In tema di custodia cautelare

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 20 luglio 2020, n. 21561.

Massima estrapolata:

In tema di custodia cautelare, la competenza a disporre il trasferimento del detenuto in strutture sanitarie esterne successivamente all’esercizio dell’azione penale, ai sensi dell’art. 11, comma quarto, ord. pen., appartiene al giudice dinanzi al quale è in corso il procedimento di cognizione, e non a quello del procedimento incidentale “de libertate”, e ciò anche nel caso in cui sia proposto ricorso per cassazione.

Sentenza 20 luglio 2020, n. 21561

Data udienza 13 luglio 2020

Tag – parola chiave: Misure cautelari personali – custodia cautelare in carcere – Istanza di sostituzione – Arresti domiciliari – Condizioni di salute dell’imputato – Compatibilità con il regime carcerario – elementi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TARDIO Angela – Presidente

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere

Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere

Dott. LIUNI Teresa – rel. Consigliere

Dott. TALERICO Palma – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 23/04/2020 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. TERESA LIUNI;
Non essendo presente alcuna richiesta di discussione orale, si procede alla trattazione del ricorso senza l’intervento del Procuratore Generale e delle altre parti, ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, nn. 17 – 18, articolo 83 conv. con modificazioni in L. 24 aprile 2020, n. 27.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23/4/2020 il Tribunale del riesame di Napoli – adito ai sensi dell’articolo 310 c.p.p. – ha confermato l’ordinanza della Corte di appello in sede del 17/1/2020 di rigetto dell’istanza di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari avanzata da (OMISSIS), accusato dei reati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale e lesioni, accertati in (OMISSIS), per i quali ha riportato condanna in appello alla pena di anni 5 di reclusione.
1.1. L’imputato aveva dapprima richiesto, con istanza del 9/12/2019, l’immediato ricovero presso idonea struttura sanitaria, onde effettuare un intervento di bonifica dei focolai osteomelitici al piede destro, interessato dagli esiti di una ferita di arma da fuoco riportata durante le fasi della cattura; con ulteriore istanza del 17/1/2020, a seguito della lamentata inerzia della direzione sanitaria del carcere, aveva richiesto la sostituzione della custodia con gli arresti domiciliari presso l’abitazione di un congiunto a Torino, dove avrebbe potuto ricevere le cure necessarie.
1.2. Il Tribunale confermava il rigetto delle istanze difensive, rilevando che non si apprezzava, all’esito della disposta perizia medica, sia necessita’ di cure mediche urgenti, ne’ il quadro cautelare poteva ritenersi affievolito: era infatti sussistente in massimo grado un concreto rischio di recidivazione, desunto dalle allarmanti modalita’ della condotta tenuta dal (OMISSIS) nella vicenda in esame, consistita in un furto in appartamento commesso in forma concorsuale e seguito da un’azione estremamente violenta del gruppo per sottrarsi alla cattura, tanto da avere condotto al tentativo di investimento di un ufficiale di polizia.
Il Tribunale dava comunque atto che – alla stregua della documentazione sanitaria prodotta dalla difesa – l’Autorita’ giudiziaria procedente (Corte di appello), in sintonia operativa con il DAP, avrebbe dovuto assumere le opportune determinazioni per l’avvio delrimputato, in costanza di detenzione, presso idonea struttura sanitaria esterna onde eseguire i programmati interventi chirurgici e le terapie richieste dalla situazione patologica del piede del (OMISSIS).
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, avv. (OMISSIS), indicando a motivi di impugnazione la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta violazione di alcuni parametri costituzionali – precisamente gli articoli 3, 27 e 32 Cost. – e dell’articolo 11 O.P., nonche’ con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e).
2.1. Censura il ricorrente che il Tribunale del riesame abbia travisato la perizia medico-legale laddove si e’ espresso in termini di non urgenza, ma non certo di possibilita’ di rinvio sine die del necessario intervento chirurgico, nonche’ abbia omesso di considerare che la protrazione della detenzione e’ contraria al senso di umanita’ della pena e al diritto alla salute del detenuto. Inoltre, e’ stata disattesa la disposizione dell’articolo 11 O.P., in quanto il Tribunale del riesame avrebbe potuto ordinare direttamente il ricovero in struttura esterna, senza demandare la decisione alla struttura carceraria e al DAP.
2.2. Quanto alle esigenze cautelari, si contesta l’assenza di attualita’ e concretezza del ritenuto pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie, censurando che tale valutazione dell’impugnata ordinanza poggi esclusivamente su elementi congetturali, senza considerare che il (OMISSIS) ha la possibilita’ di allontanarsi dal luogo di commissione dei reati, avendo trovato ospitalita’ presso un congiunto a Torino.
3. Il Procuratore generale, Dott. Birritteri Luigi, ha presentato una requisitoria scritta, ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 83, comma 12-ter, come convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ed ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
A seguito del deposito di tale richiesta, la difesa del ricorrente ha inviato una replica in data 3/7/2020 in cui confuta le argomentazioni del Procuratore generale ribadendo i punti di criticita’ dell’impugnata ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato e deve essere respinto.
1.1. Il primo motivo di impugnazione lamenta il travisamento della perizia medico-legale (peraltro nemmeno allegata al ricorso, che dunque sul punto difetta di autosufficienza).
Come emerge dal testo del provvedimento impugnato, il collegio ha congruamente inteso e motivato. in ordine alle necessita’ sanitarie del (OMISSIS), che dall’espletato accertamento medico-legale non erano risultate caratterizzate da particolare urgenza, essendo stata soltanto rappresentata l’opportunita’ di procedere alla bonifica dei focolai infetti per un successivo intervento di artrodesi.
La complessiva situazione dell’imputato e’ stata ritenuta assolutamente compatibile con la restrizione carceraria, non essendo stati apprezzati rischi di amputazione o di perdita dell’uso dell’arto inferiore; peraltro, il Tribunale napoletano ha provveduto a trasmettere la scheda sanitaria prodotta dalla difesa nel procedimento incidentale all’AG procedente per le ulteriori determinazioni in merito al raccomandato intervento chirurgico.
1.2. Il punto critico, riguardante la dedotta competenza del Tribunale del riesame a disporre direttamente il trasferimento del detenuto in custodia cautelare in luogo esterno di cura, deve essere risolto a tenore dell’articolo 11, comma 4, O.P., che demanda il provvedimento al “giudice che procede”, locuzione da intendersi riferita al giudice dinanzi al quale e’ in corso il procedimento principale di cognizione, e non quello incidentale de libertate; ne’ si potrebbe recuperare una competenza ad hoc del Tribunale della Liberta’ in base al successivo disposto per cui “Se e’ proposto ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato”. Invero, il provvedimento impugnato e’ stato emesso dalla Corte di appello che ha tenuto il processo di secondo grado e si e’ pronunciata anche sull’istanza de libertate del (OMISSIS).
Dunque, correttamente il Tribunale in sede di appello cautelare ha indicato la competenza dell’AG procedente, in sinergia con il DAP, previa programmazione dei necessari interventi chirurgici e terapeutici ad opera dei sanitari del carcere.
2. Quanto alla contestazione dell’esigenza cautelare del rischio di recidivazione, si osserva che la motivazione dell’impugnata ordinanza appare congrua e non affetta da profili di manifesta illogicita’, avendo imperniato il rigetto non sulla gravita’ dei titoli di reato, ma sulle modalita’ concrete della condotta tenuta dal (OMISSIS) e sulla ripetibilita’ di essa anche se ristretto in cautela domestica con braccialetto elettronico.
Va rilevato che i delitti, per i quali il (OMISSIS) e’ gia’ stato condannato in entrambi i gradi di merito, sono relativamente recenti, risultando commessi nell'(OMISSIS), e sul punto va pure ribadito che, in tema di misure coercitive, l’attualita’ e la concretezza delle esigenze cautelari non devono essere concettualmente confuse con l’attualita’ e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera c), puo’ essere legittimamente desunto dalle modalita’ delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l’ambiente in cui il fatto illecito contestato e’ maturato.
Peraltro, il requisito dell’attualita’ del pericolo di reiterazione del reato richiede una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosita’ personale dell’indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall’analisi soggettiva della sua personalita’, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed “esterne” all’accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto – quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele – che possano attivarne la latente pericolosita’, favorendo la recidiva.
La giurisprudenZa di legittimita’ ha quindi inteso detto requisito nel senso che il pericolo di reiterazione e’ attuale ogniqualvolta sussista un rischio di recidiva prossimo all’epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente, ed indica la continuita’ del “periculum libertatis” nella sua dimensione temporale (Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122). E si e’ anche avuto cura di precisare che la valutazione prognostica non puo’ estendersi alla previsione di una “specifica occasione” per delinquere, poiche’ cio’ esula dalle facolta’ del giudice (cosi’ Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Rv. 268977, Luca’; n. 47619 del 19/10/2016, Rv. 268508, Esposito; Sez. 5, n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri).
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine all’imputazione delle spese processuali, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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