Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 luglio 2022| n. 22710.

 

Il terzo e gli effetti di una sentenza resa “inter alios”

Il terzo che, per effetto di una sentenza resa “inter alios” e passata in giudicato, abbia subito un pregiudizio giuridico, consistente nell’affermazione di un diritto incompatibile con quello che ritiene di vantare, non può proporre un autonomo giudizio per far valere tale diritto, ma deve esercitare l’opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404, comma 1, c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza resa sulla domanda di accertamento dell’inadempimento dell’obbligazione di pagamento del prezzo di una cessione di quote sociali, in quanto in un altro giudizio, promosso dai convenuti nei confronti del solo figlio dell’attore, con decisione passata in giudicato, era stato accertato che il ricorrente non aveva diritto al pagamento del prezzo delle quote cedute).

Ordinanza|20 luglio 2022| n. 22710. Il terzo e gli effetti di una sentenza resa “inter alios”

Data udienza 30 marzo 2022

Integrale
Tag/parola chiave: – Vendita quote sociali – Obbligazioni solidali e parziali – Art. 404 c.p.c. – Cassazione sentenza – Rinvio ex art. 382 vo 3 c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8084/ 2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. (OMISSIS), del Foro di Verona;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
Nonche’ contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati il (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) che li rappresenta e difende, unitamente all’avv. (OMISSIS) del Foro di Verona.
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 2463/ 2018, depositata il 5.9.2018;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.3.2022 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Il terzo e gli effetti di una sentenza resa “inter alios”

RITENUTO

Che:
1.- (OMISSIS) e’ stato socio della societa’ ” (OMISSIS) srl” fin quando, con scrittura privata del (OMISSIS), ha deciso di cedere la sua quota agli altri soci, ossia (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), i quali, con quella medesima scrittura, si sono impegnati a corrispondere a lui ed al padre Guido (OMISSIS) la somma complessiva di 43.000 Euro, dando atto che entrambi avevano versato nelle casse della societa’ 38.500 Euro
2.-I soci hanno poi agito nei confronti di (OMISSIS) affinche’ costui adempisse all’impegno assunto con la citata scrittura privata di trasferire le quote che si era impegnato a cedere alla societa’, ed hanno ottenuto sentenza del Tribunale di Verona (n. 3611 del 2005) con cui e’ stato disposto il trasferimento coattivo delle quote previo pagamento dei 43.000 Euro a favore per l’appunto del solo (OMISSIS), che era l’unica controparte in giudizio.
3.- (OMISSIS), l’attuale ricorrente, e padre di (OMISSIS), ossia il socio che ha effettuato il recesso, ha ritenuto quel pagamento come effettuato erroneamente per intero a favore del figlio, dovendo invece essere effettuato ad entrambi, data la parziarieta’ dell’obbligazione in quanto non era stata convenuta solidarieta’ dal lato attivo: egli ha dunque agito davanti al Tribunale di Verona per far dichiarare l’inadempimento nei suoi confronti dell’obbligo dei soci di pagare la somma che si erano impegnati a versare a lui con la scrittura privata sia il Tribunale di Verona che la Corte d’appello di Venezia hanno rigettato la domanda ritenendo che la questione dovesse considerarsi chiusa a seguito della decisione precedente del Tribunale di Verona (n. 3611/2005) che aveva disposto il pagamento della somma a favore del figlio (OMISSIS), somma che era stata effettivamente poi a costui versata.
4.-Ricorre (OMISSIS) con tre motivi. I soli (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) hanno resistito con congiunto controricorso, ed hanno chiesto il rigetto della impugnazione. Non hanno svolto attivita’ difensiva (OMISSIS) e (OMISSIS).
La trattazione e’ stata fissata ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni, mentre parte ricorrente ha depositato memoria.

Il terzo e gli effetti di una sentenza resa “inter alios”

CONSIDERATO

Che:
5.- La ratio decidendi della decisione impugnata e’ nel fatto che la sentenza del Tribunale di Verona si e’ sostituita al precedente accordo, nel senso che il trasferimento delle quote ed il conseguente obbligo di pagamento da parte dei soci, e’ stato regolato per l’appunto da quella sentenza, che ha trovato poi incontestato e pieno adempimento tra le parti. Ed in quella sentenza sarebbe stato escluso il diritto del ricorrente al pagamento del prezzo.
6.- Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli articoli 1292 c.c., articoli 1294 e 1314 c.c..
La tesi del ricorrente e’ che l’obbligazione che i soci avevano nei confronti di padre e figlio, a seguito del recesso di quest’ultimo, era un’obbligazione di carattere parziario, e non gia’ di carattere solidale, dal momento che la solidarieta’ dal lato attivo non si presume ma va espressamente pattuita e pattuizione espressa non vi era.
Con la conseguenza che il pagamento per l’intero ad uno dei due creditori, ossia il figlio (OMISSIS), non ha liberato i debitori nei confronti dell’altro creditore, ossia il ricorrente.
La Corte d’appello avrebbe, in buona sostanza, disatteso la regola in tema di solidarieta’ attiva nel ritenere come valido e liberatorio il pagamento effettuato nelle mani di uno solo dei due creditori.
7.- Il secondo motivo denuncia violazione dell’articolo 132 c.p.c. per motivazione apparente o del tutto assente.
Secondo il ricorrente, la Corte d’appello ha apoditticamente ritenuto irrilevante o incongruente la questione della natura parziaria o solidale dell’obbligazione, non avendo affatto motivato, ma bensi’ affermato, in modo veramente assertivo, quella irrilevanza, con conseguente mancanza di motivazione sufficiente.
8.- Infine il terzo motivo denuncia omesso esame di un fatto controverso e rilevante, ossia il fatto risultante dalla documentazione allegata in atti dal ricorrente in base al quale dalla scrittura privata di preliminare di vendita, ossia l’originario accordo di recesso dalla societa’ e di pagamento da parte dei soci dei crediti del socio recedente e di suo padre, risultava chiaramente che costoro erano creditori e che il pagamento avrebbe dovuto essere fatto ad entrambi.
9. L’esame dei motivi puo’ essere unitario in quanto la decisione impugnata va cassata a norma dell’articolo 382 c.p.c., comma 3, perche’ l’azione non poteva essere proposta.
Situazione che non necessita di accertamenti di fatto e si palesava fin dall’insorgenza del processo.
Invero, tale situazione emergeva dalla sentenza che era stata resa nel precedente procedimento, quello iniziato dai soci promissari acquirenti delle quote, nei confronti di (OMISSIS), ossia il promittente alienante, procedimento finalizzato a far valere l’obbligo di quest’ultimo di trasferire le predette quote. In detto procedimento il giudice ha accertato che l’attuale ricorrente, (OMISSIS), era estraneo a quell’accordo e non aveva diritto al pagamento del corrispettivo, che invece doveva essere effettuato a solo favore del cedente (OMISSIS).
Si legge chiaramente in quel precedente (Tribunale di Verona n. 3611 del 2005) che “risulta piuttosto evidente dalla lettura della scrittura che (OMISSIS) e’ del tutto estraneo agli impegni assunti dai soci con essa.”
Viene precisato in quella sentenza che la circostanza che nell’accordo – quello di promessa di vendita delle quote- venisse menzionato anche (OMISSIS), non importa l’obbligo dei soci acquirenti di pagare il prezzo a quest’ultimo in quanto quella scrittura “ha contenuto complessivo piu’ ampio rispetto all’accordo relativo alla cessione delle quote di (OMISSIS) in favore di tutti gli altri soci, tendendo infatti a regolamentare anche diversi rapporti intercorsi tra la societa’ e (OMISSIS) e (OMISSIS)”.
In ragione di tali argomenti, la sentenza del 2005 dispone il trasferimento coattivo delle quote da (OMISSIS) agli acquirenti “subordinando l’efficacia di tale trasferimento alla corresponsione… in favore del convenuto della somma di 43000,00 Euro”.
Risulta dunque evidente che in quel precedente si e’ deciso che al pagamento del prezzo aveva diritto il solo (OMISSIS), che era il socio promittente alienante le quote, e che era convenuto nel giudizio di esecuzione specifica del preliminare, mentre nulla era dovuto, in ragione di tale alienazione, a (OMISSIS), padre di (OMISSIS) ed attuale ricorrente in questo procedimento.
La sentenza del 2005 del Tribunale di Verona, dunque, ha chiaramente negato il diritto di (OMISSIS) a pretendere l’intero o parte del prezzo di vendita delle quote vendute dal figlio ed in particolare ha escluso, in ragione del tenore del decisum, l’esistenza di una situazione di parziarieta’ attiva fra padre e figlio, cioe’ di quella situazione che con la domanda oggetto del presente giudizio e’ stata dedotta come causa petendi dal qui ricorrente.
Quando (OMISSIS) ha iniziato il presente procedimento, ossia con citazione dell’11.2.2011, quella decisione, che aveva pregiudicato il suo diritto a pretendere il pagamento del prezzo, era gia’ passata in giudicato.
Si tratta quindi di una decisione, quella del 2005, che, nell’affermare che la situazione giuridica nascente dalla scrittura privata del (OMISSIS) era riferibile al solo (OMISSIS), ha pregiudicato i diritti dell’attuale ricorrente, producendo un pregiudizio giuridico, ossia negando il diritto di costui al corrispettivo della cessione delle quote.
In sostanza l’accertamento della situazione insorta in forza della ricordata scrittura nel senso della spettanza del diritto in via esclusiva a (OMISSIS) del corrispettivo indicato e dunque, di una prestazione fungibile, si e’ risolto nell’affermazione di un diritto autonomo ed incompatibile con quello fatto valere nel presente giudizio da ricorrente, il quale ha come fattispecie costitutiva l’esistenza, in forza della scrittura, di una situazione di concredito parziario fra padre e figlio. Dalla sentenza del Tribunale di Verona, attesa la fungibilita’ della prestazione pecuniaria, non e’ derivato un pregiudizio “pratico”, bensi’ un pregiudizio “giuridico”, nel senso che quella sentenza ha giudicato esistente una situazione giuridica che, se esistente – e come tale dev’essere ritenuta in forza della sentenza – risulta incompatibile con la situazione di concredito parziario e cio’ per la ragione che dalla scrittura o e’ sorta la situazione di spettanza esclusiva del credito o e’ sorte la situazione di spettanza parziaria dello stesso.
Ora, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 1238 del 2015, esaminando i presupposti dell’istituto di cui all’articolo 404 c.p.c., comma 1, nella consapevolezza del dibattito dottrinale, si sono fatte carico della questione se all’opposizione di terzo debba essere legittimato solo il terzo che, per effetto della sentenza resa inter alios, ha subito un pregiudizio pratico o anche il terzo che ha subito solo un pregiudizio giuridico (cioe’ l’affermazione di un diritto inter alios incompatibile, secondo il tessuto normativo regolatore della fattispecie concreta, con quello che lui ritiene di vantare) ed ha ampiamente motivato la scelta a favore della seconda tesi.
Di certo in questo caso, (OMISSIS) era terzo rispetto a quella sentenza, non essendo stato parte di quel procedimento, ed era – come s’e’ detto – terzo pregiudicato in senso giuridico, dal momento che il suo (preteso) diritto di (con)creditore parziario e’ stato negato (peraltro espressamente) con l’affermazione della titolarita’ del credito in capo esclusivamente al figlio.
Ne discende che quindi la pretesa creditoria fatta valere con il presente giudizio e’ incompatibile con la statuizione contenuta in quella sentenza: qui egli si afferma creditore di una obbligazione parziaria, li’ e’ stato invece escluso che egli sia, per l’appunto, creditore.
Il ricorrente avrebbe dovuto, secondo gli insegnamenti delle Sezioni Unite, proporre l’opposizione di terzo di cui all’articolo 404 c.p.c., comma 1, in quanto egli era ed e’ terzo rispetto a quel precedente giudicato (n. 3611/2005), che vedeva e vede pregiudicato in senso giuridico il suo diritto di credito in quanto ne ha affermato uno- quello esclusivo del figlio- incompatibile con il suo, cosi’ verificandosi i presupposti del rimedio indicato in quella norma.
Pertanto, l’azione qui fatta valere non poteva essere proposta, ed erroneamente il tribunale in primo grado e la Corte di Appello non hanno svolto tale rilievo, il quale avrebbe imposto di rilevare che l’azione non poteva essere proposta.
Il rilievo dev’essere ora svolto da questa Corte, trattandosi, come s’e’ detto di mera quaestio iuris rimasta indenne da cosa giudicata interna.
Ai sensi dell’articolo 382 c.p.c., comma 3, la decisione impugnata va cassata senza rinvio in quanto la domanda non poteva essere proposta.
Le spese possono compensarsi, data la particolarita’ della situazione e considerato l’esercizio d’ufficio del potere di questa Corte ai sensi della detta norma.

Il terzo e gli effetti di una sentenza resa “inter alios”

P.Q.M.

 

La Corte cassa la sentenza impugnata senza rinvio perche’ la domanda non poteva essere proposta ex articolo 382 c.p.c., comma 3.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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