Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 3 ottobre 2019, n. 40518.
Massima estrapolata:
In caso di reati edilizi o paesaggistici, la revoca ovvero la sospensione dell’ordine di demolizione, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l’accertamento da parte del giudice dell’esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autorità amministrativa competente del provvedimento di accoglimento (Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 marzo 2016, n. 9145). Inoltre, l’eventuale assoluzione dall’imputazione relativa al reato edilizio non esclude che, in sede di valutazione della legittimità del nulla osta paesaggistico – valutazione che in via incidentale può essere compiuta anche dal giudice penale – non possa essere nuovamente esaminata, senza alcun vincolo di risultato, la legittimità amministrativa dell’intervento edilizio in questione, legittimità che è a sua volta condizione necessaria per la corretta adozione del provvedimento favorevole al richiedente emesso in materia paesaggistica.
Sentenza 3 ottobre 2019, n. 40518
Data udienza 24 maggio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente
Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere
Dott. CERRONI Claudio – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere
Dott. SEMERARO Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli;
nei confronti di:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la ordinanza n. 161/06 RESA della Corte di appello di Napoli del 28 novembre 2018;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILI Andrea;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SPINACI Sante, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, premesso che, con sentenza del 22 aprile 1998, della Corte di appello di Napoli, emessa in riforma di una precedente sentenza del Pretore di Torre Annuziata, Sezione distaccata di Pompei del 18 dicembre 1996, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), erano stati condannati alla pena di giustizia, compreso l’ordine di rimessione in pristino, per avere edificato, in zona soggetta a vincolo paesaggistico, un immobile in assenza delle prescritte autorizzazioni, premesso, altresi’, che con la medesima sentenza era stata confermata la assoluzione dei predetti in relazione alle imputazioni loro originariamente contestate in materia di illeciti edilizi stante la intervenuta definizione amministrativa degli stessi, ha disposto, in parziale accoglimento del ricorso da quelli presentato, la sospensione, per la durata di sei mesi, dell’ordine impartito dalla competente Procura generale di provvedere alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Tale disposizione era stata assunta dalla Corte territoriale in funzione del fatto che i ricorrenti avevano presentato istanza al Comune di Pompei per potere ottenere la sanatoria, e che, allegata alla documentazione presentata dai ricorrenti, vi era anche l’espressione del parere favorevole della Commissione per il paesaggio in data 29 maggio 2014 nonche’ quello della competente Sovrintendenza del 29 gennaio 2016 ed infine una comunicazione del predetto Comune del 26 ottobre 2018 attestante il fatto che la pratica di sanatoria era ancora in corso di istruzione e che la stessa non sarebbe stata definita entro la fine del 2018.
Avverso detta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, articolando due motivi di impugnazione; con il primo essa ha lamentato il fatto che la Corte di appello abbia del tutto pretermesso di valutare i motivi con i quali, sia con parere scritto che successivamente nel corso della discussione orale del ricorso proposto dai condannati, tale Ufficio si era opposto all’accoglimento del loro ricorso.
Con il secondo motivo la Procura generale, rilevata la erroneita’ della sentenza con la quale i tre erano stati assolti dalla imputazione inerente ai reati propriamente edilizi, ha ritenuto che, non potendo essere in ogni caso disposta la richiesta sanatoria, stante la esuberanze delle opere eseguite rispetto a quelle condonabili e tenuto conto della circostanza che le stesse insistono su zona di assoluta inedificabilita’ a causa delle sussistenza del rischio vulcanico, l’ordine di rimessione in pristino non aveva ragione di essere sospeso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato.
Osserva, infatti, il Collegio che nel caso che interessa la Corte di appello di Napoli, in accoglimento del ricorso presentato dai soggetti che dovrebbero provvedere, in esecuzione della sentenza di condanna emessa a loro carico in data 22 aprile 1998 in relazione alla violazione della disciplina in materia di costruzioni in zona soggetta a vincoli paesaggistici, alla rimessione in pristino stato dei luoghi interessati dall’intervento dai medesimi compiuto, ha disposto la sospensione, per un periodo di sei mesi, dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi emesso nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); detta sospensione e’ stata giustificata da parte della Corte partenopea sulla base del dato secondo il quale sussisterebbero elementi sulla base dei quali ritenere prossima la definizione del procedimento volto ad ottenere la sanatoria paesaggistica dell’immobile oggetto del giudizio a carico degli istanti.
Sul punto rileva la Corte che, sebbene debba convenirsi sul fatto che l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a seguito di violazione del D.Lgs., n. 42 del 2004, articolo 181, ha natura di sanzione amministrativa e deve intendersi come emesso allo stato degli atti e che, conseguentemente, sussiste l’obbligo di verifica in sede esecutiva del permanere della incompatibilita’ paesaggistica di quanto realizzato, con possibilita’ di revoca dell’ordine stesso ove risulti accertata la legittimita’ e compatibilita’ paesaggistica delle opere (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 11 gennaio 2017, n. 1158), tuttavia, quanto al caso di specie, la Corte di appello, che pure ha svolto un’accurata disamina degli atti, ha rilevato che il parere di compatibilita’ paesaggistica rilasciato in data 29 gennaio 2016 era subordinato alla realizzazione di talune opere, la cui effettiva ultimazione, secondo le prescrizioni impartite, non risulta essere stata documentalmente verificata dal giudice della esecuzione.
Va, d’altra parte considerato che, per un verso, nella ordinanza impugnata non si e’ assolutamente preso in esame il tema della possibilita’ di dare luogo alla sanatoria paesaggistica in relazione ad opere che, per consistenza e per ubicazione, non sarebbero assolutamente suscettibili di sanatoria edilizia, essendosi la Corte di appello di Napoli limitata, sul punto, a richiamare la esistenza di un orientamento del locale Tribunale amministrativo favorevole a tale tesi, senza avere in qualche modo considerato il fatto che tale orientamento e’ stato, a sua volta contraddetto da successive sentenze del Consiglio di Stato (si richiama, ad exemplum: Consiglio di Stato, Sezione 6, 23 luglio 2018, n. 4465).
Per altro verso, la Corte di merito, in funzione di giudice della esecuzione, non si e’ data carico di considerare il fatto che, ai fini della incidentale valutazione sulla astratta legittimita’ amministrativa della opera realizzata dai tre soggetti originariamente ricorrenti di fronte al giudice della esecuzione, non spiega una valenza decisiva la circostanza che costoro siano stati assolti in sede penale dal reato edilizio, ma non anche, si ricorda, dall’illecito paesaggistico, posto che il giudicato in tale occasione formatosi copre esclusivamente, ed entro i limite della pronunzia assolutoria, il profilo inerente alla irrilevanza penale del fatto loro a suo tempo addebitato, peraltro con esclusivo riferimento al reato edilizio propriamente detto, ma non attribuisce certo alcun intangibile crisma di legittimita’ amministrativa alla realizzazione dell’immobile di cui alla sentenza assolutoria.
Si intende con cio’ affermare che la assoluzione dalla imputazione relativa al reato edilizio non esclude che, in sede di valutazione della legittimita’ del nulla osta paesaggistico – valutazione che in via incidentale puo’ essere compiuta anche dal giudice penale – non possa essere nuovamente esaminata, senza alcun vincolo di risultato, la legittimita’ amministrativa dell’intervento edilizio in questione, legittimita’ che e’ a sua volta condizione necessaria per la corretta adozione del provvedimento favorevole al richiedente emesso in materia paesaggistica.
Rileva ancora, ed infine, la Corte che, secondo la propria giurisprudenza, la revoca ovvero la sospensione dell’ordine di demolizione, in caso di reati edilizi (ma il principio deve intendersi estensibile anche all’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi connesso alla condanna per un reato avente ad oggetto la violazione della normativa in tema di tutela paesaggistica), in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l’accertamento da parte del giudice dell’esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autorita’ amministrativa competente del provvedimento di accoglimento (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 4 marzo 2016, n. 9145).
Nell’occasione, secondo quanto riportato nella stessa ordinanza impugnata, il Comune di Pompei, con nota del 26 ottobre 2018, ha espressamente riferito di non essere in condizione di indicare i tempi necessari per l’esame della pratica relativa alla posizione dei soggetti interessati dalla ordinanza impugnata, potendo solamente riferire che la stessa non sarebbe stata esaminata prima della fine dell’anno 2018.
In tale situazione, stante anche la mancata sussistenza degli elementi che, con riferimento al momento in cui il provvedimento impugnato e’ stato emesso, avrebbero fatto ritenere prossima la positiva definizione della istanza in sanatoria presentata dai soggetti in questione, la ordinanza di sospensiva emessa dalla Corte di appello di Napoli appare priva di giuridica giustificazione e, pertanto, deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di appello che, riesaminata alla luce dei principi che precedono la originaria istanza di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), provveda su di essa.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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