Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 20 febbraio 2019, n. 7803.
La massima estrapolata:
In tema di bancarotta semplice secondo i quali le operazioni realizzate con imprudenza, costitutive della fattispecie incriminatrice sono costantemente indicate in quelle il cui successo dipende, in tutto o in parte, dall’alea o da scelte avventate dell’imprenditore, tali da rendere palese che il rischio affrontato non e’ proporzionato alle possibilita’ di successo. In ogni caso e’ pacifico che si debba trattare di comportamenti realizzati dall’agente nell’interesse dell’impresa e che, dunque, dal punto di visto oggettivo, debbano presentare un minimo carattere di coerenza e razionalita’, nella prospettiva delle esigenze dell’impresa. Per l’aspetto soggettivo, poi, l’agente non deve perseguire l’interesse proprio o di terzi estranei all’impresa, con la coscienza e volonta’ di porre in essere atti incompatibili con la salvaguardia del patrimonio aziendale ed in contrasto con l’interesse dei creditori alla conservazione delle garanzie patrimoniali, ma deve prefigurarsi un obiettivo vantaggioso per l’impresa
Sentenza 20 febbraio 2019, n. 7803
Data udienza 7 dicembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZAZA Carlo – Presidente
Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere
Dott. CALASELICE Barbara – rel. Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
persona offesa Curatela del fallimento (OMISSIS) s.r.l.;
avverso la sentenza del 19/05/2017 della Corte di appello di Firenze
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Barbara Calaselice;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. Birritteri L., che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso della parte pubblica, con annullamento con rinvio della sentenza e rigetto nel resto;
udito il difensore della parte civile, Avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso del procuratore generale e per la declaratoria di inammissibilita’ di quelli degli imputati, con conclusioni e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione;
udito il difensore degli imputati, Avv. (OMISSIS), che si e’ riportato ai ricorsi e ha chiesto il rigetto del ricorso del Procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO
1. La pronuncia impugnata, in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, emessa il 11 febbraio 2015, ha assolto (OMISSIS) e (OMISSIS) dal reato contestato sub E), di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-bis, perche’ il fatto non e’ piu’ previsto come reato e, riqualificato il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo C), in bancarotta semplice, ha rideterminato la pena irrogata agli imputati in quella di mesi otto di reclusione ciascuno, con conferma, nel resto, delle statuizioni anche nei confronti della parte civile, curatela del fallimento della (OMISSIS) srl dichiarato in data (OMISSIS).
1.1. Il Tribunale, ritenuta la continuazione fallimentare e concesse ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche, aveva condannato (OMISSIS) e (OMISSIS), amministratori della fallita, alla pena di anni due mesi cinque di reclusione per il capo C) ed a quella di mesi sette di reclusione per il capo E), con pene accessorie di cui all’articolo 216 L. Fall., nonche’ dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, oltre alla condanna al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile e al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, di Euro 50.000,00.
2. Avverso la descritta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con due distinti atti di impugnazione, gli imputati, tramite il proprio difensore, nonche’ il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze.
3. (OMISSIS) deduce, nei motivi di seguito riassunti, due vizi.
3.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’, nonche’ inosservanza o erronea applicazione della legge penale.
Si assume che anche la ricostruzione della Corte di appello tiene conto che l’operazione di leasing era stata avviata in un momento in cui la societa’ non era in crisi e che si trattava di operazione plausibile, sul piano economico imprenditoriale, comunque favorevole, posto che la societa’ debitrice, appartenente al medesimo gruppo, sarebbe divenuta proprietaria di un immobile di valore. Per contro, per integrare la bancarotta semplice, necessita che le operazioni siano manifestamente imprudenti, non che si tratti di mere operazioni rischiose. Si assume, dunque, che, sotto tale aspetto, la motivazione sarebbe carente perche’ non spiega l’elevato grado di rischio dell’operazione ma si limita ad affermare che le garanzie erano insufficienti.
Peraltro, secondo il ricorrente, la motivazione e’ manifestamente illogica posto che valorizza l’assenza di garanzia da parte della Sedna Immobiliare in favore della quale era stato erogato il finanziamento. Non si tiene conto, invece, che si tratta di cd. leasing traslativo immobiliare, ove i canoni rappresentano il versamento rateale del prezzo e non mero corrispettivo del godimento del bene. Sicche’ interesse del concedente e’ quello di ottenere l’integrale restituzione della somma erogata a titolo di finanziamento con interessi, non la restituzione dell’immobile. La societa’ di leasing si intesta la proprieta’ in funzione di garanzia della restituzione del finanziamento, quindi pone in essere un’operazione comunque vantaggiosa, in quanto, in caso di inadempimento dell’utilizzatore, l’intero importo del finanziamento e la proprieta’ dell’immobile saranno recuperate dal concedente. In caso di inadempimento dell’utilizzatore, attribuendo rilievo alla carenza di garanzie, la Corte territoriale erra nella valutazione sulla disciplina del leasing traslativo. Per contro in caso di regolare adempimento, la garanzia per il creditore e’ rappresentata dalla piena proprieta’ del cespite.
Infine la Corte territoriale avrebbe trascurato:
– che insieme all’immobile principale Sedna aveva acquistato anche un terreno attiguo, pertinenziale, che ne aveva aumentato il valore in quanto successivamente divenuto edificabile;
– che gli stessi amministratori, odierni imputati, avevano prestato garanzie personali ed ipotecarie e che vi era garanzia prestata da (OMISSIS).
3.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’, nonche’ inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento alla mancata concessione dei doppi benefici richiesti e non concessi, in presenza di tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, senza motivazione.
4. (OMISSIS), con il ricorso proposto tramite il difensore, denuncia nei motivi di seguito riassunti, due vizi.
4.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione.
Si assume che la societa’, al momento dell’operazione in questione era in bonis e che la predetta operazione non era senza garanzie per i creditori, posto che la (OMISSIS) acquistava anche un terreno poi divenuto edificabile, bene sul quale i creditori avrebbero potuto rivalersi. Inoltre gli amministratori avevano prestato garanzie personali e anche la (OMISSIS) aveva operato iscrizione ipotecaria a garanzia. Sicche’ non si trattava di operazione che, come ritenuto dalla Corte territoriale, avrebbe comportato un alto grado di rischio.
4.2. Con il secondo motivo si denuncia mancanza di motivazione, quanto al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.
5. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze denuncia difetto di motivazione ed erronea qualificazione giuridica quanto all’operazione di cessione del ramo di azienda (della licenza di ristorazione) alla societa’ (OMISSIS), avvenuta nel 2009.
La motivazione della Corte territoriale riguarda soltanto l’operazione del leasing immobiliare. Per contro la cessione contestata e’ avvenuta a un prezzo non remunerativo, dopo la messa in liquidazione nel luglio 2009, quando era conclamato il dissesto come testimoniato dal curatore fallimentare e come emerge dalla lettura della motivazione della sentenza di primo grado che si riporta nel ricorso per estratto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del Procuratore generale deve essere accolto, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per carenza di motivazione, previa valutazione di inammissibilita’ dei motivi sub 2.1. e 3.1. dei ricorsi degli imputati.
1.1. L’esame dei motivi sub 2.2. e 3.2. dei ricorsi degli imputati, e’ assorbito dal pronunciato annullamento con rinvio, per cui le cui deduzioni ivi svolte saranno oggetto di nuovo esame da parte del giudice di merito, all’esito del giudizio di rinvio, ex articolo 627 c.p.p., unitamente alla misura ed alla qualita’ delle pene accessorie da irrogare.
2. Il primo motivo di entrambi i ricorsi e’ manifestamente infondato.
Si osserva, infatti, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti che alcuna violazione di legge penale o vizio di manifesta infondatezza e di contraddittorieta’ si rinviene nell’articolata motivazione della Corte territoriale relativa all’operazione di acquisto dell’immobile all’interno del quale la societa’, poi fallita, svolgeva la propria attivita’.
La Corte di appello, infatti, risulta aver fatto buon governo dei principi di diritto fissati da questa Corte di legittimita’ in tema di bancarotta semplice secondo i quali le operazioni realizzate con imprudenza, costitutive della fattispecie incriminatrice sono costantemente indicate in quelle il cui successo dipende, in tutto o in parte, dall’alea o da scelte avventate dell’imprenditore, tali da rendere palese che il rischio affrontato non e’ proporzionato alle possibilita’ di successo. In ogni caso e’ pacifico che si debba trattare di comportamenti realizzati dall’agente nell’interesse dell’impresa e che, dunque, dal punto di visto oggettivo, debbano presentare un minimo carattere di coerenza e razionalita’, nella prospettiva delle esigenze dell’impresa. Per l’aspetto soggettivo, poi, l’agente non deve perseguire l’interesse proprio o di terzi estranei all’impresa, con la coscienza e volonta’ di porre in essere atti incompatibili con la salvaguardia del patrimonio aziendale ed in contrasto con l’interesse dei creditori alla conservazione delle garanzie patrimoniali, ma deve prefigurarsi un obiettivo vantaggioso per l’impresa (Sez. 5, n. 47040 del 19/10/2011, Presutti, Rv. 251218 – 01 Sez. 5, n. 6462 del 04/11/2004 – dep. 2005, Garattoni, Rv. 231394; Sez. 5, n. 24231 del 20/03/2003, Griffini, Rv. 225937 – 01; Sez. 5, n. 2876 del 10/06/08, Vichi, Rv.212608; Sez. 5, n. 38835 del 23/10/2002, Galluccio, Rv.225398).
Rispetto a tali principi, pacificamente affermati in sede di legittimita’, appare, dunque, evidente, come sia indifferente, ai fini di integrare una condotta penalmente rilevante, secondo la qualificazione attribuita dal giudice di appello, l’originaria finalita’ di ampliare le prospettive imprenditoriali dell’Emporium, anche attraverso la creazione di altre societa’, nonche’ tramite l’acquisto dell’immobile, in parte gia’ utilizzato per l’attivita’ di commercializzazione di abbigliamento, onde destinarlo ad attivita’ nuova, quella di ristorazione.
Come correttamente indicato dalla Corte territoriale, l’operazione attraverso la quale la Emporium aveva costituito la societa’ immobiliare cui attribuire l’immobile (la (OMISSIS)), nonche’ finanziato l’acquisto del predetto mediante leasing, con anticipo della consistente maxi rata iniziale, tenuto conto dell’elevato esborso assunto con la corresponsione della consistente somma, ha integrato, quanto meno, una scelta imprudente, di palese elevato rischio per l’impresa, sicuramente non proporzionato alle possibilita’ di successo, pur provenendo da una delle societa’ del gruppo che godeva di affidabilita’ bancaria.
Emerge, infatti, dai provvedimenti di merito (operando la sentenza impugnata, quanto alla ricostruzione dei rapporti tra le societa’ del gruppo, rinvio per relationem alla sentenza di primo grado) che vi era stata da parte di (OMISSIS) l’assunzione dell’importante uscita della maxi rata iniziale, senza reale contropartita. Si evidenzia come la superficie dell’immobile acquistato da (OMISSIS), non utilizzata da (OMISSIS), prima di essere destinata alla nuova attivita’ di ristorazione, avrebbe dovuto essere ristrutturata. A cio’ si accompagnava un ulteriore pesante esborso, contestualmente assunto da (OMISSIS), derivante dalla stipula del contratto di fitto tra (OMISSIS) (utilizzatrice dell’immobile) ed (OMISSIS) (affittuaria), con la previsione di importi annui significativi, posti in compensazione, visti i rapporti interni tra i due enti, per la restituzione della maxi rata anticipata, per (OMISSIS), dalla medesima (OMISSIS).
Rispetto al complesso dei rapporti tra le societa’ del gruppo, come ricostruiti dai provvedimenti di merito, peraltro i ricorsi presentano profili di aspecificita’ posto che si limitano ad esaminare, in modo parcellizzato l’operazione di leasing traslativo, senza inserirla e porla in relazione agli altri contratti, anche successivi, che hanno disciplinato i rapporti tra (OMISSIS), (OMISSIS) s.r.l. e, da ultimo, (OMISSIS) dell'(OMISSIS) s.r.l..
3. Va accolto il ricorso della parte pubblica, limitatamente all’unico profilo devoluto.
Si osserva, infatti, che la sentenza impugnata, quanto alla motivazione offerta, anche circa l’operata riqualificazione della complessiva condotta ascritta ai ricorrenti, in bancarotta semplice, ha del tutto omesso di considerare la seconda operazione, relativa alla costituzione della societa’ (OMISSIS) dell'(OMISSIS) s.r.l. ed alla cessione del ramo di azienda, oggetto di specifica contestazione al capo C).
Si osserva, infatti, che la Corte territoriale con motivazione non manifestamente illogica ed immune da vizi, dunque non censurabile in questa sede valorizza, proprio per giustificare la diversa qualificazione della condotta, il momento in cui nasce l’operazione con l’acquisto dell’immobile tramite (OMISSIS) s.r.l., in quanto collocato in una fase (anno 2004) di mera difficolta’ della societa’, non ancora di conclamato dissesto.
Tuttavia la Corte territoriale omette del tutto di esaminare, rispetto all’originaria imputazione, l’operazione relativa cessione della licenza di ristorazione e dei beni relativi a tale ramo di attivita’, la quale risulta avvenuta in epoca in cui era gia’ avviata la liquidazione di (OMISSIS), nel luglio del 2009, dunque prossima al fallimento del maggio 2010, a fronte di un dissesto dell’ente che durava ormai da circa tre anni. Si trascura del tutto, poi, l’esame dell’operazione, alla luce del prezzo convenuto per la cessione e del rapporto di tale prezzo (Euro 15.000,00) con gli importi dei ratei del leasing “(OMISSIS)” gia’ pagati da (OMISSIS), oltre al rimborso a favore de (OMISSIS), pattuito da (OMISSIS) di alcuni costi, con compensazione dei rapporti di debito e credito tra le parti.
3.1. Si impone pertanto, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame, su tale punto, da parte della Corte di appello di Firenze.
4. Alla richiesta di liquidazione delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile, nel presente grado di giudizio, si provvedera’ all’esito della definzione del giudizio di rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
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