Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 10 agosto 2020, n. 23700.
Massima estrapolata:
In tema di individuazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, la comparazione dei reati sotto il profilo della gravità va svolta secondo la regola di cui all’art. 4 cod. pen., con conseguente irrilevanza delle circostanze aggravanti indipendenti che non comportano un aumento di pena superiore a un terzo. (Nella fattispecie è stata esclusa la rilevanza della circostanza aggravante di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
Sentenza 10 agosto 2020, n. 23700
Data udienza 2 luglio 2020
Tag – parola chiave: STUPEFACENTI – ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOVERE Salvatore – Presidente
Dott. ESPOSITO Aldo – rel. Consigliere
Dott. BELLINI Ugo – Consigliere
Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere
Dott. PICARDI Francesca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/05/2018 della CORTE APPELLO di CAGLIARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FRANCESCA PICARDI;
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso di (OMISSIS), per l’inammissibilita’ del ricorso di (OMISSIS), il rigetto del ricorso di (OMISSIS) e l’inammissibilita’ del ricorso di (OMISSIS);
Per (OMISSIS) e’ presente l’avv. (OMISSIS), del foro di Cagliari che chiede l’accoglimento del ricorso;
Per (OMISSIS) e’ presente l’avv. (OMISSIS), del foro di Firenze che chiede l’accoglimento del ricorso;
Per (OMISSIS) e’ presente l’avv. (OMISSIS), del foro di Roma che chiede l’accoglimento del ricorso;
Per la pratica Forense e’ presente la Dott.ssa (OMISSIS) del foro di Roma.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Cagliari, previa declaratoria di non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS), essendo il reato contestatogli estinto per prescrizione, ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari, che ha condannato:
(OMISSIS) alla pena di anni 30 di reclusione, qualificati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 4 i fatti di cui ai capi 9,10, 14, 15, 16, per i reati di cui ai capi B e C (reati associativi Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 74 con ruolo di promotore o finanziatore: piu’ precisamente capo B associazione Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 74 con la partecipazione di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), di cui (OMISSIS) era finanziatore; capo C associazione finalizzata non solo al traffico di sostanze stupefacenti, ma anche al compimento di una serie indeterminata di reati contro il patrimonio e la persona, aggravata dalla disponibilita’ di armi, di cui (OMISSIS) era promotore e (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) partecipanti), 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, esclusa l’aggravante dell’ingente quantita’ e riconosciuta la continuazione (piu’ precisamente capo 1 acquisto, in data (OMISSIS), da parte di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) dai trafficanti (OMISSIS) operanti in (OMISSIS) di un’imprecisata, ma rilevante quantita’ di eroina, custodita da (OMISSIS) e, poi, ritirata da (OMISSIS) e (OMISSIS); capo 2 acquisto, in data (OMISSIS), da parte di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) dai trafficanti (OMISSIS) operanti in (OMISSIS), che operavano in concorso con il fornitore (OMISSIS) (OMISSIS), di un’imprecisata, ma rilevante quantita’ di eroina, ricevuta da (OMISSIS) a (OMISSIS) e, poi, consegnata a (OMISSIS) a (OMISSIS); capo 3 acquisto, in data (OMISSIS), da parte di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), da (OMISSIS), con l’intermediazione dei trafficanti (OMISSIS) operanti in (OMISSIS), di circa 10kg di eroina, affidata in custodia a (OMISSIS) e, poi, ritirata da (OMISSIS), (OMISSIS) e altri; capo 4 acquisto, in data (OMISSIS), da parte di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) da (OMISSIS), con l’intermediazione dei trafficanti (OMISSIS) operanti in (OMISSIS), di circa 15kg di eroina, affidata in custodia a (OMISSIS) e, poi, ritirata da (OMISSIS) e altri; capo 9 vendita, da parte di (OMISSIS), in concorso con (OMISSIS), a (OMISSIS), noto quale (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in data (OMISSIS), di una quantita’ imprecisata di droga per un valore non inferiore ad Euro 20.000,00; capo 10 vendita, da parte di (OMISSIS), a (OMISSIS), noto quale (OMISSIS), tra (OMISSIS), di una imprecisata qualita’ di droga per un valore non inferiore ad Euro 8.000,00; capo 11 estorsione in danno di (OMISSIS), costretto a pagare il corrispettivo di una partita di droga, mediante violenza, in particolare tramite la sottrazione un furgone, con la minaccia di restituirglielo solo previo pagamento, fino al (OMISSIS); capo 12 vendita, da parte di (OMISSIS), di un provino di cocaina e di una quantita’ imprecisata di cocaina a (OMISSIS) per il corrispettivo non inferiore ad Euro 37.000,00, in epoca posteriore e prossima al (OMISSIS); capo 13, estorsione in danno di (OMISSIS), costretto con le minacce a pagare il corrispettivo di una fornitura di droga, fino al (OMISSIS); capo 14 acquisti dai fratelli (OMISSIS) di una quantita’ imprecisata di marijuana, in data prossima al (OMISSIS) e in data (OMISSIS); capo 15 acquisto, in concorso con il nipote (OMISSIS), dai fratelli (OMISSIS), di una quantita’ imprecisata di cocaina, divisa in 5 sacchetti, rivenduta a (OMISSIS) per un corrispettivo non inferiore a Euro 5.000,00, in data (OMISSIS); capo 16 vendita a (OMISSIS) di 256 grammi di marijuana, in data (OMISSIS): capi 17, 18 e 19 detenzione illegale di un fucile mitragliatore, una pistola automatica e fucili automatici, armi portate in luogo pubblico, in data anteriore al (OMISSIS) con permanenza successiva sino alla contestazione ed in epoca prossima al (OMISSIS));
(OMISSIS), esclusi gli effetti della recidiva, alla pena di 16 anni di reclusione, unitamente all’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, all’interdizione legale durante l’esecuzione della pena ed all’interdizione dalla professione di avvocato per la durata di anni 4, ed alla misura di sicurezza della liberta’ vigilata per durata non inferiore a 3 anni, per i reati di cui ai capi B (associazione Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 74), 3 (acquisto, in concorso con altri, ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, di circa kg 10 di eroina dall'(OMISSIS) (OMISSIS), operazione a cui partecipava trasportando il danaro a (OMISSIS)) e XIV (sostituzione ex articolo 648-bis c.p., commi 1 e 2, di una somma pari a circa L. 250.000.000,00, ricevuta da (OMISSIS) e proveniente da delitti non colposi, con Euro);
(OMISSIS) alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa per il reato di cui al capo 9 e (OMISSIS) alla pena di anni 5 di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa per i reati di cui al capo 9 e 10
2. Avverso tale sentenza hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo di propri difensori, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS).
3. (OMISSIS) ha proposto due distinti ricorsi. Con il primo (Avv. (OMISSIS)) ha dedotto: 1) la mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione, fondata su un’informazione probatoria parziale, nonostante ipotesi alternative dimostrate, ma del tutto trascurate, in ordine all’affermata responsabilita’ per i capi 3, 14 e B, rispetto al quale ultimo si e’ anche lamentata la erronea applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 per la mancata derubricazione in favoreggiamento reale – in particolare A) in ordine al capo 3 la Corte territoriale ha omesso ogni valutazione riguardo alla completa assenza di contatti telefonici tra (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), al mancato uso di utenze dedicate da parte del ricorrente ed alla trascrizione incompleta dei contatti telefonici (OMISSIS)/ (OMISSIS), attribuendo all’incuria della difesa la mancata acquisizione dei tabulati, senza considerare la scadenza dei termini per la relativa richiesta gia’ all’epoca dell’applicazione della misura cautelare; ha riportato un dato non corrispondente al vero a p. 142, affermando che il ricorrente si sarebbe procurato il numero di (OMISSIS) in occasione della sua trasferta a (OMISSIS), mentre ne disponeva gia’ prima; ha superato in modo illogico e del tutto congetturale le allegazioni difensive in ordine all’incontro (OMISSIS)/(OMISSIS) ed alla negazione dell’incontro (OMISSIS)/ (OMISSIS); ha ignorato l’uso della terza persona plurale nei dialoghi intercettati del 17 e 18 maggio 2009, che dimostrano che l’acquirente della droga non corrisponde a (OMISSIS), ma a terze persone; e’ pervenuta ad una ricostruzione dei fatti incompatibile con l’eccessivita’ del prezzo pagato per l’eroina, con la circostanza che (OMISSIS) non e’ l’acquirente della droga e che (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sono semplici intermediari, ma non i venditori; B) in ordine al capo XIV, la Corte e’ pervenuta alla conclusione dell’illecita provenienza del danaro e della conoscenza di tale dato da parte del ricorrente, usando le dichiarazioni di (OMISSIS), il cui impossibile contro-esame avrebbe reso necessaria la verifica dei fatti riferiti tramite la testimonianza della (OMISSIS) e degli altri testi, e ha affermato la titolarita’ della somma da parte di (OMISSIS) in modo contraddittorio con tutti gli altri episodi accertati, in quanto (OMISSIS), da un lato, non avrebbe avuto bisogno di ricorrere al finanziamento di (OMISSIS) laddove avesse avuto la disponibilita’ di Lire 500.000.000,00 e, dall’altro, tenuto conto della data di emissione della banconote – entro il (OMISSIS) – e dei suoi lunghi periodi di detenzione, non avrebbe potuto accumulare tale cospicua somma, cosi’ come ha affermato, in modo del tutto erroneo, la sussistenza dell’aggravante dell’aver agito nell’esercizio della professione, essendosi il ricorrente limitato a dichiarare, in sede di cambio, di operare quale mandatario di cliente; C) in ordine al capo B-B.3, la Corte ha confermato la partecipazione all’associazione in base al solo ed insufficiente dato dell’esposizione debitoria di (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), nonostante il mancato coinvolgimento nei reati fine, eccetto il contestato capo 3, l’archiviazione degli altri procedimenti penali nei confronti di (OMISSIS), l’atteggiamento aggressivo e l’astio di (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), del tutto sottovalutato, la consuetudine nella famiglia (OMISSIS) dell’uso dell’espressione “avvocato” per riferirsi ad un losco personaggio diverso da (OMISSIS) e le plausibili deduzioni difensive che hanno ragionevolmente e verosimilmente smentito tutte le asserite condotte partecipative e, cioe’, la telefonata a (OMISSIS) prima della trasferta nel carcere di (OMISSIS) per la visita al detenuto (OMISSIS), giustificata dalla necessita’ di recuperare le spese, l’impossibilita’ di desumere dalla consegna a (OMISSIS) della somma ricevuta da (OMISSIS), la conoscenza dei fatti collegati, l’assenza di contatti ulteriori con l’assistito (OMISSIS) rispetto a quelli collegati all’espletamento del mandato, la sussistenza di leciti rapporti con (OMISSIS) e (OMISSIS), il contenuto del tutto irrilevante della telefonata tra (OMISSIS) e (OMISSIS) n. 2254, indicata erroneamente e riportata in modo incompleto, il valore del tutto equivoco dell’avviso dato, da parte del ricorrente, ai (OMISSIS) del ritrovamento delle microspie nell’auto di (OMISSIS); 2) la manifesta illogicita’ o contraddittorieta’ della motivazione relativamente al diniego delle generiche, fondato su precedenti modesti e su rapporti, di cui non risulta dimostrata la solidita’, continuita’ e univocita’, con soggetti di straordinaria caratura criminale, senza alcuna valutazione delle vessazioni subite dal ricorrente da parte di (OMISSIS) e con una ingiustificata disparita’ di trattamento rispetto a tutti gli altri co-imputati che hanno optato per il rito abbreviato. Con il secondo ricorso (Avv. (OMISSIS)) si sono denunciate: 1) la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 in ordine al capo B, essendo stata desunta la partecipazione all’associazione dal mero asserito coinvolgimento in un reato fine, del tutto insufficiente, in assenza della prova del pactum e dell’affectio societatis; 2) la contraddittorieta’ della motivazione in ordine al capo 3, in quanto a) non si e’ spiegata in modo ragionevole l’assenza di contatti diretti (personali o telefonici) tra (OMISSIS)/ (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), b) si sono valorizzati i contatti telefonici (OMISSIS)/ (OMISSIS) riportati in modo incompleto, senza indicazione di dati essenziali (quali l’ubicazione delle celle, l’esito della telefonata), senza l’acquisizione dei tabulati, non attribuibile a negligenza della difesa, c) si e’ superata in modo illogico la tesi difensiva diretta a giustificare la trasferta di (OMISSIS) a (OMISSIS) in data (OMISSIS) per la visita della casa di (OMISSIS), oggetto di trattativa immobiliare, senza svolgere gli approfondimenti richiesti sull’attendibilita’ del teste (OMISSIS), tramite la sua audizione testimoniale e quella del legale rappresentante o dipendente della (OMISSIS) o dell’Avv. (OMISSIS), e d) si e’ scartata la ricostruzione difensiva di tutta la vicenda, che, al contrario, tiene conto e collega in modo coerente tutti gli elementi probatori (in particolare le successive trasferte a (OMISSIS) di (OMISSIS), che rendono del tutto implausibile, perche’ non necessaria, la consegna dell’acconto da parte di (OMISSIS); le bugie raccontate da (OMISSIS) ai (OMISSIS) circa il coinvolgimento di (OMISSIS), al solo fine di assicurarsi l’affare, sfruttando la stima nutrita nei confronti dell’avvocato; la documentazione prodotta in relazione alla trattativa immobiliare e l’estrema difficolta’ di conciliare la visita alla casa e l’appuntamento con (OMISSIS); il contenuto delle conversazioni intercettate del 17 e 18 maggio in cui viene usata la terza persona plurale e viene fatto riferimento ad un possibile guadagno di (OMISSIS) nell’operazione); 3) la violazione dell’articolo 648-bis c.p. in ordine al capo XIV, di cui mancano sia l’elemento oggettivo, essendo il reato presupposto solo asserito ma non dimostrato, sia l’elemento soggettivo della consapevolezza, da parte di (OMISSIS), della illecita provenienza delle somme, che non puo’ essere desunto dalla scelta di riferire in dibattimento e non gia’ in sede di indagini le notizie di cui era a conoscenza, che coincidono, peraltro, con quelle fornite da (OMISSIS). In data 18 giugno 2020 e’ pervenuta ulteriore memoria difensiva.
4. (OMISSIS) ha denunciato: 1) l’erronea applicazione dell’articolo 192 c.p.p., atteso che manca una valutazione globale degli indizi, limitandosi la motivazione ad elencare gli elementi probatori emersi, senza neppure individuarne il valore, ed attribuendo significato al riferimento al “cagnolino sano”, ritenuto indicare, in modo criptico, la sostanza stupefacente, senza tenere conto, pero’, che il soggetto che lo ha introdotto nelle conversazioni ( (OMISSIS)) e’ stato assolto e che, comunque, non e’ stata rinvenuta la droga nelle perquisizioni effettuate; 2) l’inosservanza dell’articolo 56 c.p., atteso che le condotte asseritamente dimostrate sono, comunque, lontane dalla consumazione del reato; 3) la mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, che consiste nel mero rinvio alle argomentazioni del giudice di primo grado, fondate solo su un’interpretazione equivoca delle conversazioni intercettate, senza una puntuale e specifica risposta alle censure dell’appello.
5. (OMISSIS) ha dedotto: 1) la violazione degli articoli 4 e 16 c.p.p. in relazione al rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale, sollevata in favore del Tribunale di (OMISSIS), nel cui circondario si e’ verificato il reato piu’ grave di cui al capo C (associazione Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 74 aggravata dalla circostanza di cui al comma 4), in quanto, ai fini della competenza, deve tenersi conto della circostanza aggravante ad effetto speciale del possesso delle armi, che e’ erroneamente richiamata negli altri capi, con riferimento ai quali non e’ stata ne’ descritta ne’ accertata, mentre non possono essere considerate ne’ la recidiva ne’ le altre circostanze; 2) la violazione dell’articolo 125 c.p.p. in considerazione dell’omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena, non riuscendosi neppure a comprendere quale sia il reato base utilizzato per il calcolo della continuazione e non potendo ritenersi sufficienti le argomentazioni svolte ai fini della individuazione del reato piu’ grave ai sensi dell’articolo 4 c.p.p., i cui criteri sono diversi da quelli di cui all’articolo 81 c.p.; 3) l’illegalita’ della pena all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019; 4) l’inutilizzabilita’ delle dichiarazioni del coimputato (OMISSIS), da cui la Corte di appello non ha tratto le effettive conseguenze, in quanto non ha tenuto conto della decisivita’ di tale prova nella valutazione del giudice di primo grado; 5) la violazione di legge (in particolare dell’articolo 267 c.p.p., commi 1 e 3, articoli 268, 270 e 271 c.p.p.), anche in considerazione dell’assenza di adeguata motivazione, con riferimento all’utilizzabilita’ delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, nei cui provvedimenti di autorizzazione non sono stati indicati i gravi elementi a carico del ricorrente, e con riferimento all’utilizzabilita’ dell’intercettazione n. 2032 del 15 ottobre 2008, autorizzata e disposta nel corso di altro procedimento; 6) la violazione degli articoli 453, 454, 455 e 178 c.p.p., essendo stato celebrato un giudizio immediato, senza previa udienza preliminare, in assenza dei presupposti – in particolare essendo tardiva la richiesta dell’accusa, formulata oltre il termine dei 180 giorni dall’esecuzione della misura cautelare in data 10 giugno 2013 e dall’iscrizione della notizia di reato, e non ricorrendo il requisito dell’evidenza della prova; 7) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine ai capi A e B, in quanto, da un lato, e’ stata contestata la circostanza del possesso di armi insussistente (neppure descritta in termini fattuali) e, dall’altro lato, si e’ pervenuti all’affermazione di responsabilita’ in base a ipotesi prive di riscontri, con una motivazione illogica e contraddittoria e, comunque, carente, non confrontandosi con le censure di appello svolte da p. 16 in poi; 8) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine ai capi 1 e 2, risultando contraddittoria la motivazione, che attribuisce valore indiziario decisivo ad un telefonata del 30 novembre 2008 in cui si parla di “ritiro del foraggio”, che, tuttavia, viene collegata a trasferte a (OMISSIS) anteriori e non successive a detta conversazione, e tralascia la pertinenza del linguaggio agli interessi di (OMISSIS), che proviene da un ambiente agropastorale, e le spiegazioni offerte alla conversazione del 27 dicembre 2018, identificando, senza alcun effettivo riscontro, il foraggio o il fieno con la droga; 9) l’illogicita’ o la carenza motivazionale riguardo ai capi 3 e 4, con riferimento ai quali a) si adducono incontri a (OMISSIS), senza valutare che (OMISSIS) si trovava a Torino e Pavia, b) si valorizzano le conversazioni tra (OMISSIS) e (OMISSIS) avvenute su utenze ufficiali e non dedicate, c) si ipotizza un pagamento differito a fronte di anticipazione di danaro ad opera di altri, che e’ del tutto ipotetico, d) si identifica il soggetto che si appropria di tutta la biada con (OMISSIS) senza alcun riscontro, e) si perviene ad un giudizio di inammissibilita’ dell’appello, che prescinde dalle doglianze prospettate; 10) la carenza ed illogicita’ della motivazione in ordine ai capi 9, 10 e 11, in cui, non essendo stata rinvenuta la droga nel corso della perquisizione effettuata, ma solo una somma di danaro, si e’ prospettato l’acquisto in luogo della vendita della droga, pur dubitandosi seriamente della gravita’ indiziaria (p. 117), si e’ tratto un indizio fondamentale da una telefonata in cui (OMISSIS) e (OMISSIS) dicono a (OMISSIS) che il suo comportamento non e’ piu’ accettabile, nonostante (OMISSIS) sia stato assolto dal reato di estorsione per non aver commesso il fatto, con sentenza passata in giudicato, non si e’ adeguatamente risposto ai motivi di appello formulati a p. 30-35 ed ivi richiamati; 11) l’illogicita’ e la carenza di motivazione in ordine ai capi 12 e 13, mancando un’adeguata risposta ai motivi di appello formulati a p. 38-43 dell’appello ed ivi richiamati; 12) l’illogicita’ e la carenza di motivazione in ordine ai capi 14, 15, 16, in quanto il riferimento alla puntualita’ dei pagamenti, contenuto nelle conversazioni intercettate, puo’ collegarsi ad un normale rapporto commerciale e non necessariamente a cessioni di droga, cosi’ come il riferimento alla pecora ad al vitello sono pertinenti all’attivita’ dell’azienda dei fratelli (OMISSIS), avente ad oggetto l’allevamento del bestiame, essendo del tutto insignificante l’inadeguatezza del mezzo (Porsche) al trasporto della carne; 13) la mancata risposta alle doglianze formulate in appello in ordine all’esistenza di un unico gruppo finalizzato al traffico di droga e non delle due diverse associazioni prospettate nel capo A ((OMISSIS)) e nel capo C ((OMISSIS)), tenuto conto dell’identita’ delle finalita’ e dei partecipanti e della mera occasionalita’ di una serie di reati, non collegati ad alcun programma associativo, oltre che dell’assoluzione dei sodali (OMISSIS) e (OMISSIS) e di quella di (OMISSIS) per i reati contestatigli; 14) la mancata valorizzazione delle dichiarazioni spontanee di (OMISSIS), che sono state confermate dal Brigadiere (OMISSIS) e che giustificano una lettura alternativa e lecita degli spostamenti del ricorrente, riconducibili alla sua attivita’ di intermediazione immobiliare e alle visite ai suoi familiari.
6. (OMISSIS) ha proposto due distinti ricorsi. Con il primo (Avv. (OMISSIS)) ha dedotto: 1) l’erronea applicazione dell’articolo 192 c.p.p., mancando una valutazione globale degli indizi elencati, di cui non viene neppure individuata la maggiore o minore gravita’, e valorizzandosi il riferimento al cagnolino, ritenuto sinonimo di droga, introdotto da (OMISSIS), assolto dalle accuse in esame, senza tener conto dell’esito della perquisizione sul furgone su cui viaggiava il ricorrente, insieme a (OMISSIS) e ad (OMISSIS), in esito alla quale non e’ stata rivenuta droga, ma solo una consistente somma di danaro (Euro 20.000,00) e sopravvalutandosi l’assenza del cagnolino e la mancata sosta ad Olbia; 2) l’inosservanza dell’articolo 56 c.p., atteso che le condotte asseritamente dimostrate sono, comunque, lontane dalla consumazione del reato; 3) la mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, che consiste nel mero rinvio alle argomentazioni del giudice di primo grado, fondate solo su un’interpretazione equivoca delle conversazione intercettate, senza una puntuale e specifica risposta alle censure dell’appello, oltre al travisamento della prova, avendo il giudice di appello richiamato intercettazioni successive ai fatti contestati tra (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), da cui non emerge alcuna illiceita’. Con il secondo ricorso (Avv. (OMISSIS)) si sono denunciati: 1) la mancanza di motivazione e la violazione del principio dell’al di la’ del ragionevole dubbio in ordine all’affermazione della propria responsabilita’ in ordine al capo 9, che e’ stata fondata in entrambe le sentenze di merito su elementi del tutto equivoci, quali il riferimento al termine “cagnolino”, identificato con la droga, il rinvenimento della somma (peraltro non sequestrata perche’ non collegata ad alcuna operazione illecita) di Euro 20.000,00 sul furgone oggetto di perquisizione, su cui il ricorrente viaggiava, i precedenti specifici dei soggetti coinvolti, nonostante la totale incertezza relativamente alla tipologia della sostanza, al prezzo ed alla quantita’ pattuita, come confermato dalla sentenza di appello, che valorizza circostanze del tutto neutre, come, ad esempio, la ritenuta falsita’ delle giustificazioni offerte, di per se’ inidonee a giustificare l’ipotesi accusatoria, e che spesso attribuisce agli stessi elementi significati opposti (cosi’, in alcuni passaggi il cagnolino e’ identificato con la droga, in altri con il danaro strumentale all’acquisto); 2) la contraddittorieta’ della motivazione in ordine alla ritenuta consumazione del reato, che e’ stata affermata nonostante l’assoluta incertezza di tutti gli elementi dell’accordo asseritamente concluso (tipo, prezzo, quantita’ della droga); 3) la contraddittorieta’ della motivazione in ordine all’esclusa applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 che e’ stata fondata solo sull’entita’ della somma rinvenuta nel furgone, senza valutare l’assoluta incertezza degli altri elementi e la possibilita’ che la somma non fosse riferibile a tutti i (OMISSIS); 4) la mancanza di motivazione in ordine all’esclusione delle generiche ex articolo 62-bis c.p., oggetto di specifica censura di appello, rimasta senza risposta, nonostante la richiesta in tal senso della pubblica accusa, non potendo considerarsi sufficiente il rinvio della Corte alla trattazione del capo 10, a cui il ricorrente e’ estraneo, ed essendo del tutto apparente la giustificazione del primo giudice, collegata – in modo indistinto per tutti gli imputati – alla gravita’ dei fatti ed ai precedenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi di (OMISSIS) possono essere accolti solo in parte.
1.a. Le censure aventi ad oggetto il capo 3 risultano inammissibili, in quanto non denunciano alcuna effettiva lacuna, illogicita’ o contraddittorieta’ della motivazione, ma si limitano a riproporre la ricostruzione alternativa della difesa, ripetendo le doglianze gia’ sottoposte alla Corte di appello ed adeguatamente valutate e superate, con una motivazione esaustiva, puntuale e non manifestamente illogica.
In particolare i giudici di merito hanno evidenziato una serie di indizi gravi, precisi e concordanti, che, letti congiuntamente, confermano la partecipazione di (OMISSIS) all’operazione avente ad oggetto circa Kg 10 di eroina (piu’ precisamente (OMISSIS) si e’ recato a (OMISSIS) in data (OMISSIS), al fine di consegnare a (OMISSIS) una somma da parte di (OMISSIS), destinata ad assicurare il buon esito dell’affare) – indizi consistenti, quanto alla riferibilita’ dell’operazione alla sostanza stupefacente, nell’interpretazione del linguaggio criptico usato nelle conversazioni intercettate tra (OMISSIS), i (OMISSIS) e l'(OMISSIS) e nel coinvolgimento di tali soggetti nel narcotraffico; quanto alla partecipazione di (OMISSIS) in detta operazione, nei frenetici contatti telefonici tra (OMISSIS) e (OMISSIS) nella data del (OMISSIS) e nei giorni precedenti e successivi, che sono stati giustificati dalla difesa con il generico riferimento ai rapporti tra le parti ed al debito di (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS); nella sequenza di tali contatti che coincide con i contatti di (OMISSIS) con gli altri soggetti coinvolti; nella costante allusione, da parte di (OMISSIS), nelle sue conversazioni intercettate con i (OMISSIS) ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) in quei giorni, all’avvocato, alla sua trasferta a Roma e al suo coinvolgimento nell’operazione; nella coincidenza di (OMISSIS) con tale “avvocato”, in considerazione non solo della professione svolta, ma anche del suo ruolo di difensore del cognato di (OMISSIS) (tale (OMISSIS)), per cui noto agli interlocutori proprio in tale veste di professionista; nella trasferta di (OMISSIS) a (OMISSIS) proprio il (OMISSIS); nell’incontro di (OMISSIS) con (OMISSIS), figliastro di (OMISSIS), immediatamente prima della partenza per (OMISSIS). Dal tessuto motivazionale della sentenza d’appello e’ enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, avendo i giudici di secondo grado non solo valorizzato tutti gli elementi indiziari su cui si fonda la condanna, ma anche preso in esame tutte le deduzioni difensive per pervenire alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della correttezza logica e sulla base di apprezzamenti di fatto, che non sono ne’ contraddittori ne’ manifestamente illogici e che, percio’, risultano insindacabili in questa sede.
Nei ricorsi in esame ci si e’ limitati ad insistere nuovamente sulla asserita lacunosita’ probatoria, evidenziando la mancata acquisizione di tutto il traffico telefonico di (OMISSIS) e la mancata intercettazione delle sue conversazioni, la mancata individuazione della sua posizione, l’omesso uso, da parte di (OMISSIS), di utenze dedicate, l’assenza di contatti diretti tra (OMISSIS) e gli altri soggetti coinvolti ( (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)), cosi’ come ci si e’ limitati a riproporre la tesi difensiva della trasferta di (OMISSIS) a (OMISSIS) in data (OMISSIS) in collegamento con una trattativa immobiliare, richiamando la documentazione gia’ valutata non decisiva ne’ particolarmente significativa dai giudici di merito, senza, tuttavia, confrontarsi con le puntuali argomentazioni della Corte territoriale in ordine alla gravita’ e coerenza degli indizi emersi ed ai mancati riscontri relativi all’asserito appuntamento, in data (OMISSIS), presso l’immobile di (OMISSIS) (appuntamento che, da un lato, e’ smentito dall’inquilino (OMISSIS), la cui deposizione e’, nei ricorsi in esame, qualificata come falsa e reticente in modo del tutto assertivo, senza alcun cenno agli elementi di inattendibilita’ del teste, e che, dall’altro lato, e’ ritenuto dalla Corte di appello, sia pure con argomentazioni sviluppate ad abundantiam, non incompatibile con la consegna del danaro a (OMISSIS), alla luce della possibile ricostruzione degli spostamenti, pure effettuata nella sentenza impugnata, tenendo conto delle distanze, degli orari e delle verosimili condizioni di traffico) e senza, pertanto, individuare alcuna contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione.
Va, del resto, ribadito che e’ inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicita’ della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacita’ dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015 ud., dep. 16/07/2015, rv. 264441). Del resto, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimita’ la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita’ esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 ud., dep. 27/11/2015, rv. 265482).
1.b. Le stesse considerazioni svolte al punto 1.a. possono ripetersi in ordine alle censure concernenti l’affermata responsabilita’ per il reato associativo di cui al capo B, che non denunciano alcuna violazione di legge o vizio motivazionale della sentenza impugnata, ma si limitano a riproporre la tesi difensiva valorizzando asseriti elementi indiziari favorevoli ad (OMISSIS) e sminuendo o contestando la lettura lucida, dettagliata e coerente del quadro probatorio, offerta dai giudici di merito, fondata su una pluralita’ di significativi e consistenti elementi indiziari tutti convergenti nel dimostrare il pieno coinvolgimento del ricorrente nel sodalizio, di cui condivideva il linguaggio criptico, e la sua assoluta disponibilita’ ad assecondarne le esigenze, testimoniata, ad esempio, dalle sue trasferte a (OMISSIS) per contribuire alle operazioni del gruppo (ad esempio, quella di cui al capo 3) o per assecondare le richieste di (OMISSIS), al fine di assicurare i contatti con altri associati, anche recandosi in carcere (si pensi alle visite a (OMISSIS) al fine di ottenere da lui notizie sul nascondiglio della droga) e, da ultimo, nella sua comunicazione ai (OMISSIS) della presenza delle microspie nella macchina di (OMISSIS) e della impossibilita’ di quest’ultimo di contattarli con il suo telefono.
1.c. Meritano, invece, accoglimento le censure relative al capo XIV aventi ad oggetto la carente e contraddittoria motivazione sulla prova logica e/o esistenza del reato-presupposto.
Sul punto occorre premettere che, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimita’, ai fini della configurabilita’ del reato di riciclaggio, non e’ necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, occorrendo, pero’, che esso sia individuato nella sua tipologia (Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019 Cc. – dep. 08/07/2019, Rv. 277020 – 01; v. anche, con riferimento alla fattispecie analoga dell’articolo 648 c.p. Sez. 2, n. 26308 del 22/06/2010 cc. – dep. 09/07/2010, Rv. 247742 – 01, secondo cui la fattispecie criminosa di ricettazione e’ configurabile non gia’ con il riferimento, in contestazione, ad una provenienza delittuosa del bene non meglio identificata, poiche’ e’ necessario che il delitto presupposto, se pure non giudizialmente accertato, sia specificato; da ultimo, Sez. 2 n. 42052 del 19/06/2019 cc. – dep. 14/10/2019 – Rv. 277609 – 02, secondo cui, in tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, non e’ necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialita’, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio o autoriciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza, in mancanza imponendosi l’assoluzione dell’imputato perche’ il fatto non sussiste). La necessita’ di una individuazione, sia pure non dettagliata e precisa, del reato presupposto, quantomeno nei suoi elementi costitutivi, e’, del resto, necessaria sia al fine dell’esclusione del concorso nello stesso sia al fine della quantificazione della pena, tenuto conto dell’articolo 648-bis c.p., u.c. ai sensi del quale la pena e’ diminuita se il denaro, i beni o le altre utilita’ provengono da delitto per il quale e’ stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Al contrario, nel caso di specie, come evidenziato in entrambi i ricorsi, il giudice di appello, alle pag. 156-162, si e’ concentrato solo sul superamento delle prospettazioni difensive di (OMISSIS) circa la provenienza lecita del danaro, ma non sulla prova del reato presupposto, di cui, gia’ nel capo di imputazione, manca la descrizione. Ne’ tale lacuna motivazionale e’ colmata dalla sentenza di primo grado, che si e’ limitata, a p. 62, ad elencare una serie di indizi relativamente alla generica provenienza illecita della somma da delitto, senza, pero’, in alcun modo soffermarsi in concreto sul delitto presupposto. Peraltro, nella ricostruzione dei giudici di merito il danaro oggetto del reato proverrebbe dall’attivita’ illecita di (OMISSIS) (v. p. 159 sentenza impugnata), identificato come uno degli autori in concorso del reato.
In conclusione, la sentenza sul punto va annullata con rinvio alla Corte di appello per nuova valutazione sulla sussistenza di un delitto non colposo quale fonte del denaro, con conseguente caducazione anche della statuizione della confisca ex articolo 648-quater c.p..
1.d. Non puo’, invece, essere accolto il motivo sul diniego delle generiche, contenuto nel ricorso dell’Avv. (OMISSIS), atteso che il giudice di appello ha risposto in modo adeguato alla doglianza del ricorrente sul punto, richiamando i precedenti di (OMISSIS) (resistenza a pubblico ufficiale, calunnia, tentata estorsione, appropriazione indebita) e la sua spregiudicatezza. In proposito va, del resto, ricordato che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione e’ insindacabile in sede di legittimita’, purche’ sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’articolo 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione, quali l’esistenza di precedenti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Ud., Rv. 271269). A cio’ si aggiunga che il ricorrente non ha neppure evidenziato elementi positivi, gia’ sottoposti all’attenzione della Corte territoriale, che avrebbero potuto giustificare la concessione del beneficio, non potendo reputarsi tali la sua condizione di debitore di (OMISSIS) e le vessazioni subite da parte di quest’ultimo. Ne’ puo’ raffrontarsi la decisione adottata nei confronti di (OMISSIS) con quella adottata nei confronti di altri co-imputati, che hanno fatto scelte processuali diverse e la cui posizione non si evince, dunque, ne’ dalla sentenza in esame ne’ da quanto trascritto o allegato ai ricorsi di (OMISSIS).
2. I ricorsi di (OMISSIS) ed (OMISSIS) (Avv. (OMISSIS)) possono essere trattati congiuntamente, considerato che riguardano lo stesso capo di imputazione e che i motivi sono i medesimi.
2.a. Il primo motivo, con cui e’ censurata la lettura degli elementi indiziari in ordine al capo 9, non puo’ trovare accoglimento, in quanto i giudici di merito hanno, con una motivazione congrua, esaustiva e non illogica, desunto dal quadro probatorio emerso il perfezionamento di un accordo, avente ad oggetto la cessione di un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente per un corrispettivo non inferiore ad Euro 20.000,00, da parte di (OMISSIS) a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in data prossima al (OMISSIS). In particolare i giudici di merito hanno valorizzato i contatti telefonici intervenuti in epoca anteriore, coeva e successiva all’episodio in esame, il contenuto delle conversazioni captate, il traffico di droga in cui gli imputati sono stati coinvolti prima e dopo il fatto, il rinvenimento, al momento del controllo, del furgone su cui viaggiavano (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) della somma di Euro 20.000,00, l’assoluta incongruenza delle giustificazioni fornite da questi ultimi, i quali, pur avendo prospettato alle forze dell’ordine, una cena e l’acquisto di pesce, dopo il controllo, sono rientrati senza porre in essere alcuna di queste attivita’, nonostante il mancato sequestro del danaro.
La coerenza della ricostruzione effettuata nella sentenza impugnata non e’ inficiata dal diverso significato attribuito al termine “cagnolino”, ritenuto in alcune conversazioni indicare il danaro ed in altre la droga, in quanto la Corte di appello ha inquadrato, alla luce di tutti gli elementi probatori evidenziati, il contesto illecito dell’affare, riconducendolo in modo appropriato al narco-traffico, ed ha cosi’ adeguatamente risposto alle censure difensive incentrate esclusivamente sulla pretesa liceita’ dell’operazione e del trasporto, da parte dei (OMISSIS), della somma di danaro, per cui l’esatto significato del termine cagnolino, usato in modo criptico, non risulta neppure decisivo.
Parimenti non si riscontra una lacuna motivazionale in ordine al mancato riferimento all’assoluzione di (OMISSIS), che non e’ un elemento decisivo, anche in considerazione della sua assenza sul veicolo e del suo ruolo meno centrale rispetto a quello di (OMISSIS). Del resto, i ricorsi difettano, su tale aspetto, di autosufficienza, in quanto non riportano ne’ gli stralci delle conversazioni intercettate in cui (OMISSIS) introdurrebbe il discorso del “cagnolino” ne’ della motivazione della sentenza di assoluzione, sicche’ non evidenziano le ragioni per le quali l’assoluzione di (OMISSIS) sarebbe incompatibile con la ricostruzione della vicenda offerta dai giudici di merito.
Infine, per quanto concerne la asserita violazione dell’articolo 192 c.p.p., in tema di ricorso per cassazione, l’inosservanza di detta disposizione non puo’ essere dedotta ne’ quale violazione di legge ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), ne’ ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), non essendo prevista a pena di nullita’, inutilizzabilita’, inammissibilita’ o decadenza, sicche’ puo’ essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lettera e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019 cc. – dep. 30/01/2020, Rv. 278196 – 02).
2.b. La seconda censura, con cui si lamenta la violazione dell’articolo 56 c.p., e’ manifestamente infondata, in quanto i giudici di merito hanno, in modo congruo e non illogico, desunto l’avvenuto perfezionamento dell’accordo dall’intervenuta pattuizione del corrispettivo, dimostrata dal trasporto della somma di danaro destinata al pagamento, sul furgone sottoposto al controllo, su cui viaggiavano (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Si e’, pertanto, correttamente applicato il principio secondo cui il delitto di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti si consuma nel momento in cui e’ raggiunto il consenso tra venditore ed acquirente, indipendentemente dall’effettiva consegna della merce e del pagamento del prezzo (Sez. 2, n. 30374 del 16/05/2019 ud. – dep. 10/07/2019, Rv. 276981 – 01). Nel caso di specie, difatti, l’incertezza probatoria in ordine a tutti i dettagli dell’accordo concluso non ha escluso l’avvenuta dimostrazione del raggiungimento stesso dell’accordo, secondo la coerente ricostruzione delle sentenze di merito.
2.c. La terza censura, con cui si lamenta il vizio motivazionale ed in particolare la mancata valutazione delle doglianze difensive in ordine all’illogicita’ dell’acquisto, da parte dei (OMISSIS), di droga dagli (OMISSIS) per ovvie ragioni logicistiche e, cioe’, per la maggiore praticita’ ed il minore rischio del rifornimento presso il capoluogo e presso i centri maggiori e non nell’entroterra, per il riferimento di (OMISSIS) alla restituzione del cagnolino e non alla traditio dello stesso, per l’assoluta equivocita’ del linguaggio criptico, e’ manifestamente infondata, in quanto si limita a riproporre le argomentazioni difensive strumentali ad una diversa interpretazione del quadro probatorio, senza, tuttavia, evidenziare una effettiva manifesta illogicita’ o contraddittorieta’ della sentenza e senza considerare una serie di elementi indiziari valorizzati, al contrario, dai giudici di merito del tutto idonei a giustificare in modo non irragionevole la ricostruzione a cui approdano le sentenze di merito (quali i contatti telefonici intervenuti in epoca anteriore, coeva e successiva all’episodio in esame, l’assoluta incongruenza delle giustificazioni fornite da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali, pur avendo prospettato alle forze dell’ordine, una cena e l’acquisto di pesce, dopo il controllo, sono rientrati senza porre in essere alcuna di queste attivita’, nonostante il mancato sequestro del danaro). Del resto, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimita’, sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell’affermazione di responsabilita’ dell’imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisivita’ (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 ud. – dep. 22/01/2014, Rv. 257967 – 01), mentre, nel caso di specie, le argomentazioni difensive, proprio in considerazione della loro parziarieta’, non risultano determinanti.
Solo per completezza va rilevata l’assoluta genericita’ del dedotto travisamento della prova (p. 17 dei due ricorsi esaminati), in quanto la doglianza non e’ autosufficiente, non riportando il contenuto delle intercettazioni richiamate dalla Corte territoriale, di cui viene contestata l’interpretazione.
3. Il ricorso di (OMISSIS) non puo’ essere accolto.
3.a. Il giudizio si e’ correttamente instaurato dinanzi al Tribunale di Cagliari, come ritenuto nell’ordinanza del 6 maggio 2014, in virtu’ del criterio residuale di cui all’articolo 16 c.p.p., comma 1, identificato il primo reato in quello di cui al capo A, atteso che i reati associativi contestati nel presente processo a (OMISSIS) sono di pari gravita’, risultando irrilevanti le aggravanti contestate (sia quella del numero delle persone sia quella del possesso di armi) ai sensi della regola generale di cui all’articolo 4 c.p.p., visto che non si tratta di circostanze che comportano l’applicazione di una pena di specie diversa ne’ di circostanze ad effetto speciale, per tali dovendosi intendere, alla luce delle definizione di cui all’articolo 63 c.p., comma 3, come modificata con la L. n. 400 del 1984, solo quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un 1/3. In proposito va, difatti, rilevato che l’aumento del minimo edittale da 20 a 24 anni di reclusione previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 4, con riferimento all’ipotesi di cui al comma 1 della medesima disposizione, non si traduce in un aumento della pena minima edittale superiore ad un terzo ne’ nell’applicazione di una pena di specie diversa.
In definitiva, l’aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 4, e’ una circostanza indipendente, che comporta l’applicazione di una pena il cui calcolo prescinde da quella base, prevista per l’ipotesi non circostanziata. Pur discutendosi della disciplina applicabile alle circostanze indipendenti ai fini del computo della pena (in particolare della loro assoggettabilita’ alla regola di cui all’articolo 63 c.p.p., comma 3, anche laddove non comportino un aumento o una diminuzione superiore ad 1/3 della pena base: cosi’, ad esempio, Sez. 3 n. 31293 del 08/05/2019 ud. – dep. 17/07/2019, Rv. 276291 – 01, in tema di circostanze aggravanti, il criterio di calcolo di cui all’articolo 63 c.p., comma 4, secondo cui, in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale, non si applica il cumulo materiale, ma la pena per la circostanza piu’ grave aumentata fino ad un terzo, opera anche in caso di concorso tra circostanze aggravanti indipendenti e circostanze ad effetto speciale, diversamente determinandosi un trattamento sanzionatorio non conforme al principio di legalita’ ed irragionevolmente piu’ grave di quello previsto per il concorso tra circostanze ad effetto speciale; in senso contrario, Sez. 6, n. 52011 del 07/11/2019 ud. – dep. 27/12/2019, Rv. 278055 – 02, riferita propria al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 4, secondo cui, in tema di circostanze aggravanti, il principio di cui all’articolo 63 c.p., comma 4, secondo cui in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale non si applica il cumulo materiale, ma la pena per la circostanza piu’ grave aumentata fino ad un terzo, non opera in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale ed aggravanti indipendenti, potendo queste ultime essere assimilate a quelle ad effetto speciale solo allorche’ comportino un aumento superiore ad un terzo), non puo’ negarsi che si tratti di una categoria diversa rispetto alle circostanze ad effetto speciale, irrilevante ai fini della determinazione della competenza, in quanto non espressamente richiamata dall’articolo 4 c.p., che rinvia solo alle aggravanti che comportano l’applicazione di una pena di specie diversa da quella ordinaria e a quelle ad effetto speciale. D’altronde, i criteri che operano per la quantificazione della pena e che possono indurre, sotto tale profilo, ad assoggettare le circostanze indipendenti alla medesima disciplina di quelle ad effetto speciale, non valgono per l’individuazione del giudice competente.
A cio’ si aggiunga che indicazioni in questo senso provengono anche da Sez. U, n. 28953 del 27/04/2017 ud. – dep. 09/06/2017, Rv. 269784 – 01, secondo cui, ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione del reato, le circostanze c.d. indipendenti che comportano un aumento di pena non superiore ad un terzo non rientrano nella categoria delle circostanze ad effetto speciale. Le Sezioni Unite hanno, difatti, precisato che il legislatore del 1984, nel riformulare il testo dell’articolo 64 c.p., comma 3 ha inciso in profondita’ sulla catalogazione delle circostanze in generale, sicche’ non puo’, come in passato, automaticamente equipararsi ogni circostanza indipendente alle circostanze autonome o a effetto speciale. Difatti, il nuovo testo della disposizione de qua oggi contiene, da un lato, un riferimento specifico solo alle circostanze cd. autonome (che comportano l’applicazione di una pena di specie diversa da quella ordinariamente prevista) e non piu’, come in passato, a quelle indipendenti, e, dall’altro lato, una definizione espressa delle circostanze ad effetto speciale, come quelle che comportano un aumento ed una diminuzione della pena superiore ad un terzo, mentre esclude ogni menzione delle circostanze indipendenti.
Puo’, del resto, sottolinearsi che la dizione dell’articolo 157 c.p., di cui le Sezioni Unite hanno offerto la rammentata interpretazione, e’ identica a quella dell’articolo 4 c.p.p. e che, comunque, i criteri che contribuiscono all’individuazione del giudice naturale di cui all’articolo 25 Cost. non si prestano ad interpretazioni estensive e ultra-letterali, dovendo privilegiarsi l’esigenza di certezza (v. in questo senso, tra le tante, Sez. 1, n. 25723 del 20/05/2008 cc. -dep. 25/06/2008, Rv. 240462 – 01, il criterio autonomo e originario di attribuzione della competenza, costituito dalla connessione di procedimenti, e’ regolato da norme di stretta interpretazione, in quanto correlate al principio costituzionale del giudice precostituito per legge, onde le stesse non sono estensibili oltre i casi tassativamente previsti dall’articolo 12 c.p.p.).
Deve, pertanto, ritenersi che le circostanze aggravanti indipendenti, che non comportano un aumento della pena superiore ad un terzo, sono irrilevanti ai fini della individuazione del giudice competente, in base alla regola desumibile dall’articolo 4 c.p.p..
Solo per completezza va aggiunto che la censura, avente ad oggetto l’eccezione di incompetenza territoriale, risulta generica, non confrontandosi con la prima parte della motivazione della sentenza impugnata, che ha, da un lato, dichiarato inammissibile il motivo di appello per genericita’ e, dall’altro, condiviso la valutazione del Tribunale di Cagliari, espressa nell’ordinanza del 6 maggio 2014, con cui si e’ ritenuto correttamente instaurato il giudizio in applicazione alla regola residuale, di cui all’articolo 16 c.p.p., comma 1, del reato commesso per primo, individuato nel reato associativo di cui al capo A. Il presente ricorso si concentra, invece, solo sulle argomentazioni svolte dalla Corte ad abundantiam a p. 96, la cui erroneita’ non risulta idonea alla caducazione della decisione in punto di competenza. In primo luogo, difatti, rispetto al denunciato error in procendendo, cio’ che rileva e’ la corretta applicazione della legge processuale. Inoltre, va ricordato che le argomentazioni superflue contenute nella motivazione di un provvedimento giurisdizionale non possono condurre alla configurazione di vizi comportanti l’annullamento qualora non abbiano avuto alcuna rilevanza sulla decisione, validamente sorretta da altre autonome considerazioni (Sez. 1, n. 1887 del 26/06/1989 Cc. – dep. 15/07/1989, Rv. 181859 – 01).
3.b. La seconda e la terza censura sulla illegalita’ e sulla quantificazione della pena possono essere esaminate congiuntamente.
La dedotta illegalita’ della pena, alla luce della recente sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale, e’ manifestamente infondata, atteso che, in considerazione dell’epoca dei delitti contestati, tutti anteriori al (OMISSIS), il minimo edittale coincide con quello conforme ai parametri costituzionali di 6 anni di reclusione e, pertanto, la violazione del minimo edittale e’ solo asserita, non essendovi nelle sentenze di merito alcun riferimento ad un minimo edittale diverso da quello all’epoca vigente.
Per quanto concerne la dedotta carenza motivazionale sulla quantificazione della pena, va osservato che la pena applicata nel minimo edittale di 24 anni, in considerazione dell’accertata aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 4, con riferimento al capo C, e l’aumento per la continuazione ex articolo 81 c.p. nella misura minima edittale di un 1/3, tenuto conto della contestata ed applicata recidiva reiterata e specifica di cui all’articolo 99 c.p.p., comma 4, gia’ di per se’ comportano il superamento di 30 anni di reclusione, conseguentemente applicabile in modo automatico (ed in concreto applicato) in virtu’ dei limiti di cui all’articolo 78 c.p., sicche’ non vi e’ alcun interesse concreto a tale doglianza – interesse che non e’ stato, comunque, in alcun modo individuato nel ricorso. In proposito puo’, difatti, osservarsi che la motivazione e’ funzionale a rendere ostensibile il percorso logico seguito dall’organo giudicante al fine della eventuale correzione del risultato a cui si e’ pervenuti, sicche’ laddove la quantificazione della pena avvenga in modo automatico e corretto, come nel caso di specie, non vi e’ ne’ un obbligo motivazionale ne’ l’interesse all’impugnazione.
3.c. Il quarto motivo, con cui si e’ lamentata l’omessa valorizzazione della pur riconosciuta inutilizzabilita’ delle dichiarazioni del coimputato (OMISSIS), non puo’ essere accolto, atteso che nella sentenza impugnata l’affermata responsabilita’ di (OMISSIS) e’ stata fondata, in modo logico e coerente, su un solido quadro indiziario, che prescinde del tutto dalle dichiarazioni rese, in sede di esame, da (OMISSIS). Il ricorso sul punto si presenta del tutto aspecifico, in quanto individua esclusivamente i passaggi motivazionali della sentenza di primo grado fondati sulle dichiarazioni de quibus e non si confronta affatto con la sentenza di secondo grado.
Deve, peraltro, ricordarsi che nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilita’ di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilita’ per aspecificita’, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 ud. – dep. 20/02/2017, Rv. 269218 – 01). Tale principio opera necessariamente anche laddove si lamenti non l’inutilizzabilita’ di una prova, ma la mancata assoluzione dell’imputato in conseguenza della riconosciuta inutilizzabilita’ di detta prova. Anche in tale ipotesi, tenuto conto dell’identita’ delle situazioni, il ricorrente ha l’onere di spiegare, pena l’inammissibilita’ del motivo per aspecificita’, la asserita decisivita’ della prova inutilizzabile, illustrando le ragioni per le quali altri elementi probatori valorizzati dai giudici di merito (nel caso di specie, dal giudice di appello) sono da soli insufficienti.
3.d. La quinta doglianza, con cui si e’ denunciata la violazione dell’articolo 267 c.p.p., commi 1 e 3, articoli 268, 270 e 271 c.p.p., sostenendo l’inutilizzabilita’ delle intercettazioni in considerazione della mancata indicazione nei provvedimenti autorizzativi degli elementi indiziari a carico di (OMISSIS) e della provenienza dell’intercettazione 1300/2008 da altro procedimento penale, e’ aspecifica, non confrontandosi con la puntuale e corretta motivazione della Corte di appello, che a p. 102-103 (punto 23.2), da un lato, ha evidenziato i gravi indizi di reato, anche nei confronti di (OMISSIS), evidenziati nelle richieste del P.M. e della polizia giudiziaria, fatte proprie dal G.i.p., e, dall’altro lato, ha ritenuto la sussistenza del presupposto di cui all’articolo 270 c.p.p., legittimante l’utilizzazione dell’intercettazione svolta in altro procedimento (indispensabilita’ dell’intercettazione per l’accertamento di un delitto per cui e’ obbligatorio l’arresto in flagranza).
Va, peraltro, ricordato che la parte che deduce l’inutilizzabilita’ delle intercettazioni telefoniche ha l’onere di indicare specificamente gli atti sui quali l’eccezione si fonda e di allegare tali atti qualora non facciano parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimita’ (v. Sez. 6, n. 18187 del 14/12/2017 cc. – dep. 24/04/2018, Rv. 273007 – 01; v. per tutte Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009 ud. – dep. 08/10/2009, Rv. 244329 – 01, secondo cui, nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullita’ o inutilizzabilita’ collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale, perche’ appartenenti ad altro procedimento o anche – qualora si proceda con le forme del dibattimento – al fascicolo del pubblico ministero, al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l’eccezione si accompagna l’ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali – positive o negative – addotte a fondamento del vizio processuale). Nel caso di specie, il motivo e’, dunque, inammissibile anche sotto tale profilo, non essendo stati allegati al ricorso i provvedimenti di autorizzazione delle intercettazioni.
3.e. La sesta censura, con cui si denuncia l’assenza dei presupposti del giudizio immediato, e’ manifestamente infondata, atteso che, secondo la giurisprudenza consolidata, la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non e’ sindacabile, ne’ revocabile, stante la sua natura endoprocessuale, priva di conseguenze rilevanti ai fini dell’eventuale condanna dell’imputato (da ultimo, Sez. 6, n. 18193 del 21/03/2018 cc. – dep. 24/04/2018, Rv. 272986 – 01). Il ricorso non si confronta con tale principio correttamente richiamato nella sentenza impugnata.
3.f. Il settimo motivo, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine ai capi A e B, in quanto, da un lato, e’ stata contestata la circostanza del possesso di armi insussistente (neppure descritta in termini fattuali) e, dall’altro lato, si e’ pervenuti all’affermazione di responsabilita’ in base a ipotesi prive di riscontri, con una motivazione illogica e contraddittoria e, comunque, carente, non confrontandosi con le censure di appello svolte da p. 16 in poi, e’ inammissibile, in quanto del tutto aspecifico.
In ordine al primo aspetto, deve sottolinearsi che la circostanza di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 4, risulta contestata e accertata con una congrua motivazione, che non e’ oggetto di alcuna critica (v. p. 79, punto 4, sentenza di primo grado), solo con riferimento all’associazione di cui al capo C, visto che nella descrizione dell’associazione di cui al capo A (sia in sede di contestazione sia nella parte delle sentenze di merito dedicate a tale reato) non vi e’ alcun riferimento al possesso di armi, per cui la menzione della relativa disposizione costituisce un mero refuso.
In ordine al secondo aspetto, il ricorso e’ del tutto aspecifico, in quanto, pur asserendo la illogicita’ e carenza motivazionale, si limita a rinviare, senza trascriverne il contenuto, all’atto di appello ed omette di confrontarsi con i numerosi elementi probatori evidenziati dai giudici di merito (ad esempio, per quanto riguarda l’associazione di cui al capo B, l’uso, da parte di (OMISSIS), di utenze riservate esclusivamente ai contatti con gli associati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), gli incontri e le trasferte non altrimenti giustificati, il linguaggio criptico, la sequenza di contatti e movimenti registrati nei periodi oggetto di osservazione, v. 66 ss. sentenza di primo grado; per quanto riguarda l’associazione di cui al capo C, i compensi che (OMISSIS) soleva erogare ai suoi accoliti, i numerosi reati programmati, di cui si e’ trovato riscontro tramite le intercettazioni e tramite la documentazione rinvenuta nella valigetta chiusa con serratura a combinazione nel corso delle perquisizione domiciliare a carico di (OMISSIS), v. p. 77 ss. sentenza di primo grado).
3.g. L’ottava doglianza riferita ai capi 1 e 2 non puo’ essere accolta.
Riguardo al capo 1, la Corte di appello ha spiegato in modo esaustivo e non illogico il perche’ il riferimento al foraggio nella conversazione intercettata ( (OMISSIS)- (OMISSIS)- (OMISSIS)) del 30 novembre 2008 va collegato ad una partita di droga, evidenziando che non e’ mai emerso che (OMISSIS) commerciasse foraggio e che (OMISSIS) ne comprasse e che, comunque, sarebbe stato del tutto inverosimile che (OMISSIS) si recasse a ritirare il foraggio in data (OMISSIS) con un’auto di lusso (Porsche Cayenne), sobbarcandosi una faticosa ed antieconomica trasferta a (OMISSIS) e, poi, a (OMISSIS). Va, del resto, sottolineato che nel ricorso si collega la telefonata del 30 novembre 2008 alle trasferte anteriori di (OMISSIS) da (OMISSIS) a (OMISSIS) e a (OMISSIS), in questo modo prospettando l’asserita illogicita’ della motivazione della sentenza, in cui, invece, si menziona anche la trasferta successiva del (OMISSIS), del tutto ignorata dal ricorrente, che, in modo frammentario e parziale, non si sofferma neppure sull’ulteriore indizio valorizzato al fine di interpretare le conversazioni intercettata (e, cioe’, i pregressi affari, collegati al narcotraffico, di (OMISSIS) e (OMISSIS), che ne hanno determinato la condanna nel 1978 per un auspicato, ma non realizzato acquisto di droga, sfociato in un sequestro di persona a scopo di estorsione).
Con riferimento ai capo 2, il ricorrente non si e’ affatto confrontato con i puntuali passaggi della motivazione che interpretano le conversazioni intercettate alla luce degli spostamenti e delle trasferte a (OMISSIS) di (OMISSIS) e (OMISSIS) e dei frenetici contatti telefonici tra i soggetti coinvolti, spesso avvenuti con utenze dedicate e con accorgimenti del tutto incompatibili con la coincidenza del “cagnolino” con un animale domestico o un bene lecito.
3.h. La nona doglianza avente ad oggetto i capi 3 e 4 e’ aspecifica, in quanto si traduce in una mera contestazione di alcuni elementi indiziari, mentre trascura il complesso motivazionale congruo e coerente delle sentenze di merito, che non tralascia alcuna delle doglianze difensive.
In ordine al capo 3, la Corte territoriale ben evidenzia che l’ubicazione di (OMISSIS) a (OMISSIS) e’ compatibile con la trattativa telefonica relativa all’operazione di cui al capo 8, e che e’ irrilevante l’uso per le brevi comunicazioni telefoniche del 15 maggio 2009 di utenze non dedicate, posto che in quella giornata, come confermato dai tabulati dei rispettivi cellulari, (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno avuto modo di incontrarsi personalmente. Non vi e’, dunque, alcuna lacuna della motivazione. Piuttosto il ricorso non si confronta con il complessivo quadro probatorio oggetto di analisi da parte dei giudici di merito, che rende del tutto plausibile l’interpretazione attribuita alle conversazioni intercettate e l’identificazione di (OMISSIS) con il soggetto, nominato nella conversazione del 12 maggio 2009 tra (OMISSIS) e (OMISSIS), che prendera’ tutta la biada, intesa, in modo non illogico, come sostanza stupefacente.
In ordine al capo 4, il ricorrente continua ad insistere in contestazioni che, come gia’ spiegato in modo congruo dalla Corte territoriale, non sono pertinenti rispetto al quadro probatorio su cui si e’ fondata la condanna, costituito dai contatti tra (OMISSIS)/ (OMISSIS) e (OMISSIS) e non dai pedinamenti di (OMISSIS) nelle sue trasferte (OMISSIS) (visto che (OMISSIS) si rapportava solo con (OMISSIS) e pochi altri interlocutori (OMISSIS), circostanza che non esclude affatto che (OMISSIS), tramite (OMISSIS), acquistasse dal fornitore (OMISSIS)).
3.i. La decima doglianza relativa ai capi 9, 10 e 11 non merita accoglimento.
Le critiche rivolte alla ricostruzione dell’episodio del (OMISSIS) si risolvono in lettura frammentaria e parziale del quadro indiziario e non individuano alcuna evidente o manifesta illogicita’ della motivazione delle sentenze di merito, che, al contrario, collegano insieme tutti gli elementi indiziari (ivi compresa la mancata utilizzazione del danaro non sequestrato per la finalita’ indicata e, cioe’, per l’asserito acquisto del pesce), cosi’ giungendo a ritenere dimostrato il perfezionamento dell’accordo su tutti gli elementi della transazione, desunto dall’avvenuta pattuizione del corrispettivo (identificato nella somma rinvenuta nel veicolo perquisito).
Le censure relative ai capi 10 e 11 sono del tutto generiche, risolvendosi nel rinvio alle p. 30 ss. dell’appello, il cui contenuto non e’ stato neppure trascritto, nella mera contestazione della interpretazione affatto illogica di taluni elementi indiziari, effettuata dai giudici di merito, e nella valorizzazione dell’assoluzione, in altro processo, di (OMISSIS) dal reato di estorsione nei confronti di (OMISSIS) (assoluzione “per non aver commesso il fatto”), senza neppure illustrare le ragioni dell’incompatibilita’ di tale assoluzione con la condanna di (OMISSIS).
3.1. L’undicesimo motivo e’ inammissibile, in quanto si limita a lamentare l’omessa valutazione, da parte del giudice d’appello, delle censure articolate in relazione ai capi 12 e 13, con l’atto di gravame a p. 38-43, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimita’. Va, difatti, ribadito che l’atto di ricorso deve essere autosufficiente, e cioe’ contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (v., per tutte, Sez. 6, n. 21858 del 19/12/2006 ud. – dep. 05/06/2007, Rv. 236689 – 01; da ultimo, Sez. 3 n. 8065 del 21/09/2018 ud. – dep. 25/02/2019, Rv. 275853 – 02, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell’appello dei motivi articolati con l’atto di gravame onera il ricorrente della necessita’ di specificare il contenuto dell’impugnazione e la decisivita’ del motivo negletto al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimita’, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica).
3.m. Neppure il dodicesimo motivo, avente ad oggetto i capi 14, 15 e 16 (acquisto di marijuana dai fratelli (OMISSIS) e rivendita ad (OMISSIS)), merita accoglimento, attesa la sua aspecificita’. Il ricorrente si limita, difatti, a contestare il valore attribuito ad alcuni elementi probatori, negando la ritenuta cripticita’ del linguaggio (in particolare al contenuto della conversazione intercettata tra (OMISSIS) e (OMISSIS), in cui si allude alla regolarita’ dei pagamenti da parte di (OMISSIS) ed alla fiducia conquistata da parte dei fratelli (OMISSIS), ed a quella tra (OMISSIS), il nipote (OMISSIS) e uno dei fratelli (OMISSIS), in cui si parla della consegna di una pecora e di una coscia di vitello), mentre non si confronta con l’intero quadro probatorio evidenziato nella sentenza impugnata, che analizza i numerosi e significativi indizi gli uni alla luce degli altri, in modo complessivo, unitario e non manifestamente illogico, tenuto conto dell’arresto di (OMISSIS), in data (OMISSIS), perche’ trovato in possesso di 256 grammi di marijuana proprio al rientro di un incontro con (OMISSIS).
3.n. La tredicesima doglianza, avente ad oggetto l’identita’ delle due associazioni contestate e la violazione del ne bis in idem, costituisce una mera ripetizione della censura gia’ proposta in appello. Il ricorrente si e’ sostanzialmente limitato a un copia-incolla della doglianza formulata in sede di gravame davanti alla Corte territoriale, aggiungendo solo che l’asserita posizione, attribuita a (OMISSIS) con riferimento al capo C, sarebbe indimostrata e che nella sentenza impugnata non si tiene in debito conto dell’assoluzione dei sodali (OMISSIS) e (OMISSIS) dal reato (OMISSIS) e di quella di (OMISSIS) dai reati di cui ai capi 10 e 11, senza neppure spiegare le ragioni in base alle quali a tali pronunce dovrebbe essere attribuito valore decisivo al fine di escludere l’autonomia delle due associazioni. Nessuna analisi viene, invece, svolta in ordine alla dettagliata motivazione che si sofferma sulle differenze temporali e strutturali (sia oggettive sia soggettive) dei due gruppi criminali, di cui, peraltro, lo stesso ricorrente, riportando lo stralcio dell’appello, asserisce una identita’ solo parziale. Ne’ viene prospettata alcuna effettiva violazione di legge.
Va ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l’aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l’indicazione delle ragioni della loro decisivita’ rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 ud., dep. 21/02/2013, rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016 ud., dep. 14/09/2016, rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui cio’ serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione).
3.o. Il quattordicesimo motivo, con cui si lamenta la mancata valorizzazione delle dichiarazioni spontanee di (OMISSIS) ai fini della dimostrazione di una possibile e alternativa chiave di lettura delle vicende oggetto del procedimento, e’ inammissibile, in quanto non e’ riconducibile a nessuna delle censure consentite, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., con il ricorso per cassazione. Non si e’, difatti, dedotta ne’ la inosservanza o erronea applicazione di una norma sostanziale o processuale ne’ la mancata assunzione di una prova decisiva ne’ un vizio di motivazione.
4. Neppure puo’ trovare accoglimento il ricorso dell’Avv. (OMISSIS), presentato nell’interesse di (OMISSIS).
4.a. La prima censura di tale ricorso, con cui si lamenta la mancanza di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilita’ di (OMISSIS) per il capo 9 e la violazione del principio dell’al di la’ del ragionevole dubbio, costituisce una mera ripetizione del primo motivo dei ricorsi dell’Avv. (OMISSIS), per cui possono essere ripetute le considerazioni gia’ svolte al punto 2.a. (in particolare puo’ ribadirsi che i giudici di merito hanno, con una motivazione congrua, esaustiva e non illogica, desunto dal quadro probatorio emerso il perfezionamento di un accordo, avente ad oggetto la cessione di un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente per un corrispettivo non inferiore ad Euro 20.000,00, da parte di (OMISSIS) a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in data prossima al (OMISSIS). In particolare i giudici di merito hanno valorizzato i contatti telefonici intervenuti in epoca anteriore, coeva e successiva all’episodio in esame, il contenuto delle conversazioni captate, il traffico di droga in cui gli imputati sono stati coinvolti prima e dopo il fatto, il rinvenimento, al momento del controllo, del furgone su cui viaggiavano (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) della somma di Euro 20.000,00, l’assoluta incongruenza delle giustificazioni fornite da questi ultimi, i quali, pur avendo prospettato alle forze dell’ordine, una cena e l’acquisto di pesce, dopo il controllo, sono rientrati senza porre in essere alcuna di queste attivita’, nonostante il mancato sequestro del danaro). Solo per completezza va aggiunto che nessuna delle argomentazioni difensive risulta idonea a dimostrare l’asserita illogicita’ della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. In particolare sono del tutto neutre le circostanze evidenziate dalla difesa, quali, ad esempio, l’originaria diversa ricostruzione della polizia, che aveva ipotizzato la cessione dai (OMISSIS) agli (OMISSIS) e non viceversa, o il mancato sequestro della somma rinvenuta nel furgone, giustificata proprio dalla strategia investigativa.
Deve, infine, ricordarsi che la regola di giudizio compendiata nella formula “al di la’ di ogni ragionevole dubbio” rileva in sede di legittimita’ esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicita’ manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017 ud. – dep. 09/06/2017, Rv. 270108 – 01).
4.b. Parimenti per la seconda censura, avente ad oggetto la violazione dell’articolo 56 c.p., puo’ rinviarsi al punto 2.b. I giudici di merito hanno, in modo congruo e non illogico, desunto l’avvenuto perfezionamento dell’accordo dall’intervenuta pattuizione del corrispettivo, dimostrata dal trasporto della somma di danaro destinata al pagamento, sul furgone sottoposto al controllo, su cui viaggiavano (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Si e’, pertanto, correttamente applicato il principio secondo cui il delitto di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti si consuma nel momento in cui e’ raggiunto il consenso tra venditore ed acquirente, indipendentemente dall’effettiva consegna della merce e del pagamento del prezzo (Sez. 2, n. 30374 del 16/05/2019 ud. – dep. 10/07/2019, Rv. 276981 – 01). Nel caso di specie, difatti, l’incertezza probatoria in ordine a tutti i dettagli dell’accordo concluso non esclude l’avvenuta dimostrazione del raggiungimento stesso dell’accordo, secondo la coerente ricostruzione delle sentenze di merito.
4.c. La terza doglianza, con cui si lamenta la contraddittorieta’ della motivazione in ordine alla mancata applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 va rigettata, atteso che le argomentazioni dei giudici di merito, che hanno desunto dalla cospicua somma rinvenuta nel furgone l’elevato quantitativo di sostanza stupefacente oggetto di cessione, tale da escludere l’inquadramento del fatto nella fattispecie di lieve entita’, e’ del tutto coerente. La doglianza formulata tende, piuttosto, a contestare la ricostruzione dei fatti operata e piu’ precisamente la riferibilita’ del danaro a tutti i (OMISSIS) e la destinazione della somma (o dell’intera somma) alla droga. Tuttavia, come gia’ evidenziato, e’ inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicita’ della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacita’ dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015 ud., dep. 16/07/2015, rv. 264441).
4.d. L’ultimo motivo, con cui si e’ denunciata l’omessa motivazione in ordine al diniego delle generiche, non si confronta con le argomentazioni di p. 124 e 125 della sentenza impugnata, che sebbene contenute nella parte dedicata al capo 10, sono riferite alla conferma della recidiva ed al diniego delle generiche, con specifico riguardo a (OMISSIS) e a (OMISSIS), tenendo conto della contestazione al primo del solo capo 9. Ad avviso della Corte territoriale, valutati i gravi, reiterati e specifici precedenti di (OMISSIS) e la serieta’ del fatto, che ha comportato contatti con uno dei piu’ famosi criminali (OMISSIS) ( (OMISSIS)), le generiche non possono essere concesse. In proposito va ricordato che il giudice puo’ negare la concessione delle attenuanti generiche e, contemporaneamente, ritenere la recidiva, valorizzando per entrambe le valutazioni il riferimento ai precedenti penali dell’imputato, in quanto il principio del “ne bis in idem” sostanziale non preclude la possibilita’ di utilizzare piu’ volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative ad istituti giuridici diversi (Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018 ud. – dep. 19/12/2018, Rv. 274783 – 01). Peraltro, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione e’ insindacabile in sede di legittimita’, purche’ sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’articolo 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione, quali l’esistenza di precedenti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Ud., Rv. 271269). Ne consegue che il giudice di merito non e’ tenuto ad esaminare e valutare tutte le circostanze prospettate o prospettabili dalla difesa, e neppure e’ tenuto a prendere in considerazione tutti i criteri indicati nell’articolo 133 c.p.; ma e’ sufficiente che indichi i motivi per i quali non ritiene di esercitare il potere discrezionale attribuitogli dall’articolo 62 bis c.p. (Sez. 1, n. 1666 del 11/12/1996 ud.- dep. 21/02/1997, Rv. 206936).
5.In conclusione, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di (OMISSIS) limitatamente alla condanna avente ad oggetto il capo XIV ed alla consequenziale confisca, rigettato il suo ricorso nel resto. Devono, invece, essere integralmente rigettati i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS), limitatamente al reato sub XIV della rubrica e alla consequenziale confisca, e rinvia alla Corte di appello di Cagliari per nuovo esame sul punto; rigetta nel resto il ricorso.
Rigetta i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e li condanna al pagamento delle spese processuali.
Visto l’articolo 624 c.p.p. dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilita’ di (OMISSIS) relativamente ai capi b) e 3) della rubrica.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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