Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni

Corte di Cassazione, penale, Sentenza 9 ottobre 2020, n. 28216.

Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l’accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell’esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente. (Conf.: sent. n. 9266/1994, Rv. 199071).

Sentenza 9 ottobre 2020, n. 28216

Data udienza 25 settembre 2020

Tag – parola chiave: Abuso di ufficio e falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale – Condanna generica del giudice penale – Rimessione al giudice ordinario per la quantificazione delle statuizioni civili – Genericità ed aspecificità delle censure – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSTANZO Angelo – Presidente

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere

Dott. ROSATI Martino – Consigliere

Dott. VIGNA Maria S. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 25/02/2019 della Corte di appello di L’Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Maria Sabina Vigna;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Angelillis Ciro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udito l’avvocato (OMISSIS), in sostituzione dell’avvocato (OMISSIS), in difesa della parte civile Comune di Pacentro, che ha depositato nomina a sostituto processuale, conclusioni scritte e nota spese chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
Udito l’avvocato (OMISSIS) Pace in difesa di (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Sulmona il 1 febbraio 2017, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) per essere i reati a lei ascritti di abuso d’ufficio e di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in autorizzazioni amministrative estinti per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili a favore della parte civile costituita Comune di Pacentro.
Si contestava all’imputata, responsabile del servizio ragioneria del Comune di Pacentro, di avere attestato falsamente nelle licenze rilasciate di noleggio con conducente la disponibilita’ da parte dei beneficiari di una rimessa nel territorio comunale, essendosi invece accertato che gli indirizzi indicati corrispondevano a sedi di proprieta’ del Comune destinati in via esclusiva a ricovero di automezzi e attrezzature comunali; il tutto propedeutico al rilascio nelle predette licenze in violazione della L. n. 21 del 1992, articoli 3, 5, 8, e 11 e dell’articolo 5 del Regolamento comunale di Pacentro.
L’interesse leso e’ stato individuato dei giudici di merito nell’offesa al decoro e al prestigio della Pubblica Amministrazione, da prendere in considerazione di per se’ quale istituzione a prescindere da chi ne sia temporalmente rappresentante, che sicuramente appare violato dall’agire intenzionalmente illecito posto in essere dall’imputata nella veste di dirigente del relativo servizio dello stesso Ente, con l’adozione della determina e con il rilascio delle licenze, a prescindere dall’eventuale riconoscimento della responsabilita’ di altri.
2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione (OMISSIS) deducendo, come unico motivo, la violazione di legge penale in ordine all’an della richiesta risarcitoria avanzata dall’accusa privata.
La Corte di appello ha errato nel riconoscere la responsabilita’ civile della ricorrente in assenza di qualsivoglia prova dell’effettiva lesione dell’interesse al decoro il prestigio della Pubblica Amministrazione.
L’offesa al decoro e al prestigio della Pubblica Amministrazione doveva essere accompagnata dalla prova del discredito subito dall’Ente comunale causalmente ricollegabile alla condotta posta in essere dalla prevenuta, che, nel caso di specie, non e’ emersa.
3. E’ pervenuta in cancelleria memoria difensiva nella quale si evidenzia che l’interesse giuridico sotteso alle norme violate non e’ la tutela del decoro e del prestigio della Pubblica Amministrazione, bensi’ il buon andamento, la trasparenza e l’imparzialita’ della Pubblica Amministrazione per quanto concerne l’abuso di ufficio e la c.d. buona fede documentale per quanto concerne il reato di falso.
In forza della pronuncia della Corte Costituzionale del 26 marzo 2020 (che ha dichiarato l’illegittimita’ della disciplina inerente il servizio di noleggio NCC nella parte in cui prevedeva l’obbligo di iniziare e terminare ogni singolo servizio di noleggio, presso le rimesse con ritorno alle stesse), la condotta dell’imputata non puo’ essere piu’ ritenuta illecita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile per i motivi di seguito indicati.
2.L’articolo 539 c.p.p. espressamente dispone che il giudice, ove pronunci la condanna penale dell’imputato e la conseguente responsabilita’ agli effetti civili, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, si limiti a una condanna generica rimettendo le parti davanti al giudice civile. Non ha, dunque, ragion d’essere la doglianza con cui il ricorrente pretende di valorizzare l’insussistenza del danno. Ed invero, anche a prescindere dall’inequivocabilita’ della disposizione in concreto applicata, giova il richiamo al principio giuridico, mutuabile dalla giurisprudenza formatasi in sede civile, secondo cui la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l’accertamento della potenziale capacita’ lesiva del fatto dannoso e dell’esistenza – desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilita’ – di un nesso di causalita’ tra questo ed il pregiudizio lamentato (il quale, giova qui ricordarlo, puo’ anche essere di natura morale), mentre resta impregiudicato l’accertamento riservato al giudice della liquidazione e dell’entita’ del danno (Cass. civ. Sez. 3, n. 24030 del 13/11/2009, Rv. 609978).
La Corte d’appello ha, quindi, dato corretta applicazione di tali principi ed e’ del tutto irrilevante che non sia stato possibile dimostrare la verosimile entita’ della provvisionale, poiche’ il danno sara’ determinato in separata sede.
3. E’ sicuramente vero quanto sostenuto dalla difesa in ordine al fatto che il reato di abuso di ufficio finalizzato a procurare un ingiusto vantaggio, ha natura monoffensiva, tutelando soltanto l’interesse al buon andamento, alla imparzialita’ ed alla trasparenza del comportamento dei pubblici ufficiali, ma e’ del pari pacifico che l’imputata, con il proprio comportamento, lo ha inevitabilmente leso.
E’, infatti, di tutta evidenza che la (OMISSIS), rilasciando licenze di noleggio con conducente:
– senza bandire un pubblico concorso, come espressamene previsto dalla L. 15 gennaio 1992, n. 21, articolo 8;
– in numero nettamente superiore a quello previsto senza chiedere sul punto di essere autorizzata dalla Regione;
– attestando falsamente la disponibilita’ da parte dei beneficiari di una rimessa nel territorio comunale;
ha agito in violazione dei principi di imparzialita’ e trasparenza dell’attivita’ amministrativa, cagionando un danno risarcibile al Comune di Pacentro.
4.Da ultimo va sottolineato che la pronuncia della Corte Costituzionale richiamata dalla ricorrente non muta in alcun modo il quadro della situazione, posto che, come sopra evidenziato, esistono altre condotte espressamente previste da norma di legge tuttora vigente che sono state violate dalla (OMISSIS).
5. Alla inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, deve, altresi’, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
(OMISSIS) va, infine, condannata alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che si liquidano in complessivi Euro 3.510,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Condanna, inoltre, l’imputata alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 3.510,00 oltre accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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