Buone notizie per i disoccupati senza indennità di mobilità
Il trattamento aggiuntivo alla disoccupazione ordinaria dell’ultima Finanziaria
Alzi la mano chi, tra gli studenti, è tornato a settembre a scuola con tutti i compiti per le vacanze fatti. Più o meno lo stesso numero degli adulti che ha già letto la Legge Finanziaria.
Nella migliore delle ipotesi si sa qualcosa “per sentito dire”, dalla televisione, dai giornali, dalle manifestazioni in piazza, o persino al bar, su uno o al massimo due argomenti di maggior interesse.
La colpa non è tutta dei cittadini: le leggi Finanziarie “spaventano” anche gli operatori del diritto, con le loro centinaia di pagine, gli articoli che non finiscono mai e la difficoltà a cogliere un criterio metodologico.
Le Leggi Finanziarie hanno esorbitato nella pratica dal loro compito originario, per diventare un testo contenitore delle istanze e dei bisogni più svariati del Paese.
Quest’anno, poi, c’è anche il Napoli in Champions League.
Ma sbaglierebbe chi si arrendesse alle prime difficoltà di lettura ed interpretazione della Legge Finanziaria.
È proprio in un capo dall’inquietante titolo “Contenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego pubblico, sanità, assistenza, previdenza, organizzazione scolastica”, che certo non fa ben sperare in materia di Welfare, che si “nasconde”, nelle pieghe dell’articolo 18, una sorpresa che sarà gradita a molti: il trattamento aggiuntivo alla disoccupazione ordinaria.
Fino all’entrata in vigore della legge, 17.07.2011, si poteva distinguere tra due categorie: i disoccupati che prendono solo l’indennità di disoccupazione ordinaria e i disoccupati i quali, avendone i requisiti, percepiscono anche l’indennità di mobilità di cui alla Legge n. 223/91 art. 7.
In base alla nuova normativa, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro, il disoccupato che già è titolare di una indennità di disoccupazione ordinaria, ma non anche di una indennità di mobilità, può chiedere all’Inps di competenza di avere un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione ordinaria e l’indennità di mobilità per un numero di mesi pari alla durata dell’indennità di disoccupazione.
Ma vediamo la norma più in dettaglio.
Il secondo comma dell’art. 18 citato, collega questa possibilità alla disponibilità delle risorse di cui al Fondo Sociale per occupazione e formazione.
Pertanto, anche se il testo usa l’espressione “può concedere”, dovrebbe ritenersi che il disoccupato, in possesso dei requisiti di legge, ha un vero e proprio diritto ad ottenere detto trattamento aggiuntivo ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è obbligato a concederglielo, purché vi sia capienza finanziaria nel Fondo Sociale per occupazione e formazione.
Il primo consiglio, persino banale, che viene in mente è quello di inoltrare il più presto possibile la domanda per il trattamento aggiuntivo e farsi rilasciare una ricevuta, in quanto è presumibile ritenere che il Fondo non sia inesauribile!
In tal modo, a parità di condizioni, ci si potrà avvantaggiare della priorità del deposito.
Un altro aspetto interessante – che qui può solo abbozzarsi sommariamente – , sembra offerto dalla possibilità, in base al testo letterale della legge, di poter chiedere il trattamento aggiuntivo non solo per i mesi di disoccupazione ordinaria che ancora restano da godere, ma anche per quelli già goduti. Sul punto, sorgeranno, con probabilità, dei contrasti, anche in riferimento, da un lato, alla data di entrata in vigore della legge rispetto alle mensilità precedenti al 17.07.2011 in cui il cittadino ha già percepito l’indennità di disoccupazione ordinaria, contemperato, dall’altro, dalla peculiarità di favor del diritto del lavoro e della previdenza sociale.
Avv. Roberto Colantonio
info@studiocolantonio.com
Ricapitolando: in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro, chi già gode dell’indennità di disoccupazione ordinaria, ma non anche dell’indennità di mobilità, può chiedere, fin da subito, all’Inps di competenza, il trattamento aggiuntivo previsto dalla Legge Finanziaria 2011, conservando poi con cura la ricevuta di deposito dell’istanza.
Chi volesse approfondire, troverà il testo completo della legge sul sito istituzionale: http://www.normattiva.it
La norma di riferimento è l’articolo 18 comma 2, del decreto legge n. 98/2011, convertito in legge 111/2011.
Articolo originariamente pubblicato sul Periodico La Redazione, Napoli, Ottobre 2011
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