In relazione ad un procedimento del quale sia stata disposta la sospensione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 marzo 2021| n. 5807.

In relazione ad un procedimento del quale sia stata disposta la sospensione, ai sensi dell’articolo 295 cod. proc. civ. e sino alla definizione di altro processo, il provvedimento reso dal giudice in forma di ordinanza, essendo privo del carattere della decisorietà, non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione. Il difetto del carattere della decisorietà sussiste anche se il rigetto della istanza di riassunzione sia fondato, sulla mancata formazione del giudicato nel diverso processo.

Ordinanza|3 marzo 2021| n. 5807

Data udienza 3 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Successioni e donazioni – Sospensione del procedimento – Ai sensi dell’articolo 295 cod. proc. civ. e sino alla definizione di altro processo – Provvedimento reso dal giudice in forma di ordinanza – Non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossanna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 34697-2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 08/04/2019.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso straordinario per cassazione, sulla base di due motivi, contro il decreto del Tribunale di Foggia, che in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, richiesto e ottenuto nei confronti degli attuali ricorrenti, aveva rifiutato di dare i provvedimenti occorrenti per la prosecuzione del giudizio sospeso, in assenza del presupposto del passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito la causa pregiudicante.
Il decreto ingiuntivo era stato richiesto per la ripetizione di somma pagata a titolo di legato in forza di testamento impugnato per vizi formali e sostanziali.
Si sostiene che il difetto del passaggio in giudicato era nella specie un elemento formale irrilevante, poiche’ la decisione era stata impugnata per altri aspetti (le spese), essendo quindi irrevocabili le statuizioni che interferivano con il giudizio sospeso.
La causa e’ stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di inammissibilita’ del ricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria.
Il ricorso, cosi’ come opinato nella proposta del relatore sulla scorta di richiami di giurisprudenza sui quali i ricorrenti non si sono soffermati con la memoria, e’ inammissibile.
In relazione ad un procedimento del quale sia stata disposta la sospensione, ai sensi dell’articolo 295 c.p.c. e sino alla definizione di altro processo, il provvedimento reso dal giudice in forma di ordinanza, essendo privo del carattere della decisorieta’, non e’ impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione (Cass. n. 708/1998; n. 14209/2001; n. 16149/2001). Il difetto del carattere della decisorieta’ sussiste anche se il rigetto della istanza di riassunzione sia fondato, come nel caso in esame, sulla mancata formazione del giudicato nel diverso processo (Cass. n. 5490/1984).
Nulla sulle spese
Ci sono le condizioni per dare atto Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto”.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *