In tema di collaboratori di giustizia

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 7 maggio 2020, n. 13994.

Massima estrapolata:

In tema di collaboratori di giustizia, il provvedimento di rigetto dell’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, qualora adottato senza previa acquisizione del parere del Procuratore Nazionale Antimafia, prescritto dall’art. 16-octies del d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è affetto da nullità a regime intermedio, in quanto attinente alla “partecipazione al procedimento” del pubblico ministero ex art. 178, lett. b), ultima parte, cod. proc. pen., soggetta al regime di deducibilità previsto dagli artt. 180 e 182 cod. proc. pen., cosicché, ove non sia stata eccepita nell’appello dinanzi al tribunale del riesame, detta nullità non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.

Sentenza 7 maggio 2020, n. 13994

Data udienza 27 marzo 2020

Tag – parola chiave: Misure cautelari – Collaboratore di giustizia – Omicidio di mafia – Richiesta di sostituzione della custodia in carcere con i domiciliari – Revoca o la sostituzione della misura cautelare – Omessa acquisizione del parere del Procuratore nazionale antimafia – Nullità a regime intermedio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. CASA Filippo – rel. Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesco – Consigliere

Dott. APRILE Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 28/11/2019 del TRIB. LIBERTA’ di CALTANISSETTA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. CASA FILIPPO;
latte/sentite le conclusioni del PG Dr. PICARDI ANTONIETTA che chiede il rigetto del ricorso.
udito il difensore l’avvocato (OMISSIS) del foro di LATINA in difesa di (OMISSIS), che conclude insistendo nell’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Caltanissetta rigettava l’appello proposto ex articolo 310 c.p.p. nell’interesse di (OMISSIS) avverso l’ordinanza emessa dal G.I.P. della stessa sede in data 15.10.2019, con la quale era stata respinta l’istanza volta a ottenere – alla luce della sopravvenuta scelta collaborativa dell’imputato con l’Autorita’ giudiziaria – la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
La misura di massimo rigore era stata emessa in relazione al reato di omicidio volontario aggravato dalle condizioni mafiose di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7, commesso in danno di (OMISSIS) a (OMISSIS), per il quale l’ (OMISSIS) era stato condannato alla pena di 14 anni di reclusione.
1.1. Il Tribunale nisseno, stigmatizzate alcune incongruenze rilevate nella motivazione del G.I.P., ritenute comunque ininfluenti sulla tenuta del provvedimento, osservava che l’unico sostanziale elemento di novita’ dedotto in favore dell’imputato, costituito dalla scelta collaborativa, non esercitava sulla sua posizione cautelare quegli effetti attenuativi della pericolosita’ cosi’ automatici e significativi che la difesa avrebbe voluto attribuirgli, atteso che, come statuito dalla giurisprudenza di legittimita’, la sottoposizione di un soggetto allo speciale programma di protezione per i collaboratori di giustizia, ovvero la concessione dell’attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 8 anche in altri processi, rimanevano pur sempre compatibili con la persistente pericolosita’ dello stesso correlata allo specifico reato per il quale gli era stata applicata la misura custodiale.
Sotto questo profilo, il Tribunale del riesame, richiamate la gravita’ ed efferatezza dell’omicidio commesso e la sua connotazione mafiosa, metteva in luce che l’appellante aveva subito, successivamente al fatto di sangue, ulteriori condanne per detenzione illegale di armi (risalente al 22.6.2007) e tentata estorsione (commessa il 14.7.2015), circostanze senz’altro sintomatiche dell’attualita’ e concretezza del rischio di recidiva.
Inoltre, il Collegio de libertate, in sintonia con il primo Giudice, valutava come sostanzialmente “inutili” le dichiarazioni rese dall’ (OMISSIS) nel giudizio di merito, non solo perche’ non gli erano valse il riconoscimento dell’attenuante della collaborazione, ma anche per la loro “tardivita’”, in quanto rese subito dopo l’applicazione della custodia cautelare in carcere e dopo che altri collaboratori avevano fornito le prove necessarie all’accertamento dei fatti e delle relative responsabilita’ penali.
In definitiva, tali caratteristiche della collaborazione dovevano reputarsi insufficienti ai fini della dimostrazione della incondizionata e totale dissociazione dell’imputato dal crimine organizzato.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 299, 274 e 284 c.p.p. e alla L. n. 82 del 1991, articolo 16-octies.
2.1. Il Tribunale, nel valutare la persistenza delle esigenze cautelari, avrebbe dovuto considerare che l’attivita’ di collaborazione costituisce uno degli elementi ritenuti idonei dallo stesso legislatore a superare la presunzione legale di cui all’articolo 275 c.p.p., comma 3; pertanto, il suo giudizio avrebbe dovuto avere ad oggetto non gia’ una rivalutazione del vissuto – e cioe’ i precedenti penali e la gravita’ dei fatti commessi dall’ (OMISSIS) – bensi’ gli ulteriori elementi che, nonostante la scelta collaborativa, giustificassero la persistente sussistenza di esigenze cautelari, anche alla luce del decorso del tempo.
A tale riguardo, secondo il difensore, irrilevante doveva reputarsi che il ricorrente non fosse stato riconosciuto meritevole dell’attenuante speciale (L. n. 203 del 1991, articolo 8), ma solo delle attenuanti generiche, in quanto le sue dichiarazioni erano state rese dopo l’applicazione della custodia in carcere quando il quadro probatorio era, gia’ stato sufficientemente chiarito da altri collaboratori.
Ed invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimita’, le dichiarazioni del collaboratore non dovevano essere da sole sufficienti a determinare la condanna, ma dovevano concorrere utilmente, in modo particolarmente rilevante, alla ricostruzione dei fatti.
Era, dunque, incorso in una violazione di legge il Tribunale del riesame nel rigettare l’invocata richiesta di sostituzione di misura giudicando “inutile” la collaborazione dell’ (OMISSIS) e, per l’effetto, ravvisando tuttora sussistenti legami tra il predetto e il clan di appartenenza.
I Giudici del riesame, inoltre, non avevano addotto una motivazione sufficiente a proposito della ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari, dovendo rilevare in tal senso il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti ottenuto dal ricorrente per il contributo di conoscenza fornito.
2.2. Infine, l’ordinanza doveva essere annullata per omessa acquisizione del parere del Procuratore Nazionale Antimafia sull’istanza presentata ai sensi dell’articolo 299 c.p.p..
Ne’ tale doglianza poteva considerarsi tardiva, in quanto il parere del P.N.A., qualora non acquisito dal Giudice che procede alla decisione sull’istanza di revoca, avrebbe dovuto esserlo dal Tribunale del riesame nell’ambito del procedimento di appello (cita Sez. 2, n. 26804/2015).
3. Va precisato che del presente ricorso e’ stata disposta la trattazione all’odierna udienza – tenuta da Collegio straordinario appositamente formato – su espressa richiesta del difensore, motivata dallo stato detentivo del ricorrente, in base alle disposizioni contenute nei Decreto Legge n. 11 e Decreto Legge n. 18 del 2020 e nel provvedimento n. 36/2020 del Primo Presidente per l’emergenza COVID 19.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va, in primo luogo, giudicato infondata la censura di nullita’ dell’ordinanza impugnata per omessa acquisizione del parere del Procuratore Nazionale Antimafia.
In alcune pronunce di questa Corte si e’ affermato che nel procedimento relativo alla richiesta di modifica o di revoca della misura della custodia cautelare a carico di un collaboratore di giustizia per reati di criminalita’ organizzata di tipo mafioso, la decisione del giudice presuppone, a pena di nullita’, la previa acquisizione del parere del Procuratore Nazionale Antimafia, prescritto dal Decreto Legge 15 gennaio 1991, n. 8, articolo 16-octies, conv. con mod. dalla L. 15 marzo 1991, n. 82, anche nei casi in cui non sia stata concessa l’attenuante speciale di cui alla Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 8, conv. in L. n. 203 del 1991, al fine di accertare l’attualita’ di collegamenti con la criminalita’ organizzata di tipo mafioso e di poter pienamente valutare il rispetto degli impegni assunti dal collaboratore; e’ stato, inoltre, precisato che l’acquisizione del parere del P.N. A. puo’ avvenire anche in sede di appello cautelare (Sez. 2, n. 26804 dell’11/6/2015, Venosa, Rv. 264141 – 01; Sez. 2, n. 15933 del 26/3/2014, Maviglia, Rv. 259639 – 01; Sez. 6, n. 28018 del 26/5/2011, Spagnuolo, Rv. 250542 – 01).
Sebbene nelle decisioni richiamate non sia specificato il tipo di nullita’ scaturente da tale omissione di adempimento procedimentale, ritiene il Collegio, diversamente dalla tesi difensiva, che essa non possa qualificarsi come una nullita’ “assoluta” (insanabile e rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento), bensi’ come una nullita’ “a regime intermedio”, in quanto attinente alla “partecipazione al procedimento” del P.M. e non alla sua iniziativa nell’esercizio dell’azione penale (articolo 179 c.p.p., comma 1).
Essendo soggetta, come tutte quelle “a regime intermedio”, alla disciplina della deducibilita’ prevista dagli articoli 180 e 182 c.p.p., detta nullita’ avrebbe dovuto essere dedotta, nel caso di specie, al piu’ tardi, con l’atto di appello cautelare ex articolo 310 c.p.p..
Non avendo, tuttavia, il difensore dell’ (OMISSIS) provveduto a sollevare la questione neppure in quella fase – come pacificamente risulta dallo stesso ricorso – egli deve considerarsi inevitabilmente incorso nella decadenza di legge, in conseguenza della quale gli e’ precluso di proporre, per la prima volta, la relativa deduzione in sede di legittimita’.
Nonostante la mancata acquisizione del parere del P.N.A., l’ordinanza impugnata risulta, quindi, legittimamente emessa sul piano formale, essendo l’interessato decaduto dalla facolta’ di sollevare l’eccezione di nullita’ di cui si e’ detto.
2. E’, viceversa, fondato il motivo di ricorso con il quale si censura la motivazione in relazione alla ritenuta adeguatezza della misura cautelare applicata.
Occorre ricordare che, secondo la costante lezione interpretativa di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, la scelta di collaborare con la giustizia, pur essendo elemento rilevante ai fini del superamento della presunzione di pericolosita’ sancita dall’articolo 275 c.p.p., comma 3, non conduce automaticamente alla prognosi di adeguatezza di una misura meno afflittiva, essendo, comunque, necessaria la valutazione delle esigenze cautelari e la concreta verifica, riservata al giudice di merito, che il comportamento collaborativo – non limitato al singolo giudizio – sia garanzia, nella prospettiva della diversa condizione di vita intrapresa, di una scelta radicale di rimozione di qualsivoglia legame con la criminalita’ organizzata e, in particolare, con la precedente attivita’ delinquenziale (Sez. 6, n. 49557 del 9/12/2009, Spagnuolo, Rv. 245659 – 01; Sez. 1, n. 3488 del 2/12/2009, dep. 27/1/2010, Rana Munazam, Rv. 245984 – 01; Sez. 1, n. 21245 del 5/4/2011, Spagnuolo, Rv. 250295 – 01; Sez. 1, n. 48875 del 2/10/2013, Panajia, Rv. 257668 – 01; Sez. 2, n. 46652 dell’11/11/2015, Panzironi, Rv. 265288 – 01; Sez. 1, n. 9417 del 22/1/2019, Mandrillo, in motivazione).
L’obbligo di motivare che incombe al Giudice chiamato a valutare un’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con altra meno afflittiva, anche con riguardo ai reati piu’ gravi di criminalita’ organizzata e terrorismo, si traduce nell’accertare in concreto se ricorrano le specifiche situazioni che, in relazione alla gravita’ del fatto nonche’ alla natura ed al grado delle esigenze cautelari, rendono imprescindibile ed inevitabile la necessita’ di adottare e mantenere la misura cautelare piu’ grave, dando conto, con criteri logici e di plausibile persuasivita’, delle ragioni giustificative di un provvedimento che, in nome di esigenze cautelari non altrimenti realizzabili, sacrifica la liberta’ personale dell’indagato nella misura massima possibile (cosi’ Sez. 1, n. 45379 del 27/10/2004, Saraceni, Rv. 231027 – 01).
3. Cio’ premesso, ritiene il Collegio che il Tribunale di Caltanissetta non si sia pienamente conformato ai principi enunciati.
I Giudici dell’appello cautelare, nel valutare quale elemento di novita’ dedotto la scelta collaborativa dell’ (OMISSIS), hanno considerato, in modo non irragionevole, le sue dichiarazioni sostanzialmente “tardive” e “inutili” perche’ rese dopo l’applicazione nei suoi confronti della misura cautelare e dopo che gli altri collaboratori di giustizia avevano fornito, con il loro narrato, le prove necessarie all’accertamento dei fatti e delle distinte responsabilita’ personali; tali connotazioni della intrapresa collaborazione dell’ (OMISSIS) non consentivano di dimostrare, ad avviso del Tribunale nisseno, la certa e totale dissociazione dell’imputato dal crimine organizzato.
Sebbene partito da premesse non del tutto irragionevoli, l’approdo cui e’ pervenuto il ragionamento del Giudice a quo, tuttavia, appare inficiato: da un lato, da un deficit di conoscenza, dovuto alla mancata acquisizione del parere del Procuratore Nazionale Antimafia, autorita’ preposta, per compiti istituzionali, a fornire elementi dai quali desumere l’attualita’ dei collegamenti dell’imputato con la criminalita’ organizzata o l’inesistenza di essi (parere prescritto, come detto, dal Decreto Legge n. 8 del 1991, articolo 16-octies, conv. in L. n. 82 del 1991); dall’altro, dalla mancata considerazione, come elemento di novita’ processuale, dell’intervenuto riconoscimento, nel giudizio di merito, delle circostanze attenuanti generiche, con carattere di prevalenza sulle contestate aggravanti, giustificato proprio dal contributo collaborativo fornito dall’ (OMISSIS), cui il Giudice procedente ha inteso attribuire una valenza comunque positiva, a quei fini, seppure non lo abbia reputato sufficiente a motivare la concessione dell’attenuante speciale di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 8.
Anche per le evidenziate carenze, non si rinvengono nel provvedimento in esame ragioni persuasive, sul piano logico, della assoluta inadeguatezza della misura richiesta degli arresti domiciliari a fronteggiare le esigenze cautelari tuttora ritenute persistenti.
4. Per le esposte considerazioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata relativamente alla adeguatezza della misura cautelare applicata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale del riesame di Caltanissetta, che dovra’ colmare le lacune rilevate, se del caso provvedendo ad acquisire il prescritto parere del Procuratore Nazionale Antimafia.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla adeguatezza della misura cautelare applicata e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale del riesame di Caltanissetta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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