Il testo integrale[1]

Corte di cassazione – Sezione I civile – Sentenza 14 novembre 2011 n. 23776.

Lo ha stabilito la corte di Cassazione, sentenza 23776/2011.

Per giudici di Piazza Cavour tutti i motivi di ricorso sollevati dal coniuge: dall’età avanzata, all’obbligo di provvedere ad una figlia ancora giovane, dalla natura reddituale dei suoi proventi, alla mancanza di incidenza dell’assegno sul tenore di vita della ex moglie, quest’ultima nel frattempo aveva ereditato i beni della madre defunta, sono ininfluenti rispetto all’accertamento da farsi.

Secondo la Suprema corte la questione da affrontare era se i mezzi a disposizione della ex moglie fossero o meno sufficienti ad assicurarle la conservazione di un tenore di vita analogo a quello mantenuto durante il matrimonio.

Parametro, quest’ultimo, individuato dalla corte di Appello e non contestato dal ricorrente. E siccome dalle dichiarazioni dei redditi di entrambi era ancora desumibile una forte sproporzione, non solo, anche in termini patrimoniali le risorse di cui il marito manteneva la disponibilità erano doppie rispetto a quelle della moglie, il diritto all’assegno non è stato cassato.

Sorrento,  14 novembre 2011.

Avv. Renato D’Isa


[1]Scaricabile e consultabile sul sito del Sole 24ore –  Guida al diritto

 

 

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