Corte di Cassazione, penale, Sentenza|31 marzo 2021| n. 12150.
In tema di continuazione tra reati commessi da soggetti cui sia stata applicata la recidiva di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen., nel caso di assoluzione in appello per uno dei “reati satellite”, la mancata diminuzione della pena inflitta cumulativamente non comporta la violazione del divieto di “reformatio in peius” poiché l’aumento non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall’art. 81, comma quarto, cod. pen. e applicato nella misura minima di un terzo, va riferito all’aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo.
Sentenza|31 marzo 2021| n. 12150
Data udienza 24 marzo 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Stupefacenti – Concorso continuato in detenzione a fini di spaccio di hashish – GUP – Vaglio della maggiore pericolosità alla luce della contesta recidiva di cui all’art. 99 co. 4 c.p. – Congruità e logicità della motivazione anche con riferimento al trattamento sanzionatorio applicato – Inammissibilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente
Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere
Dott. CAPPELLO Gabriella – rel. Consigliere
Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere
Dott. DAWAN Daniela – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni, del Procuratore generale, rassegnate dal sostituto TAMPIERI Luca, ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8, con le quali si e’ chiesto l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Palermo, giudicando in sede di rinvio – a seguito di parziale annullamento della sentenza della Corte d’appello di Palermo del 5/1/2018 di conferma di quella del GUP del Tribunale cittadino – disposto dalla Terza sezione penale di questa Corte con sentenza del 11/1/2018, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, con la quale (OMISSIS) era stato condannato alla pena di anni sei di reclusione e Euro 12.800,00 di multa per piu’ condotte continuate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 4, (capo 16), ha assolto lo stesso dalle condotte relative agli acquisiti di stupefacente tramite i corrieri (OMISSIS) e (OMISSIS) e rideterminato la pena, riducendo quella pecuniaria a Euro 12.444,00.
2. L’imputato ha proposto ricorso con difensore, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge, con riferimento all’articolo 597 c.p.p., nn. 3 e 4, e vizio della motivazione in ordine alla rideterminazione della pena, solo formalmente osservante del divieto di reformatio in peius, avuto riguardo alla parziale assoluzione dell’imputato da due degli episodi contestatigli in continuazione e alla conseguente riduzione della portata antigiuridica del fatto.
3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luca TAMPIERI, ha rassegnato conclusioni scritte a norma del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8, con le quali ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Al (OMISSIS) sono state contestate piu’ condotte in continuazione, indicate nel capo 16) della rubrica, riguardanti distinti acquisti per un complessivo quantitativo di Kg. 30 di hashish, avvenuti per il tramite di diversi corrieri sino al febbraio 2011 e, per ciascuna di esse, egli ha riportato condanna in primo grado nei termini di cui sopra. La sentenza d’appello confermativa e’ stata annullata parzialmente dal giudice rimettente, per rilevato vizio di mancanza di motivazione, limitatamente agli acquisti contestati come effettuati per il tramite del corriere (OMISSIS) (assolto gia’ in primo grado dal reato allo stesso autonomamente ascritto al capo I10) e per il tramite del corriere (OMISSIS) (separatamente giudicato per il reato autonomo di cui al capo I11).
La Corte del rinvio, nella sentenza censurata, ha assolto l’imputato da tali due condotte, ritenendo insussistente una prova idonea dei due addebiti, per equivocita’ dei dati intercettati che non consentivano di attribuire al (OMISSIS) con certezza un ruolo in quelle transazioni effettuate dal coimputato (OMISSIS).
Rispetto alle originarie condotte (pari a un totale di sedici consegne, in meno di sette mesi, a mezzo dei corrieri (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)), dunque, sono residuati in via definitiva in capo al (OMISSIS) gli acquisti effettuati per il tramite dei primi tre corrieri, venuti meno i due episodi ricollegati alle cessioni effettuate per il tramite degli altri due.
La Corte palermitana ha riconosciuto la necessita’, a seguito dell’intervenuta assoluzione per tali episodi, di rideterminare la pena, e lo ha fatto limitatamente a quella pecuniaria, con una riduzione di Euro 356,00 rispetto a quella determinata dal giudice di primo grado, al contempo precisando che la dosimetria e l’aumento per la continuazione erano tuttavia condizionati dalla recidiva (contestata e riconosciuta nella forma aggravata di cui all’articolo 99 c.p., comma 4, per la quale l’aumento della pena e’ pari a due terzi), richiamando la regola di cui all’articolo 81 c.p., comma 4, in base alla quale il relativo aumento non puo’ essere inferiore a un terzo della pena.
3. Il motivo e’ manifestamente infondato.
La Corte palermitana ha giustificato la indicazione della pena base in anni quattro di reclusione e Euro 8.400,00 di multa (corrispondente a quella individuata dal primo giudice), con argomenti che soddisfano i parametri della esaustivita’, non contraddittorieta’ e non manifesta illogicita’ del percorso giustificativo, con i quali sono stati valorizzati i criteri legali di cui all’articolo 133 c.p., avuto riguardo alle modalita’ della condotta e alla negativa personalita’ dell’imputato, pluripregiudicato anche specifico (cfr., sull’onere motivazionale in punto dosimetria della pena, tra le altre, sez. 5, n. 35100 del 27/6/2019, Torre Fabiola, Rv. 276932; sez. 6, n. 18828 del 8/2/2018, Nicotera e altri, Rv. 273385).
Quanto all’onere motivazionale che riguarda altre componenti del trattamento sanzionatorio e, specificamente, gli aumenti a titolo di continuazione, la decisione impugnata e’ coerente con la legge e con l’interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimita’, tenuto conto della specificita’ del caso concreto, nel quale e’ stata ritenuta, cioe’, la maggiore pericolosita’ dell’imputato ai sensi dell’articolo 99 c.p., comma 4.
In tema di continuazione tra reati commessi da soggetti cui sia stata applicata la recidiva di cui all’articolo 99 c.p., comma 4, nel caso di assoluzione in appello per uno dei “reati satellite”, infatti, la mancata diminuzione della pena inflitta cumulativamente non comporta la violazione del divieto di reformatio in peius poiche’ l’aumento non inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato piu’ grave, previsto dall’articolo 81 c.p., comma 4, applicato nella misura minima di un terzo, va riferito all’aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo (cfr. sez. 2, n. 31798 del 4/7/2018, Lai, Rv. 273518). Peraltro, tale aumento deve essere operato sulla pena gia’ aumentata per effetto della recidiva stessa (cfr., sul punto specifico, sez. 2, n. 49488 del 14/11/2014, Youssef, Rv. 261055; sez. 2, n. 44366 del 26/11/2010, D’Ambra, Rv. 249062, in cui si e’ anche precisato che esso va riferito all’aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo).
Trattasi di norma che s’inserisce nel quadro di particolare rigore previsto con la riforma del 2005 per i soggetti recidivi, per i quali il legislatore lascia al giudice un ambito di azione piu’ limitato nella graduazione della pena, come nel caso della previsione di una soglia minima dell’aumento cumulativo imposto dall’articolo 81 c.p., comma 4, (cfr. in motivazione, Sez. un. 31669 del 23/6/2016, P.G. in proc. Filosofi, Rv. 267044).
4. Pertanto, una volta rimasta invariata la pena base, l’assoluzione per due delle condotte poste in continuazione non puo’ incidere sulla determinazione dell’aumento per la continuazione operato sulla scorta dei criteri legali richiamati e neppure puo’ evocarsi una violazione del principio del divieto di reformatio in peius, avendo i giudici di merito espressamente richiamato lo sbarramento di cui all’articolo 81 c.p., comma 4.
5. All’inammissibilita’ del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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