In tema di impugnazioni allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 12 aprile 2019, n. 16038.

La massima estrapolata:

In tema di impugnazioni allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una “voluntas impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente.

Sentenza 12 aprile 2019, n. 16038

Data udienza 28 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 04/05/2018 del TRIBUNALE di MESSINA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MOLINO Pietro;
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore (Avv. (OMISSIS));
Il difensore presente si riporta ai motivi insistendo nell’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Messina, con sentenza del 4 maggio 2018 ha affermato la penale responsabilita’ di (OMISSIS) e (OMISSIS), che ha condannato alla pena dell’ammenda, per il reato di cui alla L. 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 30, comma 1, lettera h), per aver abbattuto, catturato o comunque detenuto mammiferi ed uccelli (sei ghiri, una lepre e un istrice) nei confronti dei quali la caccia non e’ consentita (fatti commessi in luogo sconosciuto, in data anteriore e prossima ad (OMISSIS)).
Avverso tale pronuncia i predetti hanno congiuntamente proposto appello, convertito in ricorso per cassazione.
2. Con un primo motivo di impugnazione deducono che il Tribunale avrebbe dovuto pronunciare sentenza assolutoria per insussistenza del fatto ai sensi dell’articolo 530 c.p.p., comma 2, non rinvenendosi, agli atti del processo, elementi idonei a riscontrare la ricostruzione dei fatti operata dall’accusa, specificamente in relazione alla data di commissione del reato, la quale era stata dedotta sulla base della pubblicazione, sul profilo Facebook del (OMISSIS), di alcune foto ed un video che lo ritraevano, unitamente ad altre persone, mentre deteneva alcuni esemplari protetti uccisi e, talvolta, cucinati e che tale assunto risultava smentito dalle dichiarazioni rese dallo stesso (OMISSIS) in sede di esame dibattimentale, confermate dai testimoni indotti dalla difesa.
3. Con un secondo motivo di impugnazione, sulla base delle medesime circostanze dedotte con il precedente motivo, evidenziano che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reato.
4. Con un terzo motivo di impugnazione lamentano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
5. Con un quarto motivo di impugnazione deducono l’eccessiva severita’ della pena.
Entrambi insistono per l’accoglimento dell’impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le impugnazioni sono inammissibili.
2. Occorre preliminarmente osservare che la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che il Collegio condivide, ha chiaramente precisato che qualora un provvedimento giurisdizionale sia impugnato con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente stabilito, il giudice che riceve l’atto di gravame deve limitarsi, secondo quanto affermato dall’articolo 568 c.p.p., comma 5, alla verifica dell’oggettiva impugnabilita’ del provvedimento e dell’esistenza della volonta’ di impugnare, intesa come proposito di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, conseguentemente, trasmettere gli atti al giudice competente astenendosi dall’esame dei motivi al fine di verificare, in concreto, la possibilita’ della conversione (Sez. 5, n. 7403 del 26/09/2013, (dep. 2014), P.M. in proc. Bergantini, Rv. 259532;Sez. 1, n. 33782 del 8/4/2013, Arena, Rv. 257117;Sez. 5, n. 21581 del 28/4/2009, P.M. in proc. Mare, Rv. 243888; Sez. 3, n. 2469 del 30/11/2007 (dep. 2008), Catrini, Rv. 239247; Sez. 4, n. 5291 del 22/12/2003 (dep. 2004), Stanzani, Rv. 227092 ed altre prec. conf., tra cui Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221).
Si e’ peraltro affermato che l’istituto della conversione della impugnazione, previsto dall’articolo 568 c.p.p., comma 5, ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l’automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l’atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Sez. 1, n. 2846 del 8/4/1999, Annibaldi R, Rv. 213835. V. anche ex pl. Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004, Pellegrino, Rv. 228729; Sez. 4, n. 5291 del 22/12/2003 (dep. 2004), Stanzani, Rv. 227092).
Cio’ non e’ quanto avvenuto nel caso di specie.
3. Passando alla specifica disamina delle doglianze, si osserva che i primi due motivi di impugnazione possono essere congiuntamente esaminati perche’ trattano entrambi la questione della datazione del reato.
Il Tribunale, ai fini dell’affermazione di responsabilita’ degli imputati, ha tenuto conto di quanto rappresentato in alcune foto ed in un video che lo stesso (OMISSIS) aveva caricato sul proprio profilo Facebook e che erano stati oggetto di segnalazione al Corpo Forestale, il quale aveva poi svolto indagini identificando anche i soggetti ritratti.
Il Tribunale ha confutato la tesi della difesa, sostenuta sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato e confermate da testi, secondo cui la data riportata sulla piattaforma Facebook era quella del caricamento delle fotografie e del video e non anche quella della loro realizzazione, che andava collocata, invece, nell’anno 2009, come dichiarato dal (OMISSIS) in sede di esame e sostenuto dai testimoni escussi.
In particolare, il giudice del merito ha posto in evidenza che il video era stato intitolato dallo stesso imputato “agosto 2014”, mentre le fotografie erano state inserite in un album denominato “momenti estivi 2013” ritenendo quindi del tutto irragionevole la giustificazione addotta e, cioe’, che tali date non erano effettivamente corrispondenti a quelle della realizzazione del filmato e delle fotografie.
Il medesimo giudice ha anche escluso, conseguentemente, che quanto sostenuto dalla difesa introducesse elementi di dubbio circa la data di commissione del reato ed ha anche disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le eventuali sue determinazione in ordine alle dichiarazioni testimoniali di cui si e’ detto.
A fronte di tali considerazioni i ricorrenti si limitano a ribadire la propria versione, senza compiutamente confrontarsi con quanto evidenziato nella sentenza impugnata.
Deve in ogni caso rilevarsi come questa Corte abbia gia’ avuto modo di specificare che il principio del “favor rei”, per cui, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale va fissato in modo che risulti piu’ favorevole all’imputato, va applicato solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull’inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche se attraverso deduzioni logiche, del tutto ammissibili (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 (dep. 2008), Cilia, Rv. 238850. Conf. Sez. 3, n. 4139 del 13/12/2017 (dep. 2018), Zizzi e altri, Rv. 272076).
I motivi di impugnazione sono pertanto manifestamente infondati.
4. A conclusioni analoghe deve pervenirsi per cio’ che concerne il terzo motivo.
Il giudice, infatti, ai fini del diniego delle attenuanti generiche non e’ tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o risultanti dagli atti, ben potendo fare riferimento esclusivamente a quelli ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti (v. Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), con la conseguenza che la motivazione che appaia congrua e non contraddittoria non e’ suscettibile di sindacato in sede di legittimita’, neppure quando difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei reclamati elementi attenuanti invocati a favore dell’imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; Sez. 6, Sentenza n. 7707 del 4/12/2003 (dep. 2004), Anaclerio, Rv. 229768).
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto determinante la gravita’ del fatto e cio’ e’ sufficiente.
Quanto alla dosimetria della pena, di cui tratta l’ultimo motivo, si osserva che il giudice ha valorizzato, ai fini della quantificazione, la pluralita’ di esemplari abbattuti e tale affermazione risulta del tutto adeguata per giustificare il corretto esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena e dei criteri di valutazione fissati dall’articolo 133 c.p., non essendo richiesto al giudice di procedere ad una analitica valutazione di ogni singolo elemento esaminato, ben potendo assolvere adeguatamente all’obbligo di motivazione limitandosi anche ad indicarne solo alcuni o quello ritenuto prevalente (v. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754).
Ne consegue la manifesta infondatezza anche di tale censura.
5. I ricorsi (cosi’ qualificati gli atti di appello), devono conseguentemente essere dichiarati inammissibili e alla declaratoria di inammissibilita’ consegue l’onere delle spese del procedimento, nonche’ quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 2.000,00 per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Motivazione semplificata.

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