In materia di abusivismo edilizio

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 27 febbraio 2020, n. 7755

Massima estrapolata:

In materia di abusivismo edilizio, non è configurabile l’esimente dello stato di necessità in quanto, pur essendo ipotizzabile un danno grave alla persona in cui rientri anche il danno al diritto all’abitazione, difetti il requisito dell’inevitabilità del pericolo.

Sentenza 27 febbraio 2020, n. 7755

Data udienza 11 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio – Presidente

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza in data 15.2.2019 del Giudice per le indagini preliminari di Velletri;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macri’;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Cuomo Luigi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 15.2.2019 il Giudice per le indagini preliminari di Velletri ha rigettato l’istanza di revoca o, in subordine, di sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive di cui alla sentenza del Tribunale di Velletri in data 5.2.2003, irrevocabile il 12.4.2003, nei confronti di (OMISSIS).
2. Con il primo motivo di censura la ricorrente deduce la violazione di legge, in relazione all’articolo 173 c.p. per prescrizione quinquennale della pena quale sanzione afflittiva e non amministrativa. Argomenta la sua tesi sulla base della giurisprudenza della Corte EDU e di alcune pronunce di merito. Rappresenta che la demolizione era stata disposta con sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti nel 2003, irrevocabile nell’aprile dello stesso anno, mentre l’ordine di ingiunzione a demolire era stato notificato in data 2 maggio 2018, ovvero dopo 15 anni.
Con il secondo denuncia la violazione di legge, in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 31, comma 5. Ricorda che l’Amministrazione comunale aveva adottato numerose delibere miranti a realizzare una sanatoria o variante urbanistica della zona, tale da rendere i provvedimenti impugnati incompatibili con gli atti del Comune.
Con il terzo lamenta il vizio di motivazione, in relazione all’abuso di necessita’. Segnala che il fabbricato era stato anche accatastato. Inoltre, aveva chiesto l’allaccio delle utenze ed aveva pagato le imposte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ manifestamente infondato.
Con riferimento al primo motivo, va ribadita la costante giurisprudenza di legittimita’ secondo cui l’ordine di demolizione del manufatto abusivo non e’ sottoposto alla disciplina della prescrizione stabilita dall’articolo 173 c.p. per le sanzioni penali, trattandosi di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalita’ punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che e’ in rapporto con il bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l’autore dell’abuso (Cass., Sez. 3, n. 27918 del 04/04/2019, Postiglione, non massimata sul punto ma con riferimento ad altri profili Rv. 276353, con ampia ricostruzione dei precedenti giurisprudenziali sul tema). E’ certo che non si tratti di una pena nel senso dell’accezione della Corte EDU (Cass., Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016, Porcu, Rv. 267977, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalita’ e Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, Cerra s.r.l., Rv. 275850).
Le circostanze prospettate nel secondo motivo sono generiche e fattuali.
Premesso che la demolizione non e’ incompatibile con scelte diverse dell’Amministrazione, la questione, nella specie, e’ stata ben apprezzata nel provvedimento impugnato in cui il Giudice ha osservato che le delibere di Giunta comunale rappresentavano meri atti d’indirizzo politico irrilevanti al momento della decisione.
Con riferimento al terzo motivo, e’ stato escluso il cosiddetto abuso di necessita’, stante la carenza di una compiuta allegazione della ricorrente. Sul tema va ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimita’ secondo cui in materia di abusivismo edilizio, non e’ configurabile l’esimente dello stato di necessita’ in quanto, pur essendo ipotizzabile un danno grave alla persona in cui rientri anche il danno al diritto all’abitazione, difetti il requisito dell’inevitabilita’ del pericolo (tra le piu’ recenti, Cass., Sez. 3, n. 2280 del 24/11/2017, dep. 2018, Lo Buono, Rv. 271769 e n. 57947 del 08/06/2017, Lucci, n. 48836 del 04/05/2018, Stazzi, non massimata).
Peraltro, non esiste la sanatoria implicita in alcuni comportamenti della Pubblica amministrazione che ha realizzato delle opere di urbanizzazione, poiche’ e’ necessario che tali scelte di governo del territorio siano esplicitate in provvedimenti amministrativi coerenti con il contesto (cass., sez. 3, n. 11808 del 12/07/1999, Faraci, Rv. 215034, che ha escluso che la richiesta della Pubblica amministrazione degli oneri concessori possa costituire una forma implicita di rilascio della concessione in sanatoria).
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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