Catanzaro ha fatto corretta applicazione ritenendo il (OMISSIS) responsabile del reato sub capo 8), relativo all’importazione in Italia di kg. 0.910 di cocaina suddivisa in 140 ovuli, trasportata nel nostro paese da due colombiani trovati il 22 febbraio 2007 in possesso di quella sostanza. Le intercettazioni avevano dimostrato che l’acquisto di quello stupefacente era stato concordato dal (OMISSIS) e da (OMISSIS), come si desume dal contenuto delle conversazioni captate nella stessa giornata e in quella precedente, nel corso delle quali i due avevano fatto riferimento al prezzo di 27.000 Euro al chilo concordato con i fornitori (denaro che il (OMISSIS) aveva preparato); all’hotel di (OMISSIS), dove i due imputati si erano appositamente portati, e al numero della stanza dove si trovavano i corrieri, nonche’ al nome di uno di essi (” (OMISSIS)”); al quantitativo della droga giunta in Italia (“neanche un chilo”) e a alla suddivisione della stessa in “140 palline”; essendo evidentemente irrilevante che la sostanza non fosse stata loro materialmente consegnata, perche’ poi posta sotto sequestro dalla polizia giudiziaria.
1.6. Anche il nono e ultimo motivo del ricorso del (OMISSIS) e’ manifestamente infondato.
Il ricorrente pretende che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalita’ mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale concesso dall’ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e della quantificazione della pena: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’adeguamento della pena concreta alla gravita’ effettiva del reato ed alla personalita’ del reo.
Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito ha ritenuto ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla riduzione della pena irrogata il ruolo assunto dal (OMISSIS) nei singoli episodi delittuosi accertati e la oggettiva gravita’ delle condotte a lui riferibili: parametri considerati dall’articolo 133 c.p., applicabile anche ai fini della operativita’ dell’articolo 62 bis c.p..
Inammissibile e’ la doglianza relativa alle modalita’ di calcolo della pena del riconosciuto reato continuato, in quanto il ricorrente non ha dedotto un interesse concreto e attuale in ordine alla mancata specificazione del “quantum” dei singoli aumenti inflitti a titolo di continuazione in relazione a ciascun reato satellite (negli stessi termini, ex plurimis, Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv. 276117).
2. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) e (OMISSIS) sia fondato, pur nei limiti e con gli effetti di seguito precisati.
2.1. Il primo motivo del ricorso e’ privo di pregio per le ragioni gia’ innanzi esposte nel punto 1.2., il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
2.2. Il terzo e il quarto motivo dell’atto di impugnazione dei due (OMISSIS) sono fondati per le ragioni sopra delineate nel punto 1.3. con riferimento alla analoga posizione di altro ricorrente, al cui contenuto si fa rinvio.
Anche nei confronti di (OMISSIS) e di (OMISSIS) la sentenza impugnata va annullata in relazione al reato loro addebitato al capo 1), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro che, nel nuovo giudizio, colmera’ le lacune e le aporie motivazionali, attenendosi ai principi di diritto innanzi richiamati.
Con riferimento a tale imputazione, al pari di quanto gia’ evidenziato nell’esame della posizione del coimputato (OMISSIS), la sentenza impugnata va annullata per (OMISSIS) anche con riferimento all’aggravante del ruolo di promozione, direzione, organizzazione e finanziamento dell’associazione per delinquere in parola, risultando la motivazione della sentenza impugnata ugualmente deficitaria.
Lo stesso quarto motivo del ricorso e’, invece, inammissibile in relazione alla posizione di (OMISSIS), per il quale la circostanza aggravante del ruolo apicale nell’associazione era stata gia’ esclusa dai giudici di merito.
2.3. Gli argomenti esposti nei punti 1.4. e 1.5., al cui tenore si fa integralmente rinvio, valgono anche a ritenere inammissibili le doglianze formulate, rispettivamente per ciascuno dei due ricorrenti, con il secondo motivo del loro atto di impugnazione, nella parte relativa’ ai reati diversi da quello associativo, con cui e’ stata sollecitata a questa Corte una “incursione” nei fatti, con l’attribuzione di un nuovo e diverso significato delle emergenze processuali rispetto a quello scelto dai giudici di merito. I quali, con motivazione completa e logicamente non censurabile, hanno chiarito come fossero state le precise dichiarazioni accusatorie del collaboratore (OMISSIS) e conversazioni di comunicazioni e conversazioni captate dagli inquirenti a riscontrare la fondatezza dell’ipotesi accusatoria: essendo stato appurato il pieno e diretto coinvolgimento di (OMISSIS) e (OMISSIS) nella commissione dei reati loro ascritti nei capi 5) e 8), sulla base di circostanze, esposte con argomenti nei quali non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicita’, che i ricorrenti hanno contrastato con deduzioni “in fatto”, caratterizzate anche da una qual certa genericita’.
Manifestamente infondata e’, infine, la doglianza concernente il rigetto della richiesta formulata dalla difesa ex articolo 603 c.p.p. di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello per l’ascolto del collaboratore di giustizia (OMISSIS), tenuto conto che e’ pacifico che nel giudizio abbreviato d’appello, siccome l’unica attivita’ d’integrazione probatoria consentita e’ quella esercitabile officiosamente, non e’ configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti, cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria, con la conseguenza che il mancato esercizio da parte del giudice d’appello dei poteri officiosi di integrazione probatoria, non puo’ mai integrare, uno dei vizi di cui all’articolo 606 c.p.p. (in questo senso Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260840).
2.4. Il quinto motivo del ricorso e’ infondato.
L’articolo 56 c.p., comma 3, disciplina l’istituto della desistenza volontaria, per cui “il colpevole (che) volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per se’ un reato diverso”. Norma con la quale il legislatore codicistico, secondo la logica c.d. dei “ponti d’oro”, ha inteso assicurare una promessa di impunita’ a colui che si determini spontaneamente a rinunciare all’attuazione di un proposto delittuoso.
E’ pacifico che, al pari di quanto accade per la operativita’ dell’istituto del recesso attivo, previsto dallo stesso articolo 56, successivo comma 4, la desistenza richiede l’indefettibile requisito della volontarieta’, nel senso che la norma de qua e’ applicabile solamente se la scelta di desistere non sia espressione di una libera e spontanea determinazione, e non anche il frutto di una costrizione di qualsivoglia natura, quale potrebbe essere la difficolta’ obiettiva di portare a termine l’azione criminosa, la reazione della vittima, l’azione di prevenzione delle forze di polizia o il sopraggiungere di terzi soggetti.
In senso conforme si e’ espressa la giurisprudenza di legittimita’ per la quale, in tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, la decisione, rispettivamente, di interrompere l’azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l’evento, deve essere il frutto di una scelta volontaria dell’agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volonta’ o necessitata da fattori esterni (cosi’, tra le tante, Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019, T., Rv. 275647).
Alla luce di tale principio di diritto, appare corretta la decisione della Corte di appello di Catanzaro che, riformando la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva mandato assolto i due fratelli (OMISSIS) dai reati loro ascritti ai capi 10) e 13), ha escluso che nella loro condotta fossero riconoscibili gli estremi di una desistenza volontaria, considerato che la scelta di interrompere l’attuazione del programma criminoso – sviluppatosi in un ampio arco temporale, tra il febbraio del 2007 e il luglio del 2008, relativamente alla importazione in Italia, con un container carico di legna da imbarcare su una nave in partenza da un porto venezuelano, di un ingente quantitativo di cocaina proveniente dalla (OMISSIS) era stata provocata dal ritrovamento da parte di uno dei correi, il (OMISSIS), nel giugno del 2008, di una apparecchiatura elettronica di localizzazione gps collocata all’interno della sua vettura. E che, del pari, la decisione di interrompere l’attuazione, portata avanti tra il giugno del 2008 e il luglio del 2009, di un altro programma criminoso finalizzato all’importazione in Italia di un ulteriore rilevante quantitativo di cocaina, che i due fratelli (OMISSIS) si erano impegnati a rivendere ad un gruppo criminale albanese, era stata adottata dagli odierni ricorrenti dopo che gli emissari dei fornitori colombiani in (OMISSIS) si erano impossessati della somma di denaro predisposta dagli acquirenti finali albanesi, i quali, per reazione, avevano “preso in ostaggio” uno dei due (OMISSIS) per ottenere la restituzione del denaro.
Come si avra’ modo di puntualizzare nel prosieguo con riferimento al solo reato contestato al capo 10) (v. infra il punto 5.1.), i due (OMISSIS) devono beneficiare, invece, dell’effetto estensivo dell’accoglimento di un motivo non personale formulato, con riferimento a quello stesso capo di imputazione, con l’atto di impugnazione di altro ricorrente.
2.5. Alla luce delle considerazioni esposte nei punti precedenti, tutte tese a rimarcare la oggettiva gravita’ delle condotte accertate e la personalita’ degli imputati, non censurabili in questa sede appaiono le determinazioni della Corte di appello di disattendere le richieste difensive di concessione delle attenuanti generiche a (OMISSIS), di riconoscimento delle medesime attenuanti con giudizio di prevalenza sulle aggravanti ovvero di ulteriore riduzione della pena: decisioni, peraltro, contestate dai due prevenuti, con il sesto e ultimo motivo del loro atto di impugnazione, con argomenti molto generici.
3. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) vada rigettato, con condanna dello stesso imputato al pagamento delle spese del procedimento.
3.1. Privo di pregio e’ il primo motivo del ricorso.
Premesso, per cio’ che concerne la lamentata violazione di legge, quanto evidenziato, nell’esame dell’identico motivo di altro ricorso, nella parte iniziale del punto 1.4., da intendersi qui trascritto, va rilevato come nel caso di specie il (OMISSIS) non abbia denunciato alcun reale travisamento della prova, ma abbia cercato di sostenere come fosse erronea il significato dimostrativo dato alle emergenze processuali: dunque, si e’ trattato di una mera denuncia di un presunto travisamento dei fatti, come tale non esaminabile in sede di legittimita’.
Il problema e’, dunque, quello di verificare se la scelta ricostruttiva privilegiata dai giudici di merito risponda alle regole della logica inferenziale e se siano corrette le relative massime di esperienza che governano il metodo deduttivo: in questo senso, va detto che appare convincente l’apparato argomentativo che sorregge la decisione di conferma della condanna dell’imputato, basata sulla valorizzazione di circostanze dotate di notevole capacita’ dimostrativa e di una ragionevole forza probatoria, difficilmente scalfibili dalle critiche difensive.
Ed infatti, nella motivazione della sentenza gravata e’ portata in rassegna una rilevante quantita’ di dati informativi idonei a comprovare che il concorso del (OMISSIS) nell’attivita’ inerente il tentativo di importazione in Italia di un ingente quantitativo di cocaina di circa 570 kg. proveniente dalla (OMISSIS) – sequestrato il 26 novembre 2007 in un porto colombiano, scoperto all’interno di un “carico di copertura” costituito da rotoli di guaina impermeabile destinata alla societa’ italiana (OMISSIS), impresa collettiva appositamente costituita da un agente di polizia giudiziaria sotto copertura – fosse stato provato dalla prolungata attivita’ preparatoria svolta dal coimputato (OMISSIS) assieme ai fornitori sudamericani (OMISSIS) e (OMISSIS), che, tra l’aprile e il maggio del 2006, erano stati dapprima ospitati nella casa rurale di (OMISSIS) e poi, con lo stesso (OMISSIS), si erano recati a Pordenone per incontrare il coimputato (OMISSIS), che, qualche mese prima – come confermato da un agente di polizia sotto copertura – si era visto a (OMISSIS) con l’ (OMISSIS) ed altri per programmare l’arrivo in Italia di quella partita di droga. Operazione, questa, nella quale era risultato coinvolto anche il cittadino (OMISSIS), il quale, nel marzo del 2006, si era interessato con l’ (OMISSIS) di prendere accordi a (OMISSIS) con la Ligure Servizio, e poi, colloquiando con due agenti di polizia giudiziaria sotto copertura, aveva confidato che all’arrivo in Italia quella partita di droga sarebbe stata trasportata e stoccata in via provvisoria in un deposito di un vivaio di (OMISSIS), in provincia di (OMISSIS), appartenente a tal “(OMISSIS)”, che, per i giudici di merito, era ragionevole ritenere si identificasse proprio con l’odierno ricorrente (OMISSIS): che, infatti, si era accertato non solamente che possedeva un vivaio proprio in quella zona di (OMISSIS), in provincia di (OMISSIS), ma che soprattutto era stato registrato mentre teneva rapporti telefonici proprio con il (OMISSIS), con il quale avevano concordato di tenersi in contatto per aggiornarsi sui reciproci spostamenti.
3.2. Il secondo motivo del ricorso del (OMISSIS) e’ infondato.
Costituisce espressione di un consolidato orientamento interpretativo di questa Corte il principio secondo il quale, ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti e’ sufficiente la conclusione dell’accordo finalizzato all’importazione dello stupefacente, sicche’ nella fase antecedente all’incontro delle volonta’ puo’ configurarsi il tentativo in ragione delle trattative intercorse, univoche e idonee a conseguire seriamente il reciproco consenso all’effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale (in questo senso, da ultimo, Sez. 3, n. 29655 del 29/01/2018, Blandon, Rv. 273717).
Di tale criterio ermeneutico i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione, tenuto conto dell’accertato concorso del (OMISSIS) nella commissione del reato tentato contestatogli, consistente nell’aver dato la disponibilita’ a stoccare presso un suo deposito l’ingente quantitativo di cocaina che doveva giungere in Italia, trasportato da una nave in partenza dalla (OMISSIS): elemento fattuale che si collega alla comprovata esistenza di una concreta ed avanzata trattativa portata avanti dai fornitori colombiani con gli acquirenti italiani, attuata non solo con l’imbarco della droga sulla motonave (dove sarebbe stata ritrovata e sequestrata dalle forze di polizia colombiane in collaborazione con quelle italiane), ma anche dalla predisposizione della documentazione necessaria per il trasporto e lo sdoganamento del “carico di copertura” delle guaine impermeabili; nonche’ dall’accertato avvenuto versamento, da parte dei venditori, della cospicua somma di ben 64.900 Euro, avvenuto il 26 luglio 2007 in (OMISSIS), in favore degli agenti di polizia giudiziaria italiana sotto copertura, che si erano proposti di curare il trasporto del carico fino a (OMISSIS).
3.3. Manifestamente infondate sono le doglianze, contenute nel terzo motivo del ricorso del (OMISSIS), concernenti il diniego di concessione delle attenuanti generiche e le scelte sulla dosimetria della pena. Tali decisioni sono state motivate, in maniera non sindacabile in questa sede, dai giudici di merito con riferimento alla obiettiva gravita’ dei fatti ed ai precedenti penali specifici di cui il (OMISSIS) e’ gravato: essendo pacifico in giurisprudenza che per giustificare, nell’ottica della verifica di legittimita’ dovuta in questa sede, l’esercizio di quei poteri discrezionali e’ sufficiente che il giudice abbia preso in considerazione anche uno solo degli elementi indicati dall’articolo 133 c.p..
Del pari manifestamente infondata e’ la pretesa difensiva di ottenere la rideterminazione della pena in conseguenza della pronuncia della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale. Se e’ vero che con tale decisione la Consulta ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1, nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziche’ di sei anni, e’ anche vero che tale statuizione manipolativa produce effetti favorevoli, anche in forma retroattiva ai sensi dell’articolo 2 c.p., comma 4, per le condotte di reato non lievi, di cui all’innanzi citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 purche’ commesse dopo il 5 marzo 2014, data di pubblicazione della sentenza della Consulta n. 32 del 2014, perche’ per i reati commessi prima di quella data – come per quello contestato, nel caso di specie, al (OMISSIS) – operava ancora il piu’ favorevole limite edittale minimo di sei anni di reclusione.
4. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) vada accolto, in quanto e’ fondato il primo motivo, con effetti assorbenti dell’esame degli altri due motivi.
La Corte di merito ha asserito come per il reato concernente il tentativo di importazione in Italia di un ingente quantitativo di 10 kg. di cocaina proveniente dalla (OMISSIS), poi sequestrata in parte in (OMISSIS) e in parte in (OMISSIS), contestato sub capo 6), la colpevolezza del coimputato (OMISSIS) fosse stata dimostrata, per un verso, dalle dichiarazioni dell’ufficiale di polizia giudiziaria sotto copertura che, il 3 gennaio 2007, aveva saputo che all’importazione di quella grossa partita di droga era direttamente interessato l’ (OMISSIS), che gli aveva confidato che lo stupefacente era destinato ai “calabresi”; per altro verso, dal fatto che l’ (OMISSIS), che in precedenza si era incontrato con il (OMISSIS), venendo pure ospitato nella casa rurale di (OMISSIS) aveva contattato lo stesso (OMISSIS) comunicandogli di “tenersi pronto” per il recupero della droga.
In tale contesto, nel quale la responsabilita’ del (OMISSIS) nel tentativo di importazione di quella partita di cocaina e’ stata ragionevolmente considerata comprovata dalle condotte preparatorie poste in essere dal suddetto imputato prima che la droga venisse scoperta, si inserisce la figura del (OMISSIS) che le captazioni hanno dimostrato come, solo alla fine di gennaio del 2007, avesse accettato l’incarico dell’ (OMISSIS), che ancora non sapeva che la droga era stata gia’ trovata e sequestrata dalle forze dell’ordine, di recarsi a (OMISSIS), salire a bordo di quella motonave ed effettuare il materiale prelievo dello stupefacente: attivita’ che il (OMISSIS) aveva poi effettivamente compiuto, ovviamente senza rinvenire la droga che era stato incaricato di recuperare. (OMISSIS) che non risulta aver in alcun modo concorso nelle precedenti attivita’ preparatorie finalizzate alla importazione di quello stupefacente, poste in essere da altri concorrenti.
Il contributo dato dal (OMISSIS), a causa della inesistenza dell’oggetto materiale della condotta – inesistenza che, in ragione della partecipazione a lui specificamente riferibile, puo’ dirsi originaria e assoluta (in questo senso, tra le altre, Sez. 3, n. 26505 del 20/05/2015, Bruzzaniti, Rv. 264396) – dunque, della assoluta inidoneita’ degli atti a produrre l’evento, non determino’ alcuna messa in pericolo dell’interesse giuridico protetto dalla norma incriminatrice contestata: la sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio nei confronti del prevenuto, a mente dell’articolo 49 c.p..
5. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) vada accolto, sia pur nei limiti nel prosieguo precisati.
5.1. I motivi del ricorso, di cui ai punti dal n. 1 al n. 5, e dal n. 10 al n. 15 dell’atto di impugnazione, esaminabili congiuntamente perche’ strettamente connessi, sono fondati per le ragioni di seguito esposte.
Quanto all’impossibilita’ di applicare, nel caso di specie, tanto la disciplina della desistenza quanto quello quella del recesso attivo, dunque alla infondatezza delle relative doglianze contenute nel ricorso dello (OMISSIS), valgono le considerazioni sviluppate, nella valutazione dell’analoga doglianza formulata da altri ricorrenti, nel punto 2.4., da intendersi qui integralmente trascritto.
Per cio’ che concerne le questioni sulla qualificazione giuridica delle condotte delittuose accertate, va premesso che lo (OMISSIS) e’ stato chiamato a rispondere dell’imputazione del capo 10), nella quale gli e’ stata contestata la violazione dell’articolo 73, commi 1 e 6, Decreto del Presidente della Repubblica citato sia nella forma del tentativo, con riferimento alla condotta di importazione, che in quella del reato consumato, con riferimento alla condotta di acquisto. Tuttavia, nella determinazione della pena nel giudizio di secondo grado, la Corte di appello non ha considerato le due condotte in concorso formale, ne’ ha altrimenti operato alcun aumento di pena ai sensi dell’articolo 81 c.p., ritenendo sussistente a carico del prevenuto il solo reato nella forma consumata.
Ora, e’ del tutto ininfluente che nella sentenza gravata si sia parlato di “importazione dalla (OMISSIS) di un ingentissimo quantitativo di 1.000 kg. di cocaina” (cosi’ a pag. 60), poiche’ e’ di tutta evidenza come i giudici di merito abbiano voluto richiamare la “operazione di importazione” considerandola in tutti i suoi aspetti: non sussiste, dunque, la lamentata contraddittorieta’ interna della motivazione, rispetto ad una prospettata incompatibilita’ tra quel passaggio motivazionale e quello successivo nel quale si e’ affermata la sussistenza del reato consumato di acquisto di quella partita di stupefacente.
E’, invece, con riferimento a tale ultima asserzione che e’ riconoscibile la fondatezza del motivo dedotto dal ricorrente. Ricordato come, secondo l’orientamento di questa Corte, ai fini della consumazione del delitto di acquisto di sostanze stupefacenti sia sufficiente la conclusione dell’accordo finalizzato all’importazione dello stupefacente, senza la necessita’ che vi sia stata una effettiva “traditio” dello stesso, purche’ della esistenza della sostanza ovvero della sua disponibilita’ da parte del venditore vi sia certezza (con la conseguenza che nella fase antecedente all’incontro delle volonta’ puo’ configurarsi il tentativo in ragione delle trattative intercorse, univoche e idonee a conseguire seriamente il reciproco consenso all’effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale: in questo senso, tra le altre, Sez. 3, n. 29655 del 29/01/2018, Blandon, Rv. 273717; Sez. 5, n. 54188 del 26/09/2016, Plzzinga, Rv. 268749 Sez. 4, n. 6781 del 23/01/2014, Bekshiu, Rv. 259284), va rilevato come di tale principio di diritto la Corte distrettuale non sembra aver fatto buon governo: in quanto, pur affermando che, prima che l’ingente quantitativo di cocaina venisse sequestrato presso un porto colombiano, le parti interessate alla operazioni di compra-vendita avevano gia’ raggiunto un accordo, nella motivazione del provvedimento gravato si e’ fatto poi riferimento esclusivamente alla esistenza di intese circa le possibili modalita’ di nascondimento della droga e di spedizione, nonche’ alle connesse operazioni di sdoganamento, senza nulla dire circa l’esatto valore ponderale e la qualita’ della droga destinata ai “calabresi”, l’accordo sul prezzo e la disponibilita’ del denaro necessario per l’acquisto. Elementi, questi, in base ai quali non e’ stato chiarito se il reato dovesse effettivamente considerarsi consumato o se, invece, l’attivita’ fosse rimasta allo stadio del tentativo.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata su tale specifico punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello per definire, in base al principio di diritto innanzi enunciato, la soluzione alla questione circa l’esatta qualificazione giuridica, in termini di reato consumato o tentato, delle condotte contestate con il capo d’imputazione 10). Decisione, questa, che – come innanzi anticipato – ha effetti estensivi anche per i coimputati (OMISSIS) e (OMISSIS).
5.2. I motivi del ricorso, di cui ai punti nn. 6 e 7 dell’atto di impugnazione, sono infondati.
L’articolo 603 c.p.p., comma 3-bis, introdotto dalla L. n. 103 del 2017, articolo 1, comma 58, per codificare un principio di fonte giurisprudenziale, prevede che “nel caso di appello del pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale”.
Questa Corte ha avuto modo di chiarire che la reformatio in appello della pronuncia assolutoria di prime cure non impone sempre, in automatico, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per il riascolto di tutti i soggetti esaminati nel corso del giudizio di primo grado, essendo necessaria tale rinnovata assunzione della prova dichiarativa solo se la stessa sia determinante ai fini della decisione di condanna; se sia riconoscibile una reale divergenza tra la sentenza del giudice di primo e quella del giudice di secondo grado in ordine alla valutazione della attendibilita’ del dichiarante ovvero del contenuto della relativa deposizione; e, comunque, se non vi sia una difformita’ tra il contenuto della deposizione valutato dal primo giudice e quello valorizzato dalla corte di appello.
Tanto e’ desumibile dagli orientamenti, oramai sufficientemente definiti, della giurisprudenza di legittimita’, la quale ha sottolineato che il giudice d’appello che intenda procedere alla reformatio in peius di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all’esito di giudizio sia ordinario che abbreviato, deve procedere all’indispensabile rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale esclusivamente nel caso di valutazione “differente” della prova dichiarativa decisiva e non di mero “travisamento” di essa, caso quest’ultimo in cui si puo’ pervenire al giudizio di colpevolezza senza necessita’ di rinnovazione delle prove dichiarative (v., da ultimo, Sez. 6, n. 35899 del 30/05/2017, Forini, Rv. 270546; cosi’, prima della novella legislativa, Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486-91, per cui non e’ configurabile la differente valutazione del significato della prova dichiarativa laddove la “lettura” della prova, da parte del primo giudice, sia affetta da errore revocatorio, per omissione, invenzione o falsificazione; conf. in seguito, con specifico riferimento alla riforma della sentenza assolutoria emessa all’esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785); e che, dunque, non sussistono i presupposti per la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello qualora la riforma in peius della sentenza assolutoria di primo grado sia fondata, non gia’ su un diverso apprezzamento in ordine all’attendibilita’ di una prova dichiarativa diversamente valutata in primo grado, ovvero su una diversa valutazione del suo contenuto e della sua portata, bensi’ su una valutazione organica, globale ed unitaria degli ulteriori elementi indiziari a carico (esterni alle dichiarazioni), erroneamente considerati in maniera atomistica dalla decisione del primo giudice (cosi’, da ultimo, Sez. 5, n. 53415 del 18/06/2018, Boggi, Rv. 274593).
Di tale disposizione normativa e dei relativi criteri esegetici formulati dalla giurisprudenza di legittimita’, la Corte di appello di Catanzaro ha fatto buon governo posto che la riforma della sentenza assolutoria di primo grado e’ stata disposta nei riguardi dello (OMISSIS) non per una diversa valutazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore (OMISSIS) rispetto a quella operata dal giudice di primo grado, ma, come si e’ gia’ analizzato nel precedente punto, esclusivamente per una differente qualificazione della condotta accertata in termini di reato consumato e non anche di reato tentato.
5.3. I motivi del ricorso, di cui ai punti nn. 8 e 9 dell’atto di impugnazione, sono fondati.
Nella sentenza gravata la Corte di appello ha sostenuto come l’esistenza della colpevolezza dello (OMISSIS) in ordine al concorso nell’attivita’ criminosa posta in essere tra il febbraio del 2007 e il luglio del 2008 per l’importazione in Italia, con un container carico di legna da imbarcare su una nave in partenza da un porto venezuelano, di un ingente quantitativo di cocaina proveniente dalla (OMISSIS), fosse dimostrata dal fatto che prevenuto aveva accompagnato il coimputato (OMISSIS) ad incontri con altro correo; e che lo stesso aveva offerto la disponibilita’ a far risultare la propria azienda come destinataria della legna trasportata, occupandosi di curare le pratiche per sdoganamento del carico in arrivo in Italia per il tramite di una societa’ di (OMISSIS).
Si tratta all’evidenza di motivazione gravemente lacunosa e logicamente incongrua in relazione all’esistenza dell’elemento psicologico del reato, in quanto inidonea a spiegare se lo (OMISSIS) fosse stato consapevole del fatto che il container di legna da lui acquistata dovesse celare quell’ingente quantitativo di cocaina.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata per il solo (OMISSIS) anche con riferimento a questo punto della decisione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro che, nel nuovo giudizio, dovra’ colmale gli indicati vuoti e le esposte aporie motivazionali.
6. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) vada accolto, per le ragioni e nei limiti di seguito illustrati.
6.1. Il primo motivo del ricorso e’ infondato per le ragioni sopra esposte, nell’esame delle analoghe doglianze formulate nell’interesse di altro imputato, nel punto 5.2., al cui contenuto e’ sufficientemente far rinvio.
6.2. Il secondo motivo del ricorso del (OMISSIS) e’ inammissibile perche’ diretto esclusivamente a sollecitare una diversa lettura dei dati informativi a disposizione, tenuto conto che, con motivazione perspicua e non viziata da manifesta illogicita’, la Corte di appello ha approfonditamente esaminato le emergenze processuali e congruamente spiegato come le stesse avessero dimostrato, senza tema di smentita, la colpevolezza del prevenuto in relazione al delitto ascrittogli al capo 5).
Va ricordato quanto gia’ evidenziato nell’esame della posizione di altri ricorrenti, a proposito della adeguatezza e congruita’ della motivazione della sentenza gravata: le concordanti dichiarazioni accusatorie rese dal (OMISSIS) ed il tenore delle conversazioni captate dagli inquirenti avevano dimostrato che, nel periodo in esame, (OMISSIS) aveva acquisito un quantitativo di sostanza stupefacente liquida contenuta in una amaca, per la cui estrazione era stato necessario far giungere in Calabria un chimico (il “professore”) capace di effettuare quella attivita’ di recupero della droga; che tale amaca era stata custodita in una casa rurale di (OMISSIS) proprio dal (OMISSIS) il quale, a partire dal febbraio del 2006, aveva avuto frequenti rapporti con (OMISSIS), in compagna del quale e di (OMISSIS), si era poi recato anche a Madrid per incontrare i fornitori di altre partite di cocaina; che l’esperto cui affidare quel compito di estrazione della droga dall’amaca era un tal (OMISSIS), che era stato contattato proprio dal (OMISSIS), d’intesa con (OMISSIS) e con il (OMISSIS) (il quale aveva significativamente finito per ammettere che in quel casolare era stata eseguita proprio quell’attivita’ di estrazione della cocaina); che l’estrazione era stata poi avviata nel dicembre del 2006 e in parte portata a termine, tanto che il (OMISSIS), il (OMISSIS) e il (OMISSIS) erano stati registrati mentre discutevano della scarsa qualita’ della sostanza; ed ancora, che era del tutto ininfluente il fatto che all’interno della casa rurale non fosse stata trovato lo stupefacente, non avendo la polizia giudiziaria effettuato alcuna perquisizione all’interno di quell’immobile, essendo, invece, significativo che un correo, tal (OMISSIS), fosse stato scoperto con un quantitativo di cocaina proprio dopo essersi recato in quell’abitazione di campagna.
In tale contesto argomentativo, appaiono tutte finalizzate a contestare – in questa sede impropriamente – nel merito le valutazioni compiute dalla Corte territoriale, la quale ha sottolineato che il (OMISSIS), verosimilmente interessato anche ad acquistare una ulteriore partita di cocaina “secca”, avesse concorso nello specifico reato avente ad oggetto l’acquisto e la detenzione illegale della medesima sostanza stupefacente liquida, tenuto conto che le captazioni eseguite dagli inquirenti avevano comprovato che egli aveva “provato” la sostanza estratta ed aveva discusso con (OMISSIS) della sua scarsa qualita’, perche’ provocava nell’assuntore “mal di testa e vomito”; e che lo stesso, che si sarebbe pure preoccupato di reperire il “prodotto” necessario per eseguire l’operazione di estrazione, aveva tenuto contatti con il citato “professore”, parlando al telefono in spagnolo, anche per favorirne l’arrivo in (OMISSIS).
6.3. Il terzo e il quarto motivo del ricorso sono fondati per le ragioni e nei limiti gia’ innanzi indicati nei punti 1.3., 2.4. e 5.1. nell’esame della posizione di altri ricorrenti, al cui contenuto e’ sufficiente far rinvio. In relazione alla contestazione del reato associativo, la motivazione della sentenza impugnata va pure completata con riferimento alle doglianze difensive, alle quali non e’ stata data una logicamente convincente risposta dai giudici di secondo grado, circa la valenza da attribuire al contenuto di quelle intercettazioni da cui si desumerebbe che i correi erano stati interessati ad evitare il coinvolgimento del (OMISSIS) nella realizzazione di altri specifici propositi delittuosi.
La sentenza gravata va, dunque, annullata anche nei confronti del (OMISSIS) limitatamente ai reati di cui ai capi 1) e 10).
6.4. Del tutto generiche sono le doglianze avanzate nell’interesse del ricorrente con il quinto motivo dell’atto di impugnazione, con riferimento al mancato riconoscimento delle richieste attenuanti generiche e alla scelta delle pena finale, in quanto, a fronte della specifica e congrua motivazione valorizzata dalla Corte di merito, non sindacabile in questa sede, che ha ricordato la gravita’ dei reati accertati ed il ruolo avuto nella vicenda dal (OMISSIS), le lamentele contenute nel ricorso si presentano indeterminate, contenendo un mero richiamo al comportamento asseritamente collaborativo tenuto dallo stesso nel corso del giudizio.
7. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) sia inammissibile in quanto presentato sostanzialmente per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
Le doglianze prospettate si mostrano in gran parte generiche, risolvendosi comunque in censure tendenti ad una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, a fronte di una decisione qualificata da un apparato argomentativo completo e privo di illogicita’: con il quale la Corte di appello calabrese, pure richiamando il tenore della conforme decisione di primo grado, ha spiegato che la colpevolezza del (OMISSIS) in ordine al concorso nell’acquisto di una partita di cocaina del peso di circa 2 kg., in parte sequestrata dagli inquirenti presso il casello autostradale di (OMISSIS), fosse stato provato dal contenuto delle intercettazioni e delle osservazioni da cui si era compreso che, dopo una lunga trattativa telefonica, il (OMISSIS) ed il correo (OMISSIS) avevano trovato l’intesa sul prezzo della compra-vendita della sostanza, con l’ausilio dell’intermediario, tal (OMISSIS); che l’intera partita di droga era stata poi consegnata a (OMISSIS), all’ (OMISSIS) da tal (OMISSIS) e dal primo riconsegnata in parte al (OMISSIS) a (OMISSIS) e in parte al (OMISSIS): dato che quest’ultimo aveva confermato all’ (OMISSIS) che entro una decina di giorni avrebbe versato la somma pattuita, il cui pagamento era stato appunto minacciosamente sollecitato dai fornitori sudamericani (tra cui una non meglio identificata ” (OMISSIS)”, che si era occupata della importazione della sostanza in Italia).
Segue la condanna del (OMISSIS) al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
8. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) vada accolto, in quanto fondato e’ l’unico motivo dedotto con tale atto di impugnazione, per le ragioni gia’ analiticamente rappresentate nel punto 5.1., da intendersi qui integralmente trascritto.
9. Ai sensi dell’articolo 624 c.p.p., nei riguardi degli imputati per i quali e’ stato pronunciato l’annullamento parziale della sentenza impugnata, vanno indicate in dispositivo le parti della medesima decisione divenute irrevocabili.
10. Per la liquidazione dei compensi spettanti al difensore del (OMISSIS), ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la richiesta va proposta al giudice del merito, competente per la fase dell’esecuzione, essendo pacifico che questa Corte accede agli atti esclusivamente ai fini della rilevazione di eventuali vizi verificatisi nel corso del giudizio: atti il cui accesso compete, invece, a quegli specifici fini al giudice del merito per l’esercizio delle relative valutazioni discrezionali (in questo senso, ex multis, Sez. 3, n. 41525 del 15/12/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 271339).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) perche’ il fatto non sussiste.
Annulla la medesima sentenza nei confronti di (OMISSIS), limitatamente al reato di cui al capo 1), di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), limitatamente ai reati di cui ai capi 1) e 10), nonche’ di (OMISSIS) e (OMISSIS), imputati del solo reato di cui al capo 10), e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio su tali capi; rigetta nel resto il ricorso di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Rigetta il ricorso di (OMISSIS), che condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali nonche’ al versamento della somma di duemila Euro alla Cassa delle Ammende.
Visto l’articolo 624 c.p.p., dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilita’ per (OMISSIS) in ordine ai reati di cui ai capi 5), 6), 7) e 8); per (OMISSIS) in ordine ai reati di cui ai capi 5), 8) e 13); per (OMISSIS) in ordine al reato di cui al capo 13) e per (OMISSIS) in ordine al reato di cui al capo 5).
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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