L’illeggibilità della sottoscrizione dell’ordinanza cautelare

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 15 maggio 2019, n. 21182.

La massima estrapolata:

L’illeggibilità della sottoscrizione, da parte del giudice, dell’ordinanza cautelare non è causa di nullità dell’atto, rilevando a tali fini, ai sensi dell’art. 292, comma 2, lett. e), cod. proc. pen., la sola mancanza del segno grafico e non, invece, l’impossibilità di immediata identificazione del suo autore, peraltro agevolmente individuabile dai registri tenuti presso la cancelleria.

Sentenza 15 maggio 2019, n. 21182

Data udienza 8 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Presidente

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. APRILE Ercole – rel. Consigliere

Dott. GIORGI Maria Silvia – Consigliere

Dott. ROSATI Martino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 28/02/2019 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BARBERINJ Roberta Maria, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Palermo, adito ai sensi dell’articolo 310 c.p.p. (a norma del quale era stata qualificata da questa Corte l’originaria impugnazione formulata in termini di ricorso per saltum), confermava il provvedimento del 22/11/2018 con il quale il Tribunale in composizione monocratica della stessa citta’ aveva disposto, a norma dell’articolo 276 c.p.p., nei riguardi di (OMISSIS) la sostituzione della misura dell’allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento alla moglie, con quella piu’ grave degli arresti domiciliari.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all’articolo 292 c.p.p., per avere il Tribunale dell’appello cautelare erroneamente confermato il provvedimento impugnato disattendendo l’eccezione di nullita’ di tale ordinanza perche’ recante, al posto della sottoscrizione del giudice che l’aveva emessa, un generico segno grafico e risultando assente il riferimento alle generalita’ del magistrato redattore.
3. Il ricorso e’ inammissibile.
Costituisce espressione di un consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimita’ il principio secondo il quale la illeggibilita’ della sottoscrizione di una ordinanza da parte del giudice non e’ causa di nullita’ dell’atto, non rilevando, ai fini della validita’ formale dello stesso, l’identificazione, tramite la sottoscrizione, della persona fisica del giudice, peraltro agevolmente individuabile tramite i registri esistenti presso la cancelleria (Sez. 3, n. 7476 del 18/01/2008, Tezza, Rv. 239009).
In questo senso la disposizione dettata dall’articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera e), per cui l’ordinanza che dispone una misura cautelare deve contenere a pena di nullita’ la sottoscrizione del giudice, va intesa nel senso che tale invalidita’ e’ configurabile solamente quando la firma del magistrato redattore sia del tutto assente e non anche quando la sua lettura non permetta la immediata identificazione del suo autore. Sotto questo punto di vista, il ricorso oggi in esame appare pure aspecifico, in quanto la difesa dell’imputato non ha dimostrato di essere stato nella impossibilita’ assoluta di identificare il giudice che aveva emesso il provvedimento in argomento.
D’altro canto, tale soluzione interpretativa appare in linea con il pacifico orientamento giurisprudenziale formatosi nell’applicazione dell’analoga disposizione dettata dall’articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera g), e comma 3, che prevede che e’ nulla la sentenza priva della sottoscrizione del giudice: norma con riferimento alla quale si e’ sostenuto che non costituisce causa di nullita’ della sentenza la illeggibile sottoscrizione del presidente e del relatore nel dispositivo e nella motivazione, considerato che il requisito della sottoscrizione della sentenza, ex articolo 546 c.p.p., non implica che la firma debba essere apposta in maniera tale da consentire l’individuazione del giudice o dei giudici da cui la decisione promana, non essendo cio’ richiesto da alcuna norma giuridica (cosi’, da ultimo, Sez. 5, n. 36712 del 20/04/2012, Liuzzi, Rv. 253519).
4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

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