Tra l’azione di accertamento positivo e quella di accertamento negativo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 luglio 2022| n. 22830.

Tra l’azione di accertamento positivo e quella di accertamento negativo

Tra l’azione di accertamento positivo e quella di accertamento negativo del medesimo diritto si configura un rapporto di continenza, in quanto le cause hanno identità di elementi soggettivi e coincidenza soltanto parziale di elementi oggettivi; ne consegue che, in mancanza di riunione delle controversie (se pendenti innanzi allo stesso giudice), il passaggio in giudicato della pronuncia di accoglimento della domanda di accertamento negativo comporta, come logica conseguenza, il rigetto della domanda di accertamento positivo.

Ordinanza|21 luglio 2022| n. 22830. Tra l’azione di accertamento positivo e quella di accertamento negativo

Data udienza 3 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Proposizione di due diversi giudizi – Accertamento negativo e positivo degli stessi fatti – Onere del giudice di procedere alla riunione – Ipotesi di continenza – Formazione del giudicato in caso di mancata riunione ed intervenuta decisione in uno dei giudizi – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso ricorso r.g. n. 35672/2018 proposto da:
(OMISSIS) JR., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv.to (OMISSIS), che, unitamente agli avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS), lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avv.to (OMISSIS), rappresentato e difeso dell’avv.to (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2554/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 19/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2022 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Tra l’azione di accertamento positivo e quella di accertamento negativo

RILEVATO

che,
con sentenza resa in data 19/6/2018 la Corte d’appello di Milano, in accoglimento dell’appello proposto da (OMISSIS), e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da (OMISSIS) jr. nei confronti del (OMISSIS), disponendo la condanna del (OMISSIS) alla rifusione, in favore dell’appellante, delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, preso atto dell’avvenuto passaggio in giudicato di una decisione emessa ad esito di altra causa introdotta dal (OMISSIS) per l’accertamento negativo della propria qualita’ di socio di una societa’ indicata dal (OMISSIS), ha ritenuto doversi rilevare l’infondatezza della domanda proposta in questa sede dal medesimo dal (OMISSIS) (nella specie intesa a conseguire l’accertamento positivo della ridetta qualita’ di socio del (OMISSIS)), in tal senso riformando la decisione del primo giudice che, sulla base del medesimo presupposto, aveva dichiarato l’inammissibilita’ della domanda avanzata dal (OMISSIS) che, con il proprio atto di riassunzione della causa precedentemente sospesa, aveva invocato l’accertamento dell’infondatezza delle domande del (OMISSIS);
avverso la sentenza di appello, (OMISSIS) jr. propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione;
(OMISSIS) resiste con controricorso, invocando la condanna di controparte al risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 1 e 3;
la trattazione del ricorso e’ stata fissata ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., n. 1;
non sono state depositate conclusioni dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione;
entrambe le parti hanno depositato memoria.

Tra l’azione di accertamento positivo e quella di accertamento negativo

CONSIDERATO

che,
con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 295 e 273 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere la corte territoriale erroneamente riconosciuto la sussistenza di un rapporto di pregiudizialita’ tra la presente controversia e quella gia’ promossa dal (OMISSIS) (e precedentemente decisa), trattandosi, non gia’ di pregiudizialita’, ma di identita’ di cause, con la conseguente erroneita’ della sentenza impugnata sul punto;
con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 102 e 197 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la carenza di interesse della controparte a riassumere un giudizio in relazione al cui oggetto era gia’ stata emessa in altra sede una pronuncia passata in giudicato;
con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 2909 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere la corte territoriale erroneamente rilevato l’infondatezza dell’originaria domanda proposta dal (OMISSIS), omettendo di considerare l’inammissibilita’ dell’atto di riassunzione, da parte del (OMISSIS), di una causa sul cui oggetto era gia’ stata emessa una pronuncia passata in giudicato;
con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 100 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare l’intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti a seguito del passaggio in giudicato della decisione emessa, in altro giudizio, sulle medesime questioni oggetto dell’odierna controversia;
con il quinto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge (in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere la corte territoriale trascurato il carattere abusivo del ricorso al processo ad opera di controparte; abuso nella specie consistito nella riassunzione di una causa vertente su questioni gia’ coperte da giudicato;
tutti e cinque i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono infondati;
osserva preliminarmente il Collegio come, a fronte di un giudizio di accertamento negativo introdotto dal (OMISSIS) in ordine alla propria qualita’ di socio della societa’ indicata in ricorso, il (OMISSIS) ebbe ad avviare, dinanzi al medesimo tribunale, un diverso giudizio (quello controverso in questa sede) avente ad oggetto l’accertamento positivo di quella medesima qualita’ contestata dal (OMISSIS);
a fronte di tale contestuale proposizione di due diversi giudizi aventi ad oggetto, l’uno, l’accertamento negativo e, l’altro, l’accertamento positivo degli stessi fatti, il (medesimo) giudice di merito avrebbe dovuto procedere alla relativa riunione (ex articolo 274 c.p.c.), atteso che, in conformita’ al piu’ recente insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 641 del 09/03/1971, Rv. 350361 – 01), avrebbe dovuto ritenersi applicabile, al caso di specie, l’articolo 39 c.p.c. in tema di continenza tra giudizi;
al riguardo, ritiene il Collegio di dover ribadire (in contrasto con il piu’ antico orientamento della giurisprudenza di legittimita’, incline a ravvisare, nel caso di specie, un’ipotesi di litispendenza: cfr. Sez. 3, Sentenza n. 1337 del 26/06/1965, Rv. 312552 – 01) come, con riguardo al rapporto tra un’azione di accertamento negativo e una di accertamento positivo sul medesimo oggetto, vada riconosciuta prevalenza all’ipotesi della continenza, atteso che le due cause hanno identita’ di elementi soggettivi ma coincidenza solo parziale degli elementi obiettivi, nel senso che il petitum di uno di esso e’ piu’ esteso, si’ da comprendere la pretesa formante oggetto dell’altra o delle altre cause; e poiche’ in riferimento alla necessita’ di evitare la formazione di giudicati contrastanti, acquistano rilevanza i possibili effetti giuridici dei provvedimenti da emanare, risulta chiaro che la suddetta coincidenza parziale di elementi obiettivi dev’essere valutata in riferimento all’intrinseco contenuto delle varie domande, nel senso che esse (indipendentemente dall’elemento quantitativo) tendano ambedue a conseguire l’attuazione della legge in ordine allo stesso bene, mentre risultano irrilevanti gli elementi differenziali concernenti la formulazione delle domande stesse (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 641 del 09/03/1971, cit.),
nella specie, non essendo stata disposta la riunione delle due cause (pur pendenti dinanzi al medesimo giudice), ed essendo stata la causa introdotta dal (OMISSIS) decisa ed appellata, correttamente il giudice di primo grado della presente controversia dispose la sospensione sebbene l’articolo 295 c.p.c. anziche’ in ragione della pendenza dei due giudizi in gradi diversi ai sensi dell’articolo 337 c.p.c.;
cio’ posto, sopravvenuto il giudicato sulla domanda di accertamento negativo proposta dal (OMISSIS), correttamente quest’ultimo riassunse l’odierno giudizio (avente ad oggetto l’accertamento positivo sui medesimi fatti) ed altrettanto correttamente la corte territoriale ha disposto il rigetto della domanda di accertamento positivo (anziche’ la dichiarazione della sua inammissibilita’ sul presupposto dell’esistenza del giudicato di accertamento negativo), non potendo emergere, nella specie, il rilievo di alcuna legge sostanziale derivante dal primo giudicato (e, dunque, la conseguente improponibilita’ della domanda), trattandosi di una relazione tra domande e cause diverse;
in breve, una volta costruita la relazione fra accertamento negativo e positivo in termini di continenza (come supra rilevato, in ragione della diversita’ del petitum mediato), alla proposizione di una domanda di accertamento positivo di un diritto riguardo al quale (in accoglimento di una domanda di accertamento negativo) si e’ gia’ accertata l’inesistenza, deve necessariamente metter capo una decisione di rigetto, come logica conseguenza della formazione di un giudicato sull’accertamento negativo;
e’ appena il caso di rilevare, peraltro, la radicale infondatezza delle censure avanzate dal (OMISSIS) con riguardo alla pretesa carenza di interesse del (OMISSIS) alla riassunzione del giudizio d’appello avente ad oggetto l’accertamento positivo (a seguito del passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda proposta dal medesimo (OMISSIS) per l’accertamento negativo dei medesimi fatti), non potendo escludersi il ragionevole interesse dello stesso (OMISSIS), non solo (o non tanto) al conseguimento (anche) del giudicato sul rigetto della domanda di accertamento positivo, ma, soprattutto, al conseguimento del rimborso delle spese giudiziali sin allora sostenute nel corso dell’odierno giudizio;
del tutto correttamente, pertanto, la corte territoriale ha disposto il rigetto della domanda di accertamento positivo proposta dal (OMISSIS), con la conseguente condanna dello stesso al rimborso delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito in favore del (OMISSIS);
sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, rilevata l’infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;
dev’essere altresi’ disattesa la domanda al risarcimento dei danni ex articolo 96 c.p.c. proposta dal (OMISSIS), attesa la radicale carenza di allegazione e riscontro probatorio in ordine alla concreta sussistenza dei danni denunciati ai sensi dell’articolo 93 c.p.c., comma 1, e dovendo, sotto altro profilo, escludersi l’effettivo ricorso dei presupposti previsti dall’articolo 93 c.p.c., comma 3;
al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 8.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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