Corte di Cassazione, penale, Sentenza|16 aprile 2021| n. 14401.
In tema di evasione dagli arresti domiciliari, a fronte di plurimi accertamenti dell’allontanamento dal luogo di detenzione, sussiste pluralità di reati solo ove sia provato che l’imputato, dopo ogni singolo allontanamento, abbia fatto stabilmente rientro nel luogo in cui la misura cautelare era in esecuzione.
Sentenza|16 aprile 2021| n. 14401
Data udienza 5 novembre 2020
Integrale
Tag – parola chiave: Reato di evasione dagli arresti domiciliari – Fatti commessi nello stesso arco temporale – Protrazione dell’allontanamento dal luogo di detenzione – Pluralità di condanne – Violazione del divieto del ne bis in idem
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente
Dott. VILLONI Orlando – Consigliere
Dott. GIORDANO Emilio Anna – Consigliere
Dott. ROSATI Martino – Consigliere
Dott. SILVESTRI Pietro – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano l’11/06/2019;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dr. Silvestri Pietro;
udito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. Locatelli Giuseppe, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui (OMISSIS) e’ stato condannato per il reato continuato di evasione, commesso in sei diverse occasioni, rispettivamente il (OMISSIS) alle ore 15,45 ed alle 21,10; il (OMISSIS) alle ore 11,15; il (OMISSIS).
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge in relazione all’articolo 649 c.p.p. e articolo 385 c.p..
Si assume che nei confronti dell’imputato sarebbero state emesse altre due sentenze, “all’epoca gia’ definitive”, per condotte di evasione compiute, rispettivamente, il (OMISSIS); non vi sarebbe prova che l’imputato tra il (OMISSIS) (data in cui sarebbe stato commesso uno dei fatti per il quale e’ intervenuta condanna nell’odierno processo) ed il (OMISSIS) abbia fatto ritorno presso la sua abitazione; ne’ vi sarebbe prova che tra il (OMISSIS) (data in cui sarebbe stato compiuto un altro episodio per cui e’ intervenuta condanna nel presente processo) ed il (OMISSIS) l’imputato abbia fatto ritorno presso la sua abitazione.
La Corte, recependo il ragionamento del Tribunale, avrebbe rigettato il motivo di impugnazione sul presupposto errato che fosse onere della difesa fornire la prova del mancato rientro nel domicilio.
Dunque, secondo il ricorrente, mancherebbe la prova che le evasioni siano state plurime.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
2. Rispetto ad uno specifico motivo di appello, sostanzialmente sovrapponibile a quello in esame, la Corte di appello ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale sul presupposto che, “in assenza di elementi di prova che neppure l’indagato ha allegato” non sarebbe “plausibile” ritenere che questi si fosse allontanato dalla propria abitazione per segmenti temporali “lunghi”; si e’ aggiunto che in tal senso deporrebbe anche la circostanza che (OMISSIS) fu trovato nei pressi della propria abitazione, e, dunque, l’assenza sarebbe stata “breve”.
3. Si tratta di un ragionamento non condivisibile.
3.1. La Corte di cassazione in molteplici occasioni ha chiarito che violano il divieto di bis in idem sostanziale, dettato dall’articolo 649 c.p.p., la pluralita’ di condanne per il delitto di evasione relative a fatti commessi nello stesso arco temporale in cui si e’ sostanzialmente protratto l’allontanamento del soggetto dal luogo ove era detenuto, laddove si accerti che l’effetto permanente del primo ingiustificato allontanamento non sia stato interrotto con un concreto e stabile rientro in quel luogo, attuato in maniera tale da permettere un controllo da parte delle autorita’ competenti (Sez. 6, n. 27900 del 22/09/2020, Harfachi, Rv. 279676; Sez. 6, n. 12664 del 09/03/2016, Pantaleo, Rv. 266785; Sez. 6, n. 25976 del 04/05/2020, Silvestri, Rv. 247819).
Nel caso di specie, dunque, l’imputato poteva essere condannato per una pluralita’ di fatti di evasione solo se vi fosse stata la prova che dopo ogni singolo episodio contestato, (OMISSIS) avesse fatto rientro in concreto ed in modo stabile nel luogo in cui la misura cautelare era in esecuzione.
3.2. La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati.
La sentenza impugnata, da una parte, sembra infatti attribuire all’imputato l’onere di fornire una prova impeditiva, liberatoria, quella cioe’ di dimostrare di non essere tornato nel luogo in cui era ristretto, e, dall’altra, valorizza in modo inferenziale una serie di circostanze- il luogo in cui fu trovato l’imputato- obiettivamente non dimostrative dell’assunto accusatorio.
In tal modo si sono violate le regole dell’accertamento probatorio che impongono al pubblico ministero di provare il fatto oggetto della imputazione e la sua attribuibilita’ soggettiva al di la’ di ogni ragionevole dubbio, e si e’ sostanzialmente addossata all’imputato la prova di un fatto “liberatorio” finalizzato ad esonerarlo da una presunzione di responsabilita’ “per posizione”.
Si e’ costruito un meccanismo presuntivo, quello per cui – in assenza di prova contraria – dovrebbe ritenersi che il soggetto evaso sarebbe in un dato momento rientrato nel luogo in cui era ristretto, che svuota, sostanzialmente vanificandolo, l’obbligo di motivazione relativo alla prova della condotta penalmente rilevante, finendo per sovrapporre l’obbligo dell’accertamento della responsabilita’ penale con l’indifferenza probatoria.
Ne’ il meccanismo presuntivo pare sorretto dalla esposizione di massime di esperienza di empirica plausibilita’: anche sul punto il ragionamento della Corte e’ carsico.
4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata per un nuovo giudizio; la Corte di appello ricostruira’ i fatti e accertera’ i limiti entro cui perimetrare la responsabilita’ penale dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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