Corte di Cassazione, penale, Sentenza|20 gennaio 2021| n. 2337.
In tema di differimento facoltativo della pena detentiva o di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità fisica, è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, operando un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività.
Sentenza|20 gennaio 2021| n. 2337
Data udienza 13 novembre 2020
Integrale
Tag – parola chiave: Associazione per delinquere di stampo mafioso – Condanna – Espiazione della pena – Articolo 47 ter ordinamento penitenziario – Detenzione domiciliare – Articolo 147 cp – Criteri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BONI Monica – Presidente
Dott. BINENTI Roberto – Consigliere
Dott. CENTOFANTI Frances – rel. Consigliere
Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere
Dott. ALIFFI Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 16/04/2020 del Tribunale di sorveglianza di Sassari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dottt. Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Senatore Vincenzo, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari applicava al detenuto (OMISSIS) -in espiazione di pene concorrenti inflitte, tra l’altro, per il delitto di associazione di stampo mafioso- la misura alternativa della detenzione domiciliare a tempo, ai sensi dell’articolo 47-ter Ord. Pen., comma 1-ter, in relazione alla ritenuta sua grave infermita’ fisica.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale territoriale, sulla base di tre motivi.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, con riferimento alla qualificazione della patologia del condannato quale infermita’ rilevante ai sensi dell’articolo 147 c.p., comma 1, n. 2), nonche’ vizio della motivazione, in rapporto alla correlata valutazione di maggior rischio dipendente dall’emergenza epidemiologica in atto.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione, con riferimento all’affermata idoneita’ dei presidi sanitari esterni a garantire al detenuto migliore assistenza terapeutica.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione, con riferimento all’operato bilanciamento tra il diritto alla salute del detenuto e le esigenze di sicurezza della collettivita’.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Secondo consolidati principi, ripetutamente affermati da questa Corte, ai fini del differimento facoltativo della pena detentiva, di cui all’articolo 147 c.p., comma 1, n. 2), – o della detenzione domiciliare ex articolo 47-ter Ord. Pen., comma 1-ter, che ne mutua i presupposti – e’ necessario che la malattia da cui e’ affetto il condannato sia grave, cioe’ tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, dovendosi in proposito operare un bilanciamento tra l’interesse del condannato, presidiato dall’articolo 32 Cost., ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettivita’ (Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, Mossuto, Rv. 258406-01; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, dep. 2012, Farinella, Rv. 251674-01).
Al contempo la giurisprudenza di legittimita’ parimenti ammonisce che, rispetto al differimento, debbano rilevare anche patologie di entita’ tale da far apparire l’espiazione della pena in contrasto con il senso di umanita’ cui si ispira la norma contenuta nell’articolo 27 Cost. (Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cina’, Rv. 274879-01; Sez. 1, n. 17947 del 30/03/2004, Vastante, Rv. 228289-01), dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignita’ da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, Aquino, Rv. 244132-01). Ne’ e’ dubitabile che, anche in tale evenienza, il giudice di sorveglianza competente sia chiamato ad un attento e saggio bilanciamento, idoneo a contemperare nel modo migliore gli elevati beni in gioco.
Di tali complessive valutazioni, che chiamano in gioco plurimi valori costituzionali (incluso il principio costituzionale dell’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge), e delle scelte conseguenti, il giudice di merito deve dare adeguata e coerente motivazione (Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016, Petronella, Rv. 265722-01; Sez. 1, n. 32882 del 24/06/2014, Laina’, Rv. 26141401; Sez. 1, n. 28555 del 18/06/2008, Graziano, Rv. 240602-01; Sez. 1, n.:36856 del 28/09/2005, La Rosa, Rv. 232511-01; Sez. 1, n. 6283 del 27/11/1996, dep. 1997, Rv. 206753-01; Sez. 1, n. 1138 del 08/03/1994, Tana, Rv. 197204-01; Sez. 1, n. 5037 del 04/12/1992, dep. 1993, Rancadore, Rv. 192698-01), che non si sottrae al sindacato di legittimita’, basata su un’accurata ricognizione dei concorrenti elementi che la sostanziano, non esclusa l’eventuale ricorrenza di profili di pericolosita’ ostativi (Sez. 1, n. 21969 del 17/07/2020, Strano, Rv. 279375-01).
2. Cio’ posto, l’ordinanza impugnata approfondisce in modo adeguato il quadro nosografico, in rapporto al complesso intervento di chirurgia addominale, cui il detenuto dovra’ essere sottoposto, non eseguibile in strutture penitenziarie, e al recente infarto miocardico, seguito da angioplastica coronarica; ne’ essa manca di valutare la concreta adeguatezza delle possibilita’ di cura ed assistenza che, nella situazione specifica, e’ possibile assicurare al detenuto in regime di espiazione esterna, a cospetto delle possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario, sia in termini di aggravamento del quadro clinico che di umanita’ dell’espiazione.
La motivazione appare sul punto logica ed esaustiva, mentre le censure del ricorrente si risolvono nel diverso apprezzamento di elementi e risultanze istruttorie, estraneo al sindacato di competenza della Corte di legittimita’.
Da cio’ discende l’infondatezza del primo e del secondo motivo.
3. Fondato appare, viceversa, il terzo motivo.
L’ordinanza impugnata, pur a fronte di condannato gia’ inserito nei circuiti della criminalita’ organizzata, non si sofferma in alcun modo sul profilo della sua pericolosita’ sociale.
Il Tribunale di sorveglianza non compie alcun reale accertamento, diretto a verificare se il rientro del condannato, pur affetto da gravi condizioni di salute, nel luogo di origine sia compatibile con le esigenze di sicurezza della collettivita’ e con la possibilita’ di un persistente ed efficace controllo da parte dello Stato. Esso si limita, al riguardo, ad una proclamazione assertiva, sottraendosi ad un effettivo e motivato bilanciamento.
La relativa omissione valutativa deve essere censurata in questa sede mediante l’annullamento -in questa parte- della decisione adottata, con rinvio al medesimo Tribunale per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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