In tema di contenuto della sentenza ed il vizio di motivazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 marzo 2021| n. 8021.

In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’articolo 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dall’articolo 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli un’obiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

Ordinanza|22 marzo 2021| n. 8021

Data udienza 17 dicembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Sentenza – Vizio di motivazione – Ex articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c. – Articolo 111 Cost. – Pronuncia – Carenza nell’indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento – Carenza di esplicitazione sul quadro probatorio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 34816-2019 proposto da:
(OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.A., in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 1500/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 27/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI MARCO.

RILEVATO

che:
con sentenza resa in data 27/5/2019, il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) per la riforma della decisione con la quale il giudice di primo grado aveva solo parzialmente accolto la domanda dalla stessa avanzata per la condanna della (OMISSIS) sa (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) e di (OMISSIS) al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio;
a fondamento della decisione assunta, il giudice d’appello ha rilevato la correttezza della motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui si era discostata dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, con la conseguente infondatezza dell’impugnazione proposta dalla (OMISSIS);
avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;
La (OMISSIS) sa resiste con controricorso;
(OMISSIS) non ha svolto difese in questa sede;
a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., la (OMISSIS) sa ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:
con l’unico motivo d’impugnazione proposto, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, e dell’articolo 118 disp. att. c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere il tribunale dettato una motivazione meramente apparente in relazione alla contestazione avanzata dall’appellante nei confronti della decisione del primo giudice, segnatamente nella parte in cui aveva affermato l’inesistenza di accertamenti clinico-strumentali obiettivi a fondamento della domanda risarcitoria originariamente proposta;
il motivo e’ manifestamente fondato;
osserva il Collegio come, ai sensi dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum;
secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, infatti, la mancanza di motivazione, quale causa di nullita’ della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiche’ intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili;
in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353 – 01);
in altre parole, il vizio di motivazione previsto dall’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall’articolo 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli un’obiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, ne’ alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020, Rv. 656925 – 02);
nel caso di specie, varra’ rilevare come la motivazione dettata dal tribunale a fondamento della decisione impugnata si sia laconicamente limitata a escludere la fondatezza dell’appello attraverso l’astratto richiamo del principio generale che consente al giudice di merito di discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, nonche’ attraverso l’apodittica affermazione dell’assenza di vizi logici e di contraddizioni nella valutazione con cui il giudice di primo grado si era discostato dalle risultanze dell’ausiliario tecnico;
ritiene il Collegio che un simile, elementare, sviluppo dell’argomentazione decisoria non permetta in alcun modo di ricostruirne e comprenderne agevolmente l’effettivo percorso logico seguito, essendosi il giudice d’appello sottratto all’indispensabile indicazione delle ragioni e degli indici concreti (riferiti al quadro probatorio complessivamente acquisito) necessari a dar conto della ritenuta linearita’ e della coerenza effettive dell’iter logico fatto proprio dal primo giudice, con particolare riguardo alla decisiva questione concernente l’effettiva sussistenza (ovvero l’irriducibile difetto) degli accertamenti strumentali obiettivi posti a fondamento della domanda risarcitoria avanzata dall’originaria attrice, cosi’ come apparentemente riferito nella consulenza tecnica d’ufficio in questa sede ritualmente depositata dal ricorrente nel rispetto dell’articolo 366 c.p.c., n. 6;
e’ appena il caso di sottolineare come, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la sentenza d’appello puo’ essere motivata per relationem, purche’ il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi d’impugnazione, ovvero dell’identita’ delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle gia’ esaminate in primo grado, sicche’ dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Sez. 1, Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019, Rv. 654951 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 28139 del 05/11/2018, Rv. 651516 – 01);
l’insufficiente iter argomentativo compendiato dal giudice a quo nel provvedimento impugnato non e’, pertanto, valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruita’ logica, risultando, come tale, inidoneo a sottrarsi alle censure
in questa sede illustrate dal ricorrente;
sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta fondatezza delle censure esaminate, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di Napoli Nord, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli Nord, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

 

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