Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 10 settembre 2018, n. 21964.
La massima estrapolata:
In caso di licenziamenti collettivi, l’obbligo di valutare in concorso i criteri di legge non impedisce al datore di accordare prevalenza ad uno di essi, in particolare alle esigenze tecnico produttive.
Sentenza 10 settembre 2018, n. 21964
Data udienza 11 aprile 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente
Dott. LORITO Matilde – Consigliere
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18954-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 553/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/02/2016 R.G.N. 1215/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/2018 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza depositata l’11.2.2016 la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale di Cassino, ha respinto la domanda di (OMISSIS) proposta per la declaratoria di illegittimita’ del licenziamento intimato dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. in data 31.7.2009 nell’ambito di una procedura di mobilita’ avviata con comunicazione del 26.11.2008.
2. La Corte distrettuale ha ritenuto sufficientemente chiara – L. n. 223 del 1991, ex articolo 4, comma 3, – la comunicazione alle organizzazioni sindacali con riguardo al personale, con profilo professionale di ausiliario, coinvolto nella procedura di mobilita’, risultando esplicito che la riduzione avrebbe riguardato gli ausiliari addetti al servizio di pulizie (con esclusione del servizio delle cucine) e dovendosi interpretare il riferimento al personale ausiliario necessario ad “ottemperare agli obblighi di legge” quale rinvio al quadro normativo che regola il rapporto tra posti-letto e ausiliari e la relativa formazione professionale (in particolare, la Legge Regionale Lazio n. 4 del 2003), con conseguente coerente attribuzione – in sede di graduatoria dei lavoratori ausiliari – di un punteggio negativo a coloro sprovvisti del titolo di OSS (Operatore Socio Sanitario).
3. Per la cassazione della sentenza impugnata il lavoratore propone ricorso fondato su undici motivi. La societa’ oppone difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, articolo 4, comma 3 degli articoli 1362 c.c. e ss. in relazione al verbale di esame congiunto del 14.1.2009 e all’allegato al verbale di mancato accordo del 15.7.2009 nonche’ vizio di motivazione (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) posto che la comunicazione di avvio della procedura (riportata per stralci) indicava motivi di crisi “frutto di un’interpretazione della normativa regionale del tutto unilaterale e pretestuosa”, non consentendo di individuare i termini del progetto di ristrutturazione che l’azienda intendeva realizzare e, dunque, i motivi reali che determinavano l’eccedenza di personale. La comunicazione, inoltre, non conteneva alcuna menzione specifica e concreta della normativa da rispettare con riguardo ai lavoratori ausiliari e non consentiva di individuare il criterio oggettivo per la selezione del personale da utilizzare nel servizio OTA (Operatore Tecnico addetto all’Assistenza), senza considerare che gli ausiliari in esubero addetti alla struttura di (OMISSIS) erano 85 mentre l’atto di avvio della procedura ne menzionava 82. Infine, la “griglia” dei dipendenti allegata alla comunicazione recava solamente un elenco di profili con relativa collocazione aziendale, qualifica professionale e livello, accorpando nell’unico profilo professionale dell’ausiliario diverse qualifiche non appartenenti al medesimo livello contrattuale e alla stessa contrattazione collettiva e provenienti da diverso reparto.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione della L. n. 223 del 1991, articolo 4, comma 3 nonche’ vizio di motivazione (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) posto che nella “griglia” dei dipendenti allegata alla comunicazione di avvio della procedura il punteggio negativo pari a – 2 non era attribuito a tutti gli ausiliari (in contraddizione con la dichiarazione di esubero di tale figura professionale contenuta nella comunicazione) e in particolare a determinati lavoratori (di cui si riportano le generalita’ in ricorso); tra i 28 lavoratori ausiliari (sul complessivo numero di 85) ritenuti necessari, solamente 8 erano addetti al servizio cucine e 2 erano provvisti del titolo OSS (Operatore Socio Sanitario), con uno scarto incomprensibile di 18 dipendenti; agli ausiliari OTA (Operatori Tecnici addetti all’Assistenza) della struttura di (OMISSIS) non e’ stato attribuito il punteggio negativo pari a 2, a differenza delle altre strutture di (OMISSIS); le organizzazioni sindacali avevano contestato, altresi’, l’interpretazione dei provvedimenti normativi regionali richiamati nella comunicazione di avvio.
3. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia violazione della L. n. 223 del 1991, articolo 4, comma 3 e dell’articolo 51 c.c.n.l. personale dipendente da case di cura 2002-2005 nonche’ vizio di motivazione (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte territoriale, erroneamente affermato che il titolo di OSS (Operatore Socio Sanitario) era requisito indispensabile all’accreditamento da parte della Regione Lazio posto che la contrattazione collettiva vigente all’epoca del licenziamento disciplinava la figura dell’ausiliario (si riporta stralcio del contratto collettivo) e anche recentemente la Regione Lazio (si riporta stralcio del decreto del Commissario ad acta della Regione, n. 8 del 2011) richiama, negli atti che disciplinano il sistema di accreditamento delle strutture sanitarie, le figure di “OSS e similari”.
4. Con il quarto e l’ottavo motivo la ricorrente denunzia violazione della L. n. 223 del 1991, articolo 4, commi 3 e 9, (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte territoriale ritenuto legittima la prevalenza data al criterio delle esigenze tecnico, organizzative e produttive rispetto ai criteri dell’anzianita’ e dei carichi di famiglia nonostante orientamento giurisprudenziale che prevede l’osservanza, in concorso fra loro, dei criteri di scelta dettati dalla L. n. 223 del 1991, articolo 5 e nonostante assenza di qualunque accordo con le organizzazioni sindacali.
5. Con il quinto motivo la ricorrente denunzia violazione della L. n. 223 del 1991, articolo 4, comma 3 nonche’ vizio di motivazione (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte territoriale rilevato l’assenza di elementi probatori circa il dedotto collegamento societario con la societa’ (OMISSIS) s.r.l. (essendo ritenuta insufficiente la coincidenza della sede sociale e della persona fisica dell’amministratore unico) nonostante tale elemento, oltre che notorio, risultava manifesto per tabulas dalla visura camerale prodotta in primo grado e dall’offerta di lavoro avanzata alla lavoratrice dalla suddetta struttura aziendale a seguito del licenziamento.
6. Con il sesto motivo si denunzia violazione della L. n. 223 del 1991, articolo 4, comma 3, e vizio di motivazione (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte territoriale ritenuto generica la contestazione di mancata adozione di misure alternative nonostante il ricorso introduttivo del giudizio sottolineava che la comunicazione di avvio negava in nuce la possibilita’ di valutare misure alternative al licenziamento e che sarebbe stato piu’ opportuno attendere l’esito delle trattative con la Regione Lazio.
7. Con il settimo motivo si denunzia falsa applicazione di norme di diritto e/o omessa valutazione di un fatto decisivo (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte territoriale, ritenuto non allegati intenti elusivi e/o ragioni discriminatorie della societa’ per escludere il potere di controllo delle organizzazioni sindacali, pur essendo stati sottolineate nel ricorso introduttivo del giudizio (di cui si riporta stralcio) la carenza – nella comunicazione di avvio della procedura – di chiare modalita’ applicative dei criteri di legge e l’irragionevolezza del punteggio attribuito per il criterio C3 e l’eccessivo peso dato al possesso del titolo di OSS e di OTA, che hanno favorito abusi e scelte assolutamente illegittime e arbitrarie.
8. Con il nono motivo si denunzia violazione della L. n. 223 del 1991, articolo 5, comma 1, nonche’ vizio di motivazione (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) risultando, dalla disamina della “griglia” dei dipendenti allegata alla comunicazione di avvio della procedura di mobilita’ che il punteggio negativo relativo allo svolgimento stabile di mansioni di pulizia e’ stato attribuito in maniera erronea (come si evince dall’elencazione esemplificativa della posizione di diversi lavoratori ausiliari riportati in ricorso), come anche con riguardo al punteggio positivo dei carichi di famiglia.
9. Con il decimo motivo si denunzia violazione della L. n. 223 del 1991, articolo 4, comma 9, nonche’ vizio di motivazione (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte territoriale, omesso di considerare (nonostante espressa deduzione nel ricorso introduttivo del giudizio, di cui si riporta stralcio) che la ricorrente svolgeva, di fatto, le mansioni superiori di OTA (Operatore Tecnico addetto all’Assistenza) con conseguente diritto ad essere valutata per il reimpiego nel servizio OTA.
10. Con l’undicesimo motivo si denunzia violazione della L. n. 223 del 1991, articolo 4, comma 9, nonche’ vizio di motivazione (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte territoriale, sollevato la societa’ dall’onere di provare la corretta applicazione dell’ulteriore criterio dello scorrimento della graduatoria per gli appartenenti alle categorie protette ex L. n. 68 del 1999 e, in particolare, se le assunzioni effettuate a tale titolo siano state effettivamente assunzioni obbligatorie.
11. La procedura di mobilita’ oggetto del presente ricorso e’ stata gia’ scrutinata da questa Corte sotto tutti i profili sollevati dal ricorso, pronunce che questo Collegio condivide ed i cui principi di diritto ritiene di confermare (cfr. Cass. nn. 3976 e 5556 del 2018 emesse a seguito di ricorso da parte della societa’; Cass. nn. 5950, 5951, 6163, 6480, 6992, 6993 del 2018 emesse a seguito di ricorso da parte dei lavoratori).
12. E’ opportuno premettere taluni principi espressi dalla giurisprudenza di legittimita’ – rilevanti ai fini della delibazione dei motivi di ricorso – e qui condivisi e ribaditi.
12.1. La “comunicazione preventiva” di cui alla L. n. 223 del 1991, articolo 4, comma 2 come richiamato dall’articolo 24, comma 1 stessa legge, esprime, per testuale disposizione normativa, una “intenzione” dell’impresa di procedere ad un licenziamento collettivo; la comunicazione deve avere i contenuti di cui all’articolo 4, comma 3 e deve essere indirizzata ai soggetti indicati dai commi 4 e 5 cit. articolo; essa e’ finalizzata a promuovere un “esame congiunto” tra impresa e organizzazioni sindacali “allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l’eccedenza di personale e le possibilita’ di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte” (L. n. 223 del 1991, articolo 4, comma 5). Ove la consultazione sindacale dia esito negativo anche il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame, “formulando proposte per la realizzazione di un accordo” (L. n. 223 del 1991, articolo 4, commi 6 e 7).
Raggiunto tale accordo o comunque esaurita la procedura “l’impresa ha facolta’ di licenziare”, comunicando, tra l’altro, la “puntuale indicazione delle modalita’ con le quali sono stati applicati i criteri di scelta” L. n. 223 del 1991, ex articolo 4, comma 9.
12.2. Dunque l’intenzione unilateralmente manifestata dall’impresa e’ destinata a misurarsi nel confronto sindacale, anche con la mediazione pubblica, sicche’ la comunicazione di avvio della procedura e’ apertamente funzionalizzata al corretto svolgimento di tale confronto, i cui esiti non sono predeterminati, tanto che secondo questa Corte “una eventuale divergenza nel numero degli esuberi tra comunicazione preventiva e comunicazione finale L. n. 223 del 1991, ex articolo 4, comma 9, non costituisce di per se’ ragione di illegittimita’ della risoluzione del singolo rapporto individuale di lavoro, potendo essa rappresentare proprio il frutto della procedura prevista dalla legge” (Cass. n. 18504 del 2016).
12.3. Inoltre non e’ la lettera di avvio della procedura che determina i criteri di scelta; anzi, secondo questa Corte la comunicazione di inizio della procedura ex L. n. 223 del 1991 non deve contenere l’indicazione dei criteri in base ai quali il datore di lavoro procedera’ all’individuazione dei lavoratori da licenziare, atteso che tali criteri sono di fonte legale oppure contrattuale, ma non possono essere fissati unilateralmente dal datore di lavoro, sicche’ legittimamente il datore di lavoro ne omette il riferimento, considerato anche che questi possono risultare diversi all’esito della procedura finalizzata tra l’altro proprio allo scopo di verificare la possibilita’ di determinare pattiziamente, con accordo sindacale, i criteri medesimi (Cass. n. 1649 del 1999; conf.: Cass. n. 2516 del 1999; Cass. n. 2638 del 1999; Cass. n. 2946 del 1999; Cass. n. 13727 del 2000).
Pertanto i criteri di scelta sono stabiliti dall’accordo sindacale o, sussidiariamente, dalla legge; solo la violazione dei criteri individuati da tali fonti puo’ determinare l’illegittimita’ del recesso e non certo la divergenza rispetto ad eventuali criteri preannunciati nella comunicazione di apertura, ove non siano stati espressamente trasfusi nell’accordo sindacale o nella comunicazione L. n. 223 del 1991, ex articolo 4, comma 9 (ancora Cass. n. 18504 del 2016).
Quindi la comunicazione preventiva con cui il datore di lavoro avvia la procedura di licenziamento collettivo, che deve avere i contenuti prescritti dalla L. n. 223 del 1991, articolo 4, comma 3, ma non predeterminare criteri di scelta, ha essenzialmente la finalita’ di consentire all’interlocutore sindacale di esercitare in maniera trasparente e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale (tra molte: Cass. n. 13031 del 2002; Cass. n. 5770 del 2003; Cass. n. 15479 del 2007; Cass. n. 5034 del 2009).
12.4. Compete al giudice del merito verificare – con accertamento di fatto non censurabile nel giudizio di legittimita’ ove assistito da idonea motivazione l’adeguatezza della originaria comunicazione di avvio della procedura (ex aliis, Cass. n. 15479 del 2007; Cass. n. 8971 del 2014; Cass. n. 7940 del 2015).
In particolare la comunicazione prevista dalla L. n. 223 del 1991, articolo 4, e’ in contrasto con l’obbligo normativo di trasparenza quando: a) i dati comunicati dal datore di lavoro siano incompleti o inesatti; b) la funzione sindacale di controllo e valutazione sia stata limitata; c) sussista un rapporto causale fra l’indicata carenza e la limitazione della funzione sindacale (Cass. n. 6225 del 2007; Cass. n. 880 del 2013; Cass. n. 7490 del 2015).
In proposito si e’ sovente affermato che, in tema di verifica del rispetto delle regole procedurali per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, articolo 4, comma 3, deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione di personale, che restano sottratti al controllo giurisdizionale (Cass. n. 9061 del 2016; Cass. n. 13794 del 2015), per cui, in relazione ad essi, “l’imprenditore puo’ limitarsi all’indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti, suddiviso tra i diversi profili professionali previsti dalla classificazione del personale occupato nell’azienda, senza che occorra l’indicazione degli uffici o reparti con eccedenza” (in termini: Cass. n. 23526 del 2016).
12.5. Invero occorre ancora una volta ribadire che la L. n. 223 del 1991, nel prevedere agli articoli 4 e 5 la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilita’, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell’impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica gia’ collaudata in materia di trasferimenti di azienda. I residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano piu’, quindi, gli specifici motivi della riduzione del personale, ma la correttezza procedurale dell’operazione, con la conseguenza che non possono trovare ingresso, in sede giudiziaria, tutte quelle censure con le quali, senza contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dai citati articoli 4 e 5 e senza fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilita’ al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori, si finisce per investire l’autorita’ giudiziaria di un’indagine sulla presenza di “effettive” esigenze di riduzione o trasformazione dell’attivita’ produttiva (Cass. n. 21541 del 2006; Cass. n. 5089 del 2009; Cass. n. 2516 del 2012; Cass. n. 3176 del 2017 e molte altre).
12.6. Quanto all’applicazione dei criteri di scelta che, ove non predeterminati da accordi collettivi, debbono essere osservati in concorso tra loro secondo quanto previsto dalla L. n. 223 del 1991, articolo 5 e’ risalente il principio sancito da questa Corte secondo cui la regola del concorso dei criteri, se impone al datore di lavoro una valutazione globale dei medesimi, non esclude tuttavia che il risultato comparativo possa essere quello di accordare prevalenza ad uno di detti criteri e, in particolare, alle esigenze tecnico-produttive, essendo questo il criterio piu’ coerente con le finalita’ perseguite attraverso la riduzione del personale, sempre che naturalmente una scelta siffatta trovi giustificazione in fattori obiettivi, la cui esistenza sia provata in concreto dal datore di lavoro e non sottenda intenti elusivi o ragioni discriminatorie (Cass. n. 1201 del 2000; Cass. n. 14434 del 2000; Cass. n. 11866 del 2006; Cass. n. 22824 del 2009).
In ogni caso, in tema di licenziamento collettivo, il relativo annullamento per violazione dei criteri di scelta ai sensi della L. n. 223 del 1991, articolo 5 non puo’ essere domandato indistintamente da ciascuno dei lavoratori licenziati ma soltanto da coloro che, tra essi, abbiano in concreto subito un pregiudizio per effetto della violazione, perche’ avente rilievo determinante rispetto al licenziamento (Cass. n. 24558 del 2016).
13. Tanto premesso in diritto, possono essere esaminati congiuntamente il primo, il secondo, il terzo, il quinto, il sesto e il settimo motivo di ricorso, in quanto relativi, secondo la stessa prospettazione della ricorrente alla parte della sentenza impugnata relativa alla comunicazione di avvio della procedura.
Essi sono tutti in parte inammissibili ed in parte infondati.
13.1. Inammissibili perche’ nei motivi esposti la ricorrente richiama formalmente e promiscuamente le censure contenute sia nel n. 3) che nel n. 5) dell’articolo 360 c.p.c., comma 1 ma, secondo questa Corte, tale modalita’ di formulazione risulta non rispettosa del canone della specificita’ del motivo allorquando – come nella specie nell’ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione, non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuita’, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (v., in particolare, Cass. n. 7394 del 2010, n. 20355 del 2008, n. 9470 del 2008; v. anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013).
Inoltre parte ricorrente nell’invocare sempre, in ciascuno di detti motivi, l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non tiene in adeguata considerazione che la sentenza impugnata e’ sottoposta, ratione temporis, alla formulazione novellata dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 1, lettera b), conv. L. n. 134 del 2012, senza rispettare in alcun modo i precetti imposti da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, che hanno rigorosamente ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimita’ sulla motivazione.
Tanto piu’ che, per quanto premesso in diritto, costituisce pacifico principio ripetutamente sancito da questa Corte che compete esclusivamente al giudice del merito verificare l’adeguatezza della originaria comunicazione di avvio della procedura ai contenuti imposti dalla L. n. 223 del 1991, articolo 4, comma 3 con un accertamento di fatto che attualmente non e’ censurabile nel giudizio di legittimita’ ove non siano travalicati i limiti posti dal novellato articolo 360 c.p.c., n. 5 e sempre che cio’ sia fatto valere secondo i canoni imposti dalle pronunce delle Sezioni unite citate.
Nelle specie i motivi in scrutinio sono largamente insufficienti perche’ non evidenziano alcun omesso esame da parte della Corte territoriale di un fatto realmente decisivo, nel senso che se esaminato avrebbe condotto con certezza e non con il grado di mera probabilita’, ad un esito diverso della controversia, piuttosto evidenziando una vasta congerie di elementi fattuali, che sarebbero stati trascurati o male apprezzati dai giudici del merito, per di piu’ con un continuo ed inammissibile rinvio a molteplici documenti prodotti, nella sostanza invocando un rinnovato esame delle risultanze di causa del tutto estraneo al giudizio di legittimita’.
13.2. Nei limiti residui in cui le dedotte censure di violazione e falsa applicazione di legge appaiono ammissibili, le stesse risultano infondate.
Infatti la Corte di Appello, nel ritenere che la comunicazione aziendale del 26.11.2008 recasse la “puntuale indicazione delle ragioni che avevano portato ad uno stato di crisi, ad un aumento dei costi ed a una sensibile riduzione del fatturato, ragioni derivanti da provvedimenti dell’autorita’ regionale gia’ attuati (ad es. riduzione del budget per l’attivita’ di riabilitazione, riduzione delle tariffe di prestazioni in DH del 15%, riduzione dell’attivita’ di Day hospital) e che imponevano una riorganizzazione con snellimento dei servizi e la eliminazione delle funzioni in esubero con diminuzione del personale” e che “l’indicazione contenuta nella comunicazione in esame deve ritenersi sufficientemente specifica, nonche’ idonea a rendere edotti i sindacati dei motivi della procedura”, non ha violato ne’ falsamente applicato la L. n. 223 del 1991, articolo 4, comma 3, attenendosi ai principi di diritto innanzi richiamati in base ai quali questa Corte ha interpretato detta disposizione.
Invero, la Corte distrettuale ha verificato che la comunicazione di avvio della procedura indicava: le ragioni della crisi (aumento dei costi e riduzione del fatturato derivanti da provvedimenti adottati dall’autorita’ regionale con riguardo alle attivita’ di riabilitazione, alle tariffe delle prestazioni, ai posti letto e al day hospital), il servizio che doveva essere riorganizzato (gli ausiliari addetti alle pulizie) con allegato elenco di detto personale distinto per livello di inquadramento e reparto e quantificazione dei posti in esubero, l’esenzione dalla procedura di coloro adibiti alle cucine e necessari per ottemperare gli “obblighi di legge” (con specifico rinvio, quindi, alle fonti – di rango normativo – disciplinanti la materia delle autorizzazioni all’esercizio di attivita’ sanitarie e socio-sanitarie) e la possibilita’ di utilizzo di coloro specializzati nel servizio OTA (Operatore Tecnico Addetto all’Assistenza). In particolare, trattandosi di struttura autorizzata all’esercizio di attivita’ sanitarie ed avendo, la societa’, specificamente circoscritto il servizio su cui incideva l’esubero, era agevolmente comprensibile il rinvio alle fonti normative alle quali riferirsi per individuare la dotazione organica necessaria per lo svolgimento dell’attivita’ (nella specie, la legge della Regione Lazio vigente ratione temporis, ossia la L. n. 4 del 2003 e conseguenti atti normativi secondari) e, conseguentemente, i titoli richiesti (da detta normativa) al personale per esercitare l’attivita’ sanitaria (nella specie, il titolo di OSS-Operatore Socio Sanitario e, in via di esaurimento, il titolo di OTA-Operatore Tecnico addetto all’assistenza). La comunicazione ha, quindi, consentito all’interlocutore sindacale di esercitare in maniera trasparente e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale, dovendosi ribadire che non ogni incompletezza o inesattezza dei dati, cosi’ come la stessa divergenza nel numero degli esuberi tra comunicazione preventiva e comunicazione finale, automaticamente determinano l’insufficienza della comunicazione, essendo necessario che la funzione sindacale di controllo e valutazione sia stata limitata e che sussista un rapporto causale fra l’indicata carenza e la limitazione della funzione sindacale, circostanze nella specie non emerse. Inoltre, l’imprenditore puo’ limitarsi, come accaduto nel caso che ci occupa, all’indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti, avuto riguardo al profilo professionale di “ausiliario” coinvolto dall’esigenza di riduzione del personale, senza che occorra l’indicazione specifica degli uffici o reparti nei quali i medesimi operavano.
Sono infondate, altresi’, le censure attinenti alla costituzione di un unico centro di imputazione di lavoro tra la societa’ controricorrente e le altre societa’ facenti parte del medesimo gruppo, con conseguente correttezza della comunicazione di avvio della procedura che ha calibrato l’esubero del personale con riferimento esclusivo alle strutture gestite dalla societa’ controricorrente, non essendo emerso alcun indice che per consolidato orientamento (da ultimo, Cass. n. 19023 del 2017, Cass. n. 26346 del 2016, Cass. n. 3482 del 2013) – consenta di individuare tale situazione.
In definitiva la valutazione complessiva espressa dalla Corte del merito circa l’adeguatezza della comunicazione di avvio rispetto ai contenuti prescritti dalla legge appare coerente con i residui spazi di controllo devoluti al giudice che non riguardano piu’ gli specifici motivi della riduzione del personale, ma la correttezza procedurale dell’operazione, per cui non possono trovare ingresso, in sede giudiziaria, tutte quelle censure con le quali, senza fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilita’ al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori, si finisce per investire l’autorita’ giudiziaria di un’indagine che attiene invece al “merito” delle scelte imprenditoriali circa la riduzione o trasformazione dell’attivita’ produttiva.
14. Tale conclusione non e’ da ritenere in contraddizione con talune pronunce di questa Corte rese con riferimento alla stessa procedura di mobilita’ (Cass. n. 10351 e 10539 del 2016).
E’ noto infatti che l’oggetto del giudizio di questa Corte non e’ (o non immediatamente) il rapporto sostanziale intorno al quale le parti litigano, bensi’ unicamente la sentenza di merito che su quel rapporto ha deciso, di cui occorre verificare la legittimita’ negli stretti limiti delle critiche vincolate dall’articolo 360 c.p.c. e cosi’ come prospettate dalla parte ricorrente (conformi: Cass. n. 10868 del 2014; Cass. n. 10925 del 2014; Cass. n. 10926 del 2014): ne deriva che contigue vicende possono dare luogo a diversi esiti processuali in Cassazione (v. Cass. n. 22688 del 2014) perche’ possono essere diversi sia le fattispecie concrete che hanno dato origine alla causa, sia lo sviluppo processuale del giudizio, sia le motivazioni delle sentenze impugnate, sia, infine, i motivi di gravame posti a fondamento del ricorso per cassazione.
15. Restano da esaminare il quarto, l’ottavo, il nono, il decimo e l’undicesimo motivo, i quali possono essere scrutinati insieme per connessione in quanto riguardano l’individuazione e l’applicazione dei criteri di scelta adottati dalla societa’ in assenza di un accordo sindacale.
15.1. Anche tali motivi soffrono i medesimi vizi di inammissibilita’ gia’ esaminati per i precedenti, sia avuto riguardo all’invocazione promiscua dell’articolo 360, comma 1, nn. 3 e 5, senza che dall’illustrazione dei singoli motivi emerga con chiarezza la riconduzione all’uno o all’altro preteso errore della sentenza impugnata, sia perche’ nella loro formulazione, che reiteratamente eccepisce l’omesso esame di fatto decisivo, si trascurano i postulati evidenziati dalle sentenze nn. 8053 e 8054 delle Sezioni unite, ben precedenti alla stessa proposizione del presente ricorso per cassazione. Viene, poi, sottoposta una questione (motivo otto) che non risulta affatto affrontata nella sentenza impugnata, e la ricorrente non indica in quale atto difensivo e in quale momento processuale la questione sarebbe stata introdotta, le ragioni del suo rigetto ed i motivi con i quali e’ stata riproposta al giudice del gravame, con cio’ violando gli oneri di autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass. n. 23675 del 2013; n. 23073 del 2015). Infine, vengono ribadite argomentazioni (motivo dieci) respinte dalla Corte distrettuale senza censura specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
15.2. Essi sono poi infondati nella parte in cui lamentano che, dovendo i criteri di scelta legali operare, in assenza di accordo sindacale, in concorso tra loro, la societa’ avrebbe dato, nella formazione della graduatoria, un punteggio per le esigenze tecnico – organizzative rappresentate dalla mancanza del titolo di O.S.S. (Operatore Socio Sanitario) un punteggio negativo tale che non avrebbe potuto essere colmato dal punteggio positivo per carichi di famiglia ed anzianita’.
Orbene, la Corte territoriale non ha fatto altro che applicare il principio di diritto, in premessa richiamato e qui condiviso, secondo cui la regola del concorso dei criteri, se impone al datore di lavoro una valutazione globale dei medesimi, non esclude tuttavia che il risultato comparativo possa essere quello di accordare prevalenza ad uno di detti criteri e, in particolare, alle esigenze tecnico-produttive, essendo questo il criterio piu’ coerente con le finalita’ perseguite attraverso la riduzione del personale.
Infine le plurime censure con cui parte ricorrente lamenta errori od omissioni nell’attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria nella griglia comparativa non possono trovare accoglimento perche’, secondo quanto di recente statuito da questa Corte con insegnamento cui occorre dare continuita’, in tema di licenziamento collettivo, l’annullamento per violazione dei criteri di scelta ai sensi della L. n. 223 del 1991, articolo 5 puo’ essere domandato soltanto a condizione che il lavoratore interessato abbia in concreto subito un pregiudizio per effetto della violazione, perche’ avente rilievo determinante rispetto al licenziamento.
Infatti non sussiste un indifferenziato interesse del singolo alla legalita’ dell’azione del datore di lavoro nell’espletamento della procedura di licenziamento collettivo, ma il licenziato deve innanzi tutto specificamente dedurre che l’errore o l’omissione denunciata quale violazione nell’applicazione del criterio di scelta abbia influito in modo determinate sulla sua selezione, nel senso che senza quell’errore o quell’omissione la scelta non avrebbe dovuto coinvolgerlo. Il che non risulta prospettato nella specie nel corso del giudizio di merito, avendo, inoltre, la Corte territoriale sottolineato che non era sufficiente lo svolgimento, di fatto, di mansioni di OTA essendo necessario il possesso del relativo titolo e qualifica.
16. Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Leave a Reply