In tema di convalida dell’arresto e giudizio direttissimo

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|3 febbraio 2021| n. 4323.

In tema di convalida dell’arresto e giudizio direttissimo, il termine di quarantotto ore fissato dall’art. 558, comma 4, cod. proc. pen. è riferito alla formulazione della richiesta di convalida ed alla “presentazione” dell’imputato, di cui deve essere assicurata la presenza fisica all’udienza, a nulla rilevando che l’inizio della effettiva trattazione dello specifico procedimento avvenga in un momento successivo, purché non vi sia soluzione di continuità.

Sentenza|3 febbraio 2021| n. 4323

Data udienza 12 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Furto aggravato – Privata dimora – Arresto – Convalida – Termine

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – rel. Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 5/10/2020 del Tribunale di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Picardi Antonietta, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Genova ha convalidato l’arresto in quasi flagranza di (OMISSIS) per il reato di furto aggravato in luogo di privata dimora.
2. Avverso l’ordinanza ricorre l’arrestato deducendo violazione di legge e vizi di motivazione ed in particolare eccependo di essere stato presentato al giudice per la convalida oltre il termine di quarantotto ore di cui all’articolo 558 c.p.p., comma 4 e censurando quanto sostenuto dal Tribunale nel rigettare l’analoga eccezione sollevata nel corso dell’udienza circa la tempestivita’ della trasmissione della richiesta di convalida ed dell’udienza nel suo complesso considerata, la quale aveva avuto ad oggetto anche la convalida di altri arresti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato e deve pertanto essere rigettato.
2. Il Tribunale ha fatto buon governo dei consolidati principi elaborati da questa Corte in merito al rispetto del termine di presentazione dell’arrestato per la convalida nel caso in cui questa avvenga direttamente nel corso di una udienza precedentemente fissata dal giudice.
Come di recente ribadito da Sez. 6, n. 11833 del 14/02/2017, P.M. in proc. Sambu, Rv. 270150, non e’ in dubbio che le norme preposte all’attuazione del principio dello habeas corpus debbano essere interpretate in modo da non determinare alcun vulnus a garanzie di rango costituzionale, poste a presidio della liberta’ personale. E proprio in tale prospettiva deve rilevarsi come nel caso in cui potesse darsi rilievo al mero fatto della fissazione dell’udienza, per quanto la stessa non possa aver luogo per l’assenza dell’arrestato, finirebbe per mancare qualsivoglia parametro di riferimento per il computo del termine, visto che a quel punto l’arrestato potrebbe in teoria essere condotto in qualsiasi ora successiva.
Al contrario non e’ necessario che nel termine di 48 ore intervenga il provvedimento di convalida, allorche’ possa dirsi che e’ stata assicurata la presentazione dell’arrestato in udienza e che la stessa e’ stata effettivamente tenuta senza soluzione di continuita’. Solo in questi limiti va dunque inteso il principio desumibile da Sez. 6, n. 21 del 26/11/2013, dep. 2014, Demnna, rv. 258555, secondo cui non rileva il momento in cui il giudice prende cognizione dei fatti o il momento in cui interviene la convalida. Tale pronunzia fa invero riferimento alla trattazione del caso riguardante l’arrestato, peraltro tempestivamente condotto in udienza, dopo che il giudice aveva esaminato senza soluzione di continuita’ altri casi simili. Ed invero cio’ implica che entro il termine di 48 ore chi e’ gravato dal relativo obbligo debba proporre la richiesta di convalida ed assicurare l’effettiva presenza dell’arrestato in udienza, ancorche’ quest’ultima non sia stata ancora dedicata alla trattazione dello specifico caso, purche’ lo stesso venga poi esaminato senza soluzione di continuita’, principio che risulta invero conforme a quello affermato da Sez. 6, n. 3741 del 26/11/2013, dep. 2014, Cannariato, rv. 258770, citata nell’ordinanza impugnata.
Non e’ dunque rilevante il momento di effettivo inizio della trattazione del procedimento del singolo arrestato, se questi e’ comunque fisicamente comparso dinanzi al giudice tempestivamente, per esservi stato condotto entro le 48 ore da quello in cui e’ stato privato della liberta’.
Nel caso di specie, il ricorrente lamenta che l’udienza di convalida dell’ (OMISSIS) abbia avuto inizio dopo la scadenza del suddetto termine (come certificato anche dall’ordinanza impugnata), ma in alcun modo ha eccepito che l’arrestato sia comparso dinanzi al suo giudice tardivamente, il che in ogni caso non risulta dagli atti trasmessi ed e’ stata implicitamente esclusa dal Tribunale, rimasto incontestato sul punto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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