Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 16 marzo 2020, n. 10091
Massima estrapolata:
In tema di confisca facoltativa ai sensi dell’art. 240, comma primo, cod. pen., la motivazione del provvedimento non può essere basata sul solo rapporto di asservimento del bene rispetto al reato, ma deve anche riguardare la circostanza che il reo, secondo l’id quod plerumque accidit, reitererebbe l’attività punibile se restasse nel possesso di detto bene, in quanto la misura, per la sua natura cautelare, tende a prevenire la commissione di nuovi reati. (In applicazione del principio la Corte ha annullato il provvedimento di confisca per il reato di cui all’art. 279, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 di un forno per la verniciatura di auto e di altre attrezzature, non motivato sul punto).
Sentenza 16 marzo 2020, n. 10091
Data udienza 16 gennaio 2020
Tag – Parola chiave: Emisisoni in atmosfera senza autorizzazione ex art. 279 comma 1 dlgs 152/06 – Confisca dei beni di lavoro – Natura di profitto di reato – Esclusione – Confisca facoltativa – Ammissibilità in caso di relazione di asservimento tra res e reato – RInvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente
Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere
Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
Dott. REYNAUD Gianni Filipp – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/02/2019 del tribunale di Nola;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dott. DI NICOLA Vito;
udito il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa FILIPPI Paola che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) ricorre per cassazione impugnando la sentenza con la quale il tribunale di Nola lo ha condannato, con la concessione delle attenuanti generiche, alla pena di duecento Euro di ammenda, ordinando la confisca e la distruzione del forno di verniciatura e delle attrezzature in sequestro, trattandosi di corpo del reato.
All’imputato era stato contestato il reato previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 279, comma 1, perche’, in qualita’ di titolare dell’impresa di fatto sita in (OMISSIS), svolgeva attivita’ di riparazione e verniciatura di veicoli senza la prescritta autorizzazione per le immissioni in atmosfera. In (OMISSIS).
2. Il ricorrente, tramite il difensore di fiducia, affida il ricorso ad un unico motivo con il quale deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale nonche’ l’omessa motivazione su un punto decisivo per il giudizio sulla confisca (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e)), sul rilievo che il primo giudice ha ritenuto di dover disporre la confisca dei beni in sequestro (attrezzature da lavoro e forno per la verniciatura) in quanto costituenti corpo di reato.
A tal proposito, osserva il ricorrente che l’errore, in cui sarebbe incorso il primo giudice, sta nell’aver ricondotto le attrezzature da lavoro ed il forno per la verniciatura nella categoria dei beni costituenti corpo del reato, in ordine ai quali ha ritenuto operativa la confisca “obbligatoria”, ex articolo 240 c.p., comma 2, laddove gli stessi dovevano essere annoverati nelle “cose che servirono per commettere il reato”, per le quali opera invece la confisca “facoltativa” contemplata all’articolo 240 c.p., comma 1.
Cosicche’, trattandosi, di una confisca “facoltativa”, il primo giudice avrebbe dovuto motivare in ordine alla sussistenza di un rapporto di asservimento tra la cosa ed il reato, tale da giustificare un provvedimento di natura ablatoria, motivazione, nel caso in esame, del tutto omessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte da’ atto che la motivazione e’ stesa in forma semplificata. Il ricorso e’ fondato.
2. Avuto riguardo al reato per il quale e’ intervenuta la condanna, ossia all’attivita’ di riparazione e verniciatura di veicoli esercitata senza la prescritta autorizzazione per le emissioni in atmosfera derivanti dalla lavorazione eseguita con i macchinari siti all’interno del luogo di lavoro, questi ultimi non possono rientrare tra i beni per i quali ricorre, ai sensi dell’articolo 240 c.p., la confisca obbligatoria.
Non si tratta, infatti, di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato, quanto piuttosto di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, con la conseguenza che il provvedimento ablativo, non vertendosi in tema di confisca obbligatoria ma facoltativa, andava motivato in relazione alla configurabilita’ di un nesso strumentale tra i macchinari e/o le attrezzature ed il reato, in maniera da potersi desumere la possibilita’ di ripetizione dell’attivita’ criminosa.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, infatti, la confisca facoltativa prevista dall’articolo 240 c.p., comma 1, e’ legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, dovendo la prima essere collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalita’, ma da uno stretto nesso strumentale, rilevatore dell’effettiva probabilita’ del ripetersi di un’attivita’ punibile (ex multis, Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014, dep. 2015, Moro, 263111 – 01), tanto che, alla luce della natura cautelare della confisca facoltativa, la quale tende a prevenire la commissione di nuovi reati, neppure e’ sufficiente motivare il provvedimento che la dispone affermando che il bene e’ servito per commettere il reato (ex multis, Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, S., Rv. 270324 – 01), necessitando invece un quid pluris, ossia la dimostrazione che il reo, restando in possesso delle cose servite per commettere il reato, reiteri, secondo l’id quod plerumque accidit, l’attivita’ punibile, cosicche’, al fine di impedire la futura ripetizione criminosa, si rende necessaria l’emanazione del provvedimento ablativo, strumentale alla tutela degli interessi che il diritto penale, mediante l’applicazione della misura di sicurezza reale, intende preservare.
3. In totale mancanza di qualsiasi motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, la sentenza va dunque annullata, limitatamente alla disposta confisca, con rinvio al tribunale di Nola per nuovo esame sul punto e il giudice del rinvio, nel porre riparo al difetto motivazionale, si atterra’ ai principi di diritto in precedenza enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca, con rinvio al tribunale di Nola per nuovo esame.
Motivazione semplificata.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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