Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 17 maggio 2019, n. 21789.
La massima estrapolata:
In tema di estorsione, non integra il reato la condotta del datore di lavoro che, al momento dell’assunzione, prospetti agli aspiranti dipendenti l’alternativa tra la rinunzia a parte della retribuzione e la perdita dell’opportunità di lavoro, in quanto, pur sussistendo un ingiusto profitto per il primo, costituito dal conseguimento di prestazioni d’opera sottopagate, non v’è prova che l’ottenimento di un impiego rechi un danno ai lavoratori rispetto alla preesistente situazione di disoccupazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che deve invece ritenersi sussistente il reato nel caso in cui il datore di lavoro, nella fase esecutiva del contratto, corrisponda ai lavoratori, sotto minaccia della perdita del posto di lavoro, uno stipendio ridotto rispetto a quanto risultante in busta paga, essendo in tal caso evidente il danno recato ai predetti).
Sentenza 17 maggio 2019, n. 21789
Data udienza 4 ottobre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMMINO Matilde – Presidente
Dott. IMPERIALI Lucian – rel. Consigliere
Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere
Dott. PARDO Ignazio – Consigliere
Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1466/2015 CORTE APPELLO di BARI, del 22/02/2017;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2018 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
Udito il Procuratore Generale in sona del Dott. LORI Perla che ha concluso per l’annullamento con rinvio, quanto allo (OMISSIS) e per l’inammissibilita’ dei ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS).
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22/2/2017 la Corte di Appello di Bari ha confermato il giudizio di penale responsabilita’ espresso il 19/6/2014 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale cittadino, all’esito di giudizio abbreviato, nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per il reato di estorsione aggravata commesso dal primo quale legale rappresentante della (OMISSIS) S.r.l., dal secondo quale amministratore di fatto, dal terzo e dal quarto quali ragionieri della societa’ in tempi diversi, mediante la minaccia della mancata assunzione nella predetta societa’ paventata a quattro lavoratori e, dopo l’assunzione, nella prospettiva del licenziamento, cosi’ costringendo le predette persone offese a rinunziare a circa meta’ dello stipendio mensile pattuito e figurante nella busta paga. La Corte territoriale ha, pero’, riformato parzialmente la sentenza del primo giudice, riconoscendo allo (OMISSIS) l’attenuante di cui all’articolo 114 c.p. e cosi’ rideterminando la pena allo stesso inflitta, concedendogli il beneficio della sospensione condizionale della pena e confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), a mezzo del comune difensore avv. (OMISSIS), sollevando due motivi di impugnazione:
2.1. Con il primo motivo, comune a tutti i tre ricorrenti, e’ stata dedotta la violazione di legge per essersi ritenuta la penale responsabilita’ per il reato di cui all’articolo 629 c.p. pur costituendo la prospettazione di non assumere le persone offese – o di non riassumerle alla scadenza del contratto a tempo determinato – esercizio di una facolta’, di una liberta’ del datore di lavoro: difetterebbe, pertanto, il requisito del profitto ingiusto con altrui danno. Si e’ evidenziato che erano state le stesse persone offese a rivolgere all’azienda la richiesta di lavoro, sicche’ la prospettazione di una decurtazione solo nei primi mesi della retribuzione, che poi sarebbe aumentata, a dire dei ricorrenti costituirebbe al piu’ un artifizio idoneo ad integrare diversa figura di reato ma non l’estorsione.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, relativo al solo (OMISSIS), e’ stato dedotto il vizio di motivazione, con travisamento della prova, in relazione alla ritenuta responsabilita’ di quest’ultimo, per la contraddizione tra due diverse versioni che si deducono fornite dal teste (OMISSIS), valorizzate invece in sentenza omettendo l’esame delle dichiarazioni dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS), di segno diverso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono parzialmente fondati, non potendosi riconoscere la condotta estorsiva contestata ai ricorrenti nel momento genetico del rapporto di lavoro con le persone offese, ma soltanto nella condotta con la quale, prospettando la minaccia della cessazione del rapporto di lavoro, le persone offese venivano indotte a rinunziare a circa meta’ dello stipendio mensile pattuito e figurante nella busta paga.
3.1. La Corte territoriale, infatti, ha riconosciuto una coartazione della volonta’ delle persone offese anche nell’alternativa prospettata ai lavoratori, al momento dell’assunzione, di fornire una prestazione professionale sottopagata ovvero di rimanere disoccupati, prospettazione ritenuta integrare gli estremi del reato in quanto da un lato si e’ dato atto di un contesto di indubbia difficolta’ anche per la parte datoriale, tale da indurre la (OMISSIS) S.r.l. a determinarsi alle assunzioni onde poter raggiungere il numero di lavoratori richiesti dalla normativa comunitaria per il conseguimento degli incentivi all’acquisto di macchinari ma, d’altra parte, si e’ anche rilevato che le condizioni particolarmente difficili del mercato del lavoro nel periodo considerato ponevano i lavoratori nell’alternativa di restare disoccupati oppure accettare l’offerta loro prospettata di un lavoro sottopagato, in virtu’ di una rinuncia, almeno per i primi mesi, a parte sostanziosa dello stipendio mensile pur concordato come figurante nella busta paga.
Gli estremi del reato di estorsione, pero’, non possono essere riconosciuti nel momento genetico del rapporto di lavoro, bensi’ soltanto nelle modalita’ di svolgimento di questo, giacche’ il diritto al lavoro del cittadino non puo’ essere confuso con il diritto all’assunzione da parte di una specifica ditta, ne’ gravava sulla societa’ (OMISSIS) S.r.l. alcun obbligo giuridico di assumere le persone offese che, infatti, risultano essersi spontaneamente rivolte alla medesima societa’ chiedendo l’assunzione: se, pertanto, la pretesa della societa’ di subordinare questa ad una rinuncia a parte dello stipendio comportava per la parte datoriale l’ingiusto profitto del conseguimento di prestazione d’opera sottopagata, non risulta la prova del danno ingiusto arrecato al lavoratore al momento dell’assunzione, giacche’ non vi e’ prova che il conseguimento di un lavoro, per quanto sottopagato, abbia arrecato ad (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), le quattro persone offese, un danno rispetto alla situazione preesistente di mancanza di lavoro: conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata perche’ il fatto non sussiste, limitatamente all’affermazione di responsabilita’ relativa alla condotta di assunzione delle persone offese.
Sussistono, invece, tutti gli estremi del reato ascritto ai ricorrenti nella condotta tenuta da questi tenuta al momento della corresponsione dello stipendio mensile ai lavoratori indicati nel capo di imputazione in misura ridotta rispetto a quanto risultante in busta paga, realizzata con artifici vari e con la prospettazione agli stessi dell’alternativa di essere altrimenti licenziati: avendo comunque diritto i lavoratori alla corresponsione integrale di quanto risultante dalla busta paga, quale compenso per il lavoro svolto, e’ evidente il danno loro arrecato con un pagamento in forma ridotta, imposto con la minaccia, altrimenti, di perdere il posto di lavoro acquisito, cosi’ come e’ evidente l’ingiusto profitto conseguito dalla societa’ (OMISSIS) s.r.l. con l’immediata restituzione di parte di quanto ricevuto dai lavoratori in busta paga: emerge, infatti, a tal proposito dalla sentenza impugnata che in epoca in cui i pagamenti dovevano essere “tracciabili” le persone offese venivano invitate a recarsi nell’istituto di credito vicino al luogo di lavoro, per riscuotere l’assegno corrispondente alla retribuzione indicata in foglio paga, ed a consegnarlo al ragioniere della societa’ che li accompagnava, e che restituiva al lavoratore solo l’importo ridotto.
Quanto alla prospettazione di porre fine al rapporto di lavoro, infatti, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimita’ in tema di estorsione, la prospettazione dell’esercizio di una facolta’ o di un diritto spettante al soggetto agente integra gli estremi della minaccia “contra ius” quando, pur non essendo antigiuridico il male prospettato come conseguenza diretta di tale condotta, si faccia ricorso alla stessa per coartare la volonta’ altrui ed ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti, ne’ conformi a giustizia (Sez. 6, n. 47895 del 19/06/2014, Rv. 261217; Sez. 2, n. 119 del 04/11/2009, Rv. 246306).
3.2. E’ inammissibile anche il motivo di ricorso relativo al solo (OMISSIS), con il quale e’ stato dedotto il vizio di motivazione, con travisamento della prova, in relazione alla ritenuta responsabilita’ di quest’ultimo, per la contraddizione tra le diverse prove dichiarative utilizzate in sentenza omettendo il riferimento ad altre di segno diverso: emerge chiaramente dalla ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata, invero, che mentre (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente legale rappresentante ed amministratore di fatto della societa’, avevano imposto le sopra riferite modalita’ di corresponsione degli stipendi ai nuovi assunti; tali modalita’ venivano rappresentate a chi chiedeva di lavorare dal ragioniere della societa’, il coimputato (OMISSIS), ed al congedo di questo gli era subentrato lo (OMISSIS), che in precedenza aveva sostituito il predetto solo in alcune occasioni nel pagamento delle retribuzioni, ed in seguito, invece, aveva anche accompagnato l’ (OMISSIS) presso la (OMISSIS), indicandogli il cassiere al quale doveva rivolgersi per monetizzare i successivi stipendi, secondo il racconto del predetto, tanto da svolgere lo stesso ruolo precedentemente svolto dal predetto (OMISSIS) con riferimento al pagamento delle retribuzioni, come riferito dal teste (OMISSIS), cosi’ contribuendo alla realizzazione del profitto del datore di lavoro (la corresponsione di un minor stipendio) con danno del lavoratore. Il ricorso, del resto, non si confronta nemmeno con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, dal quale emerge chiaramente che anche la persona offesa (OMISSIS), in coerenza con le dichiarazioni degli altri lavoratori, ha riferito che al posto del (OMISSIS), non piu’ impiegato presso l’azienda, nell’ultimo periodo veniva impiegato lo (OMISSIS) e che questo “in due o tre occasioni” gli aveva consegnato lo stipendio con la consueta decurtazione, ed anzi il primo mese l’aveva anche accompagnato, insieme ad altri lavoratori, presso il vicino istituto bancario per presentargli il cassiere al quale avrebbe dovuto rivolgersi in futuro per monetizzare gli assegni.
Il motivo proposto nell’interesse del solo (OMISSIS), pertanto, in primo luogo difetta di specificita’, dovendo questa essere apprezzata non solo per la sua genericita’, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificita’ conducente, a mente dell’articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera c), all’inammissibilita’ (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596). Soprattutto, pero’, si tratta di un motivo che tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, invece, esula dai poteri di questa Corte di legittimita’ una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369). Ne’ puo’ essere dedotto il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si tratta di vizio che puo’ essere dedotto con il ricorso per cassazione solo quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimita’, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Rv. 258438).
4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente all’affermazione di responsabilita’ relativa alla condotta di assunzione delle persone offese, perche’ il fatto non sussiste, mentre all’inammissibilita’, nel resto, dei ricorsi, consegue l’irrevocabilita’ dell’affermazione di responsabilita’ dei ricorrenti in ordine alle residue condotte, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’affermazione di responsabilita’ relativa alla condotta di assunzione delle persone offese perche’ il fatto non sussiste.
Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto e dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilita’ dei ricorrenti in ordine alle residue condotte.
Rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
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