In tema di concorso di circostanze aggravanti

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 28 luglio 2020, n. 22763.

In tema di concorso di circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di circostanze ad effetto speciale, incombe uno specifico dovere di motivazione al giudice che, dopo aver quantificato la pena relativa alla circostanza più grave, ritenga di procedere ad un ulteriore aumento nella misura massima consentita dall’art. 63, comma quarto, cod. pen.

Sentenza 28 luglio 2020, n. 22763

Data udienza 10 luglio 2020

Tag – parola chiave: REATI CONTRO IL PATRIMONIO – RAPINA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente

Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere

Dott. CIANFROCCA Pierluig – rel. Consigliere

Dott. AIELLI Lucia – Consigliere

Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
contro la sentenza della Corte di Appello di Potenza del 14.6.2019,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dai consigliere Dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il PM, nella persona del sostituto procuratore generale Dott. Cocomello Assunta, che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi;
udito l’Avv. (OMISSIS), in difesa di (OMISSIS) e, in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS), in difesa di (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20.9.2017, il Tribunale di Matera aveva riconosciuto (OMISSIS) e (OMISSIS) responsabili dei fatti di furto in abitazione pluriaggravata in concorso del 22.11.2012 e dei fatti di rapirla pluriaggravata e lesioni aggravate in concorso del 4.12.2012; ritenute per entrambi le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti, quanto alla (OMISSIS), alla contestata recidiva ed alle pure contestate aggravanti ed alle sole aggravanti, quanto al (OMISSIS), operato altresi’ l’aumento per la continuazione tra le diverse violazioni di legge, li aveva condannati alla pena complessiva di anni 3 e mesi 9 di reclusione ed Euro 1.000 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di custodia cautelare in carcere; aveva altresi’ condannato gli imputati a risarcire i danni patiti dalle costituite parti civili la cui liquidazione aveva rimesso ad altra sede;
2. la Corte di Appello di Potenza, sulla impugnazione proposta dal PG di Potenza e dalle difese dei due imputati, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado e, in accoglimento del gravame del PG, ha escluso per entrambi gli imputati e circostanze attenuanti generiche rideterminando cosi’ la pena in quella di anni 11 di reclusione ed Euro 2.300 di multa per la (OMISSIS) ed in anni 7 di reclusione ed Euro 1.500 di multa per il (OMISSIS), dichiarando entrambi interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetti e sospesi dalla responsabilita’ genitoriale durante il periodo di espiazione della pena; ha condannato infine gli imputati a rifondere le spese di assistenza delle costituite parti civili nel grado;
3. ricorrono per cassazione i difensori di entrambi gli imputati lamentando:
3.1 con ricorso sottoscritto dall’Avv. (OMISSIS) nell’interesse di (OMISSIS):
3.1.1 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale con riferimento all’articolo 192 c.p.p., comma 2 ed all’articolo 533 c.p.p.; difetto, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione:
a. richiama e riporta stralci delle deposizioni del (OMISSIS), del (OMISSIS) e dei testi – (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) – che avevano individuato la donna responsabile dei fatti descritti nelle imputazioni in tale (OMISSIS) e non in (OMISSIS); segnala che la stessa Corte di Appello ha dato atto della eta’ avanzata delle due vittime e del fatto che costoro erano stati narcotizzati con farmaci ed alcool e, cio’ non di meno, ne ha valorizzato le dichiarazioni in contrasto con quelle rese dai testi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) che, al contrario, avevano identificato la donna loro mostrata in foto in (OMISSIS) e non in (OMISSIS);
b. rileva, inoltre, che la foto n. 2 del fascicolo predisposto dai Carabinieri di (OMISSIS) come quella n. 6 del fascicolo predisposto dai Carabinieri di (OMISSIS) corrispondono, in realta’, a (OMISSIS) e non gia’ a (OMISSIS) la cui effige non era presente negli album in quanto non indagata ne’ dai Carabinieri di (OMISSIS) ne’ dai Carabinieri di (OMISSIS);
richiamato il passo della sentenza di appello dedicata all’esame del motivo di gravame articolato sul punto, la difesa segnala che la censura e’ stata fraintesa dalla Corte territoriale non essendo stato contestato che il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) avessero indicato il nominativo di (OMISSIS) avendo invece evidenziato che in quel fascicolo non vi era affatto a immagine della (OMISSIS) e che la foto n. 2 corrispondeva in realta’ a quella della (OMISSIS); segnala che e’ stata la Corte di Appello a cadere in equivoco attribuendo la foto n. 2 alla (OMISSIS) piuttosto che alla (OMISSIS); rileva, pertanto, la sostanziale inesistenza della motivazione con cui la Corte territoriale ha ritenuto di disattendere e censure articolate con l’atto di appello;
richiama, ancora, la motivazione della sentenza impugnata con cui la Corte di Appello ha disatteso il riconoscimento invece operato dai testi (OMISSIS) e (OMISSIS) che avevano individuato il soggetto effigiato in foto in (OMISSIS) e non gia’ in (OMISSIS) denunziandone la illogicita’ e la contraddittorieta’: osserva, infatti, che i testi escussi non erano ne’ anziani ne’ affetti da alcuna patologia a differenza, invece, delle persone offese che avevano visto la donna soltanto nella occasione in cui erano poi finiti sotto l’effetto dell’alcol o dei farmaci;
c. richiama, ancora, la motivazione della Corte territoriale in merito alla deposizione del (OMISSIS) che, pure, aveva riconosciuto in foto la (OMISSIS) e non gia’ la (OMISSIS); richiama le ragioni che la Corte ha ritenuto di dover addurre per concludere nel senso della erroneita’ del riconoscimento effettuato dal teste operandone tuttavia un sostanziale travisamento finendo per riferire quel riconoscimento alla (OMISSIS) piuttosto che alla (OMISSIS); sottolinea il carattere comunque contraddittorio ed illogico delle argomentazioni sviluppate dalla Corte di Appello per “giustificare” l’errore in cui sarebbe caduto il (OMISSIS) giungendo percio’ ad un risultato non consentito, ovvero quello di riferire il riconoscimento operato dal teste ad altra persona;
d. ribadisce che la (OMISSIS), in data (OMISSIS), si trovava in (OMISSIS) in orario incompatibile con l’episodio di cui al capo a) denunziando ancora il carattere illogico e contraddittorio con cui la Corte di Appello ha superato le osservazioni difensive articolate sul punto e che si risolverebbero in considerazioni del tutto astratte e tali anche da violare il principio dell’onere della prova di cui non puo’ farsi carico della difesa che non e’ tenuta a dimostrare la
impercorribilita’ della ricostruzione accusatoria; rileva, ancora, la
contraddittorieta’ della motivazione con cui e’ stata ritenuta la inattendibilita’ dei testi a discarico a fronte della opposta valutazione operata per le persone offese in situazione del tutto analoga;
e. ribadito di aver contestato la attribuibilita’ alla (OMISSIS) della utenza mobile (OMISSIS), intestata al (OMISSIS), rileva che la Corte territoriale ha giustificato quel dato con il fatto che i due erano coniugi, ovvero con una circostanza che, a prescindere dalla sua effettiva rilevanza, non risulta in alcun modo dagli atti ma dalle sole parole del teste di PG considerato per questa sola ragione una fonte qualificata; rileva che dalla istruttoria dibattimentale era emerso che la (OMISSIS) era sposata con tale (OMISSIS); aggiunge che e’ stata la stessa Corte di Appello a far riferimento ad un contatto telefonico tra la (OMISSIS) ed il (OMISSIS) (ovvero tra le rispettive utenze) alle ore 13.56 del (OMISSIS), prova del fatto che i due non si trovavano in quel momento nello stesso posto, avendo poi ritenuto di poter superare questo dato di fatto attraverso una mera supposizione ipotizzando che i due, pur entrambi in (OMISSIS), avessero voluto concordare qualche dettaglio del piano; aggiunge che la utenza in uso alla (OMISSIS) sarebbe stata rinvenuta presso la abitazione del (OMISSIS) in sede di perquisizione non spiegandosi, allora, come poteva essere utilizzata dalla odierna ricorrente;
f. segnala, ancora, la contraddittorieta’ della motivazione della Corte di Appello circa la rilevanza attribuita alle deposizioni di (OMISSIS) ed (OMISSIS) che, in realta’, avevano riconosciuto non gia’ la (OMISSIS) ma la (OMISSIS) come era avvenuto anche per il teste (OMISSIS) e, infine, per (OMISSIS) e (OMISSIS); riporta, inoltre, il contenuto dell’atto di appello quanto ai rilievi di inattendibilita’, contraddittorieta’ e falsita’ delle dichiarazioni rese dai testi predetti e su cui la Corte territoriale ha in realta’ omesso di motivare;
g. richiama, ancora, la motivazione della sentenza impugnata in merito alla rilevata discrasia tra la data della registrazione delle immagini del circuito di sorveglianza del bar dei fratelli (OMISSIS), recante la data del (OMISSIS), e quella del (OMISSIS) in cui era avvenuto il fatto; lamenta come tale evidente discrasia sia stata liquidata dalla Corte come irrilevante senza alcun tentativo di giustificarla;
h. segnala che la Corte di Appello ha giudicato “assertivo ed indimostrato” il fatto che la parte civile (OMISSIS) sarebbe stato condizionato, nelle sue dichiarazioni, dall’aver esaminato gli atti delle indagini preliminari prima della sua escussione, avendo avuto accesso ai nominativi degli imputati e visionato le registrazioni eseguite presso il bar dei fratelli (OMISSIS); rileva che, invece, tali circostanze erano emerse direttamente dalla istruttoria dibattimentale e dalle stesse dichiarazioni del (OMISSIS) e tuttavia sostanzialmente ignorate nella loro valenza;
3.1.2 violazione di legge con riferimento al disposto di cui agli articoli 192 e 533 c.p.p.; vizio di motivazione per carenza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’: ribadisce come la sentenza impugnata violi sia la previsione dell’articolo 192 c.p.p., comma 2 che quella di cui all’articolo 533 c.p.p. dal momento che il riconoscimento e’ stato eseguito utilizzando un album fotografico in cui non era presente la foto della (OMISSIS) ma solo quella della (OMISSIS) che le persone offese hanno riconosciuto; allo stesso modo, era stata la (OMISSIS) ad essere riconosciuta dai testi (OMISSIS) e (OMISSIS) cosi’ come aveva fatto il teste (OMISSIS); sottolinea ancora l’alibi fornito dalla (OMISSIS) e la violazione dei canoni legali di valutazione della prova nell’averlo la Corte ritenuto superabile; aggiunge che, a fronte di una serie di testimonianze che militavano per la estraneita’ della (OMISSIS) ai fatti, la Corte ha fatto riferimento alle deposizioni della (OMISSIS) e dell’ (OMISSIS) di cui l’atto di appello aveva sottolineato la intrinseca inattendibilita’; richiama, nuovamente, le considerazioni svolte in merito alla utilizzazione della utenza di telefonia mobile rinvenuta invece a casa del (OMISSIS) con il quale, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, la (OMISSIS) non era sposata;
3.1.3 subordinatamente, quanto alla pena: inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale con riferimento all’articolo 133 c.p., articolo 624 bis c.p., articolo 61 c.p., n. 5, articolo 625 c.p., n. 2, articolo 628 c.p., comma 1 e comma 3, n. 2) e articoli 582 e 585 c.p., articolo 61 c.p., n. 2: richiama, anche in tal caso, la motivazione della Corte di Appello in merito alla graduazione della pena in cui i giudici del gravame hanno fatto riferimento alle lesioni personali inferte alla vittima, alla premeditazione ed alla notevole intensita’ del dolo, inducendoli ad aumentare la pena base oltre che ad applicare gli aumenti stabiliti per le ritenute aggravanti, con un effetto “moltiplicatore” che ha portato ad un indebito aggravamento;
3.2 con ricorso sottoscritto dall’Avv. (OMISSIS) nell’interesse di (OMISSIS):
3.2.1 difetto e manifesta illogicita’ della motivazione in relazione ai capi a), b) e c) dell’imputazione: rileva, infatti, la sostanziale inesistenza della motivazione con cui la Corte territoriale ha disatteso le censure articolate con l’atto di appello in merito al racconto proposto dalle persone offese in relazione alla dinamica del fatto ed alla responsabilita’ del ricorrente e, segnatamente, all’entita’ delle somme che egli avrebbe sottratto ai due anziani; richiama i canoni di valutazione della testimonianza della persona offesa soprattutto laddove costituitasi parte civile e, percio’, potatrice di un proprio specifico interesse nel processo e il carattere generico delle considerazioni svolte dalla Corte di Appello per superare i rilievi difensivi articolati con l’atto di gravame; osserva che, a suo avviso, si e’ in presenza di un vero travisamento della prova operato dai giudici di primo e di secondo grado atteso che nessuno degli elementi di prova acquisiti consentiva di concludere nel senso della penale responsabilita’ dell’odierno ricorrente;
3.2.2 difetto di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio: rileva che la Corte territoriale si e’ limitata ad un mero calcolo aritmetico della pena senza sorreggere la sua decisione da una idonea motivazione aggiungendo che la utilizzazione di tutti i criteri legali avrebbe comportato certamente l’individuazione di una pena piu’ congrua rispetto al fatto contestato anche in considerazione delle circostanze attenuanti generiche da riconoscersi alla luce dello stato di incensuratezza del ricorrente e della non particolare gravita’ dei fatti ascrittigli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono articolati su censure manifestamente infondate ovvero non consentite; la sentenza va tuttavia annullata con riguardo alla pena stabilita dalla Corte di Appello per la (OMISSIS).
1. I giudici di merito hanno ricostruito i fatti sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie quali, in particolare, l’apporto fornito dalle persone offese.
1.1 Il Tribunale, in particolare, aveva richiamato il racconto fornito da (OMISSIS) (cfr., pag. 2 della sentenza di primo grado) secondo cui una quindicina di giorni prima dei fatti un suo amico, tale (OMISSIS), gli aveva portato a casa (per fargliela conoscere a fini di matrimonio essendo egli vedovo ed in cerca di una compagna) una donna che, dai documenti, aveva appreso chiamarsi ” (OMISSIS)” e che era insieme ad un signore di nome ” (OMISSIS)”, qualificatosi come cugino del padre di questa ” (OMISSIS)”.
Dopo alcune visite, aveva spiegato il (OMISSIS), il giorno (OMISSIS) la ” (OMISSIS)” era venuta da sola preceduta da una chiamata da un cellulare di cui egli aveva annotato il numero su uno scontrino.
La persona offesa aveva quindi riferito del bicchiere d’acqua che nella occasione aveva bevuto avendo subito avvertito uno strano sapore ed una sensazione di torpore che era seguito tanto che la ” (OMISSIS)” lo aveva portato a letto, lo aveva spogliato e massaggiato all’altezza dell’osso sacro coprendogli il capo con una coperta; in quel frangente, aveva raccontato ancora il (OMISSIS), egli aveva pero’ avvertito una voce maschile all’interno della abitazione, si era alzato ed aveva riconosciuto nel (OMISSIS) la persona introdottosi nel frattempo in casa; i due, la ” (OMISSIS)” ed il (OMISSIS), aveva concluso il suo racconto, si erano dati alla fuga portandosi dietro i suoi pantaloni con in tasca il portafogli in cui erano custoditi mille Euro.
Il primo giudice aveva riportato anche la testimonianza dell’altra persona offesa, (OMISSIS) (cfr., pag. 3): costui aveva a sua volta raccontato in aula che il 4.12.2021 si era presentato da lui un tale (che aveva descritto in termini non dissimili da come il (OMISSIS) aveva descritto il (OMISSIS)) il quale si era presentato ed aveva detto chiamarsi ” (OMISSIS)”; costui, aveva riferito il (OMISSIS), era insieme ad una donna (descritta in termini anche in tal caso analoghi alla descrizione che aveva fatto il (OMISSIS) della donna che si era presentata da lui insieme al (OMISSIS)) che aveva detto di chiamarsi (OMISSIS)”; egli, aveva spiegato, aveva fatti entrare perche’ costoro gli avevano detto se era lui che cercava moglie.
Il (OMISSIS) aveva fatto presente che aveva appena finito di pranzare sicche’, su invito dei due, aveva bevuto un bicchierino di limoncello addormentandosi pero’ subito dopo per svegliarsi soltanto 24 ore piu’ tardi quando suo figlio, che aveva inutilmente cercato di contattarlo, lo aveva trovato in casa riverso a terra sul pavimento.
A quel punto che si era avveduto che gli erano stati sottratti 2.300 Euro, generi alimentari ed una lattina d’olio, oltre al telefono cellulare; le analisi avevano consentito di accertare la presenza di tracce di narcotico nel bicchierino usato dal (OMISSIS) per sorbire il limoncello.
Il Tribunale aveva dato atto che le indagini si erano in un primo tempo orientate su tale (OMISSIS) ma che sia il (OMISSIS) che il (OMISSIS) avevano riconosciuto la (OMISSIS) ed il (OMISSIS) nelle foto mostrate loro sia nel corso delle indagini preliminari che, anche, in aula.
Nel corso del giudizio di primo grado era stato sentito il teste (OMISSIS), altra persona che l’ (OMISSIS) aveva messo in contatto con la donna e che, nelle foto mostrategli dagli investigatori, aveva riconosciuto con certezza il (OMISSIS) e, in maniera piu’ dubitativa, la (OMISSIS).
Erano stati sentiti lo stesso (OMISSIS) e la di lui convivente (OMISSIS) i quali, dal canto loro, avevano identificato la donna nella odierna ricorrente (OMISSIS).
Il Tribunale, dunque, mettendo insieme tutti gli elementi emersi nel corso della istruttoria dibattimentale era pervenuto alla conclusione per cui la donna responsabile di quei fatti era la (OMISSIS) nonostante l’iniziale “sbandamento” degli investigatori dovuto alle dichiarazioni dei coniugi (OMISSIS) ed (OMISSIS) (riportate in calce alla nota n. 2 di pag. 7).
1.2 Con l’atto di appello, la difesa della (OMISSIS) aveva articolato una serie di censure sulla complessiva attendibilita’ della ricostruzione fornita dalle persone offese poiche’, con riguardo in particolare al riconoscimento della ricorrente, in contrasto con quanto sul punto specifico risultante dagli altri testi che avevano riconosciuto invece la (OMISSIS); in quel contesto, era stato dedotto un vero e proprio “travisamento” della prova con riguardo alle foto mostrate al (OMISSIS) ed al (OMISSIS) in cui costoro avevano riconosciuto la (OMISSIS) e che, tuttavia, appartenevano proprio alla (OMISSIS).
3. La Corte di Appello ha preso in esame le doglianze difensive fornendo una risposta complessivamente esaustiva, completa ed aderente ai dati emersi dalla istruttoria dibattimentale finendo per confermare, in punto di responsabilita’, la decisione del Tribunale con motivazione priva di profili di contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ e, per questa ragione, in questa sede incensurabile.
3.1 Il primo ed il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse delle (OMISSIS) ed il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse del (OMISSIS) denunciano per un verso vizio di motivazione del provvedimento impugnato e, per altro verso, violazione di legge con riguardo, in particolare, al disposto di cui all’articolo 192 c.p.p..
Non e’ inutile allora ribadire che il sindacato del giudice di legittimita’ sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, perche’ sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilita’ logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Cass. Pen., 2, 4.7.2017 n. 36.119, Agati; Cass. Pen., 1, 10.10.2011 n. 41.738, Pmt in proc. Longo; Cass. Pen., 6, 15.3.2006 n. 10.951, Casula).
Non sono percio’ deducibili, in sede di legittimita’, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicita’, la sua contraddittorieta’ (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasivita’, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualita’, la stessa illogicita’ quando non manifesta, cosi’ come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilita’, della credibilita’, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 17.3.2015 n. 13.809, 0.).
Ne’, per altro verso, e’ consentito il ricorso per cassazione che, “sub specie” della violazione dell’articolo 192 c.p.p., finisce in realta’ per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr., Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, De Angelis; conf., Cass. Pen., 3, 30.9.2013 n. 43.963, PC, Basile).
In particolare, le doglianze dedotte come la violazione dell’articolo 192 c.p.p. riguardanti l’attendibilita’ dei testimoni dell’accusa, non essendo l’inosservanza di detta norma prevista a pena di nullita’, inutilizzabilita’, inammissibilita’ o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), ma soltanto nei limiti indicati dalla lettera e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr., Cass. Pen., 1, 20.10.2016 n. 42.207, Perorelli; conf., Cass. Pen., 3, 17.10.2012 n. 44.901, F.).
Quanto alla altrettanto spesso dedotta violazione di legge con riferimento all’articolo 533 c.p.p. ed al canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio” questa Corte ha avuto modo di chiarire, in piu’ occasione, che la regola di giudizio compendiata nella formula appena richiamata rileva in sede di legittimita’ esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicita’ manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (cfr., Cass. Pen., 2, 3.4.2017 n. 28.957, D’Urso; Cass. Pen., 1, 11.7.2014 n. 53.512, Gurgone, secondo cui il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio” non puo’ essere utilizzato, nel giudizio di legittimita’, per valorizzare e rendere decisiva la duplicita’ di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicita’ sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello).
3.2 In merito, ancora, al pur dedotto travisamento della prova, va rilevato che, in virtu’ del disposto di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) nel testo novellato dalla L. n. 46 del 2006, che e’ consentito dedurre in sede di legittimita’, e’ rappresentato dalla contraddittorieta’ della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravarne, nonche’ dall’errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell’utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall’atto istruttorio (cfr., Cass. Pen., 5, 21.1.2011 n. 18.542, Carone; cfr., Cass. Pen., 2, 3.10.2013 n. 47.035, Giugliano, secondo cui il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), puo’ essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed e’ configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; conf., ancora, Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188; Grancini e, piu’ recentemente, Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG ci Borriello).
Si e’ qui in presenza di una “doppia conforme” di merito sicche’ il vizio del travisamento della prova, conseguente alla utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale ovvero alla omessa valutazione di una prova decisiva, puo’ essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), solo ed esclusivamente nel caso in cui il ricorrente rappresenti – con specifica deduzione – che il dato probatorio asseritamente travisato e’ stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr., Cass. Pen., 2, 18.11.2016 n. 7.986, La Gumina; Cass. Pen., 4, 3.2.2009 n. 19.710, P.C. in proc. Buraschi; Cass. Pen., 4, 13.11.2013 n. 5.615, Nicoli).
4.1.1 E’ dunque alla luce di queste premesse che vanno vagliati i rilievi articolati dalla difesa della (OMISSIS) con il primo ed il secondo motivo di ricorso: a partire da quello in cui si contesta la valutazione di attendibilita’ dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS) rispetto alle contrastanti dichiarazioni rese dai testi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) trascurando, secondo la difesa, la eta’ avanzata delle vittime che, nella occasione, erano state narcotizzate.
Ebbene, la Corte di Appello ha in realta’ giudicato complessivamente attendibili le persone offese dando atto che il (OMISSIS) era stato inizialmente incerto e titubante per ragioni legate all’eta’ ed al lasso di tempo trascorso dai fatti ma sottolineando che la persona offesa aveva ribadito il riconoscimento degli imputati nelle persone effigiate nelle foto n. 2 e 4 del fascicolo fotografico sottopostogli anche in aula ed ha spiegato che la circostanza, pure addotta con l’atto di appello, secondo cui il (OMISSIS) sarebbe stato condizionato dall’accesso a taluno degli atti di indagine era rimasta asserzione meramente difensiva e non comprovata.
Quanto al (OMISSIS), i giudici di appello hanno fatto presente che la testimonianza resa da costui si presentava precisa e dettagliata sia per la descrizione delle due persone che del mezzo su cui i due erano giunti a casa sua che, anche, dei nomi che erano stati da costoro riferiti ( (OMISSIS); (OMISSIS)); ha sottolineato che anche il (OMISSIS) aveva riconosciuto senza incertezze i due ricorrenti nelle foto 2 e 4 dei fascicolo fotografico sottopostogli ed ha aggiunto che non vi erano elementi per ritenere che la deposizione del (OMISSIS) fosse stata in qualche modo “orientata” dagli inquirenti che, infatti, essendosi in un primo tempo si erano indirizzati verso una persona diversa, avrebbero semmai fatto “pressione” per avere conferma della iniziale pista investigativa.
4.1.2 La Corte di Appello, per altro verso, ha richiamato la deposizione di (OMISSIS) e (OMISSIS) e, con riferimento al fatto che il (OMISSIS) aveva riconosciuto il (OMISSIS) e la (OMISSIS), ha sostenuto che tale riconoscimento poteva essere stato frutto di un errore dovuto alla brevita’ del loro unico incontro aggiungendo che la descrizione della donna che era stata fornita dal (OMISSIS) corrispondeva comunque alla fisionomia della (OMISSIS).
Non ha mancato di prendere atto del riconoscimento fotografico eseguito dai testi (OMISSIS) e (OMISSIS) attribuendo anche in tal caso l'”errore” (nel riconoscere la (OMISSIS)) alla superficialita’ ed alla occasionalita’ della conoscenza della donna da parte dai due.
Ha esaminato il pur dalla difesa evidenziato contrasto tra la (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) su come la prima avesse conosciuto la (OMISSIS) spiegando che si tratta di un particolare secondario non idoneo a mettere in dubbio la attendibilita’ dei due testi le cui deposizioni ha fatto presente che non soltanto confortano quelle delle persone offese ma si sorreggono a vicenda.
Si tratta, dunque, di una serie di valutazioni tipicamente “di merito” ovvero intervenute, da parte dai giudici del gravame, sul “peso” ed il rilievo da attribuire alle varie deposizioni alla luce del contrasto tra il loro contenuto, sorrette da una motivazione non illogica ovvero intrinsecamente contraddittoria e che, al contrario, fa riferimento anche ad elementi di contorno che, complessivamente, secondo la Corte territoriale, portavano ad individuare la donna responsabile dei episodi delittuosi in (OMISSIS) e non gia’ in (OMISSIS).
4.1.3 Altra censura contenute nel ricorso e’ quella relativa alla affermata (dal Tribunale e dalla Corte di Appello) intestazione alla (OMISSIS) della utenza mobile (OMISSIS) (numero annotato dal (OMISSIS) all’esito della chiamata del giorno (OMISSIS)).
La Corte di Appello non ha ignorato la questione sollevata dalla difesa: ha stimato non rilevante la formale intestazione della utenza (OMISSIS) al (OMISSIS) e non gia’ alla (OMISSIS), sostenendo che questo particolare non e’ tale inficiare la deposizione del teste di PG Dr. (OMISSIS) il quale aveva riferito che l’utenza era comunque in uso alla (OMISSIS).
E’ vero che, come dedotto nel ricorso, il teste, almeno stando alla sentenza impugnata, non ha offerto alcun riferimento specifico per corroborare la sua affermazione; e tuttavia, gli elementi che la confermano risultano direttamente dalle due sentenze di merito: il (OMISSIS), infatti, aveva riferito di aver ricevuto una chiamata proprio da questo numero che, in quei momento, si trovava a (OMISSIS); quello stesso giorno e nello stesso torno di tempo, la (OMISSIS) aveva contattato il (OMISSIS) con la utenza (OMISSIS) sulla utenza (OMISSIS) intestata invece al (OMISSIS): questa circostanza, ovvero il “contatto” tra queste due utenze non solo non e’ contestato ma, anzi, e’ stato richiamato e valorizzato dalla difesa ai fine di dimostrare come i due imputati, essendosi chiamati telefonicamente, non potevano trovarsi, quel giorno ed a quell’ora, nello stesso posto.
In effetti, anche di questo “contatto” la Corte di Appello ha fornito una spiegazione alternativa assolutamente lineare sostenendo che i due dovessero “coordinare” le proprie condotte atteso che, come riferito dal (OMISSIS), la donna era andata da lui da soia ed il (OMISSIS) si era introdotto all’interno della abitazione mentre egli si era sdraiato sul letto e la (OMISSIS) lo stava massaggiando; ha segnalato, dunque, che il dato finiva per confermare la dinamica riferita dal (OMISSIS), caratterizzata da un primo intervento della (OMISSIS) e da un secondo intervento del (OMISSIS), che era subentrato non appena certo che il (OMISSIS) era stato “neutralizzato”.
Dalle dichiarazioni del teste di PG (non contrastate con l’atto di appello ovvero con il ricorso) era emerso che le stesse utenze, il giorno 4.12.2012 (ovvero il giorno dell’episodio occorso al (OMISSIS)), avevano agganciato le celle di (OMISSIS) mentre quelle intestate ed in uso alla (OMISSIS) non avevano mai agganciato, nelle date dei due episodi di cui si discute, le celle di (OMISSIS) ovvero di (OMISSIS).
Nel corso dell’interrogatorio di garanzia reso dal (OMISSIS) (a seguito della esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere), l’imputato aveva negato di utilizzare la utenza che aveva contattato il (OMISSIS) ed il (OMISSIS); nel contempo, pero’, aveva negato di conoscere la (OMISSIS) ma aveva confermato di conoscere la (OMISSIS) che era stata la sua colf pur escludendo di essersi recato con costei a (OMISSIS).
4.1.4 La difesa deduce, quindi, un sostanziale “travisamento” della prova in ordine al riconoscimento operato dalle persone offese sostenendo che il corrispondente motivo di appello era stato frainteso dalla Corte territoriale non essendo stato contestato che il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) avessero indicato il nominativo di (OMISSIS) ma avendo invece evidenziato che la immagine da loro indicata nella foto n. 2 del fascicolo fotografico non corrispondeva alla (OMISSIS) ma era in realta’ la foto della (OMISSIS) in quanto la foto della ricorrente non era presente ne’ nel fascicolo fotografico predisposto dai Carabinieri di (OMISSIS) ne’ su quello predisposto dai Carabinieri di (OMISSIS).
A sostegno della censura di “travisamento”, la difesa ha allegato al ricorso la copia del fascicolo fotografico con i nominativi delle donne riportate nelle foto da cui risulta che, effettivamente, alla foto n. 2 corrispondeva il nominativo di (OMISSIS); oltre che, al fine di consentire un diretto confronto, la copia del documento di identita’ della (OMISSIS).
4.1.4.1 Va rilevato, in punto di fatto, che, come risulta dalle due sentenze di merito, il (OMISSIS) aveva riconosciuto anche in aula i due odierni ricorrenti nelle stesse fotografie che gli erano state mostrate nel corso delle indagini e, nella occasione, aveva indicato il (OMISSIS) come la persona effigiata nella foto n. 4 e la (OMISSIS) come la persona invece effigiata nella foto n. 2 (cfr., pagg. 2-3 della sentenza di primo grado).
Nella occasione, era stato lo stesso Tribunale ad “attestare” che la foto n. 2 era quella della (OMISSIS).
Sempre dalla sentenza di primo grado risulta che anche il (OMISSIS) aveva riconosciuto nei due ricorrenti le persone che si erano introdotte in casa sua e, a specifica domanda del Presidente del collegio giudicante, aveva ribadito di non riconoscere (OMISSIS) ma di riconoscere “benissimo” la (OMISSIS) (cfr., pag. 3).
4.1.4.2 Va detto, a questo punto, che nessun fraintendimento era intervenuto da parte della Corte di Appello che, al contrario, aveva correttamente inteso la censura che era stata sollevata dalla difesa della (OMISSIS) nell’impugnare la sentenza di primo grado (cfr., pagg. XIII-XIV dell’atto di appello dove la difesa aveva spiegato che “… dalle foto segnaletiche e’ chiaro che la foto n. 2 corrisponde a (OMISSIS)”).
La Corte di Appello (cfr., pag. 13 della sentenza in verifica) ha infatti giudicato “prive di pregio… le accuse di travisamento delle emergenze probatorie provenienti dalla difesa della (OMISSIS)… e fondate sul presunto erroneo riferimento del nome della (OMISSIS) alla fotografia n. 2 del fascicolo delle immagini utilizzato in dibattimento, immagine indicate dalle persone offese.. in sede di riconoscimento fotografico”; dando conto percio’ di aver ben colto il contenuto della censura, ha aggiunto che “non vi e’ alcun dubbio che, come ripetutamente attestato in udienza e ripetute varie volte nel corso dell’istruttoria dibattimentale dal Giudice, per di piu’ alla presenza di tutte le parti processuali, l’effige indicata da (OMISSIS) e da (OMISSIS) nella fotografia n. 2 contenuta nell’album predisposto dai Carabinieri… corrispondesse senza alcuna incertezza al nome di (OMISSIS) mancando, pertanto, su punto, alcun fraintendimento e/o insicurezza”.
4.1.4.3 Detto questo, occorre allora dar conto della documentazione allegata al ricorso dovendosi tuttavia puntualizzare che la difesa pretenderebbe di sollecitare questa Corte ad effettuare un confronto tra la foto segnaletica n. 2 del fascicolo fotografico e la foto riportata sulla (copia della) carta di identita’ della (OMISSIS), ovvero di eseguire un accertamento in fatto che e’ assolutamente inammissibile in questa sede.
4.1.4.4 Per altro verso, e risolutivamente sul punto, va ricordato che dalla sentenza di primo grado risulta che la foto della (OMISSIS) sottoposta ai testi era quella con il n. 6 del fascicolo (cfr., a tal proposito, pag. 3 con riferimento alla posizione del (OMISSIS); pag. 4 con riferimento alla deposizione del teste (OMISSIS); pag. 5, dove il teste di PG M.llo (OMISSIS) aveva riferito che il fascicolo fotografico che era stato formato e sottoposto ai testi recava la foto della (OMISSIS) contrassegnata con il 6).
Il vizio di travisamento e’ stato dunque denunziato allegando un atto diverso da quello asseritamente “travisato”: ed infatti, una ulteriore conferma che il fascicolo fotografico sottoposto ai testi era diverso da quello allegato si ricava anche da un ulteriore elemento anch’esso desumibile dalla sentenza di primo grado nella parte in cui (cfr., pagg. 3, con riguardo alla posizione del (OMISSIS), pag. 4 con riguardo alla deposizione del (OMISSIS) e pag. 5 nel riportare a deposizione del M.llo (OMISSIS)) si era dato atto che con il n. 4 del fascicolo era allegata la foto del (OMISSIS) che, invece, non figura nel fascicolo fotografico allegato al ricorso.
4.1.2 La difesa della (OMISSIS) rileva, ancora, il carattere illogico e contraddittorio con cui la Corte di Appello ha superato le osservazioni difensive articolate su come la Corte di Appello aveva superato le prove di “alibi” della (OMISSIS) ricorrendo a considerazioni dei tutto astratte ed intrinsecamente contraddittorie avendo inoltre ritenuto la inattendibilita’ dei testi a discarico a fronte della opposta valutazione operata per le persone offese in situazione del tutto analoga.
La Corte di Appello, invero (cfr., pag. 14 della sentenza in verifica), ha argomentato sul punto con varie ed articolate considerazioni, non oggetto di puntuale e specifica censura con il ricorso: in primo luogo ha giudicato “opinabile ed approssimativa l’indicazione dei tempi indicati dalla difesa con cui si sarebbe svolta l’azione il giorno (OMISSIS)…” che, ad avviso dei giudici di secondo grado, avrebbe potuto svilupparsi in tempi piu’ rapidi rispetto a quanto stimato nell’atto di appello; ha giudicato “del tutto assertivi ed indimostrati i tempi di percorrenza tra le due localita’ ((OMISSIS) e (OMISSIS)) attraverso i percorsi di viabilita’ proposti dall’Appellante”, e, infine, ha segnalato “… l’incertezza circa l’orario preciso in cui la (OMISSIS) sarebbe stata presente presso il centro (OMISSIS) apparendo del tutto implausibile che i testi a discarico, escussi a distanza di oltre tre anni dai fatti, potessero avere un ricorso cosi’ puntuale dell’ora esatta in cui l’imputata sarebbe giunta a (OMISSIS)”.
Per altro verso, vertendosi nel caso di una “doppia conforme di merito”, e’ ben possibile richiamare la motivazione della sentenza di primo grado che, sul punto specifico (cfr., pag. 7) aveva a sua volta fatto presente la inadeguatezza delle dichiarazioni delle testi a discarico ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) che si erano limitate a riferire in merito al fatto che la (OMISSIS) “solitamente accompagnava la figlia ai corsi…” ma avevano precisato “… che non sapevano dire quando si erano svolti e, soprattutto, ricordavano che tali corsi si svolgevano prevalentemente di pomeriggio, cioe’ in orari compatibili a quelli in cui si sono svolti i fatti in (OMISSIS) ed (OMISSIS)…”; altrettanto irrilevanti, sempre secondo il Tribunale, le dichiarazioni delle altre testi sentite sul punto ((OMISSIS) e (OMISSIS)) che “… si sono dette impossibilitate a ricordare se nei giorni relativi ai fatti-reato per cui e’ processo la (OMISSIS) avesse o meno accompagnato sua figlia ai corsi di sostegno presso il centro RAM e, inoltre, che tali corsi si svolgevano prevalentemente di pomeriggio”.
In definitiva, quindi, il giudizio sul “fallimento” sulla prova di alibi risulta congruamente fondato su una pluralita’ di argomenti, non oggetto di puntuale censura, tra cui, in particolare, i tenore delle deposizioni dei testi a discarico che non avevano potuto sostanzialmente confermare la esatta coincidenza temporale tra gli episodi occorsi in (OMISSIS) ed (OMISSIS) e la presenza contestuale della (OMISSIS) in quel di (OMISSIS).
4.1.3 Il ricorso, ancora, si sofferma sulla motivazione della sentenza impugnata che avrebbe liquidato come irrilevante e senza alcun tentativo di giustificarla la discrasia tra la data della registrazione delle immagini del circuito di sorveglianza del bar dei fratelli (OMISSIS), recante la data del (OMISSIS), e quella del (OMISSIS) in cui era avvenuto il fatto di (OMISSIS).
In realta’, la Corte di Appello (cfr., pag. 12 della sentenza in verifica) ha preso in esame la censura difensiva circa la discrasia tra la data risultante dalle immagini e quella riferita dal teste (OMISSIS), rilevando che essa era certamente ascrivibile ad un errore di quest’ultimo non essendovi dubbio che il giorno (OMISSIS) il (OMISSIS) si trovasse all’interno del bar gestito dai fratelli (OMISSIS).
Il motivo e’ dunque generico perche’ di fatto si limita a sottolineare nuovamente questa discrasia che la Corte ha “risolto” in termini rispetto ai quali il ricorso non si e’ confrontato.
4.1.4 L’impugnante segnala ancora che la Corte di Appello ha giudicato “assertivo ed indimostrato” il condizionamento del teste (OMISSIS) che, prima di essere sentito, aveva esaminato gli atti delle indagini preliminari, aveva avuto accesso ai nominativi degli imputati e visionato le registrazioni eseguite presso il bar dei fratelli (OMISSIS); osserva, infatti, che tali circostanze erano emerse direttamente dalla istruttoria dibattimentale e dalle stesse dichiarazioni del (OMISSIS) e, tuttavia, completamente ignorate dalla Corte.
Anche in tal caso si e’ in presenza di una valutazione tipicamente “di merito”, attinente la verifica della intrinseca attendibilita’ del teste che e’ stata operata da entrambi i giudici di merito sulla scorta di una pluralita’ di elementi di valutazione; nel contempo, laddove il ricorso denuncia che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di Appello, tali circostanze sarebbero emerse nel corso della istruttoria dibattimentale, finisce con il prospettare un “travisamento” della prova (sub specie della omessa considerazione di elementi decisivi risultanti dalla istruttoria) senza tuttavia avere avuto cura di corredare la censura con la riproduzione dei passaggi istruttori di cui si denunzia la omessa valutazione ad opera del giudice di merito.
4.2 Il ricorso del (OMISSIS), dal canto suo, risulta assolutamente generico essendo incentrato sulla contestazione della attendibilita’ delle persone offese fondata sulla loro costituzione di parte civile e, dunque, sulla esistenza di un loro specifico interesse ad una determinata soluzione del giudizio dimenticando, tuttavia, tutti gli altri elementi convergenti sulla sua responsabilita’, ivi comprese le deposizioni degli altri testi che, tutti, avevano individuato l’odierno ricorrente come l’accompagnatore della donna che si era “proposta” al (OMISSIS) ed al (OMISSIS).
La Corte, anche in tal caso, oltre alle considerazioni gia’ richiamate esaminando la posizione della (OMISSIS), ha specificamente sottolineato come non potessero ritenersi idonee a scalfire la attendibilita’ delle persone offese i dubbi sollevati dalla difesa del (OMISSIS) sulla entita’ delle somme di denaro contante conservate in casa da costoro e sui luoghi in cui esse risultavano essere c:ustodite.
4.3 Generici sono anche i motivi di ricorsi articolati nell’interesse della (OMISSIS) e del (OMISSIS) sul trattamento sanzionatorio: secondo la difesa del (OMISSIS), infatti, la sentenza impugnata sarebbe viziata in quanto la Corte territoriale si sarebbe limitata ad un mero calcolo aritmetico della pena senza sorreggere la sua decisione da una idonea motivazione aggiungendo che la utilizzazione di tutti i criteri legali avrebbe comportato certamente l’individuazione di una pena piu’ congrua rispetto al fatto contestato anche in considerazione delle circostanze attenuanti generiche da riconoscersi alla luce dello stato di incensuratezza del ricorrente e della non particolare gravita’ dei fatti ascrittigli; per quanto riguarda la (OMISSIS); la difesa lamenta che la Corte territoriale avrebbe aumentato la pena base ed applicato gli aumenti stabiliti per le ritenute aggravanti con un effetto “moltiplicatore” che ha portato ad un indebito aggravamento della pena.
La Corte di Appello ha vagliato in particolare la impugnazione del PG enumerando una serie di elementi di valutazione (cfr., pagg. 16-17 della sentenza impugnata) che la hanno indotta a ritenerne la fondatezza quanto all’erroneo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; in questo contesto, ha richiamato i precedenti penali della (OMISSIS), che avevano infatti giustificato nei suoi confronti la contestazione della recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale e per aver commesso il fatto dopo l’esecuzione della pena e che, gia’ valutata come sussistente dal Tribunale (che la aveva considerata tuttavia equivalente alle riconosciute circostanze attenuanti generiche), non era stata oggetto di impugnazione.
Quanto al (OMISSIS), con motivazione congrua ed aderente ai principi costantemente ribaditi da questa Corte in punto di attenuanti generiche, ha osservato che la sostanziale incensuratezza dell’imputato non e’ motivo idoneo a consentirne il riconoscimento a fronte della elevatissima gravita’ delle condotte tenute nei confronti delle due persone offese che erano state narcotizzate rischiando anche un esito letale (cfr., ivi, pag. 17).
D’altra parte, si e’ chiarito che “le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale “concessione” del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioe’ tra le circostanze da valutare ai sensi dell’articolo 133 c.p., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una piu’ incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena” (cfr., Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 14,307, Musumeci; Cass. Pen., 2, 5.6.2014 n. 30.228, Vernucci); in definitiva, quindi, “la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione dei giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimita’ dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante e’ soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio” (cfr., Cass. Pen., 3, 17.11.2015 n. 9,836).
La pena “base” per il piu’ grave delitto di cui al capo b) e’ stata individuata dalla Corte di Appello in anni 6 di reclusione ed Euro 1.200 di multa, ovvero (tenendo conto del regime applicabile “quoad tempus”) in misura comunque ben inferiore alla media edittale per il delitto di rapina pluriaggravata (cfr., da ultimo, Cass. Pen., 22, 2.2019 n. 29.968, Del Papa, in cui la Corte ha opportunamente chiarito che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato cosi’ ottenuto al minimo).
5. Se non che’, per quanto concerne la pena rideterminata dalla Corte di Appello per (OMISSIS), il collegio non puo’ non considerare un profilo di illegalita’ ancorche’ non oggetto di specifico rilievo della difesa con il presente ricorso.
In particolare, la Corte di Appello non ha tenuto conto del criterio “moderatore” di cui all’articolo 63 c.p., comma 4 secondo cui “se concorrono piu’ circostanze aggravante tra quelle indicate ne secondo capoverso di questo articolo (quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato ovvero quelle ad effetto speciale, ovvero che comportano un aumento o una diminuzione superiore ad un terzo), si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza piu’ grave; ma il giudice puo’ aumentarla”.
Nel caso di specie, i giudici di secondo grado, come detto, avendo escluso le circostanze attenuanti generiche, sono necessariamente partiti dalla pena-base prevista per la rapina pluriaggravata individuata in quella di anni 6 di reclusione ed Euro 1.200 di multa; su questa pena hanno poi operato l’aumento per la recidiva in misura pari a due terzi giungendo, percio’, ad anni 10 di reclusione ed Euro 2.000 di multa.
Cio’ facendo hanno tuttavia errato: e’ infatti pacifico che la recidiva e’ circostanza aggravante ad effetto speciale quando comporta un aumento di pena superiore a un terzo e pertanto soggiace, in caso di concorso con circostanze aggravanti dello stesso tipo, alla regola dell’applicazione della pena prevista per la circostanza piu’ grave (cfr,, Cass. SS.UU., 24.2.2011 n. 20.798, PG in proc. Indelicato, in cui la Corte ha precisato che e’ circostanza piu’ grave quella connotata dalla pena piu’ alta nel massimo edittale e, a parita’ di massimo, quella con la pena piu’ elevata nel minimo edittale, con l’ulteriore specificazione che l’aumento da irrogare in concreto non puo’ in ogni caso essere inferiore alla previsione del piu’ alto minimo edittale per il caso in cui concorrano circostanze delle quali l’una determini una pena piu’ severa nel massimo e l’altra piu’ severa nel minimo).
In definitiva, quindi, la Corte avrebbe dovuto limitarsi ad individuare e ad applicare la pena conseguente alla piu’ grave delle circostanze aggravanti ad effetto speciale salvo, come si accennato, operare un ulteriore aumento nei limiti di un terzo per il quale, tuttavia, sussiste uno specifico dovere di motivazione (cfr., su quest’ultimo punto, Cass. Pen., 3, 30.4.2015 n. 40.765, Brutto; conf., Cass. Pen., 6, 5.2.2014 n. 18.758, Prinno).
La sentenza impugnata va dunque annullata su questo specifico profilo con rinvio del processo alla Corte di Appello di Salerno che provvedera’ a rideterminare la pena per la (OMISSIS) alla luce dei principi sopra richiamati, individuando la aggravante piu’ “pesante” e valutando se operare un ulteriore aumento nei termini di cui si e’ detto.
Consegue, naturalmente, la irrevocabilita’ della affermazione della penale responsabilita’.
6. L’integrale inammissibilita’ del ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) comporta la condanna dei predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende, non essendo ravvisabile alcun motivo d’esonero.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) limitatamente all’aumento di pena disposto per la recidiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Salerno; dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile la affermazione di responsabilita’;
dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS) e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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