In caso di evizione parziale ed il diritto al rimborso delle spese giudiziarie sopportate

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 18829.

In caso di evizione parziale ed il diritto al rimborso delle spese giudiziarie sopportate

In caso di evizione parziale, qualora sia accertato il fatto che rende operante la relativa garanzia, all’acquirente, convenuto in giudizio compete, ai sensi degli artt. 1483, comma 2, e 1484 c.c., nei confronti del venditore chiamato in garanzia, il diritto al rimborso delle spese giudiziarie sopportate e di quelle che, a sua volta, abbia dovuto rimborsare al terzo vittorioso; tale diritto compete all’acquirente chiamante in garanzia anche nel caso in cui il giudice gli abbia negato la tutela risarcitoria per la carenza delle restanti condizioni e, segnatamente, per non essere stata fornita la prova del danno in concreto subito per effetto dell’evizione stessa.

Ordinanza|| n. 18829. In caso di evizione parziale ed il diritto al rimborso delle spese giudiziarie sopportate

Data udienza 7 febbraio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Acque pubbliche – CTU – Svolgimento dell’attività nei limiti dei quesiti sottoposti – Possibilità di procedere anche alla investigazione dei fatti accessori che siano pubblicamente consultabili – Valutazione della demanialità dell’area – Ipotesi di evizione parziale – Spettanza all’acquirente convenuto in giudizio del rimborso delle spese giudiziarie sopportate e di quelle che ha dovuto rimborsare al terzo vittorioso – Accoglimento

 

 

 

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