In caso di appello, tutte le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 13 settembre 2018, n. 22263.

La massima estrapolata:

In caso di appello, tutte le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale, siano esse impugnazioni incidentali tipiche (proposte, cioè, contro l’appellante principale), siano, invece, impugnazioni incidentali autonome (dirette, cioè, a tutelare un interesse del proponente che non nasce dall’impugnazione principale, ma per un capo autonomo e diverso della domanda), e debbono essere proposte nel termine previsto dall’art. 343, primo comma, cod. proc. civ., cioè depositando in cancelleria la comparsa di risposta contenente l’impugnazione incidentale almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione.

Ordinanza 13 settembre 2018, n. 22263

Data udienza 28 marzo 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11951/2015 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), domiciliato ex articolo 366 c.p.c., comma 2, in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore pro tempore, rappresentata e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
STATI UNITI D’AMERICA, in persona del Capo dell’Ufficio Europeo del Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti d’America, rappresentati e difesi dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio professionale in (OMISSIS);
– controricorrente –
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio professionale in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania depositata il 21 febbraio 2014;
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Cosimo D’Arrigo;
letta la sentenza impugnata;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Troncone, che ha chiesto il rigetto dei primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo;
letti il ricorso, i controricorsi e le memorie depositate ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 1.
RITENUTO
(OMISSIS), quale terzo trasportato dal conducente (OMISSIS), citava in giudizio nel 1996 (OMISSIS), la quale aveva cagionato un sinistro stradale da cui l’attore affermava di aver subito gravi danni. Successivamente, anche il (OMISSIS) proponeva citazione per il risarcimento dei danni subiti per il medesimo fatto. Le cause venivano dunque riunite.
Venivano vocati in giudizio altresi’ la compagnia assicurativa (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e, quale impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada (Decreto Legislativo n. 209 del 2005, ex articolo 286), la (OMISSIS) S.p.a., nonche’ gli Stati Uniti d’America, nella qualita’ di proprietario del veicolo del danneggiante.
Il Tribunale di Siracusa ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS), in quanto titolare del veicolo guidato dalla moglie (OMISSIS).
Il Tribunale accoglieva la domanda proposta da entrambi gli attori e condannava i coniugi (OMISSIS), rimasti contumaci, al risarcimento dei danni. Venivano, invece, interamente rigettate le domande proposte nei confronti degli altri soggetti.
(OMISSIS) proponeva dunque appello, lamentando l’esiguita’ del risarcimento ottenuto con la prima pronuncia.
Per lo stesso motivo, (OMISSIS) interponeva appello incidentale tardivo avverso la stessa sentenza.
La Corte d’appello di Catania accoglieva parzialmente l’appello principale. Dichiarava invece inammissibile, perche’ tardivo, l’appello incidentale proposto dal (OMISSIS).
Avverso tale decisione ha proposto ricorso (OMISSIS), affidandosi a tre motivi. Hanno resistito, con separati controricorsi, la (OMISSIS) s.p.a., la (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS)) e gli Stati Uniti d’America.
Il (OMISSIS), la (OMISSIS) s.p.a. e la (OMISSIS) s.p.a. hanno depositato memorie difensive ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
CONSIDERATO
1. La questione che perviene all’esame di questa Corte concerne unicamente il tema della tempestivita’ dell’appello incidentale tardivo proposto da (OMISSIS).
2. In via preliminare, va esaminata anzitutto l’eccezione di tardivita’ del ricorso posta dalla (OMISSIS) s.p.a..
L’eccezione e’ infondata.
Al presente giudizio non si applica la riduzione della durata della sospensione feriale dei termini processuali disposta dalla L. n. 162 del 2014.
Pertanto, il termine per impugnare la decisione d’appello e’ rimasto sospeso dal 1 agosto al 15 settembre 2014.
Cio’ posto, per i termini mensili o annuali, fra i quali e’ compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex articolo 327 c.p.c., si osserva, a norma dell’articolo 155 c.p.c., comma 2, e articolo 2963 c.c., comma 4, il sistema della computazione civile, non ex numero bensi’ ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all’articolo 327 c.p.c., comma 1, devono aggiungersi 46 giorni computati ex numeratione dierum, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 155, comma 1, stesso codice e della L. 7 ottobre 1969, n. 742, articolo 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (Sez. 5, Sentenza n. 22699 del 04/10/2013, Rv. 628576; Sez. 6 – 1, Sentenza n. 11491 del 09/07/2012, Rv. 623165).
La controricorrente ha invece conteggiato la sospensione feriale come se la sua durata fosse di 45 giorni.
In realta’, tenendo conto della corretta durata della sospensione feriale (46 giorni), il termine di decadenza previsto dall’articolo 327 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis (un anno), da conteggiarsi a decorrere dalla pubblicazione della sentenza (21 febbraio 2014), scadeva esattamente l’8 gennaio 2015, data in cui e’ stata notificata l’impugnazione.
3. Sempre in via preliminare, la (OMISSIS) s.p.a. e la (OMISSIS) s.p.a. eccepiscono il difetto di integrita’ del contraddittorio, poiche’ l’impugnazione non e’ stata notificata ai coniugi (OMISSIS), litisconsorti necessari del giudizio di cassazione.
Sul punto deve rilevarsi che le societa’ controricorrenti non hanno prospettato quale concreta lesione di un loro specifico interesse processuale possa essere derivata dall’omessa notificazione del ricorso ai coniugi (OMISSIS), nei confronti dei quali non risulta che le stesse abbiano proposto alcuna domanda. Ed infatti, l’eventuale non integrita’ del contraddittorio non determinerebbe l’improcedibilita’ del ricorso, ma condurrebbe unicamente a un ordine di integrazione, alla cui adozione le deducenti non hanno alcun interesse.
4.1 Venendo, quindi, all’esame del ricorso, con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli articoli 170, 285, 325, 326, 327, 330 e 332 c.p.c.. Nella sostanza, il quesito sottoposto all’attenzione di questa Corte e’ se, nel caso che l’atto di appello principale sia stato notificato alla parte personalmente, anziche’ al procuratore costituito, l’impugnazione in via incidentale autonoma della medesima sentenza debba farsi entro il “termine breve” di cui all’articolo 325 c.p.c., ovvero quello “lungo” previsto dall’articolo 327 c.p.c..
La questione trae origine dalla circostanza che il (OMISSIS) si costitui’ nel giudizio di appello depositando in cancelleria la relativa comparsa, contenente l’appello incidentale tardivo. La Corte d’appello ha escluso che si trattasse di un appello dipendente e, pertanto, l’ha qualificato come appello incidentale autonomo; conseguentemente, ha ritenuto che il termine per la sua proposizione fosse quello di cui all’articolo 325 c.p.c., a decorrere dalla notificazione dell’impugnazione principale.
Il (OMISSIS) non contesta ne’ la qualificazione della sua impugnazione, ne’ la fondatezza principio secondo cui la notificazione dell’impugnazione equivale, agli effetti della conoscenza legale, alla notificazione della sentenza. Deduce, pero’, che l’impugnazione principale gli venne notificata personalmente, anziche’ presso il procuratore domiciliatario, e sostiene che tale notificazione, in quanto nulla, non sarebbe inidonea a determinare il decorso del termine previsto dall’articolo 325 cod. proc. civ. Conclude, quindi, la sua impugnazione (incidentale autonoma) doveva, in concreto, essere proposta entro il termine di decadenza indicato dall’articolo 327 c.p.c..
4.2 Il motivo e’ fondato, ma in termini parzialmente diversi da quelli prospettati dal ricorrente.
Va ribadito, sul punto, il principio secondo cui l’impugnazione proposta per prima determina la costituzione del rapporto processuale, nel quale devono necessariamente confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, affinche’ sia mantenuta l’unita’ del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea.
Ne consegue che, in caso di appello, tutte le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale, siano esse impugnazioni incidentali tipiche (proposte, cioe’, contro l’appellante principale), siano, invece, impugnazioni incidentali autonome (dirette, cioe’, a tutelare un interesse del proponente che non nasce dall’impugnazione principale, ma per un capo autonomo e diverso della domanda), e debbono essere proposte nel termine previsto dall’articolo 343 c.p.c., comma 1, cioe’ depositando in cancelleria la comparsa di risposta contenente l’impugnazione incidentale almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione (Sez. 3, Sentenza n. 10124 del 30/04/2009, Rv. 608201; Sez. 2, Sentenza n. 1671 del 29/01/2015, Rv. 634063).
Nel caso in esame il (OMISSIS) si costitui’ in grado d’appello depositando la propria comparsa il 30 marzo 2009. La prima udienza si tenne il 18 maggio 2009, sicche’ l’impugnazione incidentale proposta dallo stesso era ampiamente tempestiva.
Tale rilievo rende irrilevante la circostanza, dedotta dal ricorrente, della nullita’ della notificazione dell’atto d’appello del (OMISSIS), in quanto notificato – in violazione dell’articolo 330 c.p.c. – alla parte personalmente, anziche’ al suo procuratore domiciliatario.
In sostanza, la corte d’appello ha errato nel ritenere che l’impugnazione incidentale dovesse proporsi entro il termine di cui all’articolo 325 c.p.c.. L’osservanza di tale termine – o, in caso di omessa notifica della sentenza, di quello previsto dall’articolo 327 c.p.c. – assume rilievo quando, risultando inammissibile impugnazione principale, occorre verificare l’eventuale tardivita’ di quella incidentale e la conseguente perdita di efficacia, ai sensi dell’articolo 334 c.p.c., comma 2.
Non ricorrendo tale evenienza, non si pone neppure il problema di verificare se la notifica dell’atto di impugnazione produca effetti equipollenti alla notifica della sentenza impugnata e, tanto meno, quale termine debba applicarsi nel caso di notificazione dell’impugnazione nulla perche’ effettuata alla parte personalmente, anziche’ al difensore domiciliatario.
In conclusione, il motivo e’ quindi fondato, ma per una ragione di diritto che si pone in termini parzialmente diversi da quelli prospettati dal ricorrente.
5. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento delle ulteriori censure.
La sentenza deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania che, in diversa composizione, provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Catania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *