Corte di Cassazione, sezione prima civile,
Ordinanza 7 febbraio 2020, n. 2981.
La massima estrapolata:
In tema di diritto d’autore, l’art. 98 della l. n. 633 del 1941, secondo cui il ritratto fotografico eseguito su commissione può essere riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso dell’autore o della persona ritratta e dei loro aventi causa, non è applicabile in via analogica a tutte le altre opere riproduttive del ritratto, quali quelle pittoriche o scultoree, poiché in esse assume rilievo prevalente l’apporto creativo dell’autore.
Ordinanza 7 febbraio 2020, n. 2981
Data udienza 25 novembre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22639/2015 proposto da:
(OMISSIS) Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
Comune Bracigliano, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 281/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 23/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2019 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO LUCIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 380 del 2011 il Tribunale di Salerno – sezione distaccata di Mercato San Severino – sulla domanda proposta da (OMISSIS) contro il Comune di Bracigliano e con la chiamata in causa della (OMISSIS) s.r.l., finalizzata ad accertare che il busto del Senatore (OMISSIS) in bronzo (collocato nella piazza cittadina del Comune convenuto) costituiva contraffazione del proprio originale esposto nella “(OMISSIS)” della stessa cittadina nonche’ ad ottenere la distruzione dello stesso busto e la condanna del convenuto e della terza chiamata al risarcimento dei danni morali e materiali – ha dichiarato inammissibile la domanda svolta nei confronti della predetta Casa di Cura e rigettato la domanda nei confronti del Comune di Bracigliano.
La Corte di Appello di Salerno, in riforma della sentenza impugnata e parziale accoglimento dell’appello, nel dichiarare la responsabilita’ esclusiva della (OMISSIS) s.r.l. nella violazione del diritto d’autore perpetrata a carico del sig. (OMISSIS), ha condannate la medesima al risarcimento dei danni morali e materiali liquidati in complessivi Euro 35.000,00, oltre al pagamento delle spese del doppio grado di merito.
Il Giudice di secondo grado, dopo aver ritenuto che la notifica dell’originario atto di citazione per chiamata in causa della Casa di Cura fosse andato a buon fine, ha ritenuto che effettivamente quest’ultima avesse commissionato a terzi una riproduzione non autorizzata del busto in bronzo del defunto sen. (OMISSIS), provvedendo a liquidare il danno morale in considerazione dell’esposizione pubblica di un’opera contenente palesi alterazioni delle caratteristiche originarie della propria e recante l’impressione della propria firma, oltre al danno materiale commisurato al corrispettivo ricevuto per l’opera originale.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) s.r.l. affidandolo a otto motivi.
(OMISSIS) ed il Comune di Bracigliano si sono costituiti in giudizio con controricorso.
Il Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta.
(OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l. hanno depositato le memorie ex articolo 380 bis 1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo e’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 106 e 269 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Lamenta la ricorrente che la Corte d’Appello ha omesso di rilevare che il (OMISSIS) era decaduto dalla possibilita’ di chiamarla in causa, essendo tale chiamata in causa stata formulata solo tardivamente alla seconda udienza del giudizio di primo grado.
Espone che la tardivita’ della chiamata di terzo era stata ritualmente eccepita nella comparsa di risposta.
2. Il motivo e’ infondato.
Va osservato che nel vigore del codice di procedura civile previgente (alla riforma introdotta con la L. n. 80 del 2005) la prima fase del processo civile si articolava in una prima udienza di comparizione delle parti, ex articolo 180 c.p.c., finalizzata alla verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, ed un’udienza di trattazione ex articolo 183 c.p.c., nel corso della quale, a norma dell’articolo 183 c.p.c., comma 4, l’attore poteva essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo ai sensi degli articoli 106 e 269 c.p.c., se l’esigenza era sorta dalle difese del convenuto.
Nel caso di specie, il sig. (OMISSIS), allora attore, aveva chiesto all’udienza di trattazione ex articolo 183 c.p.c. la chiamata in causa della (OMISSIS) avendo l’allora convenuto Comune di Bracigliano dedotto la propria estraneita’ al giudizio, indicando che era stata la predetta casa di cura a chiedere l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico comunale per l’esposizione del busto oggetto del giudizio.
Ne consegue che la chiamata in giudizio, in quanto richiesta all’esito delle richieste della parte convenuta (che, peraltro, si era costituita tardivamente) non e’ stata affatto tardiva.
3. Con il secondo motivo e’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 145, 160, 115 e 116 c.p.c., articoli 46, 2727 e 2728 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Lamenta la ricorrente che il (OMISSIS) le ha notificato l’atto di chiamata in causa presso l’indirizzo di (OMISSIS), mentre la sede unica della societa’ era ed e’ tuttora a (OMISSIS).
Espone che la Corte territoriale ha ritenuto la notifica nei suoi confronti andata a buon fine solo perche’ nella relata era indicato anche l’indirizzo della sede legale, ma senza che risultasse che a tale indicazione fosse effettivamente seguita la consegna dell’atto. Di tale circostanza la parte istante era consapevole, tanto e’ vero che aveva chiesto la rinnovazione dell’atto di citazione del terzo presso la sede legale.
4. Con il terzo motivo e’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 145, 160, 115 e 116 c.p.c., articoli 46, 2727 e 2728 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Lamenta il ricorrente che la Corte ha applicato erroneamente le norme in tema di notificazioni alle persone giuridiche ed evidenzia che il soggetto che ha ricevuto l’atto in (OMISSIS), tal (OMISSIS), non e’ il legale rappresentante della ricorrente, ma un operatore tecnico-autista privo di qualsiasi potere di ricevere le notificazioni, quindi un mero dipendente cui non puo’ validamente notificarsi un atto processuale.
Infine, evidenzia che la notifica a persona giuridica in luogo diversa dalla sede legale e’ possibile solo se l’atto e’ stato recapitato presso la sede effettiva e, nel caso di specie, quella di (OMISSIS) era una mera unita’ operativa. Peraltro, nessuna attivita’ istruttoria era stata svolta per comprovare la sussistenza in (OMISSIS) di una sede effettiva della ricorrente.
5. Con il quarto motivo e’ stata dedotta la nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4.
Lamenta la ricorrente che la Corte territoriale ha presunto l’idoneita’ della consegna dell’atto, presso l’ambulatorio di (OMISSIS), al raggiungimento dello scopo in relazione alla “notorieta’” della sede operativa ed effettiva “in un territorio comunale di non latissima estensione”. Sul punto, contesta che il Comune di Nocera Inferiore sia di non latissima estensione, trattandosi di un comune esteso oltre 21 kmq senza soluzione di continuita’ con i comuni limitrofi di Nocera Superiore e Pagani. Peraltro, la distanza tra (OMISSIS) (sede legale) e (OMISSIS) e’ di ben 3,6 km.
6. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da esaminarsi unitariamente, attenendo tutti al tema della notifica dell’atto di chiamata del terzo, presentano profili di inammissibilita’ e infondatezza.
Va, in primo luogo, osservato che non coglie la ratio decidendi la censura secondo cui la Corte di merito avrebbe considerato valida la notifica alla terza chiamata solo perche’ nella relativa relata era indicato anche l’indirizzo della sede legale.
In realta’, la Corte territoriale ha ritenuto andata a buon fine la prima notifica dell’atto di citazione per chiamata del terzo sul rilievo che in (OMISSIS) si trovava la sede effettiva di tale societa’.
Sul punto, correttamente il giudice di secondo grado ha ritenuto giuridicamente valida la notifica effettuata presso la sede effettiva, avendo questa Corte gia’ statuito che ” In tema di notifiche alle persone giuridiche, l’articolo 46 c.c. – che stabilisce che i terzi “possono” considerare come sede, oltre a quella amministrativa, anche quella effettiva – va interpretato alla luce dei principi di buona fede, di solidarieta’ e della finalita’, propria delle notifiche, di portare a conoscenza del destinatario gli atti processuali, cosicche’ il precetto normativo non puo’ tradursi nella facolta’ di non tenere conto della sede effettiva conosciuta dal notificante, deponendo in tal senso la previsione di obblighi di ricerca del destinatario gravanti sull’ufficiale giudiziario ai sensi dell’articolo 148 c.p.c., comma 2, (che presuppongono, a loro volta, l’obbligo del notificante di indicare tutti gli elementi utili in suo possesso) e il disposto di cui all’articolo 145 c.p.c., che, non distinguendo ai fini della notificazione tra sede legale ed effettiva, comporta che quest’ultima non possa essere pretermessa ove conosciuta dal notificante, nonche’, con riguardo alla materia societaria, il rilievo della conoscenza dei fatti, indipendentemente dalla loro iscrizione nel registro delle imprese, stabilito in via generale dall’articolo 2193 c.c., comma 1″ (vedi Cass. n. 6559 del 20/03/2014).
Va, peraltro, osservato che la censura con cui la ricorrente ha contestato che quella di (OMISSIS) fosse realmente la sede effettiva della societa’ – trattandosi, a suo dire, di una mera unita’ operativa – si configura come di merito, e, come tale, inammissibile, essendo finalizzata a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale rispetto a quella operata dalla Corte di merito, che ha fatto riferimento alla notorieta’ di tale circostanza, verosimilmente per chi era deputato al servizio di notificazione.
Peraltro, parimenti inammissibile, in quanto di merito, si appalesa la doglianza con cui la societa’ ricorrente contesta che quello di Nocera Inferiore fosse “un territorio comunale di latissima estensione”.
Infine, sono infondate le censure formulate dalla ricorrente in ordine alla dedotta assenza del potere di ricevere le notificazioni in capo al soggetto che ha materialmente ricevuto la consegna dell’atto di chiamata in causa del terzo.
Sul punto, questa Corte ha recentemente statuito che, ai fini della regolarita’ della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (articolo 145 c.p.c., comma 1), e’ sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente ma in virtu’ di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, puo’ risultare anche dall’incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, e’ da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la societa’, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno. (Cass. n. 27420 del 20/11/2017).
Nel caso di specie, posto che e’ stato esplicitamente ammesso dalla ricorrente che colui che ha ricevuto l’atto era un proprio dipendente, la Corte d’Appello ha, altresi’, evidenziato che il sig. (OMISSIS) – che aveva, peraltro, gia’ in precedenza ricevuto la notifica del ricorso per sequestro conservativo ante causam – provvide al ritiro dell’atto notificato, circostanza che rende plausibile la soluzione accolta dal giudice di secondo grado secondo cui tale soggetto avesse pienamente il potere di ricevere gli atti notificati, essendo evidente che, diversamente, l’autorita’ postale non gli avrebbe consentito il ritiro del plico.
In proposito, questa Corte ha gia’ statuito che l’avvenuto ritiro del piego postale comporta il perfezionamento della notifica a mezzo posta poiche’ con la consegna dell’atto da notificare al destinatario o a un suo incaricato si realizza pienamente lo scopo dell’attivita’ di notifica, mentre e’ ininfluente che tale consegna sia avvenuta nell’ufficio postale anziche’ nel luogo indicato sul piego postale (Cass. n. 28627/2017).
7. Con il quinto motivo e’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 2934, 2935, 2943 e 2947 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Lamenta la ricorrente che la Corte d’Appello, avendo erroneamente considerato valida la notifica del primo atto di chiamata in causa (avvenuta il 17.5.2001), ha, conseguentemente, ritenuto che tale atto avesse avuto natura interruttiva della prescrizione eccepita dalla ricorrente.
Ritenendo la ricorrente acclarata la nullita’ della notifica dell’originario atto di chiamata in causa, ne consegue l’intervenuta prescrizione del diritto azionato dal (OMISSIS).
8. Il motivo e’ infondato per effetto della gia’ accertata inammissibilita’ e/o infondatezza dei motivi attinenti alla regolarita’ della notifica del primo atto di chiamata in causa del terzo, che, per stessa ammissione del ricorrente, e’ avvenuta solo tre anni circa dopo dal compimento del fatto ritenuto dal giudice di merito come integrante la violazione del diritto d’autore.
9. Con il sesto motivo e’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., articoli 2043, 2727 e 2729 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Lamenta la ricorrente che la sua responsabilita’ extracontrattuale e’ stata illegittimamente affermata dalla Corte di Appello sul rilievo che si e’ fondata su una ricostruzione dei fatti assolutamente incongrua rispetto alle emergenze processuali. E’ stato, infatti, affermato in modo apodittico, sulla base di asserite “acquisizioni processuali”, che quella inizialmente consegnata al Comune fosse una mera riproduzione del busto bronzeo del sen. (OMISSIS) nonostante che la stessa Corte d’Appello, nel suo iter logico argomentativo avesse evidenziato che quello trafugato dalla piazza del Comune in causa, cosi’ come quello visionato dal CTU, fosse il busto originale.
La ricostruzione dei fatti della Corte era, tuttavia, illogica e contraddetta dalle stesse sue premesse, corrispondendo alla realta’ effettuale che la Casa di Cura aveva consegnato una sola volta il busto bronzeo (l’unico esistente) al Comune di Bracigliano, e cio’ in occasione della cerimonia celebrativa del sen. (OMISSIS) nell’ottobre 1998, e tale busto non era mai stato sostituito successivamente, come, invece, ritenuto dalla Corte d’Appello, che aveva del tutto omesso un riferimento puntuale del proprio iter logico argomentativo alle risultanze processuali.
Il giudice di secondo grado aveva omesso di considerare l’unico dato certo acquisito al processo, avente un valore determinante e decisivo in ordine all’esistenza o meno di una copia in rerum natura del busto bronzeo, ovvero la dichiarazione del CTU secondo cui la scultura presente nella piazza dei Bracigliano era quella originale.
La ricorrente lamenta, altresi’, l’imputabilita’ a se’ della asserita realizzazione della copia del busto bronzeo, ritenuta dalla Corte sulla base di mere presunzioni.
10. Il motivo presenta profili di inammissibilita’ ed infondatezza.
Non vi e’ dubbio che le censure con cui il ricorrente lamenta che la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di merito non corrisponda alle emergenze processuali si appalesino di merito e sono, come tali, inammissibili, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio esaminato dal giudice di secondo grado.
Non colgono nel segno neppure le doglianze con cui la ricorrente lamenta che la Corte avrebbe ritenuto in modo apodittico l’esistenza di una copia del busto sulla base di imprecisate “acquisizioni processuali” (omettendo un puntuale riferimento alle risultanze processuali che avrebbe valorizzato) ed avrebbe omesso di considerare il fatto decisivo della dichiarazione del CTU che aveva riferito di aver visionato l’originale del busto.
In realta’, va, in primo luogo, osservato che la Corte d’Appello non ha affatto omesso di dar conto del risultato del sopralluogo del CTU effettuato nel 2004, avendo espressamente riportato nelle prime righe di pag. 4 e pag. 8 della sentenza impugnata che l’ausiliario del giudice ebbe a visionare l’originale del busto bronzeo.
La Corte d’Appello ha ritenuto che fosse stata raggiunta la prova dell’esistenza di una copia del busto in questione indicando una serie di elementi che ha tratto dalla comparazione di fotografie del busto originale e quelle scattate in occasione della cerimonia celebrativa del sen. (OMISSIS) nell’ottobre 1998 (la riproduzione recava la parte posteriore “piena” e non a foglia (o vuota) come l’originale; l’incisione della fonderia nolana (OMISSIS), diversa da quella utilizzata dall’Artista, etc). E’ stato, altresi’, evidenziato dalla Corte di merito che la stele in marmo rivenuta all’esterno della clinica aveva forma ed epitaffio ben diversi da quelli esaminati nella piazza comunale.
In ordine alla imputabilita’ alla (OMISSIS) del fatto illecito della riproduzione in violazione del diritto d’autore, la responsabilita’ della ricorrente e’ stata desunta da un ragionamento presuntivo che si fondato sul rilievo che il committente dell’opera originale era la stessa ricorrente (e’ stata evidenziata la firma dell’allora legale rappresentante sul contratto di esecuzione del busto bronzeo, in cui era indicato il prezzo di L. 35 milioni) e che non si era trovato l’accordo tra le stesse parti per la realizzazione di un secondo esemplare.
Inoltre, la Corte di Appello ha valorizzato anche la condotta processuale della Casa di cura in occasione dell’espletamento dell’indagine d’ufficio – il CTU non venne fatto entrare nelle appartenenze della terza chiamata – interpretandola come protesa a non consentire all’ausiliario del giudice la visualizzazione dell’opera custodita nei propri locali.
In proposito, va osservato che questa Corte ha piu’ volte affermato che spetta al giudice di merito valutare l’opportunita’ di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimita’, dovendosi, tuttavia, rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non puo’ limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicita’ e contraddittorieta’ del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass. n. 8023 del 02/04/2009; vedi anche Cass. n. 101 del 08/01/2015).
Nel caso di specie, la ricorrente si e’ limitata ad diversa valutazione del significato degli elementi fattuali valorizzati dal giudice di secondo grado.
Peraltro, questa Corte ha, altresi’, statuito che la prova per presunzione semplice, che puo’ anche costituire l’unica fonte del convincimento del giudice, integra un apprezzamento di fatto che, se coerentemente motivato, non e’ censurabile in sede di legittimita’ (Cass. n. 5484/2019), e, in particolare, che il comportamento processuale puo’ essere anche l’unica fonte del convincimento giudiziale (Cass. n. 6025/2015).
10. Con il settimo motivo e’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 633 del 1941, articoli 2, 13, 98 e articolo 2043 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Lamenta la ricorrente che se e’ pur vero che le opere scultoree rientrano nell’area di protezione del diritto d’autore, esiste una precisa regolamentazione delle opere riproduttive del ritratto di persona, come si evince dall’articolo 98 Legge cit. secondo cui il ritratto eseguito su commissione puo’ essere riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso dell’autore, della persona ritratta o dai suoi successori o aventi causa. Tale norma, dettata per i ritratti fotografici, deve essere applicata estensivamente a tutte le opere riproduttive del ritratto, quali le opere pittoriche o scultoree.
Nel caso di specie, il busto bronzeo realizzato dal (OMISSIS) non e’ che la predissequa riproduzione del ritratto del sen. (OMISSIS), con la conseguenza che la sua riproduzione prescinde dal consenso dell’autore.
Inoltre, e’ lo stesso articolo 98 L.A. che il nome dell’autore del ritratto, allorche’ figuri nell’opera originale, debba essere indicato nella sua riproduzione.
11. Il motivo e’ infondato.
Va osservato che il richiamo effettuato dalla ricorrente all’articolo 98 L.A. per sostenere il diritto alla riproduzione del busto senza il consenso dell’autore non e’ pertinente per due ordini di motivi.
In primo luogo, la norma sopra citata fa riferimento al solo ritratto fotografico, particolare non certo irrilevante atteso che le altre norme della sezione seconda del capo IV delle Legge sul diritto d’autore (articoli 96 e 97) che disciplinano il ritratto non si curano di specificare il tipo di opera in cui esso puo’ essere eventualmente contenuto; il che induce fondatamente a ritenere che se il legislatore ha previsto esclusivamente nel ritratto fotografico il diritto di riproduzione senza la necessita’ del consenso dell’autore, vuoi dire che voleva deliberatamente escludere da tale disciplina i ritratti contenuti in supporti diversi da quelli fotografici (come le opere pittoriche o scultoree).
La ricorrente invoca un’interpretazione estensiva dell’articolo 98 L.A., ma, in realta’, quella che auspica e’ un’interpretazione analogica senza che, tuttavia, ne ricorrano i presupposti. In proposito, questa Corte ha affermato che il ricorso all’analogia e’ consentito dall’articolo 12 preleggi solo quando manchi nell’ordinamento una specifica disposizione regolante la fattispecie concreta e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un vuoto normativo altrimenti incolmabile in sede giudiziaria (vedi Cass. n. 2656 del 11/02/2015). Nel caso di specie, non si e’ in presenza di un vuoto normativo, ma di una precisa scelta del legislatore che non ha inteso estendere agli altri ritratti la disciplina della riproduzione senza il consenso dell’autore prevista per i ritratti fotografici.
D’altra parte, la ratio del legislatore e’ chiaramente intuibile. Il nostro ordinamento distingue tre diversi tipi di fotografie:
– le fotografie d’autore o opere fotografiche previste all’articolo 2, n. 7 L.A., che godono della piena tutela del diritto d’autore;
– le semplici fotografie disciplinate dall’articolo 87 L.A., che godono di una piu’ limitata tutela, sia in termini di durata del diritto (solo 20 anni), sia del suo contenuto (non comprensivo del diritto morale d’autore, che attribuisce al suo titolare il diritto di opporsi ad ogni atto a danno dell’opera che possa essere di pregiudizio al proprio onore o alla propria reputazione);
– fotografie meramente documentali di cui all’articolo 87 comma 2 L.A. che non sono tutelate dal diritto d’autore.
Le fotografie che ritraggono immagini di persone sono state presuntivamente inserite dal legislatore tra le fotografie semplici (articolo 87, comma 1 L.A.) e non tra le opere fotografiche (non fruendo quindi della tutela del diritto morale d’autore), presumibilmente sul rilievo che affinche’ si parli di opera d’arte fotografica e’ necessario dimostrare un quid pluris, il requisito della creativita’, che ricorre allorquando la fotografia e’ il risultato della creazione intellettuale del suo autore, che non si e’ limitato ad una mera rappresentazione della realta’, ma ha trasmesso nello scatto la propria sensibilita’, la propria particolare interpretazione della realta’, la propria personale elaborazione (vedi Cass. n. 5089 del 12/03/2004).
In conclusione, nelle fotografie, che sono il risultato di un processo meccanico, la creativita’ deve essere dimostrata caso per caso (avviene sovente che tale valutazione, in caso di contestazione, sia demandata proprio al giudice).
Deve quindi ritenersi che il legislatore, per evitare il ricorrere di situazioni di incertezza, fonti di contenzioso, abbia inteso prevedere nei soli ritratti fotografici (nei quali non e’ agevole distinguere tra le opere fotografiche e le semplici fotografie) il diritto di riproduzione dell’opera senza il consenso dell’autore.
Tale esigenza non ricorre ovviamente per i ritratti contenuti in opere scultoree, nelle quali – come in quelle pittoriche – la creativita’ dell’opera non e’ in discussione (non dovendosi confondere tale requisito con il valore artistico della medesima).
In particolare, l’opera scultorea e’ un’opera che interpreta la realta’, non la riproduce in via di rispecchiamento con mezzo meccanico, sicche’ ogni rappresentazione che venga fatta con il mezzo della scultura costituisce opera d’arte, espressione di tecnica e sentimento del proprio autore.
Ne consegue che in un tempo, come quello attuale, in cui e’ possibile la riproducibilita’ tecnica anche dell’opera scultorea, ove cio’ avvenga, si e’ di fronte ad un’evidente fattispecie di contraffazione, ulteriormente aggravata, nel caso di specie, dall’apposizione (nella copia) della firma dell’autore dell’originale.
Un altro motivo (anche assorbente) per cui la ricorrente non puo’ invocare l’articolo 98 L.A. e’ che tale norma autorizza la riproduzione dell’opera ritrattistica, senza il consenso dell’autore, alla sola persona oggetto del ritratto o ai suoi successori o aventi causa e non a soggetti terzi, quale e’, nel caso di specie, la (OMISSIS).
11. Con l’ottavo motivo e’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2727 e 2729 c.c., articolo 20 e 159: n. 633/412, articoli 115 e 115 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Lamenta la ricorrente che il danno morale liquidato dalla Corte di merito e’ stato commisurato all’esposizione della copia in pubblica piazza ed alla personale partecipazione dell’attore al processo non considerando che, da un lato, il busto esposto nella piazza era quello originale e non la copia (e comunque non e’ stata fornita prova del “patimento morale”), e, dall’altro, che il sig. (OMISSIS) e’ comparso ad un’unica udienza.
Inoltre, la liquidazione equitativa e’ stata fondata su presunzioni del tutto inadeguate e non univoche.
12. Il motivo e’ inammissibile.
Va preliminarmente osservato che questa Corte ha gia’ statuito che l’esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non e’ suscettibile di sindacato in sede di legittimita’ quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell’uso di tale facolta’, indicando il processo logico e valutativo seguito. (Cass. n. 24070 del 13/10/2017).
Nel caso di specie, la Corte di merito ha indicato i criteri in base ai quali ha liquidato in via equitativa il danno, commisurando il danno morale al valore eccellente dell’artista ed all’esposizione in pubblica piazza di un busto contenente palesi alterazioni delle caratteristiche originarie dell’opera.
Sul punto, le censure svolte dalla ricorrente si configurano come di merito in quanto finalizzate a mettere ancora in discussione che una riproduzione dell’opera vi sia effettivamente stata nonche’ la partecipazione del (OMISSIS) al processo (e quindi la ricostruzione dei fatti operata dalla corte territoriale).
Quanto al danno patrimoniale, e’ stato coerentemente commisurato al compenso ricevuto dall’artista per l’esecuzione dell’opera originale ed attualizzato.
Ne’ il ricorrente puo’ sostenere che il nuovo manufatto non avrebbe dovuto essere remunerato come il primo, non essendo tale profilo stato svolto dal ricorrente, il quale non chiede una sorta di sconto, ma l’elisione totale del danno liquidato.
L’impostazione del ricorrente non e’, inoltre, accoglibile, atteso che la realizzazione dell’opera contraffatta con l’artificio della riproduzione illecita costituisce senza dubbio una mancata occasione di guadagno.
Alla luce di quanto illustrato, la ricorrente non puo’ sindacare in questa sede la valutazione del giudice di merito.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di (OMISSIS), che si liquidano come in dispositivo.
Devono, invece, compensarsi interamente le spese di lite tra la ricorrente ed il Comune di Bracigliano, non avendo la ricorrente svolto alcuna domanda nei confronti dell’Amministrazione comunale, cui il ricorso e’ stato notificato a solo titolo di litis denuntiatio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la societa’ ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di (OMISSIS), che liquida in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Compensa interamente le spese di lite tra la ricorrente ed il Comune di Bracigliano.
Da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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