In materia di sequestro preventivo devono essere estesi i limiti in materia di impignorabilità previsti dal novellato art. 545 c.p.p.

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 27 marzo 2019, n. 13422.

La massima estrapolata:

In materia di sequestro preventivo, in funzione della tutela dei diritti inviolabili e della garanzia del minimo vitale, devono essere estesi i limiti in materia di impignorabilità previsti dal novellato art. 545 c.p.p. di somme accreditate sul conto corrente del percipiente e dovute a titolo di stipendio, pensione ed indennità anche ai casi di sequestro preventivo, ciò in funzione della tutela dei diritti inviolabili e della garanzia del minimo vitale.

Sentenza 27 marzo 2019, n. 13422

Data udienza 13 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Presidente

Dott. RICCIARELLI Massimo – rel. Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere

Dott. SILVESTRI Piero – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 08/01/2019 del Tribunale di Macerata;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Aniello Roberto, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell’8/1/2019 il Tribunale di Macerata ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame presentata nell’interesse di (OMISSIS) avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Macerata in data 9/11/2018.
Ha osservato il Tribunale che la doglianza riguardante l’illegittimita’ della sottoposizione a sequestro di somma eccedente il limite del rateo di pensione sottoponibile a vincolo non ineriva al titolo e non era deducibile con istanza di riesame, riguardando l’esecuzione del sequestro, fermo restando che quest’ultimo aveva legittimamente avuto ad oggetto il saldo del conto corrente su cui erano confluiti i ratei, non potendo dunque valere il limite della quota pignorabile, riferibile al credito come tale.
2. Ha proposto ricorso la (OMISSIS) tramite il suo difensore, che, deducendo violazione di legge in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950 e agli articoli 125 e 321 c.p.p. e 104 disp. att. c.p.p., ribadisce l’assunto dell’insequestrabilita’ di somma eccedente la quota pignorabile del rateo pensionistico, a fronte del fatto che sul conto corrente confluivano solo le somme relative alla pensione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve in primo luogo rilevarsi che l’istanza di riesame non avrebbe potuto essere dichiarata inammissibile.
1.1. Il riesame rappresenta infatti il primario strumento, di tipo totalmente devolutivo, attraverso il quale il soggetto interessato, in quanto rientrante tra quelli all’uopo legittimati ai sensi dell’articolo 322 c.p.p., puo’ dolersi del vincolo cui sono stati in concreto sottoposti determinati beni sulla base di un decreto di sequestro, nel caso di specie un decreto di sequestro preventivo, funzionale alla confisca ex articolo 322-ter c.p..
Cio’ significa dunque che rientra nella sfera devolutiva dell’istanza di riesame ogni doglianza che miri a contestare la legittimita’ del vincolo, in quanto lo stesso possa essere causalmente correlato al titolo, rappresentato dal decreto, e non discenda invece da un’attivita’ di tipo meramente esecutivo, estranea alla sfera di operativita’ del decreto, come nel caso in cui vengano in rilievo determinate modalita’ di attuazione o di gestione del vincolo o l’esorbitanza di questo dai limiti sanciti dal decreto (coerentemente, in tale prospettiva, si e’ ritenuto che siano deducibili con incidente di esecuzione questioni inerenti all’apposizione del vincolo su beni di valore nettamente superiore all’importo indicato nel decreto di sequestro: Cass. Sez. 2 n. 44504 del 3/7/2015, Steccato Vattume’, rv. 265103).
1.2. Ma nel caso di specie il decreto di sequestro riguardava la somma di Euro 5.090,32, con l’indicazione di procedere primariamente al sequestro di somme di denaro, in funzione di una successiva confisca diretta, e solo eventualmente al sequestro di beni di valore equivalente.
Cio’ significa che era riconducibile al decreto di sequestro l’apposizione del vincolo avente ad oggetto somme di denaro in misura non eccedente l’importo indicato – ad esso essendo equiparato il vincolo riguardante un saldo di conto corrente (Cass. Sez. U. n. 31617 del 26/6/2015, Lucci, rv. 264437) -, con la conseguenza che con l’istanza di riesame avrebbe potuto dedursi ogni questione inerente alla legittimita’ di quel vincolo, in concreto discendente dalla sfera di operativita’ del decreto.
Poiche’ l’istanza di riesame, incentrata sull’applicazione dei principi in materia di impignorabilita’ e insequestrabilita’ di somme rivenienti da ratei pensionistici, era comunque volta a contestare la legittimita’ di tale vincolo, apposto in diretta esecuzione del decreto, sia pur su somme non eccedenti l’importo in esso indicato, deve ritenersi che il Tribunale dovesse valutare il merito delle doglianze, in quanto attinenti alla sfera di operativita’ del sequestro funzionale a confisca diretta.
2. Peraltro il Tribunale ha in concreto respinto l’istanza di riesame anche sulla base del rilievo che non si sarebbero potuti invocare i principi in materia di impignorabilita’, una volta che gli importi si erano confusi con il restante patrimonio, essendo confluiti su un conto corrente.
2.1. Anche tale assunto merita tuttavia censura.
Deve in primo luogo richiamarsi il consolidato orientamento in forza del quale anche in materia di sequestro preventivo possono applicarsi i principi dettati da norme speciali in materia di limiti di pignorabilita’ e sequestrabilita’ di somme rivenienti da trattamenti retributivi e pensionistici, limiti volti a garantire i diritti inalienabili della persona (sul punto Cass. Sez. 2, n. 15795 del 10/2/2015, Intelisano, rv. 263234; Cass. Sez. 1, n. 41905 del 23/9/2009, Cardilli, rv. 245049; Cass. Sez. 6, n. 25168 del 16/4/2008, Puliga, rv. 240572).
2.2. Va altresi’ rimarcato come si siano susseguiti nel tempo plurimi interventi della Corte costituzionale, riferiti al c.d. minimo vitale, tale da giustificare i limiti all’azione di rivalsa dei creditori (sul punto Corte Cost. 183 del 2009, 256 del 2006, 506 del 2002, 55 del 1991), anche se di incerta definizione, tanto da essere rimesso, in assenza di parametri definiti, alla valutazione del giudice dell’esecuzione.
Sta di fatto tuttavia che, sulla base di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’, si riteneva che le somme, pur rivenienti da emolumenti pensionistici, una volta acquisite ed entrate a far parte del patrimonio del beneficiario, si confondessero con quest’ultimo, rendendo inapplicabili i limiti sanciti dall’articolo 545 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 1, 17732 del 6/8/2014, rv. 632650).
Tale principio era stato condiviso anche in sede penale con riguardo ai limiti del sequestro preventivo, essendosi invero affermato che per le somme percepite dal lavoratore a titolo di credito di lavoro o di pensione e confluite nella sua disponibilita’ non fossero applicabili i limiti in materia di pignorabilita’ sanciti dall’articolo 545 c.p.p., riferibili solo ai crediti vantati nei confronti del datore di lavoro (sul punto Cass. Sez. 3, n. 12902 del 20/11/2015, dep. nel 2016, Merli, rv. 266761).
D’altro canto la Corte costituzionale, investita della questione di legittimita’ costituzionale delle norme che impongono la rimessa in conto corrente di stipendi e pensioni oltre un determinato importo, per contrasto con gli articoli 38 e 3 Cost., l’aveva dichiarata inammissibile, rilevando che era il credito inerente al saldo di conto corrente a non godere dell’impignorabilita’, ma aveva formulato un monito al legislatore, sottolineando il pericolo della perdita di un diritto sociale incomprimibile a seguito della mera confluenza delle somme sul conto corrente (Corte Cost. n. 85 del 2015).
2.3. E’ in tale quadro che si colloca la riforma dell’articolo 545 c.p.p. introdotta dal Decreto Legge n. 83 del 2015, convertito dalla L. n. 132 del 2015, secondo cui, con riferimento alle azioni esecutive iniziate successivamente, “Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche’ a titolo di pensione, di indennita’ che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e comma 7, nonche’ dalle speciali disposizioni di legge. Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge e’ parzialmente inefficace”.
Cio’ significa che e’ stato dato rilievo alla distinzione tra crediti e risparmi e che e’ stato introdotto un diverso limite per le due tipologie, correlate al fatto che il pignoramento sia successivo all’accredito ovvero contestuale o precedente rispetto ad esso (per tale complessiva analisi si rinvia a Cass. Sez. L, n. 26042 del 17/10/2018, rv. 651193).
2.4. A tale stregua deve ritenersi che il limite stabilito in materia in impignorabilita’ dalla nuova formulazione dell’articolo 545 c.p.p. possa essere esteso, sulla base dei canoni interpretativi di cui si e’ gia’ detto, anche alla materia del sequestro preventivo, in funzione della tutela dei diritti involabili e della garanzia del minimo vitale (del resto Cass. Sez. 3, n. 12902 del 20/11/2015, dep. nel 2016, Merli, rv. 266761, cit. aveva escluso la possibilita’ di far riferimento alla nuova disciplina raione temporis, mentre non puo’ condividersi, sulla base della complessiva analisi di tipo sistematico, l’assunto, esposto in motivazione da Cass. Sez. 3, n. 44912 del 7/4/2016, Bernasconi, rv. 268771, secondo cui tale disciplina sarebbe riferibile esclusivamente al processo di esecuzione), risultando dunque rilevante anche ai fini in esame la distinzione tra crediti e risparmi e dovendosi assicurare, in caso di accrediti effettuati prima dell’apposizione del vincolo, il minimo previsto dalla legge, in misura non inferiore al triplo dell’assegno sociale, senza che possa assumere rilievo la confusione con il restante patrimonio nell’ambito del conto corrente, purche’ sia attestata la causale dei versamenti.
3. Sulla scorta di quanto precede deve rimarcarsi che la ricorrente ha costantemente dedotto che sul conto corrente erano accreditati solo i ratei di pensione che costituiscono sua unica fonte di reddito.
Il Tribunale, dando rilievo all’intervenuta confusione con il restante patrimonio, non si e’ confrontato con tale specifica deduzione, mentre risulta necessario verificare la causale degli accrediti e assicurare, se del caso, a fronte degli accrediti anteriori all’apposizione del vincolo, almeno una somma non inferiore al triplo dell’assegno sociale, salvi gli specifici limiti riguardanti accrediti successivi.
Da cio’ discende che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Macerata perche’ provveda alle verifiche indicate a fronte del vincolo apposto.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Macerata.

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