Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 11 giugno 2019, n. 3907.
La massima estrapolata:
In materia di concorsi pubblici nessuna posizione di affidamento può ragionevolmente maturare in relazione a situazioni destinate inevitabilmente a subire mutamenti per effetto del trascorrere del tempo e, quindi, connaturatamente instabili, come appunto quelle connesse alle condizioni psico-fisiche del soggetto.
Sentenza 11 giugno 2019, n. 3907
Data udienza 30 maggio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2378 del 2017, proposto da
Is. Va., rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Pe., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, via (…);
nei confronti
Ro. Av., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I BIS n. 09837/2016, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 maggio 2019 il Cons. Ezio Fedullo e uditi l’Avvocato Ug. De Lu. su delega dichiarata di Gi. Pe., per la parte appellante, e l’Avvocato dello Stato Gi. Ca.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza oggetto di appello, il T.A.R. Lazio ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante avverso il decreto prot. n. 4017 del 18 maggio 15, recante la comunicazione della sua esclusione dalla procedura selettiva, indetta con D.M. 5140 del 6 novembre 2008, per la copertura di n. 814 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Il ricorrente, premesso che, all’esito della suddetta procedura selettiva, egli si era collocato al 2729° posto della graduatoria e che, a seguito dell’autorizzazione all’assunzione degli idonei (intervenuta con d.l. n. 90 del 2 giugno 2014, conv. in l. n. 114 dell’11 agosto 2014), era stato sottoposto, nei giorni 20 e 21 aprile 2015, ad una visita presso la Commissione Medica, istituita presso il Ministero della Difesa, finalizzata all’accertamento della permanenza dei prescritti requisiti psicofisici, lamentava che, a conclusione della stessa, egli era stato dichiarato affetto da “esiti di pregressa frattura di tibia e perone gamba destra. Pseudo artrosi tibiale trattata con autotrapianto osseo. Atteggiamento in permanente flessione primo dito piede destro. Funzionalità articolare dell’articolazione tibio-tarsica moderatamente limitata”, e deduceva, sotto plurimi profili, l’illegittimità della determinazione escludente.
Il T.A.R. adito ha ritenuto tuttavia l’insussistenza dei vizi lamentati e la sentenza reiettiva è stata fatta oggetto dei rilievi critici formulati con il presente appello, al cui accoglimento si oppone il Ministero appellato.
Con ordinanza n. 2429/2017 la Sezione, nel pronunciarsi in ordine alla proposta istanza cautelare, ha ritenuto che la fissazione dell’udienza di merito costituisse misura idonea a sovvenire all’esigenza cautelare della parte appellante, disponendo nel contempo una verificazione, mediante sottoposizione dell’appellante a “visita ortopedica diretta al fine di accertare il livello di funzionalità della articolazione tibio – tarsica della gamba destra”, all’uopo incaricando la Commissione Medica di Verifica di Palermo, la quale ha rassegnato le sue conclusioni, all’esito degli accertamenti espletati, in data 15 dicembre 2017.
Tanto premesso in punto di fatto, l’appello non è meritevole di accoglimento.
Deduce in primo luogo l’appellante che la patologia riscontrata con la determinazione impugnata in primo grado, concernente “pseudo artrosi tibiale trattata con autotrapianto osseo. Atteggiamento in permanente flessione primo dito piede destro. Funzionalità articolare dell’articolazione tibio-tarsica moderatamente limitata” quale “esito di pregressa frattura di tibia e perone gamba destra”, non rientra tra quelle contemplate, quale causa di non idoneità fisica, dalla disciplina di riferimento, atteso che il punto 16 dell’allegato B del D.M. n. 78 del 2008, di cui la stessa Amministrazione afferma aver fatto applicazione nella specie, indica tra le cause di esclusione “le infermità e le imperfezioni dell’apparato osteoarticolare e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro consecutive a fatti congeniti, rachitismo, malattie o traumi ostacolanti la funzionalità organica o alteranti l’euritmia corporea, le malattie ossee o cartilaginee in atto, determinanti limitazioni della funzionalità articolare”, laddove la ridotta temporanea mobilità del piede in seguito a frattura non può essere equiparata alla perdita di funzionalità dell’arto.
Come precedentemente osservato, la Sezione ha disposto apposita verificazione, in accoglimento della relativa istanza della parte appellante, al fine di “accertare il livello di funzionalità della articolazione tibio – tarsica della gamba destra” dell’appellante.
Ebbene, le risultanze della espletata verificazione non consentono di ritenere la fondatezza del suindicato motivo di appello, incentrato sulla natura meramente anatomico-radiologica, e non funzionale, dei residui della frattura da trauma subita dall’appellante nel 2012.
Dal verbale della Commissione Medica di Verifica di Palermo del 14 novembre 2017 si evince infatti il seguente giudizio diagnostico: “esiti di frattura del 1/3 medio distale di tibia e perone dx già trattata chirurgicamente, complicata da pseudoartrosi a sua volta trattata chirurgicamente mediante autotrapianto osseo, con residua lieve limitazione dei movimenti articolari della caviglia”.
Il giudizio medico-legale espresso conseguentemente dalla Commissione risulta quindi così formulato: “NON IDONEO all’assunzione in servizio in qualità di “Vigile del Fuoco” ai sensi dell’allegato “B” comma 14 al DM 11/3/1978 n. 78″.
Con memoria del 29 aprile 2019, la difesa dell’appellante ha richiesto la rinnovazione della verificazione, lamentando che l’accertamento esperito non soddisfa le richieste avanzate con l’ordinanza cautelare n. 2429/2017, non essendo stata accertata la capacità deambulatoria e statico-dinamica del sig. Va. né essendo possibile cogliere le modalità e le considerazioni sulla cui base la Commissione incaricata ha elaborato il proprio giudizio, ribadendo che, se la Commissione avesse esaminato in concreto il livello di funzionalità dell’articolazione tibio-tarsica della gamba destra dell’appellante e, dunque, la sua capacità deambulatoria, avrebbe accertato che il medesimo appare esclusivamente affetto da esiti di frattura del terzo distale della diafisi tibiale e del terzo medio della diafisi peroneale della gamba destra, radiologicamente consolidati e clinicamente guariti con postumi anatomico-radiologici in alcun modo ostacolanti la funzionalità organica (deambulazione, appoggio, contenzione ecc.) o alteranti l’euritmia corporea (dismorfismi, varismo/valgismo patologici ecc..) o determinanti limitazioni della funzionalità articolare (accovacciamento, flesso-estensione, abduzione-adduzione, pronazione-supinazione ecc.).
All’uopo, la parte appellante rinvia alle “note tecniche” predisposte dal prof. Cr. Po., depositate il 19 aprile 2019.
La richiesta dell’appellante di rinnovazione dell’incombente istruttorio non può essere accolta.
Come si evince dal verbale suindicato, la Commissione incaricata della verificazione, all’esito dell’esame obiettivo, ha evidenziato quanto segue: “Movimenti di flessione dorsale della tibio tarsica ridotti per rigidità articolare di circa 1/3…Nella stazione eretta unipodalica l’equilibrio viene raggiunto con lieve ritardo e viene anche perduto più precocemente rispetto all’arto controlaterale. La deambulazione sulle punte è normale; quella sui talloni evidenzia modica difficoltà per deficit della flessione dorsale e dx”.
Ebbene, i rilievi della Commissione pongono in evidenza che i postumi della frattura riportata dall’appellante non sono confinati all’area radiologica, ma interessano, anche se in misura limitata, quella funzionale.
Né gli stessi, per la loro entità, potrebbero essere ritenuti insufficienti ad incidere sul giudizio di idoneità dell’appellante allo svolgimento dei compiti di Vigile del Fuoco, ove si consideri che la particolarità delle stesse, nella imprevedibile variabilità delle condizioni operative che le caratterizza, richiede una completa versatilità e prontezza psico-fisica, le quali non possono non considerarsi limitate dalla situazione organica dell’appellante, così come residuante all’esito del processo di guarigione della frattura da lui subita nel 2012.
Con ulteriore motivo di appello, viene dedotto che, ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 78/2008, “i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale e le cause di inidoneità di cui al presente regolamento devono sussistere al momento della visita medica di accertamento e permanere fino alla data di immissione in ruolo”, in mancanza di una idonea copertura legittimante nella normativa primaria di cui al d.lgs. n. 217/2005, che avrebbe affidato alla fonte regolamentare il solo compito di stabilire quali debbano essere i requisiti di “idoneità fisica, psichica e attitudinale”.
Il motivo è in primo luogo inammissibile, non avendo la parte appellante confutato la sentenza appellata laddove espone le ragioni della infondatezza della corrispondente censure articolata in primo grado, puntualmente indicando le fonti attributive all’Amministrazione del potere di rinnovare, fino all’immissione in ruolo ed in vista della stessa, l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica all’impiego.
A tal fine, infatti, il giudice di primo grado ha evidenziato che “l’accertamento dell’idoneità al servizio può, tuttavia, essere chiesto anche dopo l’espletamento della procedura concorsuale e l’esaurimento delle verifiche dei requisiti dalla stessa previsti, ai fini della successiva fase dell’assunzione in servizio. L’art. 17, comma 1°, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni”) stabilisce che “i candidati dichiarati vincitori sono invitati… ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e sono assunti in prova…”. La norma indicata trova applicazione con riferimento a tutte le pubbliche amministrazioni e, quindi, anche con riferimento al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che, nella specie, legittimamente, con l’impugnato D.M. n. 78 del 2008, ha subordinato, in coerenza con la normativa di rango primario, la assunzione in servizio all’accertamento della permanenza dei prescritti requisiti. Nella stessa direzione della sussistenza del potere/dovere dell’Amministrazione di accertare il mantenimento dei prescritti requisiti anche al momento dell’assunzione, si pongono l’art. 14 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 (che, in tema di procedure concorsuali per l’accesso alle diverse carriere del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, espressamente subordina l’assunzione degli idonei alla verifica della permanenza dell’idoneità psicofisica ed attitudinale) e l’art. 4, comma 3, del Decreto del Ministro dell’Interno del 30 luglio 2007 (recante “Criteri, sistema di selezione e modalità abbreviate per il corso di formazione relativi alla procedura selettiva per la stabilizzazione, nella qualifica di vigile del fuoco, del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”), che subordina l’assunzione di altri candidati durante il periodo di validità della graduatoria “all’accertamento del mantenimento dell’idoneità motoria e dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale”. Ne deriva che, anche in base al quadro normativo generale, la nomina rimane sottoposta alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’accertamento sanitario (se effettuato prima della nomina), ovvero alla condizione risolutiva dell’esito negativo dell’accertamento (se rinviato a dopo la nomina), fermo restando il principio, discendente dall’art. 68, comma 4, del T.U. n. 3/1957, in base al quale la P.A. può procedere in ogni momento agli opportuni accertamenti sanitari”.
Deve solo aggiungersi che una ulteriore – ed ugualmente non espressamente contestata – fonte legittimante il potere de quo è ravvisabile, come dedotto dall’Amministrazione, nella clausola di cui all’art. 2, comma 2, del bando di concorso, a mente del quale “tutti i sopraelencati requisiti, ad eccezione del requisito dell’idoneità psico-fì sica ed attitudinale, che dovrà essere posseduto al momento degli accertamenti effettuati dalla Commissione medica, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione”, nonché nella clausola di cui all’art. 9, comma 1, del medesimo bando, il quale dispone che “secondo l’ordine della graduatoria finale di cui al precedente articolo 8, i candidati sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente, agli accertamenti per l’idoneità psico-flsica e attitudinale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) del presente decreto, sino alla copertura dei posti messi a concorso. Qualora durante il periodo di validità della graduatoria si rendano disponibili per la copertura ulteriori posti nella qualifica di vigile del fuoco, l’assunzione dei candidati idonei è subordinata, comunque, all’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, secondo le modalità del presente articolo”.
Deduce ancora l’appellante che la previsione regolamentare censurata sarebbe comunque illegittima per violazione del principio dell’affidamento, essendo egli stato dichiarato idoneo nell’anno 2011, e di quello di uguaglianza, in quanto i candidati finirebbero per subire un trattamento diverso a seconda del momento in cui l’amministrazione discrezionalmente decide di effettuare le “seconde” visite.
La censura non è meritevole di accoglimento.
Quanto al primo profilo, deve osservarsi che nessuna posizione di affidamento può ragionevolmente maturare in relazione a situazioni destinate inevitabilmente a subire mutamenti per effetto del trascorrere del tempo e, quindi, connaturatamente instabili, come appunto quelle connesse alle condizioni psico-fisiche del soggetto.
Quanto al secondo aspetto, la lamentata disparità di trattamento deve escludersi proprio in ragione della diversità delle situazioni assunte a confronto, in relazione al quando della sottoposizione a visita medica dei candidati, alla luce della già ravvisata potenziale mutevolezza della situazione psico-fisica dei suddetti e della dipendenza del momento degli accertamenti (ovvero della loro rinnovazione) da eventi non controllabili dall’Amministrazione (come, nella specie, l’autorizzazione all’assunzione degli idonei intervenuta con d.l. n. 90 del 24.6.2014, conv. in l. n. 114 dell’11.8.2014).
L’appello, in conclusione, deve essere respinto, mentre la peculiarità dell’oggetto della controversia, e la necessità ai fini del decidere di apposito incombente istruttorio, giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del giudizio di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Pierfrancesco Ungari – Consigliere
Raffaello Sestini – Consigliere
Ezio Fedullo – Consigliere, Estensore
Umberto Maiello – Consigliere
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