Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 28325.
In caso di denuncia di inadempienze reciproche è necessario comparare il comportamento di entrambe le parti
Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di entrambe le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. In particolare, in tale tipo di contratti, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l’inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell’altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell’elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere la corte del merito, nel quadro di una controversia insorta a seguito della stipula di un contratto di compravendita immobiliare, omesso di compiere una adeguata valutazione comparativa dei reciproci adempimenti, qualificando, in particolare, quale inadempimento o, meglio come espressione della volontà di non volere eseguire il preliminare, l’eccezione di inadempimento opposta dalla odierna ricorrente rispetto all’inadempimento di controparte)
Ordinanza|| n. 28325. In caso di denuncia di inadempienze reciproche è necessario comparare il comportamento di entrambe le parti
Data udienza 22 dicembre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Contratto – Scioglimento del contratto – Risoluzione del contratto per inadempimento – Importanza dell’inadempimento – Deduzione ad opera di una parte dell’inadempimento o della mancata offerta di adempimento da parte dell’altra – Accertamento del giudice – Valutazione comparativa dei rispettivi comportamenti – Necessità – Criteri – Individuazione – Fattispecie relativa a contratto preliminare di compravendita immobiliare
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere
Dott. PAPA Patrizia – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. POLETTI Dianora – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al R.G.N. 11594/2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall’avvocato (OMISSIS);
– resistente –
avverso la sentenza n. 1418/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 28/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/12/2022 dal Consigliere Dott. DIANORA POLETTI.
In caso di denuncia di inadempienze reciproche è necessario comparare il comportamento di entrambe le parti
FATTI DI CAUSA
1. Nell’anno 2005 (OMISSIS) conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Bari (OMISSIS), premettendo che con scrittura privata del (OMISSIS) quest’ultima si era obbligata a vendere ad essa attrice la proprieta’ superficiaria dell’immobile sito in (OMISSIS), al prezzo convenuto in Lire 122.209.930 (pari a Euro 63.116,16), da corrispondersi quanto ad Euro 51.645,69 contestualmente alla sottoscrizione del preliminare e quanto alla differenza di Euro 11.470,16 alla sottoscrizione del contratto definitivo. In detta scrittura le parti concordavano che la promissaria acquirente si accollasse la quota di mutuo ancora gravante sull’immobile al momento della stipula del preliminare, obbligandosi a versare le rate in scadenza garantite da un’ipoteca iscritta a favore del (OMISSIS). Contestualmente alla stipula del preliminare veniva concessa all’attrice, che si accollava altresi’ i costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria e si obbligava al pagamento delle utenze e degli oneri condominiali, la disponibilita’ dell’immobile. Essendo ampiamente decorso il termine ultimo per la stipula del contratto definitivo, con la citazione notificata l’attrice invitava la promittente venditrice alla stipula del definitivo dinanzi al notaio per il giorno (OMISSIS) e chiedeva contemporaneamente all’adito Tribunale di emettere sentenza ex articolo 2932 c.c., dando atto della sua disponibilita’ a versare banco iudicis il residuo prezzo di Euro 11.470,16 e di condannare la convenuta al risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento degli obblighi assunti con il preliminare. Di fronte all’omessa notifica della citazione il Tribunale concedeva un termine per rinnovare la stessa, differendo la prima comparizione.
2. Si costituiva in giudizio (OMISSIS), la quale precisava che il contratto stipulato riguardava un immobile oggetto di assegnazione a suo favore di alloggio di cooperativa a carattere economico popolare; rilevava che nel contratto preliminare si prevedeva l’accollo di mutuo edilizio parzialmente saldato a carico della promissaria acquirente, residuando la somma di Euro 31.757,95; evidenziava che in detto atto le parti convenivano di stipulare il contratto definitivo entro il termine di un anno dalla conclusione del preliminare dinanzi al notaio scelto dall’acquirente a spese della promissaria acquirente, previo preavviso di 7 giorni, mai pervenuto ad essa promittente venditrice, essendole stata notificata la citazione introduttiva senza variazione della data di invito a comparire dinanzi al notaio del (OMISSIS), abbondantemente decorsa. Lamentava di conseguenza l’inadempimento dell’attrice nell’obbligazione dell’accollo del mutuo residuo, nell’accollo di tutti gli oneri fiscali relativi all’immobile, che continuavano a gravare su essa convenuta, eccependo che – atteso il persistente atteggiamento di (OMISSIS) che manifestava apertamente la volonta’ di non voler acquistare l’immobile, fruendo tuttavia dei frutti civili dello stesso – il contratto doveva ritenersi risolto, motivo per il quale aveva conferito ad un’agenzia immobiliare un mandato per porre in locazione lo stesso. Rilevava l’avvenuta scadenza del termine da considerarsi essenziale individuato nel contratto preliminare in un anno decorrente dalla stipula e il reiterato inadempimento contrattuale ascrivibile all’attrice. Oltre al rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti chiedeva al Tribunale di dichiarare l’avvenuta risoluzione del contratto preliminare, con estinzione di tutti gli obblighi gia’ assunti dalle parti.
3. Con sentenza del 13/12/2010, il Tribunale di Bari rigettava la domanda dell’attrice, rilevando la mancata prova dell’inadempimento della convenuta agli obblighi assunti con il preliminare e rilevando altresi’ che alcuna preventiva diffida stragiudiziale era stata dall’attrice rivolta alla convenuta, posto che doveva considerarsi tamquam non esset l’invito a comparire innanzi al notaio contenuto nell’atto introduttivo del giudizio per essere lo stesso gia’ temporalmente superato al momento della notifica. Rigettava parimenti l’eccezione di risoluzione contrattuale avanzata dalla convenuta, stante la non essenzialita’ del termine e il comportamento delle parti che, nonostante la decorrenza per oltre sei anni dalla scadenza, non si erano attivate per ottenere l’esecuzione degli accordi contrattuali.
4. (OMISSIS) proponeva appello avverso tale decisione, dolendosi in particolare del fatto che non fosse necessaria la diffida a comparire avanti al notaio, atteso che l’inadempimento contrattuale della convenuta era implicitamente comprovato dal ritardo per il perfezionamento della stipula e dalla sua mancata contestazione del dedotto rifiuto di pervenire alla stipula del definitivo. Nel giudizio si costituiva parte appellata.
5. Con sentenza n. 1418/2017 la Corte di Appello di Bari accoglieva il gravame e, in riforma della decisione appellata, trasferiva in favore di (OMISSIS) la proprieta’ superficiaria dell’immobile sito in (OMISSIS), subordinando tale trasferimento al versamento, da parte della promittente acquirente, del prezzo residuo, da versarsi nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.
In sintesi, la Corte distrettuale, dopo avere precisato che l’articolo 2932 c.c., individua due presupposti oggettivi per l’accoglibilita’ della domanda (uno di carattere generale enunciato nel comma 1 della norma, attinente alla qualifica di inadempiente della parte obbligata alla conclusione del contratto) e uno specifico attinente ai soli contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprieta’ dei beni, relativo all’esecuzione della prestazione della parte proponente:
-riteneva errata la decisione del Tribunale in ordine al rigetto della domanda ex articolo 2932 c.c., non avendo questo giudice valutato il contegno delle parti nel complesso delle vicende precedenti l’instaurazione del giudizio e non avendo lo stesso considerato gli effetti della formulata domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto da parte di (OMISSIS), che rendeva di fatto irrilevante l’omessa comunicazione preventiva di comparizione avanti al notaio, essendo chiara la volonta’ di (OMISSIS) di non adempiere il contratto ed anzi di considerarlo risolto, desumibile anche dall’attivita’ svolta per porre l’immobile nel mercato delle locazioni, comprovato da documentazione prodotta in atti da parte appellante;
– quanto alla controprestazione, la stessa non era dovuta al momento, avendo le parti convenuto che il pagamento del saldo doveva avvenire in sede di stipula del definitivo.
6. Avverso tale decisione (OMISSIS) proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
7. (OMISSIS) ha depositato un atto di costituzione di difensore, corredato da procura speciale notarile e, in prossimita’ dell’udienza, una memoria difensiva ex articolo 380 bis.1 c.p.c..
In caso di denuncia di inadempienze reciproche è necessario comparare il comportamento di entrambe le parti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Pregiudizialmente deve essere dichiarata l’inammissibilita’ della memoria depositata da (OMISSIS) in data 9.12.2022, in quanto il mancato deposito del controricorso (tale non essendo l’atto di costituzione di difensore presente agli atti) preclude alla parte intimata qualsiasi attivita’ processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie difensive.
2.- Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’articolo 2932 c.c. in riferimento all’interpretazione dei presupposti oggettivi per l’accoglibilita’ della domanda.
Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata e’ caratterizzata da attribuzione di rilievo a un inesistente inadempimento della promittente venditrice rispetto all’obbligo di trasferire la proprieta’ dell’unita’ immobiliare e che la sentenza impugnata ha trascurato di considerare che, per potere agire ex articolo 2932 c.c., (OMISSIS) avrebbe dovuto provare (e la Corte dare atto) dell’adempimento di tutti gli obblighi convenzionalmente previsti in suo capo, ossia (oltre al pagamento di 100 milioni di vecchie Lire al momento della stipula del preliminare, fatto non contestato), il subentro nel pagamento del mutuo residuo con pagamento delle relative rate, l’accollo delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, l’accollo delle utenze e la comunicazione con preavviso di sette giorni destinata a convocare la promittente venditrice davanti al notaio scelto a sua cura e spese. Tali fatti non risultano comprovati.
3.- Con il secondo motivo (“violazione o falsa applicazione degli articoli 1453 e 1460 c.c.” in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la ricorrente contesta la sentenza impugnata per errata considerazione dell’eccezione di inadempimento opposta dalla odierna ricorrente a fronte dell’inadempimento della promissaria acquirente, considerata impropriamente dalla sentenza impugnata come espressa dichiarazione di non volere adempiere al contratto preliminare e in quanto tale ritenuta utile ad integrare un atteggiamento incompatibile, in maniera inequivocabile, con la volonta’ di non concludere il contratto.
In altri termini, il giudice di seconde cure ha qualificato come inadempimento (o, meglio come espressione della volonta’ di non volere eseguire il contratto preliminare) l’eccezione di inadempimento opposta dalla ricorrente all’altrui inadempimento.
4.- I due motivi, vertendo entrambi sulla critica alla ritenuta sussistenza di un effettivo inadempimento della ricorrente di fronte alle obbligazioni assunte con la stipulazione del preliminare, possono essere scrutinati congiuntamente.
In caso di denuncia di inadempienze reciproche è necessario comparare il comportamento di entrambe le parti
5.- I motivi sono fondati.
Costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte che nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, e’ necessario comparare il comportamento di entrambe le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entita’ degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonche’ della conseguente alterazione del sinallagma (cfr., ex plurimus, Cass. n. 3273/2020) e che, in questo tipo di contratti, “qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l’inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell’altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell’elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalita’ e proporzionalita’ esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico – sociale del contratto” (Cass. n. 6564/2004; Cass. n. 6656/2005; Cass. n. 13969/2006).
Nel caso de quo, essendo stata la richiesta domanda di esecuzione specifica della promissaria acquirente contrastata dalla domanda di risoluzione della promittente venditrice, sia per inutile decorrenza del termine essenziale (domanda poi rigettata nel merito), sia per “reiterato inadempimento contrattuale ascrivibile all’attrice ex articolo 1453 c.c.”, come si legge nella esposizione dello svolgimento del processo nella sentenza impugnata (nella quale si riferisce della contestazione della convenuta dell’inadempimento dell’attrice “nell’obbligazione di accollo del mutuo residuo e di tutti gli oneri fiscali relativi all’immobile che continuavano a gravare su essa convenuta, nonostante il decorso dell’anno previsto per la stipula”), il giudice e’ tenuto a procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, avuto riguardo anche allo loro proporzionalita’ rispetto alla causa concreta del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull’equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse.
Se, in conformita’ al noto criterio della ripartizione degli oneri probatori (Cass. S.U. n. 13533/2001), il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte – negoziale o legale – del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto e’ gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ovvero del fatto modificativo, eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui, come nella specie, il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno imputi a sua volta l’inadempimento all’altra parte.
La richiesta di (OMISSIS) di risoluzione per inadempimento del contratto non dispensava la controricorrente dall’onere di provare l’assolvimento degli obblighi posti a suo carico, non limitati al pagamento del prezzo, essendo l’onere della prova, in caso di contestazione del suo adempimento, non piu’ limitato alla sola allegazione dell’inadempimento altrui.
In caso di denuncia di inadempienze reciproche è necessario comparare il comportamento di entrambe le parti
Quanto appena precisato vale anche a ritenere che la domanda di risoluzione ex articolo 1453 c.c., costituisse eccezione riconvenzionale di inadempimento, come si legge in un passaggio a pag. 4 della sentenza impugnata. Anche se cio’ non incide sull’accoglimento comunque delle doglianze della ricorrente, va precisato che non puo’ condividersi quanto rilevato da quest’ultima in ordine alla proposizione in giudizio di un’eccezione di inadempimento (tale dovendosi intendere la chiesta risoluzione del contratto), posto che l’eccezione (in senso proprio) ex articolo 1460 c.c., e’ volta al mantenimento in vita del contratto, mentre la domanda – o anche l’eccezione – di risoluzione punta, al contrario, al suo scioglimento.
Focalizzandosi solo sulla necessita’ della convocazione avanti al notaio, ritenuta superata dalla supposta volonta’ di non adempiere contenuta nei comportamenti di (OMISSIS), la Corte territoriale – pur richiamando la necessita’ di valutare il contegno delle parti nel complesso delle vicende inerenti il rapporto contrattuale in questione – non ha compiuto una adeguata valutazione comparativa dei reciproci adempimenti.
Spettera’ al giudice del rinvio procedere ad un nuovo esame delle difese delle parti attenendosi ai principi di cui sopra.
6.- Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 166, 167, 342 e 324 c.p.c..
Sostiene la ricorrente che nella sentenza di secondo grado la volonta’ di non adempiere il contratto preliminare e’ stata ricondotta alla domanda di risoluzione, che non e’ stata considerata in primo grado in quanto proposta indipendentemente dalla domanda riconvenzionale che la convenuta avrebbe dovuto formulare e non ha formulato nel rispetto dei termini e modi previsti dagli articoli 166 e 167 c.p.c.. L’omessa pronuncia sulla domande di risoluzione del contratto preliminare non e’ stata oggetto di specifico motivo di appello.
7.- Il quarto motivo e’ cosi’ rubricato: “Art, 360 c.p.c. n. 3 – per violazione e falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c., e dell’articolo 112 c.p.c., in riferimento all’esatta individuazione dei motivi di appello che avrebbero dovuto assicurare focalizzazione della materia del contendere sottoposta al vaglio del giudice di secondo grado, chiamato a pronunciarsi nel rispetto del – nei fatti violato – principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.
Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello ha finito con il decidere in contrasto con la posizione processuale espressa dalle parti, posto che ha ritenuto di considerare una inesistente domanda di risoluzione del contratto preliminare come prova della volonta’ da parte della promittente venditrice di non concludere il contratto definitivo, rendendosi cosi’ autrice di una evidente violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
8.- I due motivi, da analizzare congiuntamente perche’ riferiti a violazione di norme processuali riguardo alla medesima domanda giudiziale, sono generici e poco comprensibili, se non a patto di considerarli come volti a sorreggere la “riqualificazione” della domanda di risoluzione contrattuale in eccezione di inadempimento, come sostenuto nel secondo motivo. Essi risultano comunque inconcludenti, posto quanto si e’ precisato con riguardo all’accoglimento dei primi due motivi e comunque non sono tali da incidere sulla ratio della decisione.
Gli stessi vanno pertanto rigettati
9. – Questa e’ la titolazione del quinto motivo: “Art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti – omessa considerazione di pacifico possesso continuato dell’immobile da parte di (OMISSIS) dal (OMISSIS)”.
Afferma la ricorrente che, diversamente rispetto a quanto rilevato nella sentenza censurata, un dato acquisito in corso di causa e non contestato e’ che la signora (OMISSIS) sia stata immessa nel possesso al momento della stipula del preliminare e vi sia rimasta fino al (OMISSIS), come comprovato anche da un’azione di manutenzione del possesso promossa dalla stessa in giudizio. I documenti citati in sentenza attestano il contrario di quanto affermato dal giudice di seconde cure, perche’ il mandato conferito all’agenzia immobiliare era volto a stipulare contratti di locazione poi gestiti non da (OMISSIS) ma da (OMISSIS) tramite il suo tutore (OMISSIS), tant’e’ che le locazioni dell’immobile sono state stipulate nell’interesse della promissaria acquirente, che ne ha percepito i frutti. Il motivo passa in rassegna tutti i documenti prodotti in giudizio che attesterebbero anche il passaggio di denaro dalla promittente venditrice al tutore della promissaria acquirente in forza dei contratti di locazione ed evidenzia come la promittente venditrice abbia conferito delega al tutore della promissaria acquirente per lo svolgimento delle attivita’ di gestione dell’immobile incluse le locazioni.
10. – Con il sesto e ultimo motivo la ricorrente censura la sentenza ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti e omessa considerazione della reale controprestazione dovuta dalla proponente l’azione ex articolo 2932 c.c..
La ricorrente sottopone a critica il punto della sentenza laddove questa ha ritenuto che il versamento del saldo dovra’ avvenire necessariamente quale condizione per il perfezionamento dell’effetto traslativo ex nunc dell’emananda sentenza costitutiva. Ma la controprestazione dovuta da (OMISSIS) non e’ solo quella collegata al pagamento del saldo perche’ aggiunge al saldo il versamento delle rate di mutuo, l’accollo delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle utenze e degli oneri condominiali. Si tratta di obblighi non adempiuti dalla promissaria acquirente che hanno comportato una rilevante esposizione debitoria della promittente venditrice, quindi il saldo del prezzo non puo’ essere considerato l’unico adempimento a dover essere offerto e utile a poter assicurare la condizione sospensiva del trasferimento della proprieta’.
11.- I motivi quinto e sesto perdono di immediata rilevanza decisoria, in quanto involgono questioni che potranno essere nuovamente esaminate in sede di rinvio, e devono pertanto dichiararsi assorbiti.
12.- In conclusione, vanno accolti i primi due motivi di ricorso, vanno rigettati il terzo e il quarto e vanno dichiarati assorbiti il quinto e il sesto. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti. La causa deve essere rinviata alla Corte di appello di Bari alla quale, in diversa composizione, e’ demandata anche la determinazione delle spese del presente giudizio.
In caso di denuncia di inadempienze reciproche è necessario comparare il comportamento di entrambe le parti
P.Q.M.
La Corte:
– accoglie, per quanto di ragione, i primi due motivi di ricorso;
– rigetta il terzo e il quarto motivo;
– dichiara assorbiti il quinto e il sesto motivo;
– cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
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