Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 21 maggio 2019, n. 13592.
La massima estrapolata:
In caso di inadempimento ai propri obblighi professionali il notaio non può invocare una diminuzione della propria responsabilità verso il cliente per il solo fatto che quest’ultimo non abbia controllato se la stesura dell’atto (nella specie, una dichiarazione di successione a fini fiscali) sia stata compiuta in modo tecnicamente corretto, stante che nel rapporto di prestazione di opera intellettuale colui che si rivolge ad un professionista ha diritto di pretendere una prestazione eseguita a regola d’arte ex art. 1176, comma 2, c.c. non essendo, per ciò stesso, ontologicamente configurabile il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.
Ordinanza 21 maggio 2019, n. 13592
Data udienza 25 gennaio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20951-2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
AVV. (OMISSIS) in proprio, (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) anche difensore di se’ medesimo e giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 687/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 08/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2019 dal Consigliere Dott. ROSSETTI Marco.
FATTI DI CAUSA
1. Nell’esposizione dei fatti si ometteranno le circostanze non piu’ rilevanti in questa sede.
Nel 2002 (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero dinanzi al Tribunale di Cremona (OMISSIS) (che decedera’ nelle more del presente giudizio, e la cui posizione processuale sara’ coltivata dagli eredi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)), esponendo che:
-) nel 1992 affidarono a (OMISSIS), di professione notaio, l’incarico di redigere la dichiarazione di successione a fini fiscali, cui essi erano tenuti in conseguenza del decesso della propria madre (OMISSIS);
-) nel compimento di tale atto il notaio attribui’ a due degli immobili caduti in successione un valore notevolmente superiore a quello che sarebbe risultato dall’applicazione del “criterio di valutazione automatica introdotto dalla L. n. 154 del 1988”, ovvero in base ad un multiplo della rendita catastale; mentre ad un terzo immobile attribui’ un valore inferiore a quello risultante dall’applicazione del criterio della “valutazione automatica”;
-) in conseguenza di tale errore l’amministrazione finanziaria aveva irrogato ad essi attori sanzioni pecuniarie per Euro 163.944,60.
Conclusero pertanto chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento del danno consistito nel pagamento della suddetta sanzione.
2. (OMISSIS) si costitui’ eccependo che erano stati gli stessi attori ad indicargli quali valori attribuire agli immobili caduti in successione, e negando che gli fosse stata espressamente richiesta l’indicazione del valore risultante dalla c.d. valutazione automatica.
3. Il Tribunale di Cremona con sentenza 12.12.2011 n. 133 accolse la domanda e condanno’ gli eredi di (OMISSIS) al pagamento in favore degli attori della somma di Euro 200.542, oltre accessori.
La sentenza venne appellata dai soccombenti in via principale, e dai germani (OMISSIS) in via incidentale.
4. Con sentenza 8.7.2016 n. 687 la Corte d’appello di Brescia rigetto’ l’appello principale ed accolse in parte quello incidentale, aggiungendo, all’importo gia’ liquidato dal Tribunale a titolo di risarcimento del danno, la spesa sostenuta dagli attori per remunerare il proprio consulente di parte.
5. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con unitario ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.
Hanno resistito con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS), anch’essi depositando memoria e domandando la condanna dei ricorrenti ex articolo 96 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari:
1.1. Alle pagine 13-14 del proprio controricorso, i controricorrenti hanno sollevato due eccezioni preliminari.
Hanno eccepito, in primo luogo, la nullita’ della notifica del ricorso principale, effettuate per mezzo di posta elettronica (PEC).
Deducono che l’atto allegato al messaggio PEC non sarebbe “PDF nativo”, ma e’ stato realizzato mediante scansione.
Hanno poi eccepito i controricorrenti che la procura alle liti non risulterebbe firmata digitalmente, e quindi sarebbe invalida.
1.2. Ambedue le suddette eccezioni sono infondate.
Per quanto attiene la prima eccezione, questa Corte ha gia’ ritenuto irrilevante la circostanza che il documento informatico allegato ad un messaggio PEC sia costituito dalla scansione dell’immagine di un altro documento, invece che “digitale nativo” (Sez. 3, Ordinanza n. 18324 del 12.7.2018), trattandosi di circostanza insufficiente ad impedire il raggiungimento dello scopo: ed il raggiungimento dello scopo (ovvero, per il ricorso per cassazione, portare a conoscenza dell’intimato l’impugnazione contro di lui rivolta) nel caso di specie e’ stato certamente raggiunto, essendo avvenuta la notifica di regolare controricorso.
1.3. Anche la seconda eccezione e’ infondata.
La procura speciale a ricorrere per cassazione, conferita dai ricorrenti al proprio difensore, e’ regolarmente sottoscritta dalle parti, dal difensore per autentica, ed e’ allegata all’originale del ricorso.
La circostanza, poi, che alla copia notificata del ricorso non sia stata allegata una procura speciale sottoscritta manualmente od in forma digitale non determina l’invalidita’ del ricorso.
E’ pacifico, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte che tale mancanza non abbia conseguenze sulla sorte del ricorso, quando la copia notificata contenga comunque elementi (ad esempio, l’attestazione dell’ufficiale giudiziario che la notifica e’ stata eseguita ad istanza del difensore del ricorrente) idonei ad evidenziare la provenienza dell’atto dal difensore munito di mandato speciale (ex multis, Sez. 5 -, Ordinanza n. 1981 del 26/01/2018, Rv. 646701 01).
Nel caso di specie la relazione di notificazione redatta dal procuratore dei ricorrenti, ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, articolo 3 bis, espressamente contiene l’indicazione che il notificante e’ “difensore procuratore speciale” dei ricorrenti, “giusta procura speciale allegata telematicamente al ricorso”.
2. Il primo motivo di ricorso.
2.1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’articolo 2 Cost., articoli 1176, 1227 e 1375 c.c.;
nonche’ il vizio di omessa valutazione di un fatto decisivo.
Nella illustrazione del motivo sostengono una tesi cosi’ riassumibile:
-) il compito affidato dai germani (OMISSIS) al notaio (OMISSIS) aveva ad oggetto un incarico di facile esecuzione;
-) pertanto i clienti, con l’uso dell’ordinaria diligenza, “se avessero tenuto una condotta attiva e partecipe si sarebbero facilmente accorti” dell’errore.
La Corte d’appello, pertanto, da un lato aveva omesso di prendere in esame il “fatto decisivo” costituito dalla “non difficolta’ della redazione della dichiarazione fiscale in esame”; e dall’altro aveva violato l’articolo 1227 c.c., comma 1, trascurando di addossare alla parte danneggiata la aliquota di danno frutto della sua stessa condotta.
2.2. Giova premettere, per evitare fraintendimenti, che il criterio di valutazione automatica degli immobili caduti in successione venne introdotto sin dal 1986 dalla L. 17 dicembre 1986, n. 880, articolo 8, comma 1, il quale introdusse due commi (il quinto ed il sesto) al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, articolo 26, prevedendo che non fosse sottoposto a rettifica il valore degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore ad un multiplo del reddito catastale, stabilito dalla legge.
Successivamente il Decreto Legge 14 marzo 1988, n. 70, articolo 12, commi 1 e 3 ter, (convertito nella L. 13 maggio 1988, n. 154, cui hanno fatto riferimento i ricorrenti) non fece altro che estendere il principio di valutazione automatica, rispettivamente, ai trasferimenti di immobili ancora privi di rendita catastale ed alle successioni aperte prima del 1.7.1986. Tali norme sono state infine trasfuse nel Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 34.
2.3. Cio’ chiarito per amor di precisione, il primo motivo di ricorso va dichiarato tanto inammissibile, quanto infondato.
E’ inammissibile, in primo luogo, perche’ la questione del concorso di colpa del danneggiato non risulta mai prospettata in precedenza: la sentenza impugnata non se ne fa carico, ne’ i ricorrenti indicano dove e quando tale questione sia stata agitata nei gradi di merito.
Ne’ rileva quanto osservato nella memoria depositata dai ricorrenti, ovvero che il concorso di colpa della vittima, ai sensi dell’articolo 1227 c.c., comma 1, e’ rilevabile anche d’ufficio.
Non c’e’ dubbio che il concorso di colpa della vittima nella concausazione del danno sia rilevabile d’ufficio; ma la regola della rilevabilita’ d’ufficio va pur sempre coordinata con la peculiarita’ del giudizio di legittimita’, la quale impedisce che possano essere sollevate per la prima volta in Corte di cassazione questioni di diritto per la cui risoluzione siano necessari accertamenti di fatto.
E poiche’ l’attribuzione al danneggiato di un concorso di colpa nella produzione dell’evento dannoso presuppone l’accertamento della condotta da questi tenuta; ed accertare quale condotta abbia tenuto il danneggiato e’ un accertamento di fatto, non e’ consentito sollevare in sede di legittimita’ la suddetta questione, se nei gradi di merito non sia stata dedotta e provata la condotta che si assume colposa.
Ed indicare in quale atto ed in quali termini quella condotta sia stata debitamente allegata e provata nei gradi di merito e’ circostanza che il ricorrente ha l’obbligo di prospettare nel ricorso, ai sensi dell’articolo 366 c.p.p., nn. 3 e 6, a pena di inammissibilita’.
In tal senso copiosa e’ la giurisprudenza di questa Corte, e da molti anni: in tal senso si veda gia’ Sez. 1, Sentenza n. 1687 del 17/05/1969, Rv. 340666 – 01, secondo cui “qualora il giudice di primo grado non abbia rilevato d’ufficio se le dedotte circostanze potessero integrare una colpa concorrente del danneggiato, la parte (ricorrente) ha l’onere di proporre appello per tale omissione, dato che la rilevabilita’ d’ufficio non comporta altresi’ che essa possa farsi valere in ogni stato e grado del processo e se non abbia proposto appello, non puo’ dedurre per la prima volta in Cassazione la questione del concorso di colpa del danneggiato”.
2.3. Il motivo, comunque, come accennato e’ anche infondato, dal momento che colui il quale si affida ad un professionista (di qualsiasi tipo) puo’ legittimamente attendersi di ricevere una prestazione diligente ai sensi dell’articolo 1176 c.c., comma 2, mentre non e’ esigibile dal cliente alcun controllo sull’operato del prestatore d’opera, quale che siano le sue competenze o qualifiche professionali. Nel rapporto di prestazione d’opera intellettuale, infatti, il committente ha diritto di pretendere dal professionista una prestazione eseguita a regola d’arte, e non e’ percio’ tenuto a controllare se l’opera stessa sia stata compiuta in modo tecnicamente corretto (Sez. 2, Sentenza n. 2404 del 06/04/1983, Rv. 427255 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1 del 05/01/1976, Rv. 378608 – 01).
Sulla base di questi rilievi, e con riferimento proprio alla prestazione dovuta dal notaio, questa Corte ha gia’ avuto modo di stabilire che in presenza di un inadempimento del notaio ai propri obblighi professionali “non e’ ontologicamente configurabile il concorso colposo del danneggiato “ex” articolo 1227 c.c.” (Sez. 3, Sentenza n. 24733 del 28/11/2007, Rv. 600457 – 01).
3. Il secondo motivo di ricorso.
3.1. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo.
Deducono che la Corte d’appello avrebbe trascurato di considerare che i due germani (OMISSIS) possedevano competenze specifiche in materia urbanistica, edilizia e fiscale, essendo l’uno Avvocato e l’altra architetto.
Deducono che la diligenza richiesta al danneggiato dall’articolo 1227 c.c., al fine di non concausare il danno, deve essere valutata in concreto con riferimento alla qualita’ del creditore; concludono affermando che, se la Corte d’appello avesse preso in esame tale circostanza, avrebbe dovuto ritenere che i danneggiati avrebbero evitato il danno, se non avessero tenuto un comportamento negligente od omissivo.
3.2. Il motivo e’ inammissibile perche’ propone una questione nuova, per quanto gia’ detto con riferimento al primo motivo.
Il motivo, in ogni caso, sarebbe comunque manifestamente infondato nel merito, dal momento che:
a) il professionista il quale compia un atto dannoso o inutile per il cliente, non e’ esonerato da responsabilita’ per il solo fatto che sia stato il cliente a domandargliene l’esecuzione, a meno che non dimostri di avere correttamente ed esaustivamente informato il cliente sulla dannosita’ o pericolosita’ dell’atto richiestogli;
b) la soglia della diligenza minima esigibile dal professionista ai sensi dell’articolo 1176 c.c., comma 2, e’ indeclinabile, e non si abbassa sol perche’ il committente possegga specifiche competenze professionali.
4. La domanda di condanna dei ricorrenti ex articolo 96 c.p.c..
4.1. La domanda di condanna dei ricorrenti, formulata dai controricorrenti ex articolo 96 c.p.c., e’ inammissibile. Essa infatti non e’ in alcun modo illustrata.
Ne’ ravvisa questa Corte negli argomenti spesi a sostegno del ricorso quella nimia negligentia che, sola, potrebbe giustificare la condanna, anche d’ufficio, ai sensi della norma appena indicata. E va da se’ che una iniziativa processuale non puo’ dirsi “temeraria” sol perche’, all’esito del giudizio, sia risultata infondata.
5. Le spese.
5.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate interamente tra le parti, in considerazione della soccombenza reciproca.
5.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).
P.Q.M.
la Corte di cassazione:
(-) rigetta il ricorso;
(-) rigetta la domanda ex articolo 96 c.p.c. formulata dai controricorrenti; (-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’:
(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
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