Il tentativo di atti sessuali con minore

Corte di Cassazione, penale, Sentenza 13 ottobre 2020, n. 28454.

Integra il tentativo di atti sessuali con minore la condotta dell’adulto che propone incontri, mai verificatisi, a un giovane non ancora quattordicenne, dopo un intenso rapporto telematico e telefonico a sfondo sessuale.

Sentenza 13 ottobre 2020, n. 28454

Data udienza 10 settembre 2020

Tag – parola chiave: Reati contro i minori – Reati sessuali – Rapporto telematico continuativo con invito al compimento di atti a sfondo sessuale – Tentativo – Integrazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio – Presidente

Dott. DI STASI Antonella – rel. Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 17/02/2020 del Tribunale di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Filippi Paola, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 17/02/2020, il Tribunale di Salerno rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di (OMISSIS) avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, con la quale gli era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli articoli 56 e 609 quater (cosi’ riqualificati i fatti di cui al capo 1 dell’imputazione provvisoria) e quella degli arresti domiciliari in relazione al reato dell’articolo 600-quater c.p. (capo 3 dell’imputazione provvisoria).
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui agli articoli 56 e 609 quater c.p..
Argomenta che dagli atti processuali non risultava la gravita’ indiziaria in relazione al predetto reato, in quanto sia dalle conversazioni tenute tra l’indagato e la madre della persona offesa che dalle risultanze della convalida dell’arresto era emerso che il (OMISSIS) non si sarebbe mai incontrato con la minore perche’ “non aveva il coraggio”; secondo la giurisprudenza della Suprema Corte le reiterate proposte sessuali nei confronti di minore infraquattordicenne non presente non potevano configurare il tentativo del reato di cui all’articolo 609-quater ma una forma particolare di molestia integrante il diverso reato di cui all’articolo 660 c.p.; tale diversa configurazione comporterebbe anche una diversa valutazione delle esigenze cautelari.
Chiede, pertanto, l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Va osservato che la giurisprudenza di questa Corte si e’ da tempo consolidata nell’affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’articolo 273 c.p.p., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che – contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova – non valgono, di per se’, a provare oltre ogni dubbio la responsabilita’ dell’indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilita’, fondando nel frattempo una qualificata probabilita’ di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n. 12851 del 07/12/2017, dep.20/03/2018, Rv.272687).
La valutazione allo stato degli atti in ordine alla “colpevolezza” dell’indagato, per essere idonea ad integrare il presupposto per l’adozione di un provvedimento de libertate, deve, quindi, condurre non all’unica ricostruzione dei fatti che induca, al di la’ di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilita’ dell’incolpato, ma e’ necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, e’ ontologicamente compatibile con possibili ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi.
La valutazione della “prova” in sede cautelare rispetto a quella nel giudizio di cognizione si contraddistingue non in base alla differente intrinseca capacita’ dimostrativa del materiale acquisito, ma proprio per l’aspetto di provvisorieta’ del compendio indiziario che, in una prospettiva di evoluzione dinamica, potra’ essere arricchito (Sez.1, n 13980 del 13/02/2015, Rv. 262300 – 01).
Ed e’ stato precisato che, ai fini dell’applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 63 del 2001, e’ ancora sufficiente il requisito della sola gravita’ degli indizi, posto che l’articolo 273 c.p.p., comma 1 bis, (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente l’articolo 192, commi 3 e 4, ma non il comma 2 che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravita’, degli indizi: ne consegue che essi, in sede di giudizio de libertate, non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’articolo 192, comma 2 c.p.p., – che, oltre alla gravita’, richiede la precisione e la concordanza degli indizi – come si desume dall’articolo 273 c.p.p., comma 1 bis, che richiama l’articolo 192 c.p.p., commi 3 e 4 ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (Sez.4, n. 37878 del 06/07/2007, Rv.237475; Sez.5, n. 36079 del 05/06/2012,Rv.253511; Sez.6, n. 7793 del 05/02/2013, Rv.255053; Sez.4, n. 18589 del 14/02/2013, Rv.255928; Sez.2, n. 26764 del 15/03/2013, Rv.256731; Sez.4, n. 22345 del 15/05/2014, Rv.261963; Sez.4, n. 53369 del 09/11/2016, Rv.268683; Sez.4, n. 6660 del 24/01/2017, Rv.269179; Sez.2, n. 22968 del 08/03/2017, Rv.270172).
Va, poi, evidenziato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all’applicazione di misure cautelari personali e’ ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicita’ della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez.6, n. 49153 del 12/11/2015, Rv.265244).
3. Nella specie, il Tribunale ha confermato il quadro di gravita’ indiziaria posto a fondamento dell’ordinanza genetica, richiamando e valutando le plurime emergenze istruttorie, delineando la condotta addebitabile al ricorrente e dando specifica risposta ai rilievi difensivi qui riproposti (pag 5-6 dell’ordinanza impugnata).
La motivazione e’ congrua e non manifestamente illogica e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimita’.
Le censure che il ricorrente svolge attengono alla ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito e, quindi, sono meramente in fatto e, come tali, non deducibili in sede di legittimita’.
4. E’ manifestamente infondata la deduzione difensiva con la quale si contesta la qualificazione dei fatti di cui al capo 1) dell’imputazione provvisoria come integranti la gravita’ indiziaria del reato di cui agli articoli 56 e 609 quater c.p..
E’ vero che il semplice reiterato invito, formulato nei confronti di minore infraquattordicenne, alla consumazione di un rapporto sessuale, non integra, per inidoneita’ degli atti, il tentativo del reato di cui all’articolo 609 quater c.p. (Sez.3, n. 46637 del 09/11/2011, Rv.251968 – 01).
Nella specie, pero’, il Tribunale, nel confermare la qualificazione giuridica operata dal Giudice per le indagini preliminari, ha rimarcato che non ricorre il semplice reiterato invito alla consumazione di un rapporto sessuale, avendo, invece, l’imputato instaurato con la minore un inteso rapporto telematico e telefonico di natura esclusivamente sessuale, inviandole e chiedendole di inviare a sua volta fotografie a contenuto sessuale, avviando conversazioni dall’esplicito contenuto sessuale e concordando con la stessa due distinti appuntamenti in luogo appartato con l’intento, chiaramente dichiarato, di volere consumare un rapporto sessuale.
Tali circostanze, quindi, sono state correttamente ritenute dai Giudici di merito come integranti plurimi atti inequivocabilmente diretti a compromettere la sfera sessuale della vittima, con la manifesta intenzione di raggiungere l’appagamento dei propri istinti sessuali, e, come tali integranti il tentativo del reato di cui all’articolo 609-quater c.p..
Va ricordato che questa Corte ha chiarito che integra il tentativo del reato di cui all’articolo 609 quater c.p. la puntuale precisa programmazione di un incontro, con esplicita richiesta di un contenuto sessuale di questo, realizzata attraverso un concreto appuntamento con la minore, connotandosi tale comportamento quale condotta idonea ed univoca diretta al compimento di atti sessuali con la minore (cfr Sez.3, n. 32926 del 11/04/2013, Rv.257273 – 01); e che configura tentativo di atti sessuali con minorenne la condotta dell’imputato, che avendo instaurato un intenso rapporto telefonico di natura esclusivamente sessuale con una minore degli anni quattordici, con richieste di invio di fotografie che la riproducessero nuda e proposte di incontri per consumare le pratiche sessuali oggetto delle conversazioni telefoniche, con la promessa di pagarle il prezzo del viaggio in treno per raggiungerlo (cfr Sez.3, n. 8691 del 29/09/2016, dep.22/02/2017, Rv.269194 – 01).
La condotta addebitata dai Giudici di merito al ricorrente neppure puo’ configurare la diversa ipotesi delittuosa di cui all’articolo 660 c.p., invocata dal ricorrente.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimita’ la molestia sessuale, che e’ una forma particolare di molestia prevista e punita dall’articolo 660 c.p., si estrinseca con espressioni volgari a sfondo sessuale ovvero atti di corteggiamento invasivo ed insistito (nei quali lo sfondo sessuale costituisce un motivo e non un momento della condotta), diversi dall’abuso sessuale, non importa se posto in essere di contatto fisico (Sez.3, n. 27762 del 06/06/2008,Rv.240829 – 01; Sez.3, n. 27042 del 12/05/2010, Rv.248064 – 01; Sez.3,n. 41951 del 05/07/2019, Rv.277053 – 01).
Per completezza, va osservato che non e’ neppure configurabile la fattispecie criminosa di cui all’articolo 609-undecies c.p., introdotta introdotto dalla L. 1 ottobre 2012, n. 17240, che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, stipulata a Lanzarote nel 2007 (“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, e’ punito, se il fatto non costituisce piu’ grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.
Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”); tale disposizione punisce “qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce” finalizzato alla commissione di reati sessuali e criminalizza, con una significativa anticipazione della tutela penale, condotte che si pongono quale antefatto dei reati fine.
E’ stato, infatti, chiarito che tale norma contiene una clausola di riserva in forza della quale, il reato di adescamento di minori si configura soltanto quando la condotta non integra gli estremi del reato-fine neanche nella forma tentata (cfr in tal senso, Sez.3, n. 16329 del 04/03/2015, Rv.263335, in cui e’ stata ritenuta la configurabilita’ del reato di tentativo di atti sessuali con minorenne ed esclusa quella del delitto di adescamento in relazione alla condotta di imputato che, con spasmodico invio di “sms” e organizzazione di incontri spirituali o di istruzione musicale, aveva cercato di circuire ragazzi minorenni; nonche’ Sez.3, n. 8691 del 29/09/2016, dep.22/02/2017, Rv.269194 – 01, cit.).
5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’articolo 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di ‘ (Corte Cost. sent. N. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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