Il vizio di omesso esame di un documento decisivo non e’ deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non e’ stato prodotto in giudizio

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 11 giugno 2018, n. 15043.

La massima estrapolata:

Il vizio di omesso esame di un documento decisivo non e’ deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quei documento non e’ stato prodotto in giudizio, non essendo configurabile un difetto di attivita’ del giudice circa l’efficacia determinante, ai fini della decisione della causa, di un documento non portato alla cognizione del giudice stesso. Se la parte assume, invece, che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, puo’ far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell’articolo 395 c.p.c., n. 4, sempre che ne ricorrano le condizioni.

Sentenza 11 giugno 2018, n. 15043

Data udienza 16 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 3767-2013 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente e c/ricorrente all’incidentale –
contro
(OMISSIS) S.r.l., in persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– c/ricorrente con ricorso incidentale condizionato –
e contro
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2359/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 28/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2017 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l’assorbimento del ricorso incidentale;
udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega dell’Avvocato (OMISSIS) difensore del controricorrente e ricorrente incidente, che ha chiesto di riportarsi al controricorso ed alla memoria.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato nel marzo 2005 il signor (OMISSIS) conveniva davanti al tribunale di Milano il signor (OMISSIS), la societa’ (OMISSIS) s.r.l. e la societa’ di diritto statunitense (OMISSIS) L.c.c. (limitet liability company) esponendo le seguenti circostanze di fatto:
esso attore era l’unico proprietario delle quote della convenuta societa’ (OMISSIS) l.c.c., fiduciariamente intestate alla societa’ (OMISSIS) s.a. di (OMISSIS);
l’unico patrimonio della (OMISSIS) l.c.c. era costituito da un appartamento in (OMISSIS) del valore di oltre Euro 800.000, abitato dall’attore e dai suoi genitori;
stretto da impellenti necessita’ finanziarie, esso attore aveva accettato l’offerta del Federighi di un mutuo di Euro 650.000, da versare in piu’ scadenze e da garantire mediante il trasferimento al mutuante, fino alla restituzione della somma mutuata, delle quote della (OMISSIS) l.c.c.;
tra esso (OMISSIS) e il (OMISSIS) era stato quindi stipulato un contratto – documentato da una scrittura privata depositata presso il notaio (OMISSIS) di (OMISSIS) – in forza del quale, contestualmente alla cessione al (OMISSIS) delle quote della (OMISSIS) l.c.c., quest’ultimo si impegnava ad erogare il prestito secondo determinate scadenze, a non disporre dell’immobile in proprieta’ della (OMISSIS) l.c.c. se non in caso di mancata restituzione del mutuo entro la scadenza del 31/12/2003, a lasciare il godimento dell’immobile al (OMISSIS) e ai suoi genitori (stipulando questi ultimi apposito contratto di comodato), a retrocedere al (OMISSIS) le quote della (OMISSIS) l.c.c., dopo aver ricevuto la restituzione del prestito;
il (OMISSIS) si era reso inadempiente alle obbligazioni contrattuali su di lui gravanti, perche’, da un lato non aveva erogato l’intera somma contrattualmente prevista, ma solo il minor importo di Euro 350.000, e, d’altro lato, in data 2/10/2003 (anteriore alla scadenza del termine di restituzione del mutuo) aveva esercitato contra pacta i poteri che derivavano dalla temporanea titolarita’ delle quote della societa’ (OMISSIS) l.c.c. (all’epoca legalmente rappresentata dalla sig.ra (OMISSIS)), facendo vendere a prezzo vile (Euro 400.000) alla societa’ (OMISSIS) s.r.l. l’appartamento milanese che, come gia’ accennato, costituiva l’unico cespite della (OMISSIS).
Sulla scorta di tali premesse di fatto, il (OMISSIS) domandava, per quanto qui ancora interessa, la declaratoria di nullita’ del contratto di compravendita di quote, in quanto realizzato in violazione del divieto di patto commissorio di cui all’articolo 2744 c.c.; la consequenziale nullita’ e/o inefficacia del contratto di compravendita dell’appartamento sito in (OMISSIS); l’inadempimento del (OMISSIS) alle obbligazioni contrattuali su di lui gravanti, con conseguente condanna al risarcimento del danno; la condanna solidale di tutti i convenuti al risarcimento dei “danni subiti in conseguenza della illecita condotta negoziale dagli stessi posta in essere, scaturenti dalla mancata disponibilita’ dell’immobile e delle connesse garanzie reali che avrebbero certamente evitato lo stato di insolvenza in cui lo stesso e’ incorso”.
Il tribunale di Milano rigettava la domanda dell’attore e la corte d’appello di Milano, adita dal (OMISSIS), riformava parzialmente la sentenza di primo grado, dichiarando nullo, per violazione del divieto di patto commissorio, il contratto di cui alla scrittura depositata presso il notaio (OMISSIS) di (OMISSIS) e confermando il rigetto di tutte le altre domande.
Avverso la sentenza della corte d’appello di Milano il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; il (OMISSIS) si e’ difeso con controricorso, proponendo altresi’ ricorso incidentale condizionato, articolato in quattro motivi, al quale il (OMISSIS) ha replicato depositando a propria volta controricorso a ricorso incidentale. La (OMISSIS) s.r.l. si e’ anch’essa difesa con controricorso. (OMISSIS) l.c.c. non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
La causa veniva chiamata in discussione all’udienza del 21.2.17, per la quale solo il (OMISSIS) depositava memoria ex articolo 378 c.p.c. ed nella quale il Collegio disponeva il rinvio a nuovo ruolo in mancanza di prova della comunicazione della fissazione dell’udienza alla societa’ (OMISSIS).
Alla successiva udienza del 16.11.17, per la quale il (OMISSIS) depositava una seconda memoria ex articolo 378 c.p.c., la causa e’ stata alfine discussa ed il Procuratore Generale concludeva come da verbale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso – rubricato con riferimento al vizio di violazione di legge, in relazione all’articolo 2043 c.c. – il ricorrente attinge la statuizione con cui la corte territoriale ha rigettato la sua domanda di risarcimento dei danni derivatigli dall’illecita condotta negoziale posta in essere dai convenuti.
A fondamento della propria decisione la corte ambrosiana argomentava che, se l’espressione “condotta negoziale” si fosse dovuta intendere come riferita alla condotta “sussumibile da un collegamento fra i vari negozi”, allora la domanda risarcitoria del (OMISSIS) sarebbe stata viziata di genericita’, “non essendo stata, in verita’, neppure motivata (basti pensare che nessun accenno ad essa e’ stato fatto in alcuno degli scritti conclusionali da parte dei nuovi difensori costituiti in questo grado)”; se invece l’espressione “condotta negoziale” si fosse dovuta intendere come equivalente a “condotta contrattuale” (ipotesi, quest’ultima, che la corte sembra privilegiare, sulla scorta delle modalita’ con cui la domanda era stata riportata nell’atto d’appello del (OMISSIS)), allora la domanda risarcitoria sarebbe stata da rigettare, quanto ai (OMISSIS), per la non configurabilita’ di una responsabilita’ risarcitoria dipendente dall’inadempimento di un contratto nullo, quanto alla (OMISSIS), per avere questa legittimamente agito nell’ambito dei propri poteri, e, quanto alla (OMISSIS), per difetto di prova della sua malafede nell’acquisto dell’appartamento milanese.
Il ricorrente sostiene che la corte territoriale sarebbe incorsa nella denunciata violazione dell’articolo 2043 c.c. nell’affermare che, dalla impossibilita’ di qualificare la condotta del (OMISSIS) come inadempimento contrattuale, discenderebbe l’impossibilita’ (in ragione della nullita’ del contratto rimasto inadempiuto), di qualificare detta condotta come illecito extracontrattuale); in proposito nel mezzo di gravame si argomenta che il contratto tra le parti rileverebbe, ai fini della pretesa risarcitoria dell’attore, come fatto storico che aveva reso possibile al (OMISSIS) di disporre, quale apparente titolare delle quote della (OMISSIS), del piu’ volte menzionato appartamento, cedendolo per un prezzo notevolmente inferiore al suo valore.
Il motivo non puo’ trovare accoglimento perche’ non coglie la ratio decidendi della sentenza gravata. Quest’ultima, infatti, dopo aver sottolineato come la domanda risarcitoria proposta dal (OMISSIS) con riferimento ai danni da lui ascritti alla “condotta negoziale” dei convenuti potesse ritenersi riferita sia ad una responsabilita’ extracontrattuale (“sussumibile da un collegamento fra i vari negozi”) che ad una responsabilita’ contrattuale da inadempimento, e’ pervenuta alla statuizione (censurata con il motivo di ricorso in esame) di rigetto della domanda risarcitoria extracontrattuale non sulla negazione della possibilita’ giuridica che una condotta inadempiente ad obblighi contrattuali possa costituire, a mente dell’articolo 2043 c.c., anche illecito extracontrattuale; bensi’ sul rilievo – avente carattere squisitamente processuale e non censurato in alcun modo nel mezzo di impugnazione – che la domanda del (OMISSIS) di risarcimento danni per responsabilita’ extracontrattuale delle controparti peccava di genericita’ e risultava non motivata (pag. 34, in fine, della sentenza), tanto da non aver formato oggetto di illustrazione negli scritti conclusionali.
La doglianza prospettata nel primo mezzo di gravame risulta quindi, in definitiva, non pertinente alle argomentazioni della sentenza impugnata, in quanto non attinge la statuizione di genericita’ su cui la corte territoriale ha fondato la propria decisione di rigetto della domanda risarcitoria avanzata dal (OMISSIS) sulla base della dedotta responsabilita’ extracontrattuale delle controparti.
Con il secondo mezzo di ricorso – rubricato con riferimento a vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5 e alla violazione dell’articolo 115 c.p.c. – si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e l’omesso esame di un documento decisivo per il giudizio, lamentando che la corte territoriale abbia ritenuto non provata la malafede della societa’ (OMISSIS), acquirente del piu’ volte citato appartamento milanese, senza tener conto delle risultanze di un documento, allegato al ricorso per sequestro presentato dal (OMISSIS) nella pendenza del giudizio secondo grado, costituito dalla annotazione di polizia giudiziaria del 2/4/2008.
Osserva al riguardo il Collegio che – prima ancora di qualunque valutazione sulla decisivita’ dei fatti storici documentati dalla suddetta annotazione di polizia giudiziaria al fine di infirmare il ragionamento decisorio svolto dalla corte territoriale per pervenire al giudizio di fatto, come tale spettante al giudice di merito, di esclusione della mala fede della societa’ (OMISSIS) – risulta tranciante la considerazione che, con riferimento alla ripetuta annotazione di polizia giudiziaria, nella sentenza gravata si legge soltanto: “Per quanto riguarda infine il verbale di polizia giudiziaria in data 2 aprile 2008, asseritamente prodotto dalla difesa (OMISSIS) in sede cautelare sub doc. 6, esso non e’ stato reperito – salvo errore – ne’ in calce al ricorso ne’ fra gli atti di causa” (Mg. 31, ultimo capoverso). La corte territoriale, dunque, ha ritenuto non presente in atti il documento del cui mancato esame il ricorrente si duole con il mezzo di impugnazione in esame; tale mezzo va pertanto giudicato inammissibile, perche’, come questa Corte ha piu’ volte ribadito, il vizio di omesso esame di un documento decisivo non e’ deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quei documento non e’ stato prodotto in giudizio, non essendo configurabile un difetto di attivita’ del giudice circa l’efficacia determinante, ai fini della decisione della causa, di un documento non portato alla cognizione del giudice stesso. Se la parte assume, invece, che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, puo’ far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell’articolo 395 c.p.c., n. 4, sempre che ne ricorrano le condizioni (cosi’, sent. n. 12904/07; in termini, sentt. nn. 4056/09 e 20240/15).
In definitiva il ricorso va quindi rigettato in relazione ad entrambi i motivi nei quali esso si articola.
Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale, che il controricorrente (OMISSIS) ha proposto in forma espressamente condizionata “a riprova della precisa volonta’ del contro ricorrente di vedere finalmente chiusa” la vertenza (pag. 15, ultimo capoverso, del controricorso).
Le spese seguono la soccombenza.
Deve altresi’ darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale.
Condanna il ricorrenti a rifondere ai contro ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge, per ciascun contro ricorrente.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *