In tema di c.d. patteggiamento in appello

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 9 ottobre 2019, n. 41461.

Massima estrapolata:

In tema di c.d. patteggiamento in appello, la sopravvenuta illegalità della pena concordata dalle parti sulla base di limiti edittali divenuti successivamente illegali (nella specie a seguito di declaratoria di incostituzionalità), inficia tanto la richiesta concordata quanto la connessa rinuncia parziale ai motivi di appello. (In affermazione del principio, la Corte, in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019, ha annullato senza rinvio la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.)

Sentenza 9 ottobre 2019, n. 41461

Data udienza 12 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. APRILE Ercole – rel. Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
3. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
4. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15/01/2019 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aniello Roberto, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
udito per l’imputato (OMISSIS) l’avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma, in accoglimento del concordato formulato dalle parti ai sensi dell’articolo 599-bis c.p.p., con parziale rinuncia ai motivi di appello avanzati dagli imputati, riformava la pronuncia di primo grado nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) rideterminando le pene finali che erano state loro irrogate, e confermava nel resto la medesima pronuncia nei confronti di (OMISSIS): sentenza di prime cure con la quale il Tribunale della stessa citta’ aveva condannato i quattro prevenuti in relazione al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 per avere, in Roma il 14 agosto 2018, illegalmente detenuto e in parte ceduto quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
2. Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso i quattro imputati, con atti sottoscritti dai loro rispettivi difensori, i quali hanno tutti dedotto la violazione di legge, per avere la Corte di appello, per tre dei prevenuti, in accoglimento della richiesta concordata ex articolo 599-bis c.p.p., rideterminato la pena finale,
e per il solo (OMISSIS) confermato la condanna emessa in primo grado, sulla base di limiti edittali sui quali aveva inciso, con effetti retroattivi, la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, che aveva fissato nuovi e piu’ ridotti limiti edittali della pena detentiva prevista dal predetto articolo 73.
3. Ritiene la Corte i ricorsi vadano accolti.
Come noto, con la sentenza n. 40 del 2019 la Corte costituzionale, ricostruita la evoluzione che nel tempo ha avuto la legislazione in materia, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1, nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziche’ di sei anni. Cio’ perche’, si e’ detto, sulla disciplina incriminatrice derivante dalla eliminazione, dovuta al Decreto Legge n. 272 del 2005, articolo 4-bis del differente trattamento sanzionatorio previsto dal testo originario dell’articolo 73 a seconda che le condotte avessero avuto ad oggetto droghe “pesanti” (punite al comma 1 con la reclusione da otto a venti anni e con la multa) o droghe “leggere” (punite al comma 4 con la reclusione da due a sei anni
e con la multa), con la previsione delle pena unica della reclusione da sei a venti anni e la multa per i fatti non lievi, e di quella della reclusione da uno a sei anni e la multa per i casi attenuanti dal fatto di lieve entita’ – limite edittale massimo di sei anni di reclusione poi ridotto a cinque, dal Decreto Legge n. 146 del 2013, articolo 2, comma 1, lettera a), convertito nella L. n. 10 del 2014, con modifica della attenuante del fatto di lieve entita’ in fattispecie autonoma di reato; ed ancora a quattro anni di reclusione dal Decreto Legge n. 36 del 2014, articolo 1, comma 24-ter, lettera a), convertito nella L. n. 79 del 2014 – aveva inciso la sentenza della Consulta n. 32 del 2014, che, ablando dall’ordinamento la disposizione dettata dal Decreto Legge n. 272 del 2005, suddetto articolo 4-bis aveva restituito vigore alla norma prevista dall’articolo 73 nella originaria formulazione, riportando il limite edittale minimo della sanzione detentiva per i reati non lievi di tale articolo 73, comma 1 a quello di anni otto di reclusione: limite ritenuto dal Giudice delle leggi sproporzionato e irragionevole, riportato, con una decisione a contenuto evidentemente manipolatorio con effetti sostitutivi, ad anni sei di reclusione.
Limite edittale minimo della pena detentiva riportato ad anni sei di reclusione con una decisione che deve considerarsi produttiva di effetti favorevoli, anche in forma retroattiva ai sensi dell’articolo 2 c.p., comma 4, per le condotte di reato non lievi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, piu’ volte citato comma 1 purche’ commesse dopo il 5 marzo 2014, data di pubblicazione della menzionata sentenza della Consulta n. 32 del 2014, perche’ per i reati commessi prima di quella data operava ancora il piu’ favorevole limite edittale minimo di sei anni di reclusione.
4. Alla luce di tali considerazioni per l’imputato (OMISSIS), per il quale la sentenza gravata era stata di conferma della pronuncia di primo grado, l’annullamento va disposto limitatamente al solo trattamento sanzionatorio, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Roma: se e’ vero che la sanzione venne determinata dal primo giudice partendo dal minimo edittale all’epoca vigente di anni otto di reclusione, va riservata al giudice di merito ogni valutazione discrezionale in ordine all’adeguamento della pena al caso concreto, dunque la possibilita’ di partire o meno dal nuovo minimo edittale di anni sei di reclusione.
Il discorso si pone, invece, in termini differenti per gli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per i quali la sentenza, oggetto dei ricorsi oggi in esame, era stata emessa dalla Corte di appello di Roma in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 599-bis c.p.p., con rideterminazione della pena in conformita’ ad un accordo delle parti, cui era stata collegata una parziale rinuncia ai motivi dell’appello dei tre prevenuti.
Ora, premesso che la sanzione rideterminata risulta oggi illegale perche’ non rispettosa dei limiti edittali che, in ragione della suddetta sentenza della Consulta, devono reputarsi vigenti anche all’epoca dell’adozione di quella decisione, e’ pero’ discusso se in una siffatta ipotesi l’annullamento della sentenza gravata debba essere disposto limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al giudice di merito per una nuova decisione solo su tale punto, o se l’annullamento della sentenza debba essere disposto senza rinvio: in quanto, venendo meno un elemento essenziale dell’accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell’articolo 599-bis c.p.p., deve considerarsi venuto meno l’intero accordo e, dunque, anche la sentenza che su quel negozio processuale aveva trovato la sua giustificazione.
Questo Collegio reputa preferibile la seconda delle appena indicate soluzioni, e cio’ per la semplice considerazione che l’articolo 599-bis c.p.p., comma 1, nel prevedere che la corte di appello emette una sentenza in camera di consiglio “quando le parti (…) ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri motivi” e che “se i motivi dei quali viene richiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena” le parti “indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo”, fa intendere che esiste un nesso funzionale inscindibile tra la richiesta concordata delle parti sull’accoglimento di uno o alcuni dei motivi dell’appello, e la eventuale rinuncia di altri motivi degli stessi atti di impugnazione. Nesso la cui esistenza puo’ desumersi, oltre che dalla circostanza che, per espressa previsione codicistica, le forme sia della rinuncia ai motivi sia della richiesta concordata devono essere le stesse, quelle previste in generale dall’articolo 589 c.p.p. per la rinuncia all’impugnazione, dal fatto che e’ pacifico – pure valorizzando quanto puntualizzato dall’articolo 602 c.p.p., comma 1-bis, a proposito della prosecuzione del giudizio dibattimentale ovvero delle conseguenze della decisione del giudice difforme dall’accordo – che la mancata accettazione dell’accordo da parte del giudice fa venir meno gli effetti tanto dell’intesa quanto della rinuncia ai motivi, imponendo l’esame di tutti i motivi del gravame (in questo senso Sez. 6, n. 52196 del 03/10/2018, P., Rv. 274866; e, durante la previdenza dell’articolo 599 c.p.p., Sez. 1, n. 11315 del 05/03/2008, Deiana, Rv. 239168; e Sez. 4, n. 11060 del 21/09/1994, Scire’, Rv. 200390).
D’altro canto, se e’ vero che nulla esclude che dinanzi al giudice di secondo grado le parti possano formulare una richiesta concordata sull’accoglimento di motivi senza che ad essa sia collegata una rinuncia ad altri motivi, perche’ non formulati (come si evince agevolmente dall’impiego dell’aggettivo “eventuali” a proposito delle doglianze oggetto di rinuncia), e’ anche vero che le esigenze di economia processuale sottostanti l’istituto – proprio quelle esigenze che, dopo l’abrogazione dell’analogo concordato previsto dal vecchio articolo 599 c.p.p., commi 4 e 5, hanno giustificato la scelta del legislatore del 2017 di reintrodurne la disciplina con il nuovo articolo 599-bis – hanno fatto emergere, anche nell’esperienza giudiziaria, la stretta interconnessione esistente tra la richiesta concordata sull’accoglimento di uno o alcuni motivi dell’appello e la contestuale rinuncia di tutti altri motivi operata dall’autore di quell’atto di impugnazione. Poiche’ nella pratica il caso piu’ frequente e’ quello nel quale le parti formulano una richiesta concordata di accoglimento di uno o piu’ motivi che comporta una nuova determinazione della pena, con indicazione al giudice della pena finale su cui le stesse parti hanno raggiunto l’intesa, e che a tale accordo e’ quasi sempre collegata la rinuncia da parte dell’imputato ad uno o piu’ motivi ulteriori del suo appello, e’ ragionevole ritenere che il raggiunto negozio processuale abbia una natura “complessa”, proprio perche’ l’intesa non sarebbe stata ammissibile se non vi fosse stata la contestuale rinuncia da parte dell’imputato agli altri motivi della sua impugnazione.
Pur con le differenze che qualificano i due istituti, la situazione innanzi descritta appare sostanzialmente parificabile a quella considerata dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla nullita’ dell’accordo posto a fondamento di una sentenza di patteggiamento in ragione della illegalita’ sopraggiunta della pena dovuta alla successiva dichiarazione di incostituzionalita’ delle relativa disciplina sanzionatoria (v. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264206): di talche’ e’ oggi possibile affermare che la sopravvenuta illegalita’ della pena concordata dalle parti sulla base di previgenti limiti edittali oramai illegali, inficia tanto la richiesta concordata quanto la connessa rinuncia anche parziale ai motivi di appello, manifestazioni di volonta’ collegate sulle quali si era fondata l’emissione della sentenza camerale ai sensi dell’articolo 599-bis c.p.p..
La soluzione interpretativa contraria, quella cioe’ che privilegia in tali situazioni un annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, si basa sull’erroneo riconoscimento di una autonomia dell’originario accordo delle parti all’accoglimento di uno o alcuni motivi con rideterminazione della pena, intesa che verrebbe rimossa, rispetto alla rinuncia ai restanti motivi che conserverebbe una sua efficacia. A cio’ si aggiungerebbe l'”inconveniente” di rimettere le parti dinanzi al giudice di merito per concordare una nuova pena, con la conseguenza che, in caso di mancato raggiungimento della intesa, il giudizio dibattimentale di secondo grado dovrebbe proseguire solo per decidere sui motivi dell’iniziale accordo e non anche sugli altri motivi rinunciati, in chiara violazione di quanto stabilito dal richiamato articolo 602 c.p.p., comma 1-bis.
In tali ipotesi, dunque, la sentenza gravata va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello, dinanzi alla quale le parti saranno chiamate a valutare ex novo la possibilita’ di una applicazione della disciplina dell’articolo 599-bis c.p.p., ovviamente sulla base di una intesa che tenga conto dei “ridisegnati” limiti edittali di pena per il reato oggetto del giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso.
Annulla la medesima sentenza nei confronti di (OMISSIS) limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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