In tema di concessione del permesso premio

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 22 luglio 2020, n. 21946.

In tema di concessione del permesso premio a soggetto condannato per delitti ostativi ai sensi dell’art. 4-bis, comma primo, ord. pen. e sottoposto a regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis ord. pen., per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi elencati possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata che il pericolo di un loro ripristino, è illegittimo il provvedimento del tribunale di sorveglianza che dichiari non luogo a provvedere su un’istanza di accertamento di impossibilità a collaborare con la giustizia, strumentale alla richiesta del beneficio, sul presupposto della sua incompatibilità con il regime detentivo speciale.

Sentenza 22 luglio 2020, n. 21946

Data udienza 8 giugno 2020

Tag – parola chiave: Esecuzione della pena – Permessi premio – Concessione – Regime detentivo differenziato – Art. 41bis ord. pen

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANDRINI Enrico Giusep – Presidente

Dott. FIORDALISI Domenico – Consigliere

Dott. APRILE Stefano – Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
Avverso l’ordinanza n. 1449/2019 del Tribunale di Sorveglianza di Sassari in data 24/10/2019;
Visti gli atti e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Antonio Minchella;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona della Dott.ssa Marilia Di Nardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 24/10/2019 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari rigettava il reclamo avanzato dal detenuto (OMISSIS) (sottoposto al regime detentivo di cui all’articolo 41 bis Ord.Pen.) in materia di permessi-premio e dichiarava non luogo a deliberare sulla richiesta di accertamento della impossibilita’ di collaborazione con la giustizia. Rilevava il Tribunale di Sorveglianza che il detenuto aveva chiesto preliminarmente l’accertamento dell’impossibilita’ di collaborare con la giustizia al fine di accedere ad un permesso-premio; tuttavia, concludeva che era irrilevante l’accertamento richiesto, poiche’ il detenuto medesimo era ristretto a regime detentivo differenziato per essere ritenuto quale elemento di primo piano del c.d. “(OMISSIS)” e per essere ancora sottoposto a processo per gravissimi delitti: di conseguenza, le regole del regime detentivo imponevano contatti limitatissimi con altri soggetti, colloqui visivi privi di contatti, colloqui telefonici registrati e forti limitazioni anche allo scambio di oggetti tra detenuti, per cui tutto questo complessivo sistema di cautele (volte ad evitare il rischio elevato di contatti controindicati con esponenti della criminalita’ organizzata) sarebbe stato vanificato da un permesso-premio, il quale e’ un istituto giuridico che dipende da una valutazione di assenza di pericolosita’ sociale e che e’ concettualmente incompatibile con il regime di cui all’articolo 41 bis Ord.Pen.; quale ulteriore conseguenza, soltanto la “declassificazione” del detenuto ed il passaggio ad un diverso circuito detentivo avrebbe consentito di fruire – almeno in astratto – di un permesso-premio: il detenuto sosteneva di essere ormai cambiato e chiedeva quell’accertamento di impossibilita’ collaborativa che, ove verificato, avrebbe condotto alla revoca del regime detentivo differenziato, ma in realta’ soltanto dopo l’eventuale revoca predetta sarebbe stato ipotizzabile un permesso-premio, per cui procedere con quell’accertamento era irrilevante, allo stato.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso l’interessato a mezzo del difensore Avv. (OMISSIS), deducendo, con motivo unico ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), erronea applicazione di legge e vizio di motivazione: lamenta che la decisione censurata era sostanzialmente giunta ad una declaratoria di inammissibilita’ non prevista dalla normativa e cioe’ l’incompatibilita’ concettuale tra permesso-premio e regime detentivo di cui all’articolo 41 bis Ord.Pen., dalla quale derivava una sorta di improcedibilita’ della richiesta di accertamento della impossibilita’ di collaborazione con la Giustizia, mentre l’articolo 30 ter Ord.Pen. non conosceva una simile preclusione ed anzi era uno strumento ordinario di trattamento rieducativo e pertanto non poteva essere negato a prescindere da ogni valutazione in concreto, atteso che il ricorrente aveva ottenuto una cospicua liberazione anticipata ed aveva tenuto una condotta ineccepibile; in ogni caso, poi, anche il permesso-premio avrebbe potuto essere adottato con grandi cautele organizzative dopo gli opportuni e doverosi accertamenti, che erano invece mancati nella fattispecie.
3. Il P.G. chiede il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato e l’ordinanza impugnata deve essere annullata.
2. L’ordinanza impugnata ha affermato che il regime detentivo differenziato di cui all’articolo 41 bis Ord.Pen., di per se stesso, preclude la possibilita’ anche astratta della concessione di un permesso-premio, ritenendo non ipotizzabile un simile beneficio penitenziario per detenuti rispetto ai quali viene prescritta l’obbligatoria mancanza di contatti con altre persone a causa del forte rischio di trasmissione di messaggi illeciti ai sodali di una consorteria di criminalita’ organizzata. La medesima ordinanza – pur richiamando la posizione giuridica del ricorrente, i gravi delitti commessi e il ruolo di primo piano nel “(OMISSIS)” (nell’ambito del gruppo del noto pregiudicato (OMISSIS)) – non ha respinto l’istanza basandosi su di una valutazione di pericolosita’ sociale, ma ha ritenuto non ammissibile detta istanza: conseguentemente – ed in piena coerenza con detto assunto – ha ritenuto il non doversi provvedere sulla richiesta di accertamento della impossibilita’ della collaborazione con la giustizia da parte del detenuto, ritenendo che tale istanza, essendo strumentale alla concessione di un beneficio la cui richiesta era ritenuta inammissibile, non dovesse essere esaminata.
Tuttavia, si deve rilevare che queste conclusioni non possono essere considerate valide, alla luce dei principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019: va rammentato che, con detta pronunzia, e’ stato affermato che il carattere assoluto della presunzione di persistenza di collegamenti con la criminalita’ organizzata in assenza di collaborazione con la giustizia non conduceva ad una reale valutazione del percorso carcerario del condannato e si fondava su di una generalizzazione che poteva invece ragionevolmente essere contrastata da allegazioni contrarie; di conseguenza, e’ stato ritenuto contrastante con l’articolo 27 Cost. la circostanza che una istanza di permesso premio venga dichiarata inammissibile in limine, senza che il Magistrato di Sorveglianza abbia compiuto una valutazione in concreto della condizione del detenuto. In particolare, la citata pronunzia sottolinea come, nel corso dell’esecuzione della pena, assume ruolo centrale lo scorrere del tempo, il quale puo’ comportare trasformazioni rilevanti sia sulla personalita’ del condannato sia sulla realta’ esterna al carcere.
Il Tribunale di sorveglianza ha sostanzialmente negato la astratta concedibilita’ del permesso-premio affermando che l’esistenza di attuali e persistenti collegamenti del ricorrente con la criminalita’ organizzata e’ attestata dall’operativita’, nei confronti del detenuto, del regime di cui all’articolo 41- bis Ord.Pen..
Giova pero’ rappresentare che questa Corte, affrontando una fattispecie sovrapponibile a quella ora in esame, ha gia’ affermato – con valutazione che si condivide e che viene qui richiamata – che “la sussistenza di collegamenti con la criminalita’ organizzata costituisce uno dei presupposti per la sottoposizione del detenuto al regime di cui all’articolo 41-bis ord. pen., ma l’avvenuta applicazione di tale norma nei confronti di un detenuto non puo’ essere utilizzata, senza i necessari approfondimenti valutativi, per affermare sic et simpliciter che egli non possa fruire dei permessi premio” (Sez. 1, n. 9660 del 20/10/2016, n. m.).
Di conseguenza, alla stregua di questi principi, la motivazione censurata e’, sul punto, carente, poiche’ la richiesta andava esaminata nel merito. Peraltro, e come ulteriore conseguenza, nemmeno poteva concludersi per il “non luogo a deliberare” circa la richiesta di accertamento della collaborazione con la giustizia: fatta la doverosa premessa che l’eventuale impossibilita’ di collaborazione con la giustizia (dipendendo essa in astratto da molteplici fattori) non comporta ex se ed automaticamente una valutazione di minore pericolosita’ sociale (non essendo essa eguale alla collaborazione effettiva con la giustizia, che costituisce un “segnale” forte di ravvedimento o di recisione di legami controindicati), per cui anche quella eventuale impossibilita’ non elide il rischio di ripresa di contatti con i sodali della consorteria, anche detta richiesta doveva essere esaminata e tutto il tema della concreta condizione del detenuto (il suo percorso carcerario, la condotta tenuta, l’apertura verso l’osservazione della personalita’, le eventuali manifestazioni di resipiscenza o l’ostinato atteggiamento di ripudio del trattamento rieducativo, le ragioni della sottoposizione al regime detentivo differenziato et cetera) andava affrontato nella sua complessita’ per una valutazione del merito circa la richiesta di concessione di un permesso-premio, rispetto alla quale egli conservava un interesse alla valutazione ex articolo 58 ter Ord.Pen..
3. L’ordinanza impugnata va dunque annullata, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Sassari per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Sassari.

 

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