In tema di furto la circostanza aggravante di cui all’art. 625 comma primo n. 8-bis

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|4 marzo 2021| n. 8951.

In tema di furto, la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 8-bis, cod. pen., sussiste anche nel caso in cui la persona offesa sia in procinto di salire (o scendere) da un mezzo di pubblico trasporto, poiché, anche in tal caso, ricorre la “ratio” di maggior tutela dell’utente che vede minorate le sue capacità di difesa e di vigilanza dalla pressione degli altri viaggiatori e dal limitato periodo di apertura delle porte del veicolo.(Fattispecie relativa al furto di un telefono cellulare prelevato dalla tasca della vittima mentre si accingeva a salire su un autobus).

Sentenza|4 marzo 2021| n. 8951

Data udienza 16 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Furto aggravato – Aggravante di cui all’art. 625 comma 1 n. 8 bis cp – Sussistenza in cui la persona stia per salire su mezzo pubblico – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia – Presidente

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 29/08/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Dott. SIMONE PERELLI, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza di patteggiamento impugnata e’ stata emessa il 29 agosto 2020 dal Giudice monocratico del Tribunale di Napoli nell’ambito del giudizio direttissimo instauratosi a seguito dell’arresto in flagranza di reato di (OMISSIS) (insieme a (OMISSIS), non ricorrente) ed ha comportato l’applicazione al predetto della pena di un anno di reclusione ed Euro 300 di multa per furto aggravato (ex articolo 625 c.p., comma 1, nn. 4 e 8-bis) del telefono cellulare di un soggetto che si accingeva a salire su un autobus, sfilandolo dalla tasca dei pantaloni della vittima.
2. Contro l’anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di (OMISSIS), articolando un unico motivo di ricorso, che denunzia violazione dell’articolo 625 c.p., comma 1, lettera b), articoli 69 e 133 c.p..
In sostanza, il ricorso contesta la qualificazione giuridica del fatto quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’articolo 625 c.p., comma 1, n. 8-bis, perche’ la persona offesa, quando l’imputato ed il complice gli avevano sottratto il telefonino dalla tasca, si accingeva a salire sull’autobus e tutti i protagonisti della vicenda si trovavano ancora sul marciapiedi alla fermata. La ratio della disposizione e’ quella di proteggere i beni dei passeggeri di un mezzo di trasporto, giacche’, durante il viaggio, l’inevitabile vicinanza tra i passeggeri e gli scossoni della marcia possono favorire i malintenzionati. Tali circostanze di fatto non si ravvisano quando i passeggeri stazionino alla fermata.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha sostenuto che il ricorso e’ inammissibile in quanto il propugnato vizio nella qualificazione giuridica del fatto non emerge con immediatezza dalla lettura del capo di imputazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ inammissibile.
1. In primo luogo, quale premessa circa l’approccio valutativo alla doglianza, il Collegio ricorda i condivisibili insegnamenti di questa Corte, secondo la quale la possibilita’ di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’articolo 448 c.p.p., comma 2-bis, introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, articolo 1, comma 50, l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza e’ limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilita’ della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas Kaddche, Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal, Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619). In particolare, la sentenza Cari ha precisato che la verifica sull’osservanza della previsione contenuta nell’articolo 444 c.p.p., comma 2, deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso. Tale esegesi e’ in linea con quella prevalente anche prima della riforma Orlando, laddove si era sancito che la qualificazione giuridica, per essere ritenuta erronea, dovesse essere palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilita’ di doglianze che presupponessero, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultassero con immediatezza dalla contestazione (Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766).
2. Ebbene, la questione posta dalla difesa – a proposito della ricorrenza della circostanza aggravante di cui all’articolo 625 c.p., comma 1, n. 8-bis, esula dall’errore circa la qualificazione giuridica che potrebbe trovare spazio nell’attuale scrutinio circa la sentenza di patteggiamento.
Dalla sentenza impugnata si evince che la vittima, quando l’imputato ha perpetrato il furto, si accingeva a salire su un autobus pubblico e, quindi, che era nella fase di ingresso nel veicolo (e non, come sostenuto nel ricorso, nella fase dello stazionamento alla fermata). L’accenno che si ritrova in sentenza e’ coerente con quanto si legge nel capo di imputazione, a proposito del fatto che il furto e’ avvenuto mentre la persona offesa saliva sull’autobus.
Ebbene, a questo riguardo il Collegio ritiene di prestare convinta adesione all’indirizzo esegetico secondo cui la circostanza aggravante di cui all’articolo 625 c.p., comma 1, n. 8-bis, sussiste anche nel caso in cui la persona offesa sia in procinto di salire (o scendere) da un mezzo di pubblico trasporto, poiche’, anche in tal caso, ricorre la ratio di maggior tutela dell’utente che vede minorate le sue capacita’ di difesa e di vigilanza dalla pressione degli altri viaggiatori e dal limitato periodo di apertura delle porte del veicolo (Sez. 5, n. 36141 del 11/04/2019, Hadj Ouldyerocci, Rv. 276778). La sentenza appena richiamata ha ricostruito la logica dell’aggravante in questione, che risiede nell’esigenza di una maggior tutela degli utenti che fruiscono dei mezzi di pubblico trasporto e che si trovano, per cio’ solo, in una condizione di oggettiva “minorata difesa” a causa dell’affollamento che generalmente si crea all’interno di essi, che agevola l’opera del ladro, favorito dalla forzata vicinanza tra i passeggeri e dal vulnus alle possibilita’ di vigilanza della vittima rispetto ai propri beni, dati anche i movimenti del veicolo, che rendono non sospetti, scossoni, strattonamenti o contatti con altri utenti del mezzo. Ebbene, questa logica e’ stata condivisibilmente ravvisata anche rispetto alle fasi di salita e discesa dai mezzi pubblici di trasporto, se possibile ancora piu’ delicate nell’ottica sopra evocata, data la concitazione che accompagna le fasi di ingresso e di uscita dai veicoli, che normalmente vedono i passeggeri accalcarsi e muoversi rapidamente per guadagnare l’uscita o l’entrata.
Si condivide altresi’ quanto sostenuto dal precedente in commento laddove ha ritenuto che un’esegesi di tal fatta non incorre nel divieto di analogia in malam partem in materia penale, bensi’ costituisce l’esito di un’interpretazione estensiva, volta ad ampliare la portata letterale della norma, in coerenza con la ratio di quest’ultima. Ha osservato altresi’ il precedente richiamato che la circostanza in esame risulta complementare a quella delineata dall’articolo 625 c.p., n. 6, che punisce piu’ gravemente il furto commesso sul bagaglio dei viaggiatori, che trova applicazione non soltanto qualora il furto sia perpetrato all’interno di “ogni specie di veicoli”, ma anche “nelle stazioni, negli scali o banchine”. Se ne e’ evinto che, interpretando in maniera restrittiva la previsione di cui all’articolo 625 c.p., n. 8-bis, si determinerebbe l’irragionevole effetto di condizionare l’applicazione di una pena piu’ elevata alla circostanza che la persona offesa, la quale si trovi in una banchina e si appresti a salire su un mezzo di trasporto, porti o meno con se’ un bagaglio.
3. All’inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, cosi’ equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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